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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 6052/2024 vertente
TRA
AVV. Parte_1
nato/a il 01/02/1979, quale procuratore di sé medesimo ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to DE LUCIA Controparte_1
OLIMPIA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.03.2025 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la CP_2
N. 071 2023 01290743 20 000 per un ammontare complessivo di euro 32.106,36 relativa a
[...] presunti contributi non versati per gli anni 2015-2016-2017 -2018, Parte_2 notificata in data 30.01.2024 , indicando a fondamento della opposizione e, pertanto, della illegittimità della pretesa contributiva i seguenti motivi:
1) non vi era stata prima della notifica della cartella la comunicazione di alcun avviso bonario o altro procedimento istruttorio
2) era mancata altresì la previa notifica di alcun avviso di accertamento con possibilità di adesione rateale con sanzione ridotta
3) che era stata presentata istanza alla giunta di per le contestazioni sui detti importi Parte_2
4) che trattavasi di contributi prescritti. Parte ricorrente nel ricorso, intestato tanto nei confronti della , che nei Controparte_1 confronti della , concludeva chiedendo l' annullamento della cartella in oggetto, con vittoria Parte_2 di spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 20.11.2024 parte ricorrente ha chiesto autorizzarsi la rinnovazione della notifica. Il giudice scrivente pertanto concedeva termine per tale rinnovazione, stabilendo termine perentorio per la notifica alle parti convenute fino a trenta giorni prima della udienza del 13.03.2025, cui rinviava.
Si costituiva in giudizio l , eccependo la inammissibilità della opposizione de qua per Controparte_1 esser stata proposta tardivamente ovvero ben oltre il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. giorni dalla notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnativa ed inoltre la carenza di legittimazione passiva dell Riscossione relativamente a tutte le eccezioni sollevate da parte della ricorrente, ossia CP_3 omessa notifica degli atti propedeutici alla notifica della Cartella di Pagamento, nonché la prescrizione dei crediti ad essa sottesi maturata antecedentemente alla notifica della stessa, di cui poteva rispondere esclusivamente la;
nel merito eccepiva comunque la infondatezza Controparte_4 dell'eccezione di prescrizione. Concludeva chiedendo:
1) Rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per i motivi di cui sopra;
2) Accertare e dichiarare la inammissibilità della presente opposizione per tardività ex art. 617 c.p.c.;
3) Rigettare il ricorso per tutti i motivi sopra indicati;
4) Rigettare tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate da Parte Ricorrente, per essere le stesse del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed illustrati;
5) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per tutte Controparte_1 le eccezioni relative al merito della pretesa creditoria;
6) In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da Parte Ricorrente, tenere indenne la da qualsiasi condanna, stante la ritualità del suo operato;
Controparte_1
7) Condannare, in ogni caso, Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio .
La convenuta non è parte in questo giudizio;
nonostante il termine appositamente concesso all'uopo Pt_2 dal giudice scrivente, la difesa di parte ricorrente – che pure ha iscritto la causa a ruolo annotando la Pt_2 quale convenuta - non ha provato in giudizio di avere provveduto alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di detto convenuto nel termine perentorio assegnato ( infatti, non sono state depositate da parte della difesa del ricorrente note per la udienza del 16.04.2025 ).
All'esito della udienza del 16.04.2025 svoltasi ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note di trattazione scritta solo da parte della , la causa viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel Controparte_1 fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Con riferimento alla domanda promossa nei confronti della Cassa Forense, il giudizio, se mai introdotto, va dichiarato estinto ai sensi dell'art 291 c.p.c., nulla dovendosi provvedere per le spese;
la parte ricorrente infatti non ha dimostrato di avere instaurato il contraddittorio nei confronti della predetta parte nel termine perentorio fissato dal giudice con ordinanza di autorizzazione alla rinnovazione delle notifica resa all'esito della udienza di trattazione del 20.11.2024.
Con riferimento invece alla domanda proposta nei confronti dell preliminare, rilevato Controparte_1 che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 09/03/2024 e che la cartella opposta è stata notificata in data 30/01/2024, va dichiarata la inammissibilità per tardività dell'odierna opposizione relativamente ai cd vizi formali, per essere stata proposta tardivamente ovvero ben oltre il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.( decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnativa ). Circa i vizi di merito, tra cui la prescrizione, attesa la carenza di legittimazione passiva dell , l' opposizione va invece respinta in assenza di regolare evocazione in giudizio dell'ente CP_1 impositore, che avrebbe potuto opporre gli atti di accertamento e quelli interruttivi.
Parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della , spese liquidate come CP_1 da dispositivo anche tenuto conto della natura della definizione,.
P.Q.M.
Rigetta la opposizione;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della Controparte_1
che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborsi.
[...]
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 16.04.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 6052/2024 vertente
TRA
AVV. Parte_1
nato/a il 01/02/1979, quale procuratore di sé medesimo ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to DE LUCIA Controparte_1
OLIMPIA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.03.2025 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la CP_2
N. 071 2023 01290743 20 000 per un ammontare complessivo di euro 32.106,36 relativa a
[...] presunti contributi non versati per gli anni 2015-2016-2017 -2018, Parte_2 notificata in data 30.01.2024 , indicando a fondamento della opposizione e, pertanto, della illegittimità della pretesa contributiva i seguenti motivi:
1) non vi era stata prima della notifica della cartella la comunicazione di alcun avviso bonario o altro procedimento istruttorio
2) era mancata altresì la previa notifica di alcun avviso di accertamento con possibilità di adesione rateale con sanzione ridotta
3) che era stata presentata istanza alla giunta di per le contestazioni sui detti importi Parte_2
4) che trattavasi di contributi prescritti. Parte ricorrente nel ricorso, intestato tanto nei confronti della , che nei Controparte_1 confronti della , concludeva chiedendo l' annullamento della cartella in oggetto, con vittoria Parte_2 di spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 20.11.2024 parte ricorrente ha chiesto autorizzarsi la rinnovazione della notifica. Il giudice scrivente pertanto concedeva termine per tale rinnovazione, stabilendo termine perentorio per la notifica alle parti convenute fino a trenta giorni prima della udienza del 13.03.2025, cui rinviava.
Si costituiva in giudizio l , eccependo la inammissibilità della opposizione de qua per Controparte_1 esser stata proposta tardivamente ovvero ben oltre il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. giorni dalla notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnativa ed inoltre la carenza di legittimazione passiva dell Riscossione relativamente a tutte le eccezioni sollevate da parte della ricorrente, ossia CP_3 omessa notifica degli atti propedeutici alla notifica della Cartella di Pagamento, nonché la prescrizione dei crediti ad essa sottesi maturata antecedentemente alla notifica della stessa, di cui poteva rispondere esclusivamente la;
nel merito eccepiva comunque la infondatezza Controparte_4 dell'eccezione di prescrizione. Concludeva chiedendo:
1) Rigettare l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per i motivi di cui sopra;
2) Accertare e dichiarare la inammissibilità della presente opposizione per tardività ex art. 617 c.p.c.;
3) Rigettare il ricorso per tutti i motivi sopra indicati;
4) Rigettare tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate da Parte Ricorrente, per essere le stesse del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed illustrati;
5) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per tutte Controparte_1 le eccezioni relative al merito della pretesa creditoria;
6) In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da Parte Ricorrente, tenere indenne la da qualsiasi condanna, stante la ritualità del suo operato;
Controparte_1
7) Condannare, in ogni caso, Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio .
La convenuta non è parte in questo giudizio;
nonostante il termine appositamente concesso all'uopo Pt_2 dal giudice scrivente, la difesa di parte ricorrente – che pure ha iscritto la causa a ruolo annotando la Pt_2 quale convenuta - non ha provato in giudizio di avere provveduto alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di detto convenuto nel termine perentorio assegnato ( infatti, non sono state depositate da parte della difesa del ricorrente note per la udienza del 16.04.2025 ).
All'esito della udienza del 16.04.2025 svoltasi ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note di trattazione scritta solo da parte della , la causa viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel Controparte_1 fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Con riferimento alla domanda promossa nei confronti della Cassa Forense, il giudizio, se mai introdotto, va dichiarato estinto ai sensi dell'art 291 c.p.c., nulla dovendosi provvedere per le spese;
la parte ricorrente infatti non ha dimostrato di avere instaurato il contraddittorio nei confronti della predetta parte nel termine perentorio fissato dal giudice con ordinanza di autorizzazione alla rinnovazione delle notifica resa all'esito della udienza di trattazione del 20.11.2024.
Con riferimento invece alla domanda proposta nei confronti dell preliminare, rilevato Controparte_1 che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 09/03/2024 e che la cartella opposta è stata notificata in data 30/01/2024, va dichiarata la inammissibilità per tardività dell'odierna opposizione relativamente ai cd vizi formali, per essere stata proposta tardivamente ovvero ben oltre il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.( decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnativa ). Circa i vizi di merito, tra cui la prescrizione, attesa la carenza di legittimazione passiva dell , l' opposizione va invece respinta in assenza di regolare evocazione in giudizio dell'ente CP_1 impositore, che avrebbe potuto opporre gli atti di accertamento e quelli interruttivi.
Parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della , spese liquidate come CP_1 da dispositivo anche tenuto conto della natura della definizione,.
P.Q.M.
Rigetta la opposizione;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della Controparte_1
che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborsi.
[...]
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 16.04.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )