Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 5047/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 5047 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2021, riservato in decisione all'udienza dell'1.10.2024, sostituita dal deposito di note, e avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
Napoli alla via Manzoni 61, C.F. Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1
in atti, dall'Avv. Gilberto Napolitano c.f. presso il cui studio C.F._1
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n. 62
OPPONENTE
E
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Dario Cimmino (C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 112
OPPOSTA
pagina 1 di 7
All'udienza dell'1.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e hanno chiesto riservarsi in decisione la causa con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
La procedibilità della domanda
Va ribadita la procedibilità della domanda dal momento che, come è risultato dalla documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta in atti, all'incontro di mediazione del 29.03.2022 conclusosi con esito negativo, parte opposta è stata rappresentata da un procuratore speciale munito di procura notarile ( circostanza tra l'altro attestata anche nel verbale di mediazione in atti).
Merito della controversia
Tanto premesso va evidenziato che parte opposta, la Parte_2
ha chiesto ed ottenuto in data 4.01.2021 dall'intestato Tribunale il decreto
[...]
ingiuntivo n° 24/2021, con il quale è stato ingiunto al sito in Parte_1
Napoli, alla via Manzoni n. 61, il pagamento della complessiva somma di euro 5.384,68, oltre spese di lite. L'ammontare del credito ingiunto dalla società risulta così ripartito: 1)
€ 2.309,99 come da fattura n. 258 del 31.12.2018 per prestazioni amministrative saldo
2017 e annualità 2018; 2) € 3.075,00 come da fattura n. 25 del 23.09.2020 per prestazioni amministrative annualità 2019 e annualità 2020.
In questa sede parte opponente ha dedotto l'illegittimità e la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di una valida prova scritta in relazione ai crediti vantati da parte opposta. In particolare, il Condominio ha affermato che l.r.p.t. della Parte_3
pagina 2 di 7 ha ricoperto la carica di amministratore del Parte_2
condominio fino al 15.09.2020, quando è stato revocato all'unanimità dai condomini a causa del venir meno del rapporto fiduciario intercorrente tra le parti. Invero, il
Condominio ha dedotto l'esistenza di irregolarità nella gestione del mandato da parte del
(tanto che il Condominio ha subìto anche due procedimenti giudiziari ed Pt_2
extragiudiziali dalle società e nonché la condotta tenuta da CP_2 CP_3
quest'ultimo a seguito della cessazione dell'incarico, consistente nella chiusura arbitraria del conto corrente condominiale e nella mancata consegna di tutta la documentazione contabile al nuovo amministratore, dott. . Parte_4
In relazione ai due crediti de quibus vantati dall'odierna opposta, il Parte_1
opponente ha affermato che l'assemblea condominiale non approvava i bilanci consuntivi e preventivi a partire dal 2018 e che la documentazione fornita a corredo della richiesta di d.i., poi accolta da questo Tribunale, risultava carente ed inidonea a consentire una puntuale ricostruzione delle entrate e delle uscite relative al . Parte_1
Nel costituirsi in giudizio parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione.
Così ricostruita la vicenda processuale va ricordato che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte ( cfr. Cass. SU- 927/2022) l'opposizione prevista dall'art. 645
c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Tale giudizio si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Sez. III n. 17371 del 17.11.2003; Cass. Sez. I n. 8718 del 27.06.2000).
Fatte tali doverose premesse va sottolineato che principi utili alla risoluzione della controversia si desumono dal recente intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite
pagina 3 di 7 che con la pronuncia n. 9839 del 14/4/2021 ha così statuito: “ In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del
2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al
"difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” ed ancora:
“Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via
d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”.
pagina 4 di 7 Applicando i principi suesposti al caso di specie, considerato che una delle voci di credito di cui al decreto ingiuntivo si fonda su delibere assembleari mai impugnate da parte opponente, l'opposizione de qua risulta infondata per quanto di ragione.
E invero, il decreto ingiuntivo opposto in relazione ai crediti di cui al punto n. 1 si fonda su bilanci regolarmente approvati dall'assemblea dei condomini e mai impugnati dall'opponente (cfr. verbali assembleari del 22.02.2018 e 15.04.2019). Peraltro, risulta priva di pregio giuridico l'affermazione di parte opponente circa l'avvenuto pagamento del credito relativo alle annualità 2017 e 2018 a seguito dell'approvazione del rendiconto del 2017 e del preventivo del 2018. Parte opponente, infatti, sostiene che alla riunione del 22.02.2018 l'assemblea aveva dato mandato all'amministratore di riscuotere le quote degli eventuali condomini morosi anche mediante azioni legali, cosa che non sembra essere avvenuta. Da ciò, parte opponente deduce l'avvenuto pagamento della quota di spettanza dell'amministratore e la conseguente non debenza del credito di
€ 2.309,99 riportato nel decreto ingiuntivo. Tuttavia, è noto che in materia di obbligazioni e di adempimento, il creditore allega l'inadempimento, mentre è il debitore a dover provare di aver adempiuto o che l'inadempimento si è verificato a causa di un'impossibilità a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Orbene, nel caso di specie il opponente non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento della somma di € Parte_1
2.309,99 a favore dell'amministratore p.t. Del resto, a riprova del fatto che la somma non sia stata versata, va tenuto in considerazione che la fattura è stata emessa dall'amministratore in data 31.12.2018, quindi ben 10 mesi dopo l'assemblea di condominio e che all'assemblea del 15.04.2019 i condomini hanno approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2018, dal quale risulta il credito dell'amministratore per le prestazioni amministrative svolte.
Di contro, l'opposizione risulta fondata per quel che attiene ai crediti di cui al punto n. 2.
Invero, il credito risulta riportato nella fattura del 23.09.2020 ed è relativo alle prestazioni amministrative eseguite dall'amministratore in relazione alle annualità 2019
e 2020. Tuttavia, come risulta dai verbali assembleari depositati in atti (cfr. verbale pagina 5 di 7 assembleare del 15.09.2020 in prod. parte opponente), l'assemblea condominiale non ha mai approvato i bilanci relativi a tali annualità (invero, dal verbale depositato in atti si evince che la discussione circa l'approvazione del rendiconto 2019 è stata rinviata).
Pertanto, in relazione a tale somma l'opposizione risulta fondata.
Per tutte le ragioni esposte l'opposizione va accolta, per quanto di ragione, e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto ed il va Parte_1
condannato a pagare in favore della la Parte_2
complessiva somma di € 2.309,99.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, essendo stata l'opposizione solo in parte accolta, sussistendo, dunque, una parziale soccombenza reciproca, ricorrono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, fino alla concorrenza del 50 %.
Per il residuo va condannato il sito in Napoli alla via Parte_1
Manzoni n. 6, alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza nei confronti della Tali somme si liquidano, come da Controparte_1
dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) per le quattro fasi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta dal Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 24/2021 emesso dal Tribunale di Napoli
[...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna il al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., della Controparte_1
somma di € 2.309,99 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
pagina 6 di 7 • Rigetta nel resto;
• Compensa tra le parti le spese di giudizio fino alla concorrenza del 50%.
• Per il residuo condanna il in persona Parte_1 Parte_1
dell'amministratore p.t., alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore della e con Parte_2
attribuzione all'avvocato Dario Cimmino, qualificatosi antistatario;
spese liquidate in euro 2.538,50 per onorario oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali sui compensi ed oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 9.01.2025.
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 7 di 7