Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilita' solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni
1. Al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarieta' passiva in materia di imposta sulle successioni e donazioni, all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
« 5-bis. Il regime di responsabilita' solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ». Note all'art. 7:
- Si riporta l' articolo 36 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.», pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, S.O.:
«Art. 36 (Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta ( Art. 46 D.P.R. n. 637/1972 )). - 1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
2. Il coerede che ha accettato l'eredita' col beneficio d'inventario e' obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.
3. Fino a quando l'eredita' non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredita', o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l' art. 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 .
4. L'ufficio del registro puo' chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredita' a norma dell' articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredita' giacente a norma dell'art. 528 dello stesso codice.
5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.
5-bis. Il regime di responsabilita' solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .».