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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/10/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3)Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 791/2023 R. G. cont., posta in decisione all'udienza dell'11.09.2025
vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nato a [...] C.F._1 Parte_2
(ME) il 20 agosto 1966 (C.F. ) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._2 dagli avv. Giuseppe Giunta e Francesco Giunta, presso il cui studio in San Filippo del Mela (ME),
Corso Aldo Moro n. 27 sono elettivamente domiciliati;
e con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA , già e per essa quale mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 [...]
(già denominata cambio di denominazione avvenuto per Controparte_2 CP_3 assemblea in data 14-12-2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165 ) (C.F. e Partita IVA P.IVA_3 ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del P.IVA_2
Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
( E.C. - FAX 0248011624)), CodiceFiscale_3 Email_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via T. Campanella n.46 presso lo studio dell'Avv. Elettra
ES (C.F. – P.E.C. ; C.F._4 Email_2
Intervenuta
e
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4 tempore;
Appellata contumace
Oggetto: avverso la sentenza n. 747/2023 emessa dal Tribunale civile di Messina in data 13 aprile
2023 e pubblicata in pari data .
Per gli appellanti: “In via preliminare
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento n. 003497375200 relative alla determinazione del Tasso Nominale Annuo e dell'importo della singola rata periodica per violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c. e 1418 c.c.
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, il diritto dei Signori Parte_1
e alla rideterminazione dell'originario piano di ammortamento mediante Parte_2
l'applicazione di un saggio di interessi equivalente al saggio legale ex art. 1284 comma 3 c.c. In via principale, nel merito
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Messina n. 445/2017 emesso in data 13 marzo 2017 (R.G. n. 6269/16), e conseguentemente revocarlo e dichiararlo privo di ogni effetto giuridico. In via subordinata, sempre nel merito
- accertare e dichiarare la minor consistenza delle somme dovute dai Signori e Parte_1
in relazione a tutto quanto esposto, dedotto, prodotto e contestato in atti. Parte_2
In ogni caso
- condannare la Società al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo Controparte_5 grado, oltre IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge 247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
- condannare la Società al pagamento delle spese e competenze del giudizio di Controparte_5 secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge 247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria Con riferimento al contratto di finanziamento n. 003497375200 disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: 1) Individui il C.T.U., sulla base della documentazione prodotta in giudizio, il TAN applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, tenendo conto dell'importo finanziato (Euro 20.200,00=), dell'ammontare della rata periodica indicata in contratto (Euro 398,00=) e del numero delle rate previste (n. 72 rate).
2) Accerti il C.T.U., sulla base della documentazione prodotta in giudizio, la sussistenza o meno di una possibile coesistenza tra il TAN (11,00%) e l'importo della rata periodica indicata in contratto (398,00=), tenendo conto dell'ammontare dell'importo finanziato (20.200,00=) e del numero delle rate previste (n. 72 rate).
3) In caso di riscontro negativo della verifica di cui al punto precedente, ridetermini il C.T.U. il piano di ammortamento del contratto applicando, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, il tasso sostitutivo previsto ex art. 1284 comma 3 c.c.”
Per l'intervenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale:
- stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo - allo stato - l'unica titolare del credito Controparte_5 Controparte_1 per cui è causa. In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi degli art. 342 c.p.c.; Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in sede di primo grado e ivi rimaste assorbite in funzione dell'accoglimento della domanda svolta in via principale: accertare e dichiarare che i Sig.ri Pt_1
e sono debitori, nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di Euro 6.038,41, oltre interessi e spese, o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta, per i titoli di cui in decreto, all'esito dell'istruttoria, e, conseguentemente, condannarla al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese. In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse fondata la ex adverso eccezione di nullità, con conseguente revocare del decreto ingiuntivo, si chiede di voler condannare i Sig.ri
e al pagamento nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre
[...] interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 06.06.2017, ed Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto n. 445/2017 emesso dal Tribunale di Messina a favore di notificato in date 13-25.05.2017, con cui era stato loro ingiunto, in via solidale, Controparte_5 il pagamento della somma di € 6.038,41, oltre interessi di mora, nonché spese e compensi di procedura, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto n. 003497375200, stipulato in data 13.08.2008 con la , avente ad oggetto un prestito personale dell'importo Controparte_6 di € 20.200,00 da restituirsi in sei anni mediante il pagamento di 72 rate mensili di € 398,00 ciascuna con TAN all'11% e TAEG all'11,97%.
A sostegno dell'opposizione, gli appellanti deducevano l'errata indicazione contrattuale del TAEG rispetto a quello effettivamente applicato a ragione della mancata inclusione nel medesimo dei costi di incasso rata, di imposta sostitutiva e delle spese postali.
Chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata la nullità della relativa clausola del contratto di prestito personale, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento pattuito ab origine mediante l'applicazione di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Chiedevano, inoltre, la condanna della banca opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del piano di ammortamento così viziato, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, commi I e III, c.p.c.
Si costituiva in giudizio la società eccependo, preliminarmente, il proprio difetto Controparte_5 di legittimazione passiva con riferimento alla domanda restitutoria formulata dagli opponenti, attesa la sua qualità di cessionaria del credito, e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande ex adverso formulate.
Chiedeva, pertanto, concludendo per il rigetto delle domande e la conferma del decreto ingiuntivo n.
445/2017 emesso dal Tribunale di Messina.
Con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. gli opponenti rilevavano un ulteriore profilo di illegittimità del contratto, attinente alla violazione del canone della determinatezza di cui agli artt.
1284 e 2346 c.c.
In particolare, deducevano che l'applicazione del previsto TAN (11%) conduceva ad un importo della rata (€ 384,49) inferiore a quello contrattualmente previsto ( € 398,00).
Con sentenza pronunciata all'udienza del 13 aprile 2023, il Tribunale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 445/17, condannando e al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 Parte_2 confronti della banca opposta. Osservava il giudice di prime cure che l'erronea indicazione del TAEG non poteva , di per sé, costituire causa di nullità del contratto o della relativa clausola, né comportare l'automatica applicazione del tasso sostitutivo BOT.
Attesa l'inapplicabilità, al caso di specie, della nullità prevista dall'art. 125 bis TUB, introdotto dal
D.lgs. n. 141/2010 e operante solo con riferimento ai contratti stipulati in data successiva alla sua entrata in vigore, il giudice di prime cure affermava che l'eventuale discrasia tra il TAEG dichiarato e quello effettivamente applicato avrebbe potuto, al più, integrare una violazione dell'obbligo informativo, rilevante sotto il profilo della responsabilità precontrattuale.
Evidenziava che, tuttavia, tale profilo non era stato fatto valere dagli opponenti nel presente giudizio.
Individuava la norma ratione temporis applicabile alla fattispecie la previgente versione dell'art. 124
TUB, in forza ai contratti di credito al consumo si applicavano le disposizioni di cui all'art. 117, commi I e III, TUB, che prevedevano, rispettivamente, la forma scritta ad substantiam del contratto,
l'indicazione delle condizioni economiche praticate e la consegna al cliente di una copia del contratto stesso;
requisiti, questi, requisiti che, nel caso di specie, risultavano pacificamente soddisfatti.
Precisava, altresì, che l'art. 124 TUB previgente prevedeva formalmente la possibilità di applicare il tasso sostitutivo BOT solamente nel caso di assenza o nullità della clausola contenente l'indicazione del TAEG, che, tuttavia, costituiva “fattispecie ontologicamente differente dal TAEG presente ma erroneo”.
Avverso detta sentenza proponevano appello e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione regolarmente notificato in data 7 novembre 2023, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata, per i motivi di cui si dirà infra.
Instaurato il contraddittorio, in data 20 marzo 2024 interveniva, ex art.111, c.p.c.
[...]
e, per essa, la mandataria deducendo di essersi resa Controparte_7 Controparte_2 cessionaria da del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del Controparte_5 portafogli di crediti deteriorati e riportandosi a quanto domandato dalla dante causa, di cui chiedeva l'estromissione.
Nominato il C.I. e disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di trattazione ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2002, alla scadenza dei termini assegnati con ordinanza del 19 aprile 2024, dichiarata la contumacia di la Controparte_5 causa veniva rinviata per trattazione all'udienza del 20 dicembre 2024.
Con successiva ordinanza del 20 dicembre 2024, il Consigliere Istruttore, riservando al merito la decisione sulle istanze istruttorie, fissava l'udienza del 10 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, a sua volta rinviata alla data 11 settembre 2025 per carico di ruolo, sempre secondo il rito c.d. cartolare. Con ordinanza del 12 settembre 2025, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il C.I. riservava di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va preliminarmente disattesa la richiesta di estromissione di avanzata all'atto Controparte_5 della sua costituzione ex art.111 c.p.c. da nella qualità di conferitaria Controparte_1 del ramo di azienda relativo all'acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di cui Controparte_5
E' noto che nel caso di trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda), il cessionario, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell' azienda (o ramo d'azienda), assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ..
Ciò significa che il conferente conserva la legittimazione processuale, quale sostituto del cessionario, anche per il ricevimento della notificazione degli atti processuali, poiché il processo prosegue tra le parti originarie, senza che l'intervento del successore determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l' estromissione del dante causa (in arg. Cass.civ. n. 24901/2023).
Ne consegue che, nella specie, in mancanza di esplicito consenso da parte degli appellanti, la richiesta di non può che essere rigettata. Controparte_1
2.-Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 342 c.p.c.
Essa è infondata.
E' sufficiente, in proposito, osservare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( ex ultimis Cass.SS.UU.36481/2022).
Nella specie, contrariamente all'assunto degli appellati, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. §
3.-Con il primo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono dell'errato rigetto da parte del primo decidente della domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità ex artt. 1284,1346 e 1418 c.c. delle condizioni presenti nel contratto di finanziamento n. 003497375200.
Nel dedurre la mancata considerazione del reale contenuto delle contestazioni a suo tempo mosse in punto di indeterminatezza delle condizioni contrattuali , evidenziano che il decidente aveva disatteso la domanda de qua , ritenendo che l'indicazione di un valore percentuale corrispondente al TAEG fosse sufficiente ad escludere la lamentata indeterminatezza .
Così argomentando, però, il Tribunale non aveva considerato che le contestazioni mosse non concernevano il TAEG indicato in contratto, posto che nella memoria ex art. 183 comma 6 n 1 c.p.c. essi opponenti si erano doluti della mancanza, all'interno del contratto, di pattuizioni assolutamente univoche in merito alla misura degli interessi e, dunque, delle rate .
Richiamati i dati contenuti nel contratto (quali, in particolare, l' importo finanziato, pari a €
20.200,00; la misura del TAN pari all'11,00%; il numero delle rate mensili pari a 72; l'importo di ciascuna di esse pari a € 398,00), gli appellanti ne assumono l'incompatibilità, tale da rendere impossibile l'univoca determinazione del tasso effettivamente applicato.
In particolare:
-la previsione di una rata corrispondente a quella contrattualmente prevista (€ 398,00) mal si conciliava con la clausola relativa al TAN, dato che l'importo stabilito presupponeva l'applicazione di un tasso maggiore;
-viceversa, la previsione di un TAN pari all'11,00% corrispondeva ad una rata di importo pari a €
384,49 in contrasto con la clausola contrattuale relativa alla misura della stessa (pari a € 398,00).
L'applicazione delle clausole contrattuali conduceva, dunque, a risultati differenziati in merito agli interessi, dato che :
-all'applicazione della clausola contrattuale che quantificava la rata mensile in € 398,00 conseguiva che gli interessi ,pari alla differenza tra l'importo di € 28.656,00 ( euro 398,00 x 72) e quello finanziato (€ 20.200,00) ammontassero ad € 8.456,00;
- all'applicazione della clausola contrattuale che fissava il TAN nella misura dell'11,00% conseguiva, invece, che gli interessi, pari alla differenza tra € 27.683,2 ( € 384,49 x72) e l'importo finanziato
(€ 20.200,00), ammontassero ad € 7.483,28
Tale assetto contrattuale determinava, dunque, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali , da cui discendeva, secondo l'assunto degli appellanti - a sostegno del quale essi richiamano varie pronunce giurisprudenziali - la nullità delle relative clausole per contrasto con norme imperative e per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. Aveva pertanto, errato il Tribunale nel rigettare la domanda di declaratoria di nullità e quella volta alla rideterminazione delle condizioni di ammortamento del contratto di prestito personale n.
003497375200 mediante l' applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 comma 3 c.c – ferme, per il resto, le altre clausole in materia di numero e frequenza delle rate –.
Deducono, infine, che la nullità de quo , derivante dal contrasto con norme imperative, era rilevabile d'ufficio anche in grado di appello, ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 345 c.p.c., avendo il giudice l'obbligo di rilevare una causa di nullità negoziale, salva l'ipotesi in cui la questione di nullità sia stata disattesa in primo grado e la relativa pronuncia non sia stata impugnata in parte qua.
§
4.-Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza per avere il primo decidente ritenuto infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo da essi proposta, omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità del contratto di finanziamento per violazione degli artt. 1284,
1346 e 1418 c.c. e sul conseguente diritto alla rideterminazione delle condizioni di ammortamento mediante applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 3 del summenzionato art. 1284 c..
Lamentano, in particolare, che il giudice di prime cure, trascurando l'accertamento della nullità parziale del contratto e la conseguente operatività del tasso legale sostitutivo ex art. 1284, comma 3,
c.c., aveva omesso di rilevare l'inesistenza della pretesa creditoria azionata da Controparte_5
Secondo i calcoli eseguiti dagli appellanti, le somme già versate (pari ad € 23.511,50) risultavano eccedenti rispetto al quantum dovuto, la rideterminazione del piano di ammortamento previa applicazione del tasso legale conduce ad un'esposizione complessiva di soli € 22.097,52, anche in regime di capitalizzazione composta.
Da ciò discende, ad avviso degli appellanti, non solo la fondatezza dell'opposizione, ma altresì la necessità di revocare il decreto ingiuntivo impugnato, in quanto fondato su un credito in realtà insussistente o comunque estinto.
§
5.-Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha errato nel rigettare le richieste istruttorie da loro formulate in primo grado, deducendo che l'espletamento della chiesta c.t.u. avrebbe consentito di accertare tanto l'inconciliabilità della clausole contrattuali relative agli interessi e l'eccedenza delle somme versate in esecuzione del contratto rispetto al quantum effettivamente dovuto.
§
6.-Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti censurano, infine, la regolamentazione delle spese
, osservando che la fondatezza delle ragioni esposte escludeva la sussistenza della loro soccombenza.
§ 7.- I motivi, che non pongono più in discussione la questione relativa all'indicazione del TAEG né, tantomeno, investono l'implicito rigetto della domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al quantum effettivamente dovuto, possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
Ragioni di priorità logica impongono, però, di esaminare l'eccezione di inammissibilità riproposta in questa sede da in relazione alla questione di nullità del contratto di Controparte_2 finanziamento per violazione degli artt.1284, 1346 e 1418 c.c..
Deduce, in proposito, la società che detta eccezione era stata sollevata tardivamente dagli allora opponenti nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., tramite cui i predetti avevano “ modificato completamente” le ragioni dell'opposizione.
La doglianza è infondata.
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza delle
Sezioni Unite delle Corte di Cassazione 12310/2015, la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Cass. civ.
n.23975/2024; n. 30455/2023).
Ebbene, nel caso di specie, in cui gli opponenti hanno inizialmente domandato la declaratoria di nullità della clausola la nullità clausola del contratto di prestito personale determinativa del TAEG e la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento mediante l'applicazione di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari deve ritenersi ammissibile la domanda – avanzata nella memoria ex 183 comma VI n. 1 c.p.c. - volta ad ottenere la declaratoria di nullità per contrasto con la richiamata disciplina codicistica , trattandosi di domanda connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
La doglianza, benchè ammissibile, è, però, infondata.
In primo luogo, è opportuno ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a verificare il fondamento della pretesa avanzata con il ricorso per ingiunzione, applicando le normali regole di ripartizione dell'onere della prova.
In questo contesto, il creditore opposto, che ha il ruolo di attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare l'esistenza del credito;
invece, il debitore opponente, in qualità di convenuto sostanziale, deve fornire la prova di eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione. Nel caso in esame, la banca opposta ha assolto pienamente agli oneri a suo carico, allegando il contratto di finanziamento dal quale deriva il credito ingiunto, il piano di ammortamento, l'estratto conto con l'analitica indicazione delle rate di finanziamento pagate e rimaste insolute ( in merito alle quali, peraltro, nessuna contestazione è stata sollevata).
Al contrario, le doglianze formulate dagli appellanti si appalesano generiche e prive di concreto fondamento probatorio, risolvendosi in meri calcoli aritmetici , non sorretti da alcun riscontro tecnico
, atto a verificarne l'attendibilità e neanche corredati da una chiara illustrazione metodologica o esplicitazione analitica dei passaggi eseguiti.
Le deduzioni degli appellanti non assumono, dunque, rilevanza dirimente ai fini della dimostrazione dell'asserita indeterminatezza delle clausole contrattuali.
Né la perizia di parte prodotta in primo grado dagli allora opponenti offre elementi atti a dimostrare la fondatezza della contestazione, posto che il tecnico di parte si è concentrato prevalentemente sul tema dell'individuazione dei costi rilevanti ai fini della determinazione del TAEG, peraltro includendo nella base di calcolo anche componenti come le imposte (v. pag. 4), le quali, secondo la normativa di riferimento, non rientrano tra le voci computabili ai fini del TAEG.
In ogni caso, mette conto evidenziare che l'assunto degli appellanti in merito alla inconciliabilità e, dunque, all'indeterminatezza della clausole contrattuali, oltre che privo di riscontro probatorio, è basato su un ragionamento non condivisibile.
Invero, il preteso contrasto tra l'importo degli interessi ( € 8.456,00 ) , ottenuto moltiplicando la rata mensile per il numero delle stesse (€ 398,00 x 72 ) e quello (€ 7.483,28) cui, invece, si perviene tenendo conto della misura del TAN (11,00% ) non tiene conto del fatto che tale tasso non è una grandezza sufficiente ad esprimere il costo del finanziamento, sul quale incidono tutti gli oneri da sostenere per l'utilizzo del credito.
Non è, pertanto, corretta la premessa - da cui muovono gli appellanti per sostenere l'indeterminatezza della clausole contrattuali - secondo cui la
” valorizzazione “ della clausola contrattuale determinativa della misura del TAN condurrebbe ad un importo della rata (€ 384,49), inferiore a quello convenuto dalle parti.
Non può , pertanto, affermarsi la nullità della clausola determinativa degli interessi per violazione dell'art. 1284 c.c. o per indeterminatezza del suo oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c.
Con riferimento al primo profilo dedotto, invero, risulta rispettato il disposto normativo, che impone la pattuizione scritta;
quanto al secondo, invece, la clausola non può ritenersi indeterminata.
Il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità delle rate di rimborso, dovendo, pertanto, escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, giacché il mutuatario ha integrale cognizione degli elementi, giuridici ed economici, del contratto, con conseguente esclusione di alcun vulnus in termini di trasparenza.
§
Miglior sorte non merita il terzo motivo di gravame, con cui gli appellanti si dolgono del rigetto delle istanze istruttorie.
Vale precisare che la doglianza non può che essere esaminata con riferimento all'unica questione devoluta alla Corte, ossia la pretesa indeterminatezza del contratto , dato che – come già esposto – gli appellanti non hanno riproposto in questa sede la doglianza inerente all'erronea indicazione del
TAEG, a sostegno della quale avevano formulato in primo grado l'istanza istruttoria disattesa dal
Tribunale.
Tuttavia, anche entro tale più ridotto perimetro , la richiesta non merita accoglimento.
E' noto che l'attività del consulente tecnico d'ufficio non possa essere considerata un mezzo di prova in senso proprio, in quanto rimane uno strumento conoscitivo di cui il giudice può servirsi per interpretare elementi sottoposti dalle stesse parti alla sua attenzione, avvalendosi delle conoscenze tecniche e scientifiche necessarie di cui, generalmente, non dispone.
Ne discende che la consulenza non può essere disposta per acquisire prove mancanti, perché, in tal caso, essa esonererebbe la parte dall'assolvimento dell'onus probandi , che su di essa incombe ai sensi dell'art. 2967 c.c.
Quanto appena evidenziato, del resto, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui
"la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n. 15521).
Ed ancora "Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica." (Cass. civ., Sez.
VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
In applicazione di tali consolidati principi giurisprudenziali, ritiene la Corte che la doglianza in esame non meriti di essere condivisa, posto che la c.t.u. richiesta sarebbe volta a colmare la genericità delle deduzioni degli appellanti, demandando all'esperto l'indagine su un fatto costitutivo che, invece, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica esposizione.
§
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, nessuna censura merita la regolamentazione delle spese , che consegue alla corretta applicazione del l principio di soccombenza.
§
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di nella qualità di mandataria di delle spese di Controparte_2 Controparte_1 questo grado liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore ( € 5.201/26.000 ), dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ai fini della quantificazione dei compensi va tenuta presente anche la fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività tipicamente riconducibili alla c.d. istruttoria.
Secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da
Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022), “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri inferiori ai medi e pari ai minimi.
Atteso il rigetto del gravame, ricorrono, infine, i presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18
L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo il 1° febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 791/2023 R.G. sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 747 emessa dal Tribunale di Messina in data 13/04/2023 Parte_2
e pubblicata in pari data, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_2
n. q. di mandataria di delle spese di questo grado di giudizio
[...] Controparte_1 che liquida in complessivi € 4.888,00 (fase studio € 1.134,00; fase introduttiva € 921,00; fase istruttoria € 922,00; fase decisionale € 1.911,00) oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione;
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 17.10.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3)Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 791/2023 R. G. cont., posta in decisione all'udienza dell'11.09.2025
vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nato a [...] C.F._1 Parte_2
(ME) il 20 agosto 1966 (C.F. ) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._2 dagli avv. Giuseppe Giunta e Francesco Giunta, presso il cui studio in San Filippo del Mela (ME),
Corso Aldo Moro n. 27 sono elettivamente domiciliati;
e con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA , già e per essa quale mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 [...]
(già denominata cambio di denominazione avvenuto per Controparte_2 CP_3 assemblea in data 14-12-2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165 ) (C.F. e Partita IVA P.IVA_3 ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del P.IVA_2
Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
( E.C. - FAX 0248011624)), CodiceFiscale_3 Email_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via T. Campanella n.46 presso lo studio dell'Avv. Elettra
ES (C.F. – P.E.C. ; C.F._4 Email_2
Intervenuta
e
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_4 tempore;
Appellata contumace
Oggetto: avverso la sentenza n. 747/2023 emessa dal Tribunale civile di Messina in data 13 aprile
2023 e pubblicata in pari data .
Per gli appellanti: “In via preliminare
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento n. 003497375200 relative alla determinazione del Tasso Nominale Annuo e dell'importo della singola rata periodica per violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c. e 1418 c.c.
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, il diritto dei Signori Parte_1
e alla rideterminazione dell'originario piano di ammortamento mediante Parte_2
l'applicazione di un saggio di interessi equivalente al saggio legale ex art. 1284 comma 3 c.c. In via principale, nel merito
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Messina n. 445/2017 emesso in data 13 marzo 2017 (R.G. n. 6269/16), e conseguentemente revocarlo e dichiararlo privo di ogni effetto giuridico. In via subordinata, sempre nel merito
- accertare e dichiarare la minor consistenza delle somme dovute dai Signori e Parte_1
in relazione a tutto quanto esposto, dedotto, prodotto e contestato in atti. Parte_2
In ogni caso
- condannare la Società al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo Controparte_5 grado, oltre IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge 247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
- condannare la Società al pagamento delle spese e competenze del giudizio di Controparte_5 secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge 247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria Con riferimento al contratto di finanziamento n. 003497375200 disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: 1) Individui il C.T.U., sulla base della documentazione prodotta in giudizio, il TAN applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, tenendo conto dell'importo finanziato (Euro 20.200,00=), dell'ammontare della rata periodica indicata in contratto (Euro 398,00=) e del numero delle rate previste (n. 72 rate).
2) Accerti il C.T.U., sulla base della documentazione prodotta in giudizio, la sussistenza o meno di una possibile coesistenza tra il TAN (11,00%) e l'importo della rata periodica indicata in contratto (398,00=), tenendo conto dell'ammontare dell'importo finanziato (20.200,00=) e del numero delle rate previste (n. 72 rate).
3) In caso di riscontro negativo della verifica di cui al punto precedente, ridetermini il C.T.U. il piano di ammortamento del contratto applicando, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, il tasso sostitutivo previsto ex art. 1284 comma 3 c.c.”
Per l'intervenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale:
- stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo - allo stato - l'unica titolare del credito Controparte_5 Controparte_1 per cui è causa. In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi degli art. 342 c.p.c.; Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in sede di primo grado e ivi rimaste assorbite in funzione dell'accoglimento della domanda svolta in via principale: accertare e dichiarare che i Sig.ri Pt_1
e sono debitori, nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di Euro 6.038,41, oltre interessi e spese, o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta, per i titoli di cui in decreto, all'esito dell'istruttoria, e, conseguentemente, condannarla al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese. In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse fondata la ex adverso eccezione di nullità, con conseguente revocare del decreto ingiuntivo, si chiede di voler condannare i Sig.ri
e al pagamento nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre
[...] interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 06.06.2017, ed Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto n. 445/2017 emesso dal Tribunale di Messina a favore di notificato in date 13-25.05.2017, con cui era stato loro ingiunto, in via solidale, Controparte_5 il pagamento della somma di € 6.038,41, oltre interessi di mora, nonché spese e compensi di procedura, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto n. 003497375200, stipulato in data 13.08.2008 con la , avente ad oggetto un prestito personale dell'importo Controparte_6 di € 20.200,00 da restituirsi in sei anni mediante il pagamento di 72 rate mensili di € 398,00 ciascuna con TAN all'11% e TAEG all'11,97%.
A sostegno dell'opposizione, gli appellanti deducevano l'errata indicazione contrattuale del TAEG rispetto a quello effettivamente applicato a ragione della mancata inclusione nel medesimo dei costi di incasso rata, di imposta sostitutiva e delle spese postali.
Chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata la nullità della relativa clausola del contratto di prestito personale, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento pattuito ab origine mediante l'applicazione di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Chiedevano, inoltre, la condanna della banca opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del piano di ammortamento così viziato, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, commi I e III, c.p.c.
Si costituiva in giudizio la società eccependo, preliminarmente, il proprio difetto Controparte_5 di legittimazione passiva con riferimento alla domanda restitutoria formulata dagli opponenti, attesa la sua qualità di cessionaria del credito, e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande ex adverso formulate.
Chiedeva, pertanto, concludendo per il rigetto delle domande e la conferma del decreto ingiuntivo n.
445/2017 emesso dal Tribunale di Messina.
Con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. gli opponenti rilevavano un ulteriore profilo di illegittimità del contratto, attinente alla violazione del canone della determinatezza di cui agli artt.
1284 e 2346 c.c.
In particolare, deducevano che l'applicazione del previsto TAN (11%) conduceva ad un importo della rata (€ 384,49) inferiore a quello contrattualmente previsto ( € 398,00).
Con sentenza pronunciata all'udienza del 13 aprile 2023, il Tribunale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava e dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 445/17, condannando e al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 Parte_2 confronti della banca opposta. Osservava il giudice di prime cure che l'erronea indicazione del TAEG non poteva , di per sé, costituire causa di nullità del contratto o della relativa clausola, né comportare l'automatica applicazione del tasso sostitutivo BOT.
Attesa l'inapplicabilità, al caso di specie, della nullità prevista dall'art. 125 bis TUB, introdotto dal
D.lgs. n. 141/2010 e operante solo con riferimento ai contratti stipulati in data successiva alla sua entrata in vigore, il giudice di prime cure affermava che l'eventuale discrasia tra il TAEG dichiarato e quello effettivamente applicato avrebbe potuto, al più, integrare una violazione dell'obbligo informativo, rilevante sotto il profilo della responsabilità precontrattuale.
Evidenziava che, tuttavia, tale profilo non era stato fatto valere dagli opponenti nel presente giudizio.
Individuava la norma ratione temporis applicabile alla fattispecie la previgente versione dell'art. 124
TUB, in forza ai contratti di credito al consumo si applicavano le disposizioni di cui all'art. 117, commi I e III, TUB, che prevedevano, rispettivamente, la forma scritta ad substantiam del contratto,
l'indicazione delle condizioni economiche praticate e la consegna al cliente di una copia del contratto stesso;
requisiti, questi, requisiti che, nel caso di specie, risultavano pacificamente soddisfatti.
Precisava, altresì, che l'art. 124 TUB previgente prevedeva formalmente la possibilità di applicare il tasso sostitutivo BOT solamente nel caso di assenza o nullità della clausola contenente l'indicazione del TAEG, che, tuttavia, costituiva “fattispecie ontologicamente differente dal TAEG presente ma erroneo”.
Avverso detta sentenza proponevano appello e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione regolarmente notificato in data 7 novembre 2023, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata, per i motivi di cui si dirà infra.
Instaurato il contraddittorio, in data 20 marzo 2024 interveniva, ex art.111, c.p.c.
[...]
e, per essa, la mandataria deducendo di essersi resa Controparte_7 Controparte_2 cessionaria da del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del Controparte_5 portafogli di crediti deteriorati e riportandosi a quanto domandato dalla dante causa, di cui chiedeva l'estromissione.
Nominato il C.I. e disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di trattazione ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2002, alla scadenza dei termini assegnati con ordinanza del 19 aprile 2024, dichiarata la contumacia di la Controparte_5 causa veniva rinviata per trattazione all'udienza del 20 dicembre 2024.
Con successiva ordinanza del 20 dicembre 2024, il Consigliere Istruttore, riservando al merito la decisione sulle istanze istruttorie, fissava l'udienza del 10 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, a sua volta rinviata alla data 11 settembre 2025 per carico di ruolo, sempre secondo il rito c.d. cartolare. Con ordinanza del 12 settembre 2025, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il C.I. riservava di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va preliminarmente disattesa la richiesta di estromissione di avanzata all'atto Controparte_5 della sua costituzione ex art.111 c.p.c. da nella qualità di conferitaria Controparte_1 del ramo di azienda relativo all'acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di cui Controparte_5
E' noto che nel caso di trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda), il cessionario, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell' azienda (o ramo d'azienda), assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ..
Ciò significa che il conferente conserva la legittimazione processuale, quale sostituto del cessionario, anche per il ricevimento della notificazione degli atti processuali, poiché il processo prosegue tra le parti originarie, senza che l'intervento del successore determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l' estromissione del dante causa (in arg. Cass.civ. n. 24901/2023).
Ne consegue che, nella specie, in mancanza di esplicito consenso da parte degli appellanti, la richiesta di non può che essere rigettata. Controparte_1
2.-Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 342 c.p.c.
Essa è infondata.
E' sufficiente, in proposito, osservare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( ex ultimis Cass.SS.UU.36481/2022).
Nella specie, contrariamente all'assunto degli appellati, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. §
3.-Con il primo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono dell'errato rigetto da parte del primo decidente della domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità ex artt. 1284,1346 e 1418 c.c. delle condizioni presenti nel contratto di finanziamento n. 003497375200.
Nel dedurre la mancata considerazione del reale contenuto delle contestazioni a suo tempo mosse in punto di indeterminatezza delle condizioni contrattuali , evidenziano che il decidente aveva disatteso la domanda de qua , ritenendo che l'indicazione di un valore percentuale corrispondente al TAEG fosse sufficiente ad escludere la lamentata indeterminatezza .
Così argomentando, però, il Tribunale non aveva considerato che le contestazioni mosse non concernevano il TAEG indicato in contratto, posto che nella memoria ex art. 183 comma 6 n 1 c.p.c. essi opponenti si erano doluti della mancanza, all'interno del contratto, di pattuizioni assolutamente univoche in merito alla misura degli interessi e, dunque, delle rate .
Richiamati i dati contenuti nel contratto (quali, in particolare, l' importo finanziato, pari a €
20.200,00; la misura del TAN pari all'11,00%; il numero delle rate mensili pari a 72; l'importo di ciascuna di esse pari a € 398,00), gli appellanti ne assumono l'incompatibilità, tale da rendere impossibile l'univoca determinazione del tasso effettivamente applicato.
