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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1878/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1878 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione collegiale all'udienza del 26 novembre 2025, e vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo CP_1
studio in TR (LT), Largo Mameli n. 10;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Sisto Manzi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in TR (Lt) Via Civita Farnese n. 71;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale per l'udienza del 26 novembre 2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato l'8.7.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in TR (LT) il 24.3.1984; che dall'unione sono nati due figli, (il Controparte_2 Per_1
17.4.1986) e (il 27.9.1992), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti Per_2
addivenivano alla sottoscrizione di negoziazione assistita il 9.1.2023 e che la Procura della Repubblica di Cassino rilasciava, in data 23.1.2023, il relativo nulla osta - ha chiesto di: “1) Emettere sentenza, anche parziale, di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto;
2) Ove, nelle more, sia stata effettuata la vendita del cespite in comproprietà, non disporre nessuna ulteriore statuizione;
3) Ove, viceversa, non sia state venduta la casa coniugale, voglia disporne l'assegnazione in favore del ricorrente, per i motivi di cui in premessa, concedendo termine alla resistente per il prelievo dei beni personale;
4) Ove, infine, non dovesse essere modificata la statuizione in relazione all'assegnazione della casa coniugale, voglia autorizzare il ricorrente al prelievo dei suoi effetti personali, ancora custoditi all'interno della casa coniugale”.
Notificati il ricorso e il relativo decreto, si è costituita non opponendosi alla Controparte_2
domanda di divorzio e a quella per la restituzione degli effetti personali del ricorrente che si trovano presso la casa coniugale, purché ciò avvenga alla presenza di persone di reciproca fiducia delle parti.
Ha poi contestato le ulteriori richieste di controparte in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
Riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza del 26 novembre 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'assegnazione dell'ex casa coniugale e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che i coniugi, per loro stessa concorde ammissione alla luce di quanto poco sopra evidenziato, sono rimasti separati senza alcuna, nemmeno temporanea, riconciliazione nell'arco di tempo trascorso dalla separazione, mediante sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita del 9.1.2023, a cui è stato apposto il nulla osta del P.M. il
20.1.2023, sino alla data di presentazione del presente ricorso, sicché, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lett. b) della L. n. 898/70, deve accogliersi la domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, atteso che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si prende altresì atto della rinuncia da parte del ricorrente alla domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale e della non opposizione di parte resistente alla restituzione degli effetti personali dell'ex coniuge che ancora si trovano presso l'abitazione. Nulla deve, pertanto, disporsi al riguardo.
pagina 2 di 3 3. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando complessivamente la natura e l'esito del procedimento in relazione ai rapporti tra le parti, agli interessi coinvolti ed alle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
8.7.2025 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_2
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 24 Parte_1 Controparte_2 marzo 1984 a TR (LT) e trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1984, Parte I, Serie_, n. 1;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TR (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 26 novembre
2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa. Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1878 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione collegiale all'udienza del 26 novembre 2025, e vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo CP_1
studio in TR (LT), Largo Mameli n. 10;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Sisto Manzi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in TR (Lt) Via Civita Farnese n. 71;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale per l'udienza del 26 novembre 2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato l'8.7.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in TR (LT) il 24.3.1984; che dall'unione sono nati due figli, (il Controparte_2 Per_1
17.4.1986) e (il 27.9.1992), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti Per_2
addivenivano alla sottoscrizione di negoziazione assistita il 9.1.2023 e che la Procura della Repubblica di Cassino rilasciava, in data 23.1.2023, il relativo nulla osta - ha chiesto di: “1) Emettere sentenza, anche parziale, di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto;
2) Ove, nelle more, sia stata effettuata la vendita del cespite in comproprietà, non disporre nessuna ulteriore statuizione;
3) Ove, viceversa, non sia state venduta la casa coniugale, voglia disporne l'assegnazione in favore del ricorrente, per i motivi di cui in premessa, concedendo termine alla resistente per il prelievo dei beni personale;
4) Ove, infine, non dovesse essere modificata la statuizione in relazione all'assegnazione della casa coniugale, voglia autorizzare il ricorrente al prelievo dei suoi effetti personali, ancora custoditi all'interno della casa coniugale”.
Notificati il ricorso e il relativo decreto, si è costituita non opponendosi alla Controparte_2
domanda di divorzio e a quella per la restituzione degli effetti personali del ricorrente che si trovano presso la casa coniugale, purché ciò avvenga alla presenza di persone di reciproca fiducia delle parti.
Ha poi contestato le ulteriori richieste di controparte in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
Riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza del 26 novembre 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa all'assegnazione dell'ex casa coniugale e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che i coniugi, per loro stessa concorde ammissione alla luce di quanto poco sopra evidenziato, sono rimasti separati senza alcuna, nemmeno temporanea, riconciliazione nell'arco di tempo trascorso dalla separazione, mediante sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita del 9.1.2023, a cui è stato apposto il nulla osta del P.M. il
20.1.2023, sino alla data di presentazione del presente ricorso, sicché, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lett. b) della L. n. 898/70, deve accogliersi la domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, atteso che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si prende altresì atto della rinuncia da parte del ricorrente alla domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale e della non opposizione di parte resistente alla restituzione degli effetti personali dell'ex coniuge che ancora si trovano presso l'abitazione. Nulla deve, pertanto, disporsi al riguardo.
pagina 2 di 3 3. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando complessivamente la natura e l'esito del procedimento in relazione ai rapporti tra le parti, agli interessi coinvolti ed alle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
8.7.2025 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_2
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 24 Parte_1 Controparte_2 marzo 1984 a TR (LT) e trascritto nell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1984, Parte I, Serie_, n. 1;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TR (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 26 novembre
2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa. Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
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