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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente AONDIO GIULIA, Relatore DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1780/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4379/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- NI RI n. RI INT. 00774480156-1986 RITENUTE 1986 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE:
1.In via preliminare/pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per i motivi di cui al punto 1) del presente appello;
2.In via principale: riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto dovuto il rimborso e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: Rigettare l'avversario appello, confermare la condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso del credito per ritenute su interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari anno 1986 di
Euro 13.813.794,05 e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare l'Amministrazione Finanziaria:
➢ al pagamento degli interessi spettanti dal 27/10/1987 al 27/04/2024 ammontanti ad Euro
20.910.630,74;
➢ in via strettamente subordinata, al pagamento degli interessi spettanti per i periodi dal 27.10.2017 al 27.04.2024; oltre interessi maturandi fino alla data di effettivo rimborso ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973.
In accoglimento dell'appello incidentale e subordinatamente al mancato accoglimento delle argomentazioni della sentenza di primo grado sul credito in linea capitale, si chiede altresì: a) la remissione alla Corte Costituzionale per violazione del Protocollo CEDU e dell'art. 117 Cost. in ossequio alle argomentazioni sopra esposte;
b) il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per la verifica di conformità delle menzionate norme domestiche alle disposizioni unionali, come da argomentazioni sopra esposte. Con condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate DP I di Milano propone appello impugnando la sentenza n.4379/10/2023, emessa il 18.09.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano e depositata il
11.12.2023, con la quale veniva accolto parzialmente il ricorso proposto in data 25 gennaio 2023 da Resistente_1 S.p.A. (in qualità di incorporante della Società_1 S.p.a., codice fiscale P.IVA_2) avverso il “silenzio rifiuto” del rimborso della somma di Lire 26.747.235.000 (Euro 13.813.794,05) chiesta da Società_1 S.p.a. in data 27.04.1987 con la dichiarazione dei sostituti di imposta modello
770/bis-87 relativa all'anno 1986, per eccedenza di ritenute versate su interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari;
l'impugnata sentenza confermava la spettanza integrale del credito in linea capitale e, riconosceva spettanti gli interessi solamente ove non prescritti nel quinquennio ai sensi dell'art. 2948 c.c., a spese compensate. La controversia trae origine dal reiterato silenzio dell'Ufficio e dalla conseguente documentata inerzia dell'amministrazione Finanziaria nell'arco di vent'anni, durante i quali l'istanza di rimborso presentata
Società_1da in data 27.04.1987 da S.p.A. veniva ripetutamente sollecitata dalla richiedente anche ai fini interruttivi della prescrizione -come documentato con gli allegati da 9 a 13 prodotti dalla contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado-, rispettivamente il 12.02.1993, il 28.09.1994, il
15.11.2001, il 14.11.2011, il 28.02.2017 e il 24.05.2021. A fronte dei citati solleciti, in data 17 ottobre 2017, l'Ufficio Territoriale di Milano 1 con nota prot.
2017/190205, inoltrava alla Banca una richiesta di integrazione documentale, che la Banca riscontrava in data 17 febbraio 2020 con nota prot. 2020/33825, inviando quanto richiesto ad eccezione delle copie dei versamenti delle ritenute effettuati nelle date del 30 giugno 1986 e del 31 ottobre 1986, che non erano più rinvenibili nei propri archivi.
A seguito del nuovo sollecito della Banca in data 24.05.2021 alla DP 1 di Milano, in data 28 novembre
2022, con nota prot. 2022/415914, l'Ufficio comunicava alla Società che la documentazione era carente, mancando nello specifico le suddette copie dei versamenti del 1986 con relativa attestazione di conformità, sia per la documentazione già prodotta in passato, sia per quella eventualmente prodotta in esito alla richiesta e precisava che, in assenza di quanto richiesto, il rimborso non poteva essere riconosciuto.
Seguiva l'impugnazione del diniego di rimborso che dava origine al presente giudizio, sulla scorta dei seguenti motivi:
1. Impugnabilità del rifiuto della restituzione del credito di imposta;
2. Certezza, esigibilità, liquidità ed erogabilità del credito il quale troverebbe fondamento in documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, risultando dal mero calcolo matematico della differenza tra l'imposta versata e l'imposta dovuta, rispetto al quale non vi sarebbe da provare alcunché, nonché per avere l'Ufficio (in specie il Centro di servizi) già da tempo riconosciuto la spettanza del credito con “pieno effetto probatorio e liberatorio della ricorrente” (in altri termini, ad avviso della banca il credito si sarebbe dunque cristallizzato a seguito del decorso del termine dei controlli che la normativa all'epoca ed ancora oggi vigente impone all'Agenzia delle entrate ex artt.