In particolare:
-la previsione di una rata corrispondente a quella contrattualmente prevista (€ 398,00) mal si conciliava con la clausola relativa al TAN, dato che l'importo stabilito presupponeva l'applicazione di un tasso maggiore;
-viceversa, la previsione di un TAN pari all'11,00% corrispondeva ad una rata di importo pari a €
384,49 in contrasto con la clausola contrattuale relativa alla misura della stessa (pari a € 398,00).
L'applicazione delle clausole contrattuali conduceva, dunque, a risultati differenziati in merito agli interessi, dato che :
-all'applicazione della clausola contrattuale che quantificava la rata mensile in € 398,00 conseguiva che gli interessi ,pari alla differenza tra l'importo di € 28.656,00 ( euro 398,00 x 72) e quello finanziato (€ 20.200,00) ammontassero ad € 8.456,00;
- all'applicazione della clausola contrattuale che fissava il TAN nella misura dell'11,00% conseguiva, invece, che gli interessi, pari alla differenza tra € 27.683,2 ( € 384,49 x72) e l'importo finanziato
(€ 20.200,00), ammontassero ad € 7.483,28
Tale assetto contrattuale determinava, dunque, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali , da cui discendeva, secondo l'assunto degli appellanti - a sostegno del quale essi richiamano varie pronunce giurisprudenziali - la nullità delle relative clausole per contrasto con norme imperative e per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. Aveva pertanto, errato il Tribunale nel rigettare la domanda di declaratoria di nullità e quella volta alla rideterminazione delle condizioni di ammortamento del contratto di prestito personale n.
003497375200 mediante l' applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 1284 comma 3 c.c – ferme, per il resto, le altre clausole in materia di numero e frequenza delle rate –.
Deducono, infine, che la nullità de quo , derivante dal contrasto con norme imperative, era rilevabile d'ufficio anche in grado di appello, ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 345 c.p.c., avendo il giudice l'obbligo di rilevare una causa di nullità negoziale, salva l'ipotesi in cui la questione di nullità sia stata disattesa in primo grado e la relativa pronuncia non sia stata impugnata in parte qua.
§
4.-Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza per avere il primo decidente ritenuto infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo da essi proposta, omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità del contratto di finanziamento per violazione degli artt. 1284,
1346 e 1418 c.c. e sul conseguente diritto alla rideterminazione delle condizioni di ammortamento mediante applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 3 del summenzionato art. 1284 c..
Lamentano, in particolare, che il giudice di prime cure, trascurando l'accertamento della nullità parziale del contratto e la conseguente operatività del tasso legale sostitutivo ex art. 1284, comma 3,
c.c., aveva omesso di rilevare l'inesistenza della pretesa creditoria azionata da Controparte_5
Secondo i calcoli eseguiti dagli appellanti, le somme già versate (pari ad € 23.511,50) risultavano eccedenti rispetto al quantum dovuto, la rideterminazione del piano di ammortamento previa applicazione del tasso legale conduce ad un'esposizione complessiva di soli € 22.097,52, anche in regime di capitalizzazione composta.
Da ciò discende, ad avviso degli appellanti, non solo la fondatezza dell'opposizione, ma altresì la necessità di revocare il decreto ingiuntivo impugnato, in quanto fondato su un credito in realtà insussistente o comunque estinto.
§
5.-Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che il Tribunale ha errato nel rigettare le richieste istruttorie da loro formulate in primo grado, deducendo che l'espletamento della chiesta c.t.u. avrebbe consentito di accertare tanto l'inconciliabilità della clausole contrattuali relative agli interessi e l'eccedenza delle somme versate in esecuzione del contratto rispetto al quantum effettivamente dovuto.
§
6.-Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti censurano, infine, la regolamentazione delle spese
, osservando che la fondatezza delle ragioni esposte escludeva la sussistenza della loro soccombenza.
§ 7.- I motivi, che non pongono più in discussione la questione relativa all'indicazione del TAEG né, tantomeno, investono l'implicito rigetto della domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al quantum effettivamente dovuto, possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
Ragioni di priorità logica impongono, però, di esaminare l'eccezione di inammissibilità riproposta in questa sede da in relazione alla questione di nullità del contratto di Controparte_2 finanziamento per violazione degli artt.1284, 1346 e 1418 c.c..
Deduce, in proposito, la società che detta eccezione era stata sollevata tardivamente dagli allora opponenti nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., tramite cui i predetti avevano “ modificato completamente” le ragioni dell'opposizione.
La doglianza è infondata.
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza delle
Sezioni Unite delle Corte di Cassazione 12310/2015, la modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Cass. civ.
n.23975/2024; n. 30455/2023).
Ebbene, nel caso di specie, in cui gli opponenti hanno inizialmente domandato la declaratoria di nullità della clausola la nullità clausola del contratto di prestito personale determinativa del TAEG e la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento mediante l'applicazione di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari deve ritenersi ammissibile la domanda – avanzata nella memoria ex 183 comma VI n. 1 c.p.c. - volta ad ottenere la declaratoria di nullità per contrasto con la richiamata disciplina codicistica , trattandosi di domanda connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
La doglianza, benchè ammissibile, è, però, infondata.
In primo luogo, è opportuno ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a verificare il fondamento della pretesa avanzata con il ricorso per ingiunzione, applicando le normali regole di ripartizione dell'onere della prova.
In questo contesto, il creditore opposto, che ha il ruolo di attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare l'esistenza del credito;
invece, il debitore opponente, in qualità di convenuto sostanziale, deve fornire la prova di eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione. Nel caso in esame, la banca opposta ha assolto pienamente agli oneri a suo carico, allegando il contratto di finanziamento dal quale deriva il credito ingiunto, il piano di ammortamento, l'estratto conto con l'analitica indicazione delle rate di finanziamento pagate e rimaste insolute ( in merito alle quali, peraltro, nessuna contestazione è stata sollevata).
