TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti giudice estensore
Dott.ssa Claudia Ummarino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 51 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla via De Sena 155 presso lo C.F._1 studio degli avv.ti AN Amato e OL Velotti che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via G. Fonseca n. 100 presso lo C.F._2 studio dell'avv.to Michela Rega che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente –
Con l'intervento necessario in causa del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di separazione giudiziale dei coniugi avanzata dal signor nei confronti della signora i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 02.06.1996 a Palma Campania (NA) (atto n. 26 parte II Serie A anno 1996) e dalla cui unione sono nati due figli: OL, nato a [...] il [...], e AN, nato a [...] il
24.10.2000.
All'udienza di comparizione del 12.11.2025, la parte ricorrente instava per la pronuncia sullo status fermo restando il prosieguo del giudizio;
il Giudice riservava la causa al collegio per la pronuncia sullo status.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palma Campania (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
d) spese alla sentenza definitiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 18.11.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti giudice estensore
Dott.ssa Claudia Ummarino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 51 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla via De Sena 155 presso lo C.F._1 studio degli avv.ti AN Amato e OL Velotti che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via G. Fonseca n. 100 presso lo C.F._2 studio dell'avv.to Michela Rega che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente –
Con l'intervento necessario in causa del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di separazione giudiziale dei coniugi avanzata dal signor nei confronti della signora i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 02.06.1996 a Palma Campania (NA) (atto n. 26 parte II Serie A anno 1996) e dalla cui unione sono nati due figli: OL, nato a [...] il [...], e AN, nato a [...] il
24.10.2000.
All'udienza di comparizione del 12.11.2025, la parte ricorrente instava per la pronuncia sullo status fermo restando il prosieguo del giudizio;
il Giudice riservava la causa al collegio per la pronuncia sullo status.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palma Campania (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
d) spese alla sentenza definitiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 18.11.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)