36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973);
3. Violazione dell'art. 6 comma 2 della L. 212/00, avendo l'Ufficio richiesto documentazione già in proprio possesso;
4. Violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo – CEDU nonché dei principi della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea (cd Carta di Nizza) in ipotesi di legittimazione dell'Amministrazione finanziaria alla contestazione del credito. Si costituiva in giudizio l'Ufficio, controreplicando in ordine a tutti i motivi di ricorso.
Il Collegio di prime cure, con sentenza n.4379/10/2023 del 18.09.2023, depositata il 11.12.2023, articolatamente motivata, accoglieva il ricorso per quanto attiene al credito per sorte capitale e limitava il riconoscimento degli interessi avuto riguardo al termine quinquennale vigente ai sensi dell'art.44
D.P.R. n.602/1073 e dell'art. 2948 n.4 c.c., trattandosi di obbligazione autonoma rispetto al credito per il capitale. In data 10 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Milano ha notificato ricorso in appello avverso tale sentenza eccependo:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 D. lgs. n.
546/1992 e dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973 per erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo del giudizio;
2. violazione e falsa applicazione dell'art.36 bis D.P.R. n.600/1973, dell'art. 43 D.P.R. n.600/1973 nonché dell'art. 2697 c.c. per erroneità della sentenza per vizio di motivazione nonché per omessa valutazione delle argomentazioni offerte dall'Ufficio;
3. violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. e dell'art. 2719 c.c. per erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere probatorio da parte della ricorrente.
La Banca si costituiva in giudizio controdeducendo e proponendo appello incidentale sul capo della sentenza relativo agli interessi dichiarati dovuti solo nei limiti di quanto non oggetto della prescrizione quinquennale, affermando l'Illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado laddove non ha riconosciuto la spettanza integrale degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 ritenendo applicabile agli stessi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., dovendosi invece intendersi applicabile, ad avviso dell'appellante incidentale, la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. anche agli interessi. Come ulteriore motivo di gravame la Banca riproponeva il tema della contrarietà dell'operato dell'Ufficio ai principi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del suo Primo Protocollo, per asserita violazione degli artt. 36 bis e 36 ter del
D.P.R. n. 600 del 1972 e 41 del D.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo CEDU con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale e in relazione all'art.17 della Carta di Nizza con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
L'Ufficio ha depositato memorie e contestuali controdeduzioni all'appello incidentale. Anche la contribuente ha depositato proprie memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non è fondato e, parimenti, non è meritevole di accoglimento l'appello incidentale. Questo Collegio ritiene doveroso confermare la statuizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Milano in quanto la sentenza impugnata appare corretta e conforme ai principi giuridici in materia di ammissibilità dell'azione contro il silenzio rifiuto di rimborso e in materia di decadenza dai poteri di controllo dell'Amministrazione Finanziaria e di prescrizione decennale del credito e quinquennale degli interessi, fatti salvi gli atti interruttivi documentati e, peraltro, non contestati.
In primo luogo, la previsione dell'art. 21, co. 2 D.Lgs. 546/92, a mente del quale “Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto” comporta pacificamente che, fino a quando non si prescrive il diritto al rimborso, il ricorso può essere validamente instaurato dal contribuente in qualunque momento, senza che si debba in alcun modo giustificare “l'attesa” nell'azione giudiziale, tenuto conto, peraltro, della prassi comune di procedere, preliminarmente, al recupero del credito in sede amministrativa, attendendo i tempi tecnici degli Uffici, al fine di evitare i costi dell'azione processuale e confidando nella correttezza ed efficienza dell'Amministrazione Finanziaria.
La stessa Agenzia delle Entrate riconosce che le doglianze della Banca si riferiscono all'inerzia ultraventennale dell'Ufficio e al reiterato silenzio. Pertanto, il ricorso è ammissibile in quanto proposto entro i termini previsti dalla normativa vigente in presenza di silenzio rifiuto, non essendo intervenuta la prescrizione del credito per gli atti interruttivi notificati nel tempo dalla Banca.
La circostanza che l'Ufficio, ben oltre i termini ampiamente decorsi per eseguire i dovuti controlli formali, abbia chiesto documentazione probatoria del credito, subordinandone alla relativa produzione l'assenso al rimborso, non rimuove la pacifica permanenza di un sostanziale silenzio diniego non superato dalle comunicazioni meramente interlocutorie dell'Ufficio che ha comunque protratto la propria inerzia al rimborso, senza inficiare il diritto di credito vantato dalla Banca e il pedissequo diritto al rimborso, documentato in maniera analitica dalla contribuente.
