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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15543/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso PAONE ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio a Sala Bolognese (BO), via Turati n. 27; e
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia FABBRI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Savenella n. 2 RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 4 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 18 aprile 1971 a Bologna. Dall'unione sono nati , il 13 ottobre 1971, , il 12 settembre 1974, e Per_1 Per_2 Per_3 il 12 dicembre 1987, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
pagina 1 di 2 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 30 ottobre 2023 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza del 31 ottobre 2023. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere poste a carico del signor Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a Parte_1
Porretta Terme (BO), il 7 luglio 1939 e nata a [...] il [...], Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 18 aprile 1971 in Bologna, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna al N. 513, P. 2, S. A. Uff. 01, anno 1971;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- come da concorde richiesta delle parti, pone le spese di lite a carico del signor Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 26 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso PAONE ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio a Sala Bolognese (BO), via Turati n. 27; e
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia FABBRI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Savenella n. 2 RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 4 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 18 aprile 1971 a Bologna. Dall'unione sono nati , il 13 ottobre 1971, , il 12 settembre 1974, e Per_1 Per_2 Per_3 il 12 dicembre 1987, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
pagina 1 di 2 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 30 ottobre 2023 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza del 31 ottobre 2023. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere poste a carico del signor Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a Parte_1
Porretta Terme (BO), il 7 luglio 1939 e nata a [...] il [...], Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 18 aprile 1971 in Bologna, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna al N. 513, P. 2, S. A. Uff. 01, anno 1971;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- come da concorde richiesta delle parti, pone le spese di lite a carico del signor Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 26 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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