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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1718/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI RM
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1718/2017, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
23.06.1975 (C.F.: ), in proprio e nella qualità di eredi della C.F._2 minore , nata il [...] a [...] e ivi deceduta il 19.02.2005, Persona_1 nonché nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie
[...]
, nata a [...] [...], e , nata a Per_2 Controparte_1
ER (PA) il 25.10.2005 (C.F.: ), rappresentati e difesi, per C.F._3 mandato in atti, dall'Avv. Calogero Giardina, del foro di ER (pec: ; Email_1
Appellanti contro
Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ER (pec:
, presso i cui uffici, siti in via V. Villareale n. 6, Email_2 domicilia ex lege;
Appellata (p. iva: , Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e dfiesa, per mandato in atti, dall'avv. Santo Spagnolo;
Appellata
Oggetto: responsabilità professionale medica pagina 1 di 8 Conclusioni delle parti: per gli appellanti:
“1) ritenere e dichiarare, la responsabilità medico professionale, di natura contrattuale, dell'
[...]
, in persona del Direttore Sanitario, Controparte_4 legale rappr.te pro tempore, in relazione alle gravissime lesioni psicofisiche occorse alla piccola R_
, in concomitanza della sua nascita, avvenuta in data 20.10.2000 e che successivamente ne
[...] hanno determinato la morte in data 19.02.2005. 2) Condannare, per l'effetto, l' Controparte_4
in persona del Direttore Sanitario, legale rappr.te pro tempore, al risarcimento dei danni
[...] tutti patiti dagli attori, tanto in proprio, che nella spiegata qualità di eredi della piccola e di R_ genitori esercenti la potestà sulle figlie e , nella somma che sarà ritenuta Persona_2 CP_1 equa e di giustizia, all'esito della rinnovazione della CTU medico legale, il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria come per legge, dalla data dell'illecito e fino all'effettivo soddisfo.
3) Ai fini istruttori si chiede la rinnovazione della CTU e specificatamente la nomina di CCTTUU specialisti in medicina legale ed in ostetricia e ginecologia, affinché sulla scorta della copiosa documentazione in atti, accertino se nel caso di specie sussistono profili di responsabilità medica in capo ai sanitari dell' convenuta, che ebbero in cura la Sig.ra nelle CP_4 Parte_2 ultime settimane di gestazione e fino al momento del parto;
determinando altresì, l'entità del danno biologico patito dalla piccola , risarcibile iure hereditario, dalla data della nascita e fino al suo R_ decesso.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”;
per l'appellata : Controparte_4
“ - ritenere e dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in premessa;
- ritenere e dichiarare infondate le richieste di rinnovo della consulenza tecnica di ufficio per i motivi esposti in narrativa;
- ritenere e dichiarare infondate le domande formulate dagli appellanti e, conseguentemente, rigettare le stesse, con conseguente condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa come per legge;
- per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.7003/2016 emessa del Giudice di primo grado. In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse affermare la responsabilità a carico dell'appellata:
- ritenere e dichiarare l'obbligo della a tenere indenne l' Controparte_3 [...]
per il risarcimento che la stessa fosse Controparte_5 eventualmente tenuta ad erogare in dipendenza del presente giudizio, condannando la medesima Compagnia, in virtù del contratto di assicurazione sopra citato, al diretto pagamento delle relative competenze e spese”;
per l'appellata Controparte_3
“- ritenere e dichiarare il gravame inammissibile per le ragioni esposte nella comparsa di risposta del 02.11.2017, e conseguentemente rigettarlo;
- in ogni caso rigettare il gravame in quanto infondato in subordine
- per il caso di accoglimento del gravame e ove ritenute reiterate le domande risarcitorie:
- ritenere e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di e al Persona_2 Controparte_1
pagina 2 di 8 risarcimento del danno e statuire come per l'effetto;
- in esito alle risultanze istruttorie, ritenere e dichiarare comunque l'inoperatività della polizza assicurativa;
- in ulteriore subordine, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto al danno rigorosamente provato ed accertato, contenendo comunque la condanna nei confronti della nel limite del Controparte_3 massimale fissato dal contratto, con l'applicazione della franchigia;
- in ogni caso, dichiarare nulla la domanda di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato il 3.11.2010 e , in proprio e Parte_1 Parte_3 nella qualità di eredi della figlia minore (nata il [...] a [...] ed ivi Persona_1 deceduta in data 19.02.2005), nonché di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , citavano in giudizio l Persona_2 Controparte_1 [...]
, per sentire dichiarare la responsabilità Controparte_4 professionale medica della struttura ospedaliera in relazione alle gravissime lesioni occorse alla piccola in concomitanza della sua nascita, avvenuta in data 20.10.2000 Persona_1
(che, in data 19.2.2005, ne avevano causato la morte), con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario) da essi patiti, quantificati in complessivi € 1.000.000,00. 1.1. A fondamento della domanda gli attori allegavano che, nonostante i tracciati cardiotocografici eseguiti, alla trentaseiesima settimana di gestazione, sull'odierna appellante avessero evidenziato una preoccupante Parte_2 iporeattività del feto, e nonostante l'ecoflussometria e l'amnioscopia, eseguiti il 13.10.2000, avessero evidenziato valori di gran lunga inferiori al minimo, il prof. Per_3
(medico dell'equipe dell ), in data 18/10/2000, dopo Controparte_4 ulteriori esami diagnostici, aveva comunicato alla gestante (intanto arrivata alla trentanovesima settimana di gestazione), la necessità di indurre il travaglio di parto, che aveva avuto inizio alle ore 12:40 del 19.10.2000. 1.2. Precisavano gli attori, ancora, che la pratica non aveva dato risultati (essendo le contrazioni “assai poco significative”), che alle ore 18:20 venne praticata la rottura delle membrane, e che alle ore 00:15, in una drammatica situazione di stallo, fu praticato un taglio cesareo in urgenza. 1.3. In conseguenza della gravissima sofferenza fetale patita, la neonata era nata R_ con una gravissima paralisi cerebrale, che ne determinò uno stato vegetativo irreversibile e, dopo soli quattro anni, il decesso. 1.4. Gli attori individuavano, quindi, la responsabilità professionale del personale sanitario della struttura ospedaliera nella mancata esecuzione di taglio cesareo, nonostante il ricovero di urgenza disposto a tal fine in data 11.10.2000, all'esito dei tracciati del 6.10.2000 (di circa 51 minuti) e dei due tracciati eseguiti nella giornata dell'11.10.2000, che confermavano il quadro di iporeattività del feto;
invero, “senza nessuna valida motivazione clinica”, nel corso del ricovero ospedaliero, in luogo del taglio cesareo, furono eseguiti esami diagnostici, protrattisi sino al 18.10.2000, allorquando il prof. Per_3 optò per una induzione al parto che si rivelò tanto inutile quanto dannosa, esponendo il feto ad una gravissima sofferenza, con conseguente encefalopatia ipossico ischemica pagina 3 di 8 (associata a grave ritardo mentale, stato vegetativo, tetraparesi spastica e epilessia generalizzata), da attribuire alla sofferenza fetale già insorta nelle settimane di gestazione antecedenti al parto, accertata dai sanitari operanti presso la struttura convenuta (già dal 6.10.2000) e “trascurata inopinatamente per loro negligenza ed imperizia”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l Controparte_4
che, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...] compagnia “ ”, da cui chiedeva di essere manlevata e Controparte_3 garantita in caso di soccombenza. 2.1. Nel merito, la convenuta contestava la domanda attrice (di cui chiedeva il rigetto), evidenziando come i tracciati eseguiti avessero evidenziato un danno “neurologico precostituito e oramai stabilizzato”, con condizioni di operante e incipiente ipossia a danno del feto. Di tali circostanze, precisava la convenuta, erano stati informati gli odierni appellanti. 2.2. L' precisava che, conclusa la trentanovesima settimana di Controparte_4 gestazione, in assenza di incipiente ipossia fetale, i medici si erano orientati a praticare il parto per via vaginale, salvo conversione in parto cesareo al primo sopraggiungere di sofferenza del feto;
a causa, poi, del “mancato impegno della parte presentata”, alle ore 0:15 del 20.10.2000 era stato praticato taglio cesareo, da cui nacque “una bimba in buone condizioni di salute e soprattutto in assenza di alterazioni ipossiche al monitoraggio elettronico”. Tuttavia, a circa sette ore dopo il parto, la neonata cominciò ad accusare sintomatologia neurologica, come sovente accade nei casi di danno neurologico precostituito;
venne pertanto trasferita presso la dell' Infantile. Controparte_6 Controparte_7
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Controparte_3
che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto di e
[...] Persona_2 [...]
(estraneo al rapporto contrattuale instaurato con l'azienda ospedaliera e, CP_1 pertanto, soggetto al termine di prescrizione quinquennale). 3.1. In ordine alla garanzia assicurativa, la terza chiamata enucleava i principi regolatori del rapporto contrattuale intercorso con l'azienda ospedaliera e, nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda degli attori, associandosi alle difese svolte dalla convenuta.
4. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di ER, con sentenza n. 7003/2016, così statuiva:
“1) rigetta l'azione risarcitoria proposta da e , in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di eredi di e di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori Persona_1
e nei confronti dell' Persona_2 Persona_4 Controparte_8
;
[...]
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Pone definitivamente gli oneri di c.t.u. a carico degli attori”.
5. Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello e Parte_1
, in proprio e nelle spiegate qualità. Parte_2
5.1. Con un unico, articolato motivo di appello e Parte_4 Pt_2 [...]
impugnano la sentenza nella parte in cui, in adesione alle conclusioni dei Parte_2
pagina 4 di 8 cc.tt.uu. nominati, ha escluso la responsabilità dei sanitari;
hanno richiamato, a supporto delle proprie argomentazioni, le conclusioni cui è giunto il c.t.p. lamentando Per_5 il ragionamento “deduttivo” posto dai cc.tt.uu. a fondamento delle proprie conclusioni e l'incompletezza della cartella clinica (su cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi).
6. Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, preliminarmente, Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, l'appellata ha evidenziato l'infondatezza del reclamo, alla luce delle conclusioni dei cc.tt.uu. nominati, ed ha chiesto il rigetto dell'appello; in via subordinata, ha chiesto di essere tenuta indenne dalla compagnia assicuratrice.
7. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, che, del pari, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito, la compagnia ha evidenziato l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
8. In data 5.10.2022 il giudizio è stato dichiarato interrotto, stante il collocamento in quiescenza del difensore dell Controparte_4
Riassunto il processo dagli appellanti, le parti appellate si sono costituite. La causa è stata trattenuta in decisione in data 18.5.2023 e rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del Presidente di Sezione del 9.12.2024. All'udienza in trattazione scritta del 5.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con successiva ordinanza del 6.2.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
9. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate da entrambe le parti appellate. 9.1. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 342 c.p.c., va evidenziato che esso va interpretato “nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass., S.U., 13 dicembre 2022, ord. n. 36481). Nel caso di specie, nell'unico ed articolato motivo di appello gli appellanti hanno invocato la totale riforma della sentenza (che ha rigettato la domanda da essi spiegata in primo grado), enucleando, con sufficiente chiarezza, l'iter argomentativo alternativo a quello della sentenza di primo grado posto alla base del gravame, sicché il dettato dell'art. 342 c.p.c. deve ritenersi soddisfatto. 9.2. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., la fondatezza risulta esclusa, in radice, dalla trattazione nel merito del gravame.
10. Venendo all'esame dell'unico motivo di appello, si osserva quanto segue. pagina 5 di 8 10.1. Gli appellanti hanno sostanzialmente reiterato, nell'appello, i rilievi critici mossi dal loro c.t.p., dr. all'elaborato dei CC.TT.UU. nominati nel corso del giudizio Per_5 di primo grado, che il Giudice di primo grado ha invece interamente condiviso (erroneamente, secondo la prospettazione degli appellanti). Tali rilievi critici non possono essere condivisi in alcun modo, alla luce delle puntuali repliche dei consulenti dell'Ufficio, allegate alla relazione. 10.2. Invero, le argomentazioni degli appellanti replicano la contraddittorietà delle allegazioni del primo grado di giudizio e dei rilievi critici sollevati dal c.t.p. dr.
atteso che le gravi patologie della neonata vengono imputate, da un lato, ad Per_5 una sofferenza fetale insorta nelle settimane antecedenti al parto;
dall'altra, ad una non corretta condotta durante il travaglio (che avrebbe quantomeno aggravato la situazione di
“sofferenza fetale”). In realtà, l'erronea premessa da cui muovono gli appellanti è che gli esiti dell'esame dell'11/10/2000 fossero sintomatici, già a quella data, di una sofferenza fetale che, alla luce degli esiti della puntuale C.T.U., deve invece escludersi. Come evidenziato dai CC.TT.UU., il tracciato dell'11/10/2000 evidenziava due elementi
“non rassicuranti”: iporeattività (scarsa quantità di accelerazioni del battito cardiaco fetale) e ridotta variabilità (riduzione della rapida ed incessante oscillazione del tracciato che caratterizza la registrazione della frequenza cardiaca), che indussero il personale sanitario a disporre, correttamente, l'immediato ricovero della gestante e la stretta sorveglianza con esecuzione di tracciati ravvicinati. Tali elementi, tuttavia, non sono di per sé sintomatici di una patologia, né di sofferenza fetale (cfr. sul punto, pagg. 14-15 della relazione di C.T.U., ove i consulenti hanno evidenziato i molteplici fattori che possono ingenerare iporeattività). A ciò si aggiunga che i tracciati del 13, 16 e 17 ottobre evidenziano una variabilità del tutto normale, tanto che “è possibile affermare che la sorveglianza ecardiotocografica, correttamente eseguita nel corso del ricovero, rivelò una situazione del tutto rassicurante circa le condizioni fetali”. (cfr. pag. 15 della relazione di C.T.U.). 