Nello specifico, la Banca appellata ha documentato in primo grado che il credito, all'epoca del primo sollecito del 21.06.1990 relativo alla richiesta di rimborso del 27.04.1987, era stato oggetto della lettera prot. n. 6/22918/90 del 18.11.1992 emessa dall'Intendenza di Finanza la quale, notiziando per conoscenza anche la Banca Banca_1 (successivamente incorporata da banca Banca_2 S.p.A., poi
Resistente_1 S.p.A. in esito all'ulteriore incorporazione dell'istituto bancario Banca_3 S.p.A.), chiese al Centro di Servizio delle Imposte Dirette (articolazione dell'Amministrazione Finanziaria in allora operativa, successivamente soppressa con istituzione dell'Agenzia delle Entrate e dei Centri operativi di Pescara e Venezia) di rendere noti i provvedimenti di competenza adottati con riguardo al rimborso di detto credito. L'appellata ha altresì documentato in primo grado (mediante il documento 5 allegato al ricorso introduttivo di primo grado di Resistente_1 ) di aver già preliminarmente ottenuto in data
30.11.1992 dal Centro di Servizio delle Imposte Dirette, con lettera prot. 1539, in risposta alla suddetta richiesta dell'Intendenza di Finanza, “parere favorevole al rimborso” subordinato alla valutazione riguardo l'intervenuta decadenza da parte dell'Intendenza di Finanza, nell'erroneo assunto del Centro di Servizio che l'esecuzione del rimborso rientrasse nell'ambito applicativo dell'art. 38, 1° comma
DPR 602/73; l'erroneità di tale assunto è emersa pacificamente e documentalmente attraverso la lettera prot. n. 6/24428/92 del 2.1.1993 dell'Intendenza di Finanza, indirizzata al Ministero delle Finanze –
Direzione Generale delle Imposte Dirette di Roma e, per conoscenza, al citato Centro di Servizio delle
Imposte Dirette (all.6 al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio), con la quale l'Intendenza chiedeva conferma, diversamente da quanto sostenuto dal Centro di Servizio, che il rimborso in argomento rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del D.P.R. n. 602/1973 e che, conseguentemente, come disposto dal comma 3 del medesimo articolo, fosse di competenza dell'ufficio delle imposte (nelle sue locali articolazioni del Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Milano e dell'Ufficio delle Imposte Dirette, cui oggi risulta subentrata l'odierna appellante, Agenzia delle Entrate DP I di Milano).
In esito alla richiesta di chiarimenti normativo/procedurali formulata della Banca creditrice il 29 gennaio 1993, la circostanza della sussumibilità del credito nell'ambito dell'art.41 D.P.R. n. 602/1973 veniva confermata anche in data 6 aprile 1993 dal Ministero delle Finanze – Servizio Centrale della
Riscossione di Roma mediante la lettera prot. n. 1/973 indirizzata all'Intendenza di Finanza di Milano
e, per conoscenza, alla Direzione Generale delle Imposte Dirette di Roma (all.8 al ricorso introduttivo del giudizio primo grado), con la quale veniva precisato che il rimborso doveva essere eseguito senza presentazione di apposita istanza da parte degli interessati, nella fase di liquidazione delle dichiarazioni, con competenza di pertinenza del Centro di Servizio, come previsto dal co. 3 del citato art. 41 D.P.R. n. 602/1973. La documentazione prodotta dalla Banca consente di ritenere infondata la doglianza dell'Ufficio circa l'asserita violazione dell'art. 2697 c.c. in ordine al mancato adempimento dell'onere probatorio dell'esistenza del credito, atteso che, come già evidenziato dai Giudici di prime cure, l'Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto contestare illo tempore l'eventuale spettanza del credito mediante controlli formali di sua competenza, in esito ai quali, invece, all'epoca della richiesta di rimborso detto credito non risulta essere stato in alcun modo disconosciuto dagli organi amministrativi in allora operativi, ivi inclusi il Centro di Servizio delle Imposte Dirette e, da ultimo, Ministero delle
Finanze – Servizio Centrale della Riscossione di Roma, anzi, risulta confermato e convalidato.
Sul punto, non può valere il richiamo dell'Ufficio all'autorevole giurisprudenza di legittimità che consente all'Amministrazione Finanziaria di contestare il credito esposto dal contribuente anche quando siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento, atteso che, nel caso di specie, il debito era già stato oggetto di riconoscimento e, in ogni caso, l'Agenzia delle Entrate DP I di
Milano, nelle proprie difese, conformemente al tenore delle proprie richieste di integrazione documentale alla Banca, non contesta affatto la sussistenza del diritto, bensì la subordina al deposito di documenti che, oltretutto, l'Amministrazione Finanziaria non aveva più titolo per richiedere, essendo decaduta dal relativo potere di controllo. Del resto, l'Ufficio non ha mai dichiarato di non aver eseguito a suo tempo i relativi controlli formali ex art.36 bis D.P.R. n. 600/1973: all'epoca l'Amministrazione Finanziaria era in grado di verificare autonomamente la spettanza del credito ed è evidente che lo abbia fatto, tanto che il parere favorevole del Centro di Servizio delle Imposte Dirette (ancorché erroneamente subordinato al vaglio decadenziale dell'Intendenza di Finanza) risulta proprio essere conseguenza dell'esito positivo di detta verifica volta a convalidare il credito.
È quindi senz'altro condivisibile il convincimento del Collegio di prime cure che ha ritenuto illegittima la richiesta documentale avanzata dopo trent'anni di inerzia nella liquidazione del rimborso. Inoltre, quanto al valore probatorio dei documenti prodotti in giudizio dalla Banca, nella difesa dell'Ufficio è assente una vera contestazione di difformità delle copie allegate rispetto ai loro originali: come correttamente evidenzia la contribuente, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità da intendersi qui trascritta, la contestazione della conformità all'originale della copia fotostatica è nulla se non vengono evidenziati in modo chiaro e univoco gli aspetti differenziali rispetto all'originale, ovvero elementi che ne identifichino una puntuale contraffazione (cfr. ex multis Cass., Sez.5, sent. n. 16557 del 20.06.2019). Per tutto quanto sopra esposto, l'appello principale deve essere rigettato.
Quanto all'appello incidentale, la Banca ribadisce come la sentenza impugnata abbia respinto la richiesta di rimborso integrale degli interessi maturati ai sensi dell'art. 44 DPR 602/73 sull'assunto che
“nella formulazione del relativo calcolo, dovrà aversi riguardo per il termine quinquennale vigente ai sensi dell'art. 44 D.P.R. n. 602 del 1973, valutando i vari periodi di interruzione del termine della prescrizione ed accertando quindi, ai soli fini suddetti, se essi coprano o superino il quinquennio.” In sostanza i giudici di prime cure hanno ritenuto che gli interessi sarebbero soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e non, come sostenuto dalla Banca, al termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per l'importo capitale.
La contribuente richiama giurisprudenza in materia di interessi estranei al campo di applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c., dovuti per mora ex re da inadempimento di una somma da versare, chiesti in un'unica soluzione e non in rate periodiche.
L'odierno Collegio ritiene che il richiamo operato dalla Banca non sia pertinente al caso di specie, nel quale non si versa nell'ambito degli interessi moratori maturati per mora ex re, disciplinati dall'art.1219 c.c., bensì trattasi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art.1282 c.c., “di pieno diritto” nelle obbligazioni pecuniarie, i quali si prescrivono in cinque anni in applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c., come correttamente rilevato dai giudici di prime cure.
La sentenza impugnata in punto di interessi, inoltre, non viola in alcun modo il diritto sovranazionale, atteso che al contribuente è data la facoltà di porre in essere atti interruttivi che impediscono l'estinzione del legittimo diritto di credito per interessi maturati e maturandi. In altri termini, pur essendo pacifica l'evidente inerzia ultraventennale dell'Ufficio, tuttavia, l'ordinamento giuridico nazionale opera un equo bilanciamento nel porre in capo al creditore l'onere di rendersi parte attiva nel quinquennio, sollecitando il credito per sorte capitale, senza possibilità di invocare un legittimo affidamento in concomitanza all'inerzia del debitore, a prescindere dalla natura privata o pubblica di quest'ultimo.
Trova quindi applicazione nel caso di specie il principio giurisprudenziale per cui, in tema di rimborso d'imposta, il credito inerente agli interessi sulle somme dovute a titolo di rimborso per eccedenza di versamento è autonomo rispetto al credito per il capitale e si prescrive nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 2498 n. 4 cod. civ., trattandosi di un'obbligazione pecuniaria accessoria, che ben può essere soggetta a diverso termine di prescrizione rispetto all'obbligazione principale e suscettibile di vicende giuridiche autonome (ex multis Cass. n.13781/2023, Cass. n. 9291/2023). Da ciò consegue che il dies a quo per il calcolo degli interessi, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione documentati dalla Banca, è il 28 febbraio 2017, essendo intervenuta la prescrizione quinquennale degli interessi dapprima in data 28.09.1999, successivamente in data 15.11.2005 e, da ultimo, in data 14.11.2016.
A partire dall'atto interruttivo della prescrizione del 28.02.2017, data di inizio di decorrenza degli interessi con applicazione ex novo del termine di prescrizione quinquennale, la Banca ha correttamente e diligentemente sollecitato nei termini di legge l'Ufficio anche ai fini della maturazione degli interessi, in data 24.05.2021, in data 28.11.2022 e, infine, con la presentazione del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio il 25.01.2023.
