Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Simona Graziuso Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2093/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a COSENZA (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
07/08/1979, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. MORTATI ROSITA E
C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 10/12/1983, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. ROBERTO LAGHI
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha espresso conclusioni difformi.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 28/11/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. I coniugi hanno richiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 7.1.2025, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, come ritualmente espressa nella dichiarazione depositata e sottoscritta dalle parti, la causa stata rimessa al collegio per la decisione con invio degli atti al PM.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi allegazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n.
898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi / sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione – n. 2511/2020 R.G. -definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 15.10.2024, passata in giudicato (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, nelle note scritte depositate hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e il 01.09.2013 in Cetraro (CS); - ordinare Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Cetraro, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 3) che segue: 1) I ricorrenti continueranno a vivere separati con reciproco rispetto;
2) La casa familiare sita in Spezzano Albanese alla
Via Scotellaro n°1 di proprietà di rimarrà nella esclusiva e definitiva Parte_1 disponibilità dello stesso;
3) Considerato che da febbraio 2022 a ottobre 2024 il ha Pt_1 già versato alla la somma complessiva di € 18.800,00 a titolo di assegno di CP_1 mantenimento, i ricorrenti - si accordano a definire ogni qualsivoglia loro rapporto economico/patrimoniale con il versamento una tantum a titolo di assegno divorzile da parte del in favore della della somma omnicomprensiva Parte_1 Controparte_1 di € 20.000,00 che sarà corrisposta al momento in cui la sentenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio passerà in giudicato. Da tale somma di € 20.000,00 andranno decurtati tutti gli importi che il avrà corrisposto alla a titolo di assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento da novembre 2024 fino al momento in cui verrà versato il predetto assegno divorzile una tantum. L' attribuzione della predetta somma una tantum costituisce contributo in un'unica soluzione e vita natural durante della e verrà Controparte_1 effettuata a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 Legge 898/1970, della , avente causa o Controparte_1 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.”.
In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese possono essere compensate come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cetraro in data 31/08/2013 tra e come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso e riportate in motivazione;
B. COMPENSA le spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 7, Parte II, Serie B, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013 del Comune di Spezzano Albanese). Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7 febbraio 2025.
Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò