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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5025/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 23.10.2025; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 3713); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
N. 5025/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così come novellato dall'art. 3 co. 19 lett. B) del
D.Lgs. n. 149/2022, nella causa iscritta al n. 5025/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona dei suoi eredi, Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to alla Via Irlanda, Parco Anfiteatro in Santa Maria Capua Vetere presso lo studio dell'Avv. STRIANO MARIA ANNUNZIATA (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso unitamente all'avv. SAVASTANO BERNARDO (C.F:
) in virtù di procura in calce all'atto di citazione, C.F._3
- ATTORE
E
(c.f.: , rappr.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. GAGLIARDI CARLO (c.f.: ) in virtù di procura in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.to in Afragola alla via Pavia n. 74
presso lo studio dell'avv. Carla Balsamo, C.F. ), C.F._5
- CONVENUTA OGGETTO: lesione personale .
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n.
118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, va dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c., come sollecitato da parte convenuta con nota del 9.07.2025, poiché il processo è
stato dichiarato interrotto con decreto de 17.9.2024 per il decesso dell'attore e, tuttavia, non
è stato riassunto nel termine perentorio dell'art. 305 c.p.c. di tre mesi decorrenti dall'interruzione, ossia entro il 18 Dicembre 2024, onde va dichiarato estinto.
Pervenuta, pertanto, l'istanza di riassunzione in data del 9.07.2025, con decreto del