10.3. Anche la scelta del parto vaginale è da ritenersi, contrariamente a quanto dedotto (mediante richiamo alla c.t.p.) dagli appellanti, corretta, poiché gli accertamenti eseguiti nel corso del ricovero escludevano la necessità di intervenire con taglio cesareo. Depongono in tal senso, infatti, non soltanto i rassicuranti risultati dei tracciati (di cui si è detto), ma anche l'ecografia con flussimetria ombelicale, l'amnioscopia e il profilo biofisico: esami i cui risultati rientravano nella normalità e deponevano per l'assenza di un rischio fetale, tale da giustificare l'attesa (cfr. pagg. 15-18 della C.T.U.), mentre i rilievi sollevati dal c.t.p., sul punto, rimandano a non meglio precisati “protocolli e linee guida attuali” e a “orientamenti e linee guida del periodo” (cfr. pag. 6 delle repliche ai rilievi critici dei CC.TT.UU., ove si è censurata l'assenza di riferimenti delle linee guida invocate e si è sottolineato che le prime linee guida che consentono la valutazione della condotta ostetrica sono del 2004 e successive, quindi, agli eventi di causa). Ed ancora, la circostanza che il liquido amniotico fosse di colore chiaro (con assenza, quindi, di meconio) e l'Apgar score nella norma (significativo di una ottimale condizione di ossigenazione del feto alla nascita) sono elementi che corroborano la tesi dell'insussistenza del dedotto insulto ipossico-ischemico al momento del parto, dovendosi attribuirsi le lesioni cerebrali manifestatesi poco dopo la nascita della piccola , con elevata probabilità, a trombosi R_
pagina 6 di 8 insorta in epoca antecedente al travaglio, non diagnosticabile “con i mezzi correttamente messi in campo dai sanitari curanti” e quindi non evitabile (cfr. pag. 23 della relazione di C.T.U.). A fronte di tali emergenze istruttorie, la reiterata allegazione di un “rischio fetale” non correttamente gestito dal personale sanitario risulta, invero, apodittica, oltre che affetta da una contraddittorietà di fondo, di cui si è già detto. 10.4. Non conducente, poi, è il richiamo operato dagli appellanti alla incompletezza della cartella clinica. Dal diario clinico emerge che dopo il ricovero dell'11.1.2000 furono prescritti alla gestante n. 3 monitoraggi al giorno e le annotazioni documentano la sorveglianza cardiotocografica del feto durante il travaglio;
sono tuttavia presenti nella cartella clinica soltanto cinque tracciati, compiutamente analizzati dai CC.TT.UU.; un primo tracciato è privo di data ed è stato verosimilmente eseguito, come rilevato dai consulenti, prima dell'insorgenza del travaglio, stante l'assenza di attività contrattile;
gli altri quattro tracciati sono stati eseguiti nelle date dell'11, 13, 16 e 17 ottobre 2000. In sede di replica ai rilievi critici delle parti i CC.TT.UU. hanno rilevato che i tracciati eseguiti nei giorni di ricovero non rivelavano una situazione peggiorativa delle condizioni fetali, precisando, quanto alla lamentata incompletezza dei referti dei tracciati, di aver tratto le proprie conclusioni in maniera deduttiva (cfr. pag. 4 delle repliche alle osservazioni). Di tale ragionamento deduttivo ingiustamente gli appellanti si dolgono, posto che esso non si basa soltanto su ininfluenti ipotesi (“pur non disponendo agli atti la completezza dei tracciati, si ritiene che la ripetizione dell'esame sia stata eseguita al fine di sorvegliare intensivamente le condizioni di salute del feto”), ma anche (e soprattutto) sulle risultanze della cartella clinica, ed in particolare dei cinque tracciati in atti, da cui emergevano una normale variabilità e una normale reattività della frequenza cardiaca fetale. Inconferenti, pertanto, sono le pronunce della Suprema Corte richiamate nell'atto di appello, dovendosi in questa sede rilevare il principio secondo cui “l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (così Cass., sez. III, 21 novembre 2017, n. 27561). Nel caso di specie, va negata rilevanza causale alla incompletezza della cartella clinica, in quanto la documentazione medica è sufficiente ad escludere la responsabilità dei sanitari. Tanto premesso, l'appello va rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri per controversie di valore indeterminabile di media complessità, di cui al D.M. n. 55/2014, e tenuto conto dell'attività espletata, in complessivi euro 2.092,00 per compensi, quanto alla e in euro 4.236,00 per Controparte_8 compensi, quanto a;
il tutto oltre iva, cpa e rimborso Controparte_3 forfettario spese generali, come per legge.
12. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte di Appello, come sopra composta, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di e di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle Persona_1 figlie e nei confronti dell Persona_2 Controparte_1 [...]
[...
e della . Controparte_8 Controparte_9 CP
avverso la sentenza del Tribunale di ER n. 7003/2016, che conferma;
- condanna e , in proprio e nelle spiegate qualità, Parte_1 Parte_2 al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti delle parti appellate, che liquida: quanto alla Controparte_8
in euro 2.092,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese
[...] CP generali, come per legge;
quanto a a in euro Controparte_9
4.236,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 aprile 2025.
Il Giudice Relatore dott. Laura Petitti
Il Presidente dott. Giovanni D'Antoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI RM
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1718/2017, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
23.06.1975 (C.F.: ), in proprio e nella qualità di eredi della C.F._2 minore , nata il [...] a [...] e ivi deceduta il 19.02.2005, Persona_1 nonché nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie
[...]
, nata a [...] [...], e , nata a Per_2 Controparte_1
ER (PA) il 25.10.2005 (C.F.: ), rappresentati e difesi, per C.F._3 mandato in atti, dall'Avv. Calogero Giardina, del foro di ER (pec: ; Email_1
Appellanti contro
Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ER (pec:
, presso i cui uffici, siti in via V. Villareale n. 6, Email_2 domicilia ex lege;
Appellata (p. iva: , Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e dfiesa, per mandato in atti, dall'avv. Santo Spagnolo;
Appellata
Oggetto: responsabilità professionale medica pagina 1 di 8 Conclusioni delle parti: per gli appellanti:
“1) ritenere e dichiarare, la responsabilità medico professionale, di natura contrattuale, dell'
[...]
, in persona del Direttore Sanitario, Controparte_4 legale rappr.te pro tempore, in relazione alle gravissime lesioni psicofisiche occorse alla piccola R_
, in concomitanza della sua nascita, avvenuta in data 20.10.2000 e che successivamente ne
[...] hanno determinato la morte in data 19.02.2005. 2) Condannare, per l'effetto, l' Controparte_4
in persona del Direttore Sanitario, legale rappr.te pro tempore, al risarcimento dei danni
[...] tutti patiti dagli attori, tanto in proprio, che nella spiegata qualità di eredi della piccola e di R_ genitori esercenti la potestà sulle figlie e , nella somma che sarà ritenuta Persona_2 CP_1 equa e di giustizia, all'esito della rinnovazione della CTU medico legale, il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria come per legge, dalla data dell'illecito e fino all'effettivo soddisfo.
3) Ai fini istruttori si chiede la rinnovazione della CTU e specificatamente la nomina di CCTTUU specialisti in medicina legale ed in ostetricia e ginecologia, affinché sulla scorta della copiosa documentazione in atti, accertino se nel caso di specie sussistono profili di responsabilità medica in capo ai sanitari dell' convenuta, che ebbero in cura la Sig.ra nelle CP_4 Parte_2 ultime settimane di gestazione e fino al momento del parto;
determinando altresì, l'entità del danno biologico patito dalla piccola , risarcibile iure hereditario, dalla data della nascita e fino al suo R_ decesso.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”;
per l'appellata : Controparte_4
“ - ritenere e dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti in premessa;
- ritenere e dichiarare infondate le richieste di rinnovo della consulenza tecnica di ufficio per i motivi esposti in narrativa;
- ritenere e dichiarare infondate le domande formulate dagli appellanti e, conseguentemente, rigettare le stesse, con conseguente condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa come per legge;
- per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.7003/2016 emessa del Giudice di primo grado. In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse affermare la responsabilità a carico dell'appellata:
- ritenere e dichiarare l'obbligo della a tenere indenne l' Controparte_3 [...]
per il risarcimento che la stessa fosse Controparte_5 eventualmente tenuta ad erogare in dipendenza del presente giudizio, condannando la medesima Compagnia, in virtù del contratto di assicurazione sopra citato, al diretto pagamento delle relative competenze e spese”;
per l'appellata Controparte_3
“- ritenere e dichiarare il gravame inammissibile per le ragioni esposte nella comparsa di risposta del 02.11.2017, e conseguentemente rigettarlo;
- in ogni caso rigettare il gravame in quanto infondato in subordine
- per il caso di accoglimento del gravame e ove ritenute reiterate le domande risarcitorie:
- ritenere e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di e al Persona_2 Controparte_1
pagina 2 di 8 risarcimento del danno e statuire come per l'effetto;
- in esito alle risultanze istruttorie, ritenere e dichiarare comunque l'inoperatività della polizza assicurativa;
- in ulteriore subordine, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto al danno rigorosamente provato ed accertato, contenendo comunque la condanna nei confronti della nel limite del Controparte_3 massimale fissato dal contratto, con l'applicazione della franchigia;
- in ogni caso, dichiarare nulla la domanda di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato il 3.11.2010 e , in proprio e Parte_1 Parte_3 nella qualità di eredi della figlia minore (nata il [...] a [...] ed ivi Persona_1 deceduta in data 19.02.2005), nonché di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e , citavano in giudizio l Persona_2 Controparte_1 [...]
