Sentenza breve 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 23/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00744/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01815/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2024, proposto da
AN AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Zammit, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marietta De Rango e Mario Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO RA, non costituito in giudizio;
nel giudizio per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 17 settembre 2024 (Doc. 1), protocollata il successivo 19 settembre 2024 con n. 19868, diretta a prendere visione ed estrarre copia degli (i) Atti e documenti di cui al procedimento inerente alla segnalazione presentata dal Sig. IO RA prot. 15141 del 18/07/2024; (ii) Atti e documenti di cui al procedimento inerente alla diffida del Comune di Diamante prot. 18246 del 29/08/2024; (iii) Verbali dei sopralluoghi effettuati in data 19 e 20 agosto congiuntamente dalla Polizia Locale e dalla Ditta Montesano, richiamati nella diffida trasmessa dal Comune di Diamante alla ricorrente il 29/08/2024 prot. 18246 (Doc. 2); nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e la conseguente emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4 c.p.a., con immediata nomina di un commissario ad acta deputato a subentrare in caso di ulteriore inerzia dell'ente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Diamante, con la relativa documentazione;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 34, comma 5, e 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Ivo Correale come specificato nel verbale;
Rilevato che, con rituale ricorso ex art. 116 c.p.a. a questo Tribunale, la sig.ra AN AL lamentava il mancato riscontro da parte del Comune di Diamante a sua istanza di accesso documentale, come specificata in epigrafe;
Rilevato che, in data 17 gennaio 2025, la stessa ricorrente depositava in giudizio una nota in cui evidenziava che, nelle more, l’accesso agli atti era stato concesso, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese a carico del Comune;
Rilevato che si costituiva in giudizio il suddetto Comune, confermando l’intervenuto accesso e giustificando le ragioni del ritardo, al fine di compensare le spese di lite;
Rilevato che parte ricorrente depositava una memoria di replica in cui insisteva per la liquidazione delle spese di lite a suo favore;
Rilevato che, alla camera di consiglio del 16 aprile 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che, alla luce della circostanza sopravvenuta, come richiamata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo la ricorrente nelle more ottenuto in via amministrativa il “bene della vita” a cui aspirava, consistente nell’accesso documentale richiesto;
Considerato che le spese di lite devono porsi a carico del Comune di Diamante, che ha provveduto a concedere l’accesso solo dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso, senza che possano avere rilievo le giustificazioni addotte nel suo atto di costituzione, legate essenzialmente all’organizzazione del personale del Comune, il quale ha comunque concesso l’accesso ritenendolo evidentemente fondato, senza giustificare per quale ragione abbia provveduto solo dopo l’iscrizione del ricorso a ruolo e non prima;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Diamante a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ivo Correale |
IL SEGRETARIO