Al contrario, le doglianze formulate dagli appellanti si appalesano generiche e prive di concreto fondamento probatorio, risolvendosi in meri calcoli aritmetici , non sorretti da alcun riscontro tecnico
, atto a verificarne l'attendibilità e neanche corredati da una chiara illustrazione metodologica o esplicitazione analitica dei passaggi eseguiti.
Le deduzioni degli appellanti non assumono, dunque, rilevanza dirimente ai fini della dimostrazione dell'asserita indeterminatezza delle clausole contrattuali.
Né la perizia di parte prodotta in primo grado dagli allora opponenti offre elementi atti a dimostrare la fondatezza della contestazione, posto che il tecnico di parte si è concentrato prevalentemente sul tema dell'individuazione dei costi rilevanti ai fini della determinazione del TAEG, peraltro includendo nella base di calcolo anche componenti come le imposte (v. pag. 4), le quali, secondo la normativa di riferimento, non rientrano tra le voci computabili ai fini del TAEG.
In ogni caso, mette conto evidenziare che l'assunto degli appellanti in merito alla inconciliabilità e, dunque, all'indeterminatezza della clausole contrattuali, oltre che privo di riscontro probatorio, è basato su un ragionamento non condivisibile.
Invero, il preteso contrasto tra l'importo degli interessi ( € 8.456,00 ) , ottenuto moltiplicando la rata mensile per il numero delle stesse (€ 398,00 x 72 ) e quello (€ 7.483,28) cui, invece, si perviene tenendo conto della misura del TAN (11,00% ) non tiene conto del fatto che tale tasso non è una grandezza sufficiente ad esprimere il costo del finanziamento, sul quale incidono tutti gli oneri da sostenere per l'utilizzo del credito.
Non è, pertanto, corretta la premessa - da cui muovono gli appellanti per sostenere l'indeterminatezza della clausole contrattuali - secondo cui la
” valorizzazione “ della clausola contrattuale determinativa della misura del TAN condurrebbe ad un importo della rata (€ 384,49), inferiore a quello convenuto dalle parti.
Non può , pertanto, affermarsi la nullità della clausola determinativa degli interessi per violazione dell'art. 1284 c.c. o per indeterminatezza del suo oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c.
Con riferimento al primo profilo dedotto, invero, risulta rispettato il disposto normativo, che impone la pattuizione scritta;
quanto al secondo, invece, la clausola non può ritenersi indeterminata.
Il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità delle rate di rimborso, dovendo, pertanto, escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, giacché il mutuatario ha integrale cognizione degli elementi, giuridici ed economici, del contratto, con conseguente esclusione di alcun vulnus in termini di trasparenza.
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Miglior sorte non merita il terzo motivo di gravame, con cui gli appellanti si dolgono del rigetto delle istanze istruttorie.
Vale precisare che la doglianza non può che essere esaminata con riferimento all'unica questione devoluta alla Corte, ossia la pretesa indeterminatezza del contratto , dato che – come già esposto – gli appellanti non hanno riproposto in questa sede la doglianza inerente all'erronea indicazione del
TAEG, a sostegno della quale avevano formulato in primo grado l'istanza istruttoria disattesa dal
Tribunale.
Tuttavia, anche entro tale più ridotto perimetro , la richiesta non merita accoglimento.
E' noto che l'attività del consulente tecnico d'ufficio non possa essere considerata un mezzo di prova in senso proprio, in quanto rimane uno strumento conoscitivo di cui il giudice può servirsi per interpretare elementi sottoposti dalle stesse parti alla sua attenzione, avvalendosi delle conoscenze tecniche e scientifiche necessarie di cui, generalmente, non dispone.
Ne discende che la consulenza non può essere disposta per acquisire prove mancanti, perché, in tal caso, essa esonererebbe la parte dall'assolvimento dell'onus probandi , che su di essa incombe ai sensi dell'art. 2967 c.c.
Quanto appena evidenziato, del resto, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui
"la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n. 15521).
Ed ancora "Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica." (Cass. civ., Sez.
VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
In applicazione di tali consolidati principi giurisprudenziali, ritiene la Corte che la doglianza in esame non meriti di essere condivisa, posto che la c.t.u. richiesta sarebbe volta a colmare la genericità delle deduzioni degli appellanti, demandando all'esperto l'indagine su un fatto costitutivo che, invece, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica esposizione.
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Alla stregua delle argomentazioni che precedono, nessuna censura merita la regolamentazione delle spese , che consegue alla corretta applicazione del l principio di soccombenza.
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Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di nella qualità di mandataria di delle spese di Controparte_2 Controparte_1 questo grado liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore ( € 5.201/26.000 ), dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ai fini della quantificazione dei compensi va tenuta presente anche la fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività tipicamente riconducibili alla c.d. istruttoria.
Secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da
Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022), “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri inferiori ai medi e pari ai minimi.
Atteso il rigetto del gravame, ricorrono, infine, i presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18
L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo il 1° febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 791/2023 R.G. sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 747 emessa dal Tribunale di Messina in data 13/04/2023 Parte_2
e pubblicata in pari data, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_2
n. q. di mandataria di delle spese di questo grado di giudizio
[...] Controparte_1 che liquida in complessivi € 4.888,00 (fase studio € 1.134,00; fase introduttiva € 921,00; fase istruttoria € 922,00; fase decisionale € 1.911,00) oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione;
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 17.10.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino