Articolo 3 della Legge 3 dicembre 1962, n. 1756
Articolo 2
Versione
24 gennaio 1963
Art. 3.
Agli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 ammontanti a lire 1 miliardo si fara' fronte per la prima delle cinque quote annue di lire 200 milioni, mediante pari riduzione - anche in deroga a quanto disposto con la legge 27 febbraio 1955, n. 64 - del fondo di cui al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, per la seconda quota, mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo 546 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1961-62; per la terza quota mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 gennaio 1963