CASS
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2025, n. 33510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33510 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA CR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 18/02/2025 dal Tribunale di Palermo;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fabio Picuti, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di MA CR, gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha nuovamente sostituto detta misura con quella della custodia in carcere. L'imputato avrebbe avuto la disponibilità di circa cinque chili di hashish. Ha ritenuto il Tribunale che la sostituzione con la misura meno afflittiva fosse stata disposta in assenza di un effettivo elemento di novità - tale non potendo essere considerato la indicazione, ai fini della esecuzione della misura, di un Comune diverso rispetto a quello in cui i fatti sarebbero stati commessi - tenuto conto delle specifiche 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33510 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 02/07/2025 modalità della condotta, commessa utilizzando il mezzo della posta per ricevere la sostanza e, dunque, in modo tale da prescindere da un particolare contesto territoriale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione. Il Giudice per le indagini preliminari con il provvedimento di sostituzione aveva evidenziato come la misura degli arresti domiciliari fosse giustificata dal contesto territoriale diverso da quello palermitano, dalle dinamiche criminali in cui il MA sarebbe stato inserito e dal fatto che il diverso comune in cui la misura doveva essere eseguita avesse dimensioni più piccole, con conseguente maggiore possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto che la detenzione era finalizzata alla immissione della droga sul territorio ove MA risiedeva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale;
ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell'indagato, la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia di recente emessa (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650- 266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato. Quanto alla adeguatezza, la Corte di cassazione ha spiegato come detta valutazione in relazione agli arresti domiciliari non possa essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo 2 regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo (cfr., Sez. 3, n. 19608 del 25/02/2023, M, Rv. 284615). 3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e ha spiegato come l'imputato avesse ottenuto la disponibilità della sostanza stupefacente mediante la spedizione di un pacco formalmente intestato ad un'altra persona ed avesse poi occultato la sostanza nell'abitazione di un altro individuo, che si trovava agli arresti domiciliari in un altro luogo. Una modalità della condotta, ha concluso in modo condivisibile il Tribunale, chiaramente reiterabile in qualsiasi luogo e, quindi, anche nel caso in cui il ricorrente fosse sottoposto alla misura meno restrittiva degli arresti domiciliari, attesa la impossibilità di detta misura di scongiurare il rischio che l'indagato reiteri, con modalità sovrapponibili a quelle relative ai fatti per cui si procede, i comprovati contatti con ambienti criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fabio Picuti, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di MA CR, gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha nuovamente sostituto detta misura con quella della custodia in carcere. L'imputato avrebbe avuto la disponibilità di circa cinque chili di hashish. Ha ritenuto il Tribunale che la sostituzione con la misura meno afflittiva fosse stata disposta in assenza di un effettivo elemento di novità - tale non potendo essere considerato la indicazione, ai fini della esecuzione della misura, di un Comune diverso rispetto a quello in cui i fatti sarebbero stati commessi - tenuto conto delle specifiche 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33510 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 02/07/2025 modalità della condotta, commessa utilizzando il mezzo della posta per ricevere la sostanza e, dunque, in modo tale da prescindere da un particolare contesto territoriale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione. Il Giudice per le indagini preliminari con il provvedimento di sostituzione aveva evidenziato come la misura degli arresti domiciliari fosse giustificata dal contesto territoriale diverso da quello palermitano, dalle dinamiche criminali in cui il MA sarebbe stato inserito e dal fatto che il diverso comune in cui la misura doveva essere eseguita avesse dimensioni più piccole, con conseguente maggiore possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto che la detenzione era finalizzata alla immissione della droga sul territorio ove MA risiedeva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. La Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale;
ciò che deve essere apprezzato è la potenzialità criminale dell'indagato, la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare ( Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Fotí, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). Anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia di recente emessa (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650- 266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato. Quanto alla adeguatezza, la Corte di cassazione ha spiegato come detta valutazione in relazione agli arresti domiciliari non possa essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo 2 regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo (cfr., Sez. 3, n. 19608 del 25/02/2023, M, Rv. 284615). 3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e ha spiegato come l'imputato avesse ottenuto la disponibilità della sostanza stupefacente mediante la spedizione di un pacco formalmente intestato ad un'altra persona ed avesse poi occultato la sostanza nell'abitazione di un altro individuo, che si trovava agli arresti domiciliari in un altro luogo. Una modalità della condotta, ha concluso in modo condivisibile il Tribunale, chiaramente reiterabile in qualsiasi luogo e, quindi, anche nel caso in cui il ricorrente fosse sottoposto alla misura meno restrittiva degli arresti domiciliari, attesa la impossibilità di detta misura di scongiurare il rischio che l'indagato reiteri, con modalità sovrapponibili a quelle relative ai fatti per cui si procede, i comprovati contatti con ambienti criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.