Ne consegue, pertanto, anche il rigetto dell'appello incidentale con integrale conferma della sentenza impugnata laddove ha statuito che nella formulazione del relativo calcolo dovrà aversi riguardo per il termine quinquennale vigente ai sensi dell'art.44 D.P.R. n.602/1073, valutando i vari periodi di interruzione del termine della prescrizione ed accertando se coprano o superino il quinquennio. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, sez. 2 definitivamente pronunciando rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Spese di lite integralmente compensate. Milano, 04 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Giulia Aondio Domenico Giordano
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente AONDIO GIULIA, Relatore DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1780/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4379/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- NI RI n. RI INT. 00774480156-1986 RITENUTE 1986 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE:
1.In via preliminare/pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per i motivi di cui al punto 1) del presente appello;
2.In via principale: riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto dovuto il rimborso e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: Rigettare l'avversario appello, confermare la condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso del credito per ritenute su interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari anno 1986 di
Euro 13.813.794,05 e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare l'Amministrazione Finanziaria:
➢ al pagamento degli interessi spettanti dal 27/10/1987 al 27/04/2024 ammontanti ad Euro
20.910.630,74;
➢ in via strettamente subordinata, al pagamento degli interessi spettanti per i periodi dal 27.10.2017 al 27.04.2024; oltre interessi maturandi fino alla data di effettivo rimborso ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973.
In accoglimento dell'appello incidentale e subordinatamente al mancato accoglimento delle argomentazioni della sentenza di primo grado sul credito in linea capitale, si chiede altresì: a) la remissione alla Corte Costituzionale per violazione del Protocollo CEDU e dell'art. 117 Cost. in ossequio alle argomentazioni sopra esposte;
b) il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per la verifica di conformità delle menzionate norme domestiche alle disposizioni unionali, come da argomentazioni sopra esposte. Con condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate DP I di Milano propone appello impugnando la sentenza n.4379/10/2023, emessa il 18.09.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano e depositata il
11.12.2023, con la quale veniva accolto parzialmente il ricorso proposto in data 25 gennaio 2023 da Resistente_1 S.p.A. (in qualità di incorporante della Società_1 S.p.a., codice fiscale P.IVA_2) avverso il “silenzio rifiuto” del rimborso della somma di Lire 26.747.235.000 (Euro 13.813.794,05) chiesta da Società_1 S.p.a. in data 27.04.1987 con la dichiarazione dei sostituti di imposta modello
770/bis-87 relativa all'anno 1986, per eccedenza di ritenute versate su interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari;
l'impugnata sentenza confermava la spettanza integrale del credito in linea capitale e, riconosceva spettanti gli interessi solamente ove non prescritti nel quinquennio ai sensi dell'art. 2948 c.c., a spese compensate. La controversia trae origine dal reiterato silenzio dell'Ufficio e dalla conseguente documentata inerzia dell'amministrazione Finanziaria nell'arco di vent'anni, durante i quali l'istanza di rimborso presentata
Società_1da in data 27.04.1987 da S.p.A. veniva ripetutamente sollecitata dalla richiedente anche ai fini interruttivi della prescrizione -come documentato con gli allegati da 9 a 13 prodotti dalla contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado-, rispettivamente il 12.02.1993, il 28.09.1994, il
15.11.2001, il 14.11.2011, il 28.02.2017 e il 24.05.2021. A fronte dei citati solleciti, in data 17 ottobre 2017, l'Ufficio Territoriale di Milano 1 con nota prot.
2017/190205, inoltrava alla Banca una richiesta di integrazione documentale, che la Banca riscontrava in data 17 febbraio 2020 con nota prot. 2020/33825, inviando quanto richiesto ad eccezione delle copie dei versamenti delle ritenute effettuati nelle date del 30 giugno 1986 e del 31 ottobre 1986, che non erano più rinvenibili nei propri archivi.
A seguito del nuovo sollecito della Banca in data 24.05.2021 alla DP 1 di Milano, in data 28 novembre
2022, con nota prot. 2022/415914, l'Ufficio comunicava alla Società che la documentazione era carente, mancando nello specifico le suddette copie dei versamenti del 1986 con relativa attestazione di conformità, sia per la documentazione già prodotta in passato, sia per quella eventualmente prodotta in esito alla richiesta e precisava che, in assenza di quanto richiesto, il rimborso non poteva essere riconosciuto.
Seguiva l'impugnazione del diniego di rimborso che dava origine al presente giudizio, sulla scorta dei seguenti motivi:
1. Impugnabilità del rifiuto della restituzione del credito di imposta;
2. Certezza, esigibilità, liquidità ed erogabilità del credito il quale troverebbe fondamento in documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, risultando dal mero calcolo matematico della differenza tra l'imposta versata e l'imposta dovuta, rispetto al quale non vi sarebbe da provare alcunché, nonché per avere l'Ufficio (in specie il Centro di servizi) già da tempo riconosciuto la spettanza del credito con “pieno effetto probatorio e liberatorio della ricorrente” (in altri termini, ad avviso della banca il credito si sarebbe dunque cristallizzato a seguito del decorso del termine dei controlli che la normativa all'epoca ed ancora oggi vigente impone all'Agenzia delle entrate ex artt.
36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973);
3. Violazione dell'art. 6 comma 2 della L. 212/00, avendo l'Ufficio richiesto documentazione già in proprio possesso;
4. Violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo – CEDU nonché dei principi della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea (cd Carta di Nizza) in ipotesi di legittimazione dell'Amministrazione finanziaria alla contestazione del credito. Si costituiva in giudizio l'Ufficio, controreplicando in ordine a tutti i motivi di ricorso.
Il Collegio di prime cure, con sentenza n.4379/10/2023 del 18.09.2023, depositata il 11.12.2023, articolatamente motivata, accoglieva il ricorso per quanto attiene al credito per sorte capitale e limitava il riconoscimento degli interessi avuto riguardo al termine quinquennale vigente ai sensi dell'art.44
D.P.R. n.602/1073 e dell'art. 2948 n.4 c.c., trattandosi di obbligazione autonoma rispetto al credito per il capitale. In data 10 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Milano ha notificato ricorso in appello avverso tale sentenza eccependo:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 D. lgs. n.
546/1992 e dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973 per erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo del giudizio;
2. violazione e falsa applicazione dell'art.36 bis D.P.R. n.600/1973, dell'art. 43 D.P.R. n.600/1973 nonché dell'art. 2697 c.c. per erroneità della sentenza per vizio di motivazione nonché per omessa valutazione delle argomentazioni offerte dall'Ufficio;
3. violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. e dell'art. 2719 c.c. per erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere probatorio da parte della ricorrente.
La Banca si costituiva in giudizio controdeducendo e proponendo appello incidentale sul capo della sentenza relativo agli interessi dichiarati dovuti solo nei limiti di quanto non oggetto della prescrizione quinquennale, affermando l'Illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado laddove non ha riconosciuto la spettanza integrale degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 ritenendo applicabile agli stessi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., dovendosi invece intendersi applicabile, ad avviso dell'appellante incidentale, la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. anche agli interessi. Come ulteriore motivo di gravame la Banca riproponeva il tema della contrarietà dell'operato dell'Ufficio ai principi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del suo Primo Protocollo, per asserita violazione degli artt. 36 bis e 36 ter del
D.P.R. n. 600 del 1972 e 41 del D.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo CEDU con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale e in relazione all'art.17 della Carta di Nizza con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
L'Ufficio ha depositato memorie e contestuali controdeduzioni all'appello incidentale. Anche la contribuente ha depositato proprie memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non è fondato e, parimenti, non è meritevole di accoglimento l'appello incidentale. Questo Collegio ritiene doveroso confermare la statuizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Milano in quanto la sentenza impugnata appare corretta e conforme ai principi giuridici in materia di ammissibilità dell'azione contro il silenzio rifiuto di rimborso e in materia di decadenza dai poteri di controllo dell'Amministrazione Finanziaria e di prescrizione decennale del credito e quinquennale degli interessi, fatti salvi gli atti interruttivi documentati e, peraltro, non contestati.
In primo luogo, la previsione dell'art. 21, co. 2 D.Lgs. 546/92, a mente del quale “Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto” comporta pacificamente che, fino a quando non si prescrive il diritto al rimborso, il ricorso può essere validamente instaurato dal contribuente in qualunque momento, senza che si debba in alcun modo giustificare “l'attesa” nell'azione giudiziale, tenuto conto, peraltro, della prassi comune di procedere, preliminarmente, al recupero del credito in sede amministrativa, attendendo i tempi tecnici degli Uffici, al fine di evitare i costi dell'azione processuale e confidando nella correttezza ed efficienza dell'Amministrazione Finanziaria.
La stessa Agenzia delle Entrate riconosce che le doglianze della Banca si riferiscono all'inerzia ultraventennale dell'Ufficio e al reiterato silenzio. Pertanto, il ricorso è ammissibile in quanto proposto entro i termini previsti dalla normativa vigente in presenza di silenzio rifiuto, non essendo intervenuta la prescrizione del credito per gli atti interruttivi notificati nel tempo dalla Banca.
La circostanza che l'Ufficio, ben oltre i termini ampiamente decorsi per eseguire i dovuti controlli formali, abbia chiesto documentazione probatoria del credito, subordinandone alla relativa produzione l'assenso al rimborso, non rimuove la pacifica permanenza di un sostanziale silenzio diniego non superato dalle comunicazioni meramente interlocutorie dell'Ufficio che ha comunque protratto la propria inerzia al rimborso, senza inficiare il diritto di credito vantato dalla Banca e il pedissequo diritto al rimborso, documentato in maniera analitica dalla contribuente.