, per sentire dichiarare la responsabilità Controparte_4 professionale medica della struttura ospedaliera in relazione alle gravissime lesioni occorse alla piccola in concomitanza della sua nascita, avvenuta in data 20.10.2000 Persona_1
(che, in data 19.2.2005, ne avevano causato la morte), con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario) da essi patiti, quantificati in complessivi € 1.000.000,00. 1.1. A fondamento della domanda gli attori allegavano che, nonostante i tracciati cardiotocografici eseguiti, alla trentaseiesima settimana di gestazione, sull'odierna appellante avessero evidenziato una preoccupante Parte_2 iporeattività del feto, e nonostante l'ecoflussometria e l'amnioscopia, eseguiti il 13.10.2000, avessero evidenziato valori di gran lunga inferiori al minimo, il prof. Per_3
(medico dell'equipe dell ), in data 18/10/2000, dopo Controparte_4 ulteriori esami diagnostici, aveva comunicato alla gestante (intanto arrivata alla trentanovesima settimana di gestazione), la necessità di indurre il travaglio di parto, che aveva avuto inizio alle ore 12:40 del 19.10.2000. 1.2. Precisavano gli attori, ancora, che la pratica non aveva dato risultati (essendo le contrazioni “assai poco significative”), che alle ore 18:20 venne praticata la rottura delle membrane, e che alle ore 00:15, in una drammatica situazione di stallo, fu praticato un taglio cesareo in urgenza. 1.3. In conseguenza della gravissima sofferenza fetale patita, la neonata era nata R_ con una gravissima paralisi cerebrale, che ne determinò uno stato vegetativo irreversibile e, dopo soli quattro anni, il decesso. 1.4. Gli attori individuavano, quindi, la responsabilità professionale del personale sanitario della struttura ospedaliera nella mancata esecuzione di taglio cesareo, nonostante il ricovero di urgenza disposto a tal fine in data 11.10.2000, all'esito dei tracciati del 6.10.2000 (di circa 51 minuti) e dei due tracciati eseguiti nella giornata dell'11.10.2000, che confermavano il quadro di iporeattività del feto;
invero, “senza nessuna valida motivazione clinica”, nel corso del ricovero ospedaliero, in luogo del taglio cesareo, furono eseguiti esami diagnostici, protrattisi sino al 18.10.2000, allorquando il prof. Per_3 optò per una induzione al parto che si rivelò tanto inutile quanto dannosa, esponendo il feto ad una gravissima sofferenza, con conseguente encefalopatia ipossico ischemica pagina 3 di 8 (associata a grave ritardo mentale, stato vegetativo, tetraparesi spastica e epilessia generalizzata), da attribuire alla sofferenza fetale già insorta nelle settimane di gestazione antecedenti al parto, accertata dai sanitari operanti presso la struttura convenuta (già dal 6.10.2000) e “trascurata inopinatamente per loro negligenza ed imperizia”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l Controparte_4
che, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...] compagnia “ ”, da cui chiedeva di essere manlevata e Controparte_3 garantita in caso di soccombenza. 2.1. Nel merito, la convenuta contestava la domanda attrice (di cui chiedeva il rigetto), evidenziando come i tracciati eseguiti avessero evidenziato un danno “neurologico precostituito e oramai stabilizzato”, con condizioni di operante e incipiente ipossia a danno del feto. Di tali circostanze, precisava la convenuta, erano stati informati gli odierni appellanti. 2.2. L' precisava che, conclusa la trentanovesima settimana di Controparte_4 gestazione, in assenza di incipiente ipossia fetale, i medici si erano orientati a praticare il parto per via vaginale, salvo conversione in parto cesareo al primo sopraggiungere di sofferenza del feto;
a causa, poi, del “mancato impegno della parte presentata”, alle ore 0:15 del 20.10.2000 era stato praticato taglio cesareo, da cui nacque “una bimba in buone condizioni di salute e soprattutto in assenza di alterazioni ipossiche al monitoraggio elettronico”. Tuttavia, a circa sette ore dopo il parto, la neonata cominciò ad accusare sintomatologia neurologica, come sovente accade nei casi di danno neurologico precostituito;
venne pertanto trasferita presso la dell' Infantile. Controparte_6 Controparte_7
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Controparte_3
che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto di e
[...] Persona_2 [...]
(estraneo al rapporto contrattuale instaurato con l'azienda ospedaliera e, CP_1 pertanto, soggetto al termine di prescrizione quinquennale). 3.1. In ordine alla garanzia assicurativa, la terza chiamata enucleava i principi regolatori del rapporto contrattuale intercorso con l'azienda ospedaliera e, nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda degli attori, associandosi alle difese svolte dalla convenuta.
4. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di ER, con sentenza n. 7003/2016, così statuiva:
“1) rigetta l'azione risarcitoria proposta da e , in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di eredi di e di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori Persona_1
e nei confronti dell' Persona_2 Persona_4 Controparte_8
;
[...]
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Pone definitivamente gli oneri di c.t.u. a carico degli attori”.
5. Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello e Parte_1
, in proprio e nelle spiegate qualità. Parte_2
5.1. Con un unico, articolato motivo di appello e Parte_4 Pt_2 [...]
impugnano la sentenza nella parte in cui, in adesione alle conclusioni dei Parte_2
pagina 4 di 8 cc.tt.uu. nominati, ha escluso la responsabilità dei sanitari;
hanno richiamato, a supporto delle proprie argomentazioni, le conclusioni cui è giunto il c.t.p. lamentando Per_5 il ragionamento “deduttivo” posto dai cc.tt.uu. a fondamento delle proprie conclusioni e l'incompletezza della cartella clinica (su cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi).
6. Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, preliminarmente, Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, l'appellata ha evidenziato l'infondatezza del reclamo, alla luce delle conclusioni dei cc.tt.uu. nominati, ed ha chiesto il rigetto dell'appello; in via subordinata, ha chiesto di essere tenuta indenne dalla compagnia assicuratrice.
7. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, che, del pari, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito, la compagnia ha evidenziato l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
8. In data 5.10.2022 il giudizio è stato dichiarato interrotto, stante il collocamento in quiescenza del difensore dell Controparte_4
Riassunto il processo dagli appellanti, le parti appellate si sono costituite. La causa è stata trattenuta in decisione in data 18.5.2023 e rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del Presidente di Sezione del 9.12.2024. All'udienza in trattazione scritta del 5.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con successiva ordinanza del 6.2.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
9. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate da entrambe le parti appellate. 9.1. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 342 c.p.c., va evidenziato che esso va interpretato “nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass., S.U., 13 dicembre 2022, ord. n. 36481). Nel caso di specie, nell'unico ed articolato motivo di appello gli appellanti hanno invocato la totale riforma della sentenza (che ha rigettato la domanda da essi spiegata in primo grado), enucleando, con sufficiente chiarezza, l'iter argomentativo alternativo a quello della sentenza di primo grado posto alla base del gravame, sicché il dettato dell'art. 342 c.p.c. deve ritenersi soddisfatto. 9.2. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., la fondatezza risulta esclusa, in radice, dalla trattazione nel merito del gravame.
10. Venendo all'esame dell'unico motivo di appello, si osserva quanto segue. pagina 5 di 8 10.1. Gli appellanti hanno sostanzialmente reiterato, nell'appello, i rilievi critici mossi dal loro c.t.p., dr. all'elaborato dei CC.TT.UU. nominati nel corso del giudizio Per_5 di primo grado, che il Giudice di primo grado ha invece interamente condiviso (erroneamente, secondo la prospettazione degli appellanti). Tali rilievi critici non possono essere condivisi in alcun modo, alla luce delle puntuali repliche dei consulenti dell'Ufficio, allegate alla relazione. 10.2. Invero, le argomentazioni degli appellanti replicano la contraddittorietà delle allegazioni del primo grado di giudizio e dei rilievi critici sollevati dal c.t.p. dr.
atteso che le gravi patologie della neonata vengono imputate, da un lato, ad Per_5 una sofferenza fetale insorta nelle settimane antecedenti al parto;
dall'altra, ad una non corretta condotta durante il travaglio (che avrebbe quantomeno aggravato la situazione di
“sofferenza fetale”). In realtà, l'erronea premessa da cui muovono gli appellanti è che gli esiti dell'esame dell'11/10/2000 fossero sintomatici, già a quella data, di una sofferenza fetale che, alla luce degli esiti della puntuale C.T.U., deve invece escludersi. Come evidenziato dai CC.TT.UU., il tracciato dell'11/10/2000 evidenziava due elementi
“non rassicuranti”: iporeattività (scarsa quantità di accelerazioni del battito cardiaco fetale) e ridotta variabilità (riduzione della rapida ed incessante oscillazione del tracciato che caratterizza la registrazione della frequenza cardiaca), che indussero il personale sanitario a disporre, correttamente, l'immediato ricovero della gestante e la stretta sorveglianza con esecuzione di tracciati ravvicinati. Tali elementi, tuttavia, non sono di per sé sintomatici di una patologia, né di sofferenza fetale (cfr. sul punto, pagg. 14-15 della relazione di C.T.U., ove i consulenti hanno evidenziato i molteplici fattori che possono ingenerare iporeattività). A ciò si aggiunga che i tracciati del 13, 16 e 17 ottobre evidenziano una variabilità del tutto normale, tanto che “è possibile affermare che la sorveglianza ecardiotocografica, correttamente eseguita nel corso del ricovero, rivelò una situazione del tutto rassicurante circa le condizioni fetali”. (cfr. pag. 15 della relazione di C.T.U.). 10.3. Anche la scelta del parto vaginale è da ritenersi, contrariamente a quanto dedotto (mediante richiamo alla c.t.p.) dagli appellanti, corretta, poiché gli accertamenti eseguiti nel corso del ricovero escludevano la necessità di intervenire con taglio cesareo. Depongono in tal senso, infatti, non soltanto i rassicuranti risultati dei tracciati (di cui si è detto), ma anche l'ecografia con flussimetria ombelicale, l'amnioscopia e il profilo biofisico: esami i cui risultati rientravano nella normalità e deponevano per l'assenza di un rischio fetale, tale da giustificare l'attesa (cfr. pagg. 15-18 della C.T.U.), mentre i rilievi sollevati dal c.t.p., sul punto, rimandano a non meglio precisati “protocolli e linee guida attuali” e a “orientamenti e linee guida del periodo” (cfr. pag. 6 delle repliche ai rilievi critici dei CC.TT.UU., ove si è censurata l'assenza di riferimenti delle linee guida invocate e si è sottolineato che le prime linee guida che consentono la valutazione della condotta ostetrica sono del 2004 e successive, quindi, agli eventi di causa). Ed ancora, la circostanza che il liquido amniotico fosse di colore chiaro (con assenza, quindi, di meconio) e l'Apgar score nella norma (significativo di una ottimale condizione di ossigenazione del feto alla nascita) sono elementi che corroborano la tesi dell'insussistenza del dedotto insulto ipossico-ischemico al momento del parto, dovendosi attribuirsi le lesioni cerebrali manifestatesi poco dopo la nascita della piccola , con elevata probabilità, a trombosi R_
pagina 6 di 8 insorta in epoca antecedente al travaglio, non diagnosticabile “con i mezzi correttamente messi in campo dai sanitari curanti” e quindi non evitabile (cfr. pag. 23 della relazione di C.T.U.). A fronte di tali emergenze istruttorie, la reiterata allegazione di un “rischio fetale” non correttamente gestito dal personale sanitario risulta, invero, apodittica, oltre che affetta da una contraddittorietà di fondo, di cui si è già detto. 10.4. Non conducente, poi, è il richiamo operato dagli appellanti alla incompletezza della cartella clinica. Dal diario clinico emerge che dopo il ricovero dell'11.1.2000 furono prescritti alla gestante n. 3 monitoraggi al giorno e le annotazioni documentano la sorveglianza cardiotocografica del feto durante il travaglio;
sono tuttavia presenti nella cartella clinica soltanto cinque tracciati, compiutamente analizzati dai CC.TT.UU.; un primo tracciato è privo di data ed è stato verosimilmente eseguito, come rilevato dai consulenti, prima dell'insorgenza del travaglio, stante l'assenza di attività contrattile;
gli altri quattro tracciati sono stati eseguiti nelle date dell'11, 13, 16 e 17 ottobre 2000. In sede di replica ai rilievi critici delle parti i CC.TT.UU. hanno rilevato che i tracciati eseguiti nei giorni di ricovero non rivelavano una situazione peggiorativa delle condizioni fetali, precisando, quanto alla lamentata incompletezza dei referti dei tracciati, di aver tratto le proprie conclusioni in maniera deduttiva (cfr. pag. 4 delle repliche alle osservazioni). Di tale ragionamento deduttivo ingiustamente gli appellanti si dolgono, posto che esso non si basa soltanto su ininfluenti ipotesi (“pur non disponendo agli atti la completezza dei tracciati, si ritiene che la ripetizione dell'esame sia stata eseguita al fine di sorvegliare intensivamente le condizioni di salute del feto”), ma anche (e soprattutto) sulle risultanze della cartella clinica, ed in particolare dei cinque tracciati in atti, da cui emergevano una normale variabilità e una normale reattività della frequenza cardiaca fetale. Inconferenti, pertanto, sono le pronunce della Suprema Corte richiamate nell'atto di appello, dovendosi in questa sede rilevare il principio secondo cui “l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (così Cass., sez. III, 21 novembre 2017, n. 27561). Nel caso di specie, va negata rilevanza causale alla incompletezza della cartella clinica, in quanto la documentazione medica è sufficiente ad escludere la responsabilità dei sanitari. Tanto premesso, l'appello va rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri per controversie di valore indeterminabile di media complessità, di cui al D.M. n. 55/2014, e tenuto conto dell'attività espletata, in complessivi euro 2.092,00 per compensi, quanto alla e in euro 4.236,00 per Controparte_8 compensi, quanto a;
il tutto oltre iva, cpa e rimborso Controparte_3 forfettario spese generali, come per legge.
12. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte di Appello, come sopra composta, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di e di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle Persona_1 figlie e nei confronti dell Persona_2 Controparte_1 [...]
[...
e della . Controparte_8 Controparte_9 CP
avverso la sentenza del Tribunale di ER n. 7003/2016, che conferma;
- condanna e , in proprio e nelle spiegate qualità, Parte_1 Parte_2 al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti delle parti appellate, che liquida: quanto alla Controparte_8
in euro 2.092,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese
[...] CP generali, come per legge;
quanto a a in euro Controparte_9
4.236,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 aprile 2025.
Il Giudice Relatore dott. Laura Petitti
Il Presidente dott. Giovanni D'Antoni
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