Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 107
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso introduttivo

    Il ricorso è ammissibile in quanto proposto entro i termini previsti dalla normativa vigente in presenza di silenzio rifiuto, non essendo intervenuta la prescrizione del credito per gli atti interruttivi notificati nel tempo dalla Banca. La circostanza che l'Ufficio, ben oltre i termini ampiamente decorsi per eseguire i dovuti controlli formali, abbia chiesto documentazione probatoria del credito, subordinandone alla relativa produzione l'assenso al rimborso, non rimuove la pacifica permanenza di un sostanziale silenzio diniego non superato dalle comunicazioni meramente interlocutorie dell'Ufficio che ha comunque protratto la propria inerzia al rimborso, senza inficiare il diritto di credito vantato dalla Banca e il pedissequo diritto al rimborso, documentato in maniera analitica dalla contribuente.

  • Rigettato
    Erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo

    Il ricorso è ammissibile in quanto proposto entro i termini previsti dalla normativa vigente in presenza di silenzio rifiuto, non essendo intervenuta la prescrizione del credito per gli atti interruttivi notificati nel tempo dalla Banca. La circostanza che l'Ufficio, ben oltre i termini ampiamente decorsi per eseguire i dovuti controlli formali, abbia chiesto documentazione probatoria del credito, subordinandone alla relativa produzione l'assenso al rimborso, non rimuove la pacifica permanenza di un sostanziale silenzio diniego non superato dalle comunicazioni meramente interlocutorie dell'Ufficio che ha comunque protratto la propria inerzia al rimborso, senza inficiare il diritto di credito vantato dalla Banca e il pedissequo diritto al rimborso, documentato in maniera analitica dalla contribuente.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per vizio di motivazione e omessa valutazione delle argomentazioni dell'Ufficio

    La documentazione prodotta dalla Banca consente di ritenere infondata la doglianza dell'Ufficio circa l'asserita violazione dell'art. 2697 c.c. in ordine al mancato adempimento dell'onere probatorio dell'esistenza del credito, atteso che, come già evidenziato dai Giudici di prime cure, l'Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto contestare illo tempore l'eventuale spettanza del credito mediante controlli formali di sua competenza, in esito ai quali, invece, all'epoca della richiesta di rimborso detto credito non risulta essere stato in alcun modo disconosciuto dagli organi amministrativi in allora operativi, ivi inclusi il Centro di Servizio delle Imposte Dirette e, da ultimo, Ministero delle Finanze – Servizio Centrale della Riscossione di Roma, anzi, risulta confermato e convalidato. Non può valere il richiamo dell'Ufficio all'autorevole giurisprudenza di legittimità che consente all'Amministrazione Finanziaria di contestare il credito esposto dal contribuente anche quando siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento, atteso che, nel caso di specie, il debito era già stato oggetto di riconoscimento e, in ogni caso, l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, nelle proprie difese, conformemente al tenore delle proprie richieste di integrazione documentale alla Banca, non contesta affatto la sussistenza del diritto, bensì la subordina al deposito di documenti che, oltretutto, l'Amministrazione Finanziaria non aveva più titolo per richiedere, essendo decaduta dal relativo potere di controllo. Del resto, l'Ufficio non ha mai dichiarato di non aver eseguito a suo tempo i relativi controlli formali ex art.36 bis D.P.R. n. 600/1973: all'epoca l'Amministrazione Finanziaria era in grado di verificare autonomamente la spettanza del credito ed è evidente che lo abbia fatto, tanto che il parere favorevole del Centro di Servizio delle Imposte Dirette (ancorché erroneamente subordinato al vaglio decadenziale dell'Intendenza di Finanza) risulta proprio essere conseguenza dell'esito positivo di detta verifica volta a convalidare il credito. È quindi senz'altro condivisibile il convincimento del Collegio di prime cure che ha ritenuto illegittima la richiesta documentale avanzata dopo trent'anni di inerzia nella liquidazione del rimborso.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere probatorio da parte della ricorrente