Nello specifico, la Banca appellata ha documentato in primo grado che il credito, all'epoca del primo sollecito del 21.06.1990 relativo alla richiesta di rimborso del 27.04.1987, era stato oggetto della lettera prot. n. 6/22918/90 del 18.11.1992 emessa dall'Intendenza di Finanza la quale, notiziando per conoscenza anche la Banca Banca_1 (successivamente incorporata da banca Banca_2 S.p.A., poi
Resistente_1 S.p.A. in esito all'ulteriore incorporazione dell'istituto bancario Banca_3 S.p.A.), chiese al Centro di Servizio delle Imposte Dirette (articolazione dell'Amministrazione Finanziaria in allora operativa, successivamente soppressa con istituzione dell'Agenzia delle Entrate e dei Centri operativi di Pescara e Venezia) di rendere noti i provvedimenti di competenza adottati con riguardo al rimborso di detto credito. L'appellata ha altresì documentato in primo grado (mediante il documento 5 allegato al ricorso introduttivo di primo grado di Resistente_1 ) di aver già preliminarmente ottenuto in data
30.11.1992 dal Centro di Servizio delle Imposte Dirette, con lettera prot. 1539, in risposta alla suddetta richiesta dell'Intendenza di Finanza, “parere favorevole al rimborso” subordinato alla valutazione riguardo l'intervenuta decadenza da parte dell'Intendenza di Finanza, nell'erroneo assunto del Centro di Servizio che l'esecuzione del rimborso rientrasse nell'ambito applicativo dell'art. 38, 1° comma
DPR 602/73; l'erroneità di tale assunto è emersa pacificamente e documentalmente attraverso la lettera prot. n. 6/24428/92 del 2.1.1993 dell'Intendenza di Finanza, indirizzata al Ministero delle Finanze –
Direzione Generale delle Imposte Dirette di Roma e, per conoscenza, al citato Centro di Servizio delle
Imposte Dirette (all.6 al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio), con la quale l'Intendenza chiedeva conferma, diversamente da quanto sostenuto dal Centro di Servizio, che il rimborso in argomento rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del D.P.R. n. 602/1973 e che, conseguentemente, come disposto dal comma 3 del medesimo articolo, fosse di competenza dell'ufficio delle imposte (nelle sue locali articolazioni del Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Milano e dell'Ufficio delle Imposte Dirette, cui oggi risulta subentrata l'odierna appellante, Agenzia delle Entrate DP I di Milano).
In esito alla richiesta di chiarimenti normativo/procedurali formulata della Banca creditrice il 29 gennaio 1993, la circostanza della sussumibilità del credito nell'ambito dell'art.41 D.P.R. n. 602/1973 veniva confermata anche in data 6 aprile 1993 dal Ministero delle Finanze – Servizio Centrale della
Riscossione di Roma mediante la lettera prot. n. 1/973 indirizzata all'Intendenza di Finanza di Milano
e, per conoscenza, alla Direzione Generale delle Imposte Dirette di Roma (all.8 al ricorso introduttivo del giudizio primo grado), con la quale veniva precisato che il rimborso doveva essere eseguito senza presentazione di apposita istanza da parte degli interessati, nella fase di liquidazione delle dichiarazioni, con competenza di pertinenza del Centro di Servizio, come previsto dal co. 3 del citato art. 41 D.P.R. n. 602/1973. La documentazione prodotta dalla Banca consente di ritenere infondata la doglianza dell'Ufficio circa l'asserita violazione dell'art. 2697 c.c. in ordine al mancato adempimento dell'onere probatorio dell'esistenza del credito, atteso che, come già evidenziato dai Giudici di prime cure, l'Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto contestare illo tempore l'eventuale spettanza del credito mediante controlli formali di sua competenza, in esito ai quali, invece, all'epoca della richiesta di rimborso detto credito non risulta essere stato in alcun modo disconosciuto dagli organi amministrativi in allora operativi, ivi inclusi il Centro di Servizio delle Imposte Dirette e, da ultimo, Ministero delle
Finanze – Servizio Centrale della Riscossione di Roma, anzi, risulta confermato e convalidato.
Sul punto, non può valere il richiamo dell'Ufficio all'autorevole giurisprudenza di legittimità che consente all'Amministrazione Finanziaria di contestare il credito esposto dal contribuente anche quando siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento, atteso che, nel caso di specie, il debito era già stato oggetto di riconoscimento e, in ogni caso, l'Agenzia delle Entrate DP I di
Milano, nelle proprie difese, conformemente al tenore delle proprie richieste di integrazione documentale alla Banca, non contesta affatto la sussistenza del diritto, bensì la subordina al deposito di documenti che, oltretutto, l'Amministrazione Finanziaria non aveva più titolo per richiedere, essendo decaduta dal relativo potere di controllo. Del resto, l'Ufficio non ha mai dichiarato di non aver eseguito a suo tempo i relativi controlli formali ex art.36 bis D.P.R. n. 600/1973: all'epoca l'Amministrazione Finanziaria era in grado di verificare autonomamente la spettanza del credito ed è evidente che lo abbia fatto, tanto che il parere favorevole del Centro di Servizio delle Imposte Dirette (ancorché erroneamente subordinato al vaglio decadenziale dell'Intendenza di Finanza) risulta proprio essere conseguenza dell'esito positivo di detta verifica volta a convalidare il credito.
È quindi senz'altro condivisibile il convincimento del Collegio di prime cure che ha ritenuto illegittima la richiesta documentale avanzata dopo trent'anni di inerzia nella liquidazione del rimborso. Inoltre, quanto al valore probatorio dei documenti prodotti in giudizio dalla Banca, nella difesa dell'Ufficio è assente una vera contestazione di difformità delle copie allegate rispetto ai loro originali: come correttamente evidenzia la contribuente, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità da intendersi qui trascritta, la contestazione della conformità all'originale della copia fotostatica è nulla se non vengono evidenziati in modo chiaro e univoco gli aspetti differenziali rispetto all'originale, ovvero elementi che ne identifichino una puntuale contraffazione (cfr. ex multis Cass., Sez.5, sent. n. 16557 del 20.06.2019). Per tutto quanto sopra esposto, l'appello principale deve essere rigettato.
Quanto all'appello incidentale, la Banca ribadisce come la sentenza impugnata abbia respinto la richiesta di rimborso integrale degli interessi maturati ai sensi dell'art. 44 DPR 602/73 sull'assunto che
“nella formulazione del relativo calcolo, dovrà aversi riguardo per il termine quinquennale vigente ai sensi dell'art. 44 D.P.R. n. 602 del 1973, valutando i vari periodi di interruzione del termine della prescrizione ed accertando quindi, ai soli fini suddetti, se essi coprano o superino il quinquennio.” In sostanza i giudici di prime cure hanno ritenuto che gli interessi sarebbero soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e non, come sostenuto dalla Banca, al termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per l'importo capitale.
La contribuente richiama giurisprudenza in materia di interessi estranei al campo di applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c., dovuti per mora ex re da inadempimento di una somma da versare, chiesti in un'unica soluzione e non in rate periodiche.
L'odierno Collegio ritiene che il richiamo operato dalla Banca non sia pertinente al caso di specie, nel quale non si versa nell'ambito degli interessi moratori maturati per mora ex re, disciplinati dall'art.1219 c.c., bensì trattasi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art.1282 c.c., “di pieno diritto” nelle obbligazioni pecuniarie, i quali si prescrivono in cinque anni in applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c., come correttamente rilevato dai giudici di prime cure.
La sentenza impugnata in punto di interessi, inoltre, non viola in alcun modo il diritto sovranazionale, atteso che al contribuente è data la facoltà di porre in essere atti interruttivi che impediscono l'estinzione del legittimo diritto di credito per interessi maturati e maturandi. In altri termini, pur essendo pacifica l'evidente inerzia ultraventennale dell'Ufficio, tuttavia, l'ordinamento giuridico nazionale opera un equo bilanciamento nel porre in capo al creditore l'onere di rendersi parte attiva nel quinquennio, sollecitando il credito per sorte capitale, senza possibilità di invocare un legittimo affidamento in concomitanza all'inerzia del debitore, a prescindere dalla natura privata o pubblica di quest'ultimo.
Trova quindi applicazione nel caso di specie il principio giurisprudenziale per cui, in tema di rimborso d'imposta, il credito inerente agli interessi sulle somme dovute a titolo di rimborso per eccedenza di versamento è autonomo rispetto al credito per il capitale e si prescrive nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 2498 n. 4 cod. civ., trattandosi di un'obbligazione pecuniaria accessoria, che ben può essere soggetta a diverso termine di prescrizione rispetto all'obbligazione principale e suscettibile di vicende giuridiche autonome (ex multis Cass. n.13781/2023, Cass. n. 9291/2023). Da ciò consegue che il dies a quo per il calcolo degli interessi, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione documentati dalla Banca, è il 28 febbraio 2017, essendo intervenuta la prescrizione quinquennale degli interessi dapprima in data 28.09.1999, successivamente in data 15.11.2005 e, da ultimo, in data 14.11.2016.
A partire dall'atto interruttivo della prescrizione del 28.02.2017, data di inizio di decorrenza degli interessi con applicazione ex novo del termine di prescrizione quinquennale, la Banca ha correttamente e diligentemente sollecitato nei termini di legge l'Ufficio anche ai fini della maturazione degli interessi, in data 24.05.2021, in data 28.11.2022 e, infine, con la presentazione del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio il 25.01.2023.
Ne consegue, pertanto, anche il rigetto dell'appello incidentale con integrale conferma della sentenza impugnata laddove ha statuito che nella formulazione del relativo calcolo dovrà aversi riguardo per il termine quinquennale vigente ai sensi dell'art.44 D.P.R. n.602/1073, valutando i vari periodi di interruzione del termine della prescrizione ed accertando se coprano o superino il quinquennio. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
PQM
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, sez. 2 definitivamente pronunciando rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Spese di lite integralmente compensate. Milano, 04 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Giulia Aondio Domenico Giordano