Articolo 3 della Legge 28 gennaio 1974, n. 19
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 marzo 1974
Art. 3.
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389 , e' modificato come segue:
"Le iniziative di cui ai precedenti commi devono essere ritenute conformi, a giudizio del Ministro per la marina mercantile, agli interessi dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo anche al mantenimento dei livelli di occupazione nei settori interessati alla esecuzione dei lavori, che non potranno comunque essere eseguiti al di fuori dell'area della Comunita' economica europea".
Entrata in vigore il 12 marzo 1974