    La documentazione prodotta dalla Banca consente di ritenere infondata la doglianza dell'Ufficio circa l'asserita violazione dell'art. 2697 c.c. in ordine al mancato adempimento dell'onere probatorio dell'esistenza del credito, atteso che, come già evidenziato dai Giudici di prime cure, l'Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto contestare illo tempore l'eventuale spettanza del credito mediante controlli formali di sua competenza, in esito ai quali, invece, all'epoca della richiesta di rimborso detto credito non risulta essere stato in alcun modo disconosciuto dagli organi amministrativi in allora operativi, ivi inclusi il Centro di Servizio delle Imposte Dirette e, da ultimo, Ministero delle Finanze – Servizio Centrale della Riscossione di Roma, anzi, risulta confermato e convalidato. Non può valere il richiamo dell'Ufficio all'autorevole giurisprudenza di legittimità che consente all'Amministrazione Finanziaria di contestare il credito esposto dal contribuente anche quando siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento, atteso che, nel caso di specie, il debito era già stato oggetto di riconoscimento e, in ogni caso, l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, nelle proprie difese, conformemente al tenore delle proprie richieste di integrazione documentale alla Banca, non contesta affatto la sussistenza del diritto, bensì la subordina al deposito di documenti che, oltretutto, l'Amministrazione Finanziaria non aveva più titolo per richiedere, essendo decaduta dal relativo potere di controllo. Del resto, l'Ufficio non ha mai dichiarato di non aver eseguito a suo tempo i relativi controlli formali ex art.36 bis D.P.R. n. 600/1973: all'epoca l'Amministrazione Finanziaria era in grado di verificare autonomamente la spettanza del credito ed è evidente che lo abbia fatto, tanto che il parere favorevole del Centro di Servizio delle Imposte Dirette (ancorché erroneamente subordinato al vaglio decadenziale dell'Intendenza di Finanza) risulta proprio essere conseguenza dell'esito positivo di detta verifica volta a convalidare il credito. È quindi senz'altro condivisibile il convincimento del Collegio di prime cure che ha ritenuto illegittima la richiesta documentale avanzata dopo trent'anni di inerzia nella liquidazione del rimborso. Inoltre, quanto al valore probatorio dei documenti prodotti in giudizio dalla Banca, nella difesa dell'Ufficio è assente una vera contestazione di difformità delle copie allegate rispetto ai loro originali: come correttamente evidenzia la contribuente, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità da intendersi qui trascritta, la contestazione della conformità all'originale della copia fotostatica è nulla se non vengono evidenziati in modo chiaro e univoco gli aspetti differenziali rispetto all'originale, ovvero elementi che ne identifichino una puntuale contraffazione (cfr. ex multis Cass., Sez.5, sent. n. 16557 del 20.06.2019).

  • Accolto
    Silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria

    Il ricorso è ammissibile in quanto proposto entro i termini previsti dalla normativa vigente in presenza di silenzio rifiuto, non essendo intervenuta la prescrizione del credito per gli atti interruttivi notificati nel tempo dalla Banca. La circostanza che l'Ufficio, ben oltre i termini ampiamente decorsi per eseguire i dovuti controlli formali, abbia chiesto documentazione probatoria del credito, subordinandone alla relativa produzione l'assenso al rimborso, non rimuove la pacifica permanenza di un sostanziale silenzio diniego non superato dalle comunicazioni meramente interlocutorie dell'Ufficio che ha comunque protratto la propria inerzia al rimborso, senza inficiare il diritto di credito vantato dalla Banca e il pedissequo diritto al rimborso, documentato in maniera analitica dalla contribuente.

  • Accolto
    Certezza, esigibilità, liquidità ed erogabilità del credito

    La documentazione prodotta dalla Banca consente di ritenere infondata la doglianza dell'Ufficio circa l'asserita violazione dell'art. 2697 c.c. in ordine al mancato adempimento dell'onere probatorio dell'esistenza del credito, atteso che, come già evidenziato dai Giudici di prime cure, l'Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto contestare illo tempore l'eventuale spettanza del credito mediante controlli formali di sua competenza, in esito ai quali, invece, all'epoca della richiesta di rimborso detto credito non risulta essere stato in alcun modo disconosciuto dagli organi amministrativi in allora operativi, ivi inclusi il Centro di Servizio delle Imposte Dirette e, da ultimo, Ministero delle Finanze – Servizio Centrale della Riscossione di Roma, anzi, risulta confermato e convalidato. Non può valere il richiamo dell'Ufficio all'autorevole giurisprudenza di legittimità che consente all'Amministrazione Finanziaria di contestare il credito esposto dal contribuente anche quando siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento, atteso che, nel caso di specie, il debito era già stato oggetto di riconoscimento e, in ogni caso, l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, nelle proprie difese, conformemente al tenore delle proprie richieste di integrazione documentale alla Banca, non contesta affatto la sussistenza del diritto, bensì la subordina al deposito di documenti che, oltretutto, l'Amministrazione Finanziaria non aveva più titolo per richiedere, essendo decaduta dal relativo potere di controllo. Del resto, l'Ufficio non ha mai dichiarato di non aver eseguito a suo tempo i relativi controlli formali ex art.36 bis D.P.R. n. 600/1973: all'epoca l'Amministrazione Finanziaria era in grado di verificare autonomamente la spettanza del credito ed è evidente che lo abbia fatto, tanto che il parere favorevole del Centro di Servizio delle Imposte Dirette (ancorché erroneamente subordinato al vaglio decadenziale dell'Intendenza di Finanza) risulta proprio essere conseguenza dell'esito positivo di detta verifica volta a convalidare il credito. È quindi senz'altro condivisibile il convincimento del Collegio di prime cure che ha ritenuto illegittima la richiesta documentale avanzata dopo trent'anni di inerzia nella liquidazione del rimborso.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 6 comma 2 della L. 212/00

    È quindi senz'altro condivisibile il convincimento del Collegio di prime cure che ha ritenuto illegittima la richiesta documentale avanzata dopo trent'anni di inerzia nella liquidazione del rimborso.

  • Rigettato
    Violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    La sentenza impugnata in punto di interessi, inoltre, non viola in alcun modo il diritto sovranazionale, atteso che al contribuente è data la facoltà di porre in essere atti interruttivi che impediscono l'estinzione del legittimo diritto di credito per interessi maturati e maturandi. In altri termini, pur essendo pacifica l'evidente inerzia ultraventennale dell'Ufficio, tuttavia, l'ordinamento giuridico nazionale opera un equo bilanciamento nel porre in capo al creditore l'onere di rendersi parte attiva nel quinquennio, sollecitando il credito per sorte capitale, senza possibilità di invocare un legittimo affidamento in concomitanza all'inerzia del debitore, a prescindere dalla natura privata o pubblica di quest'ultimo.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale degli interessi

    L'odierno Collegio ritiene che il richiamo operato dalla Banca non sia pertinente al caso di specie, nel quale non si versa nell'ambito degli interessi moratori maturati per mora ex re, disciplinati dall'art.1219 c.c., bensì trattasi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art.1282 c.c., “di pieno diritto” nelle obbligazioni pecuniarie, i quali si prescrivono in cinque anni in applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c., come correttamente rilevato dai giudici di prime cure. La sentenza impugnata in punto di interessi, inoltre, non viola in alcun modo il diritto sovranazionale, atteso che al contribuente è data la facoltà di porre in essere atti interruttivi che impediscono l'estinzione del legittimo diritto di credito per interessi maturati e maturandi. In altri termini, pur essendo pacifica l'evidente inerzia ultraventennale dell'Ufficio, tuttavia, l'ordinamento giuridico nazionale opera un equo bilanciamento nel porre in capo al creditore l'onere di rendersi parte attiva nel quinquennio, sollecitando il credito per sorte capitale, senza possibilità di invocare un legittimo affidamento in concomitanza all'inerzia del debitore, a prescindere dalla natura privata o pubblica di quest'ultimo. Trova quindi applicazione nel caso di specie il principio giurisprudenziale per cui, in tema di rimborso d'imposta, il credito inerente agli interessi sulle somme dovute a titolo di rimborso per eccedenza di versamento è autonomo rispetto al credito per il capitale e si prescrive nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 2498 n. 4 cod. civ., trattandosi di un'obbligazione pecuniaria accessoria, che ben può essere soggetta a diverso termine di prescrizione rispetto all'obbligazione principale e suscettibile di vicende giuridiche autonome (ex multis Cass. n.13781/2023, Cass. n. 9291/2023).

  • Rigettato
    Violazione del Protocollo CEDU e dell'art. 117 Cost.

    La sentenza impugnata in punto di interessi, inoltre, non viola in alcun modo il diritto sovranazionale, atteso che al contribuente è data la facoltà di porre in essere atti interruttivi che impediscono l'estinzione del legittimo diritto di credito per interessi maturati e maturandi.

  • Rigettato
    Verifica di conformità delle norme domestiche alle disposizioni unionali

    La sentenza impugnata in punto di interessi, inoltre, non viola in alcun modo il diritto sovranazionale, atteso che al contribuente è data la facoltà di porre in essere atti interruttivi che impediscono l'estinzione del legittimo diritto di credito per interessi maturati e maturandi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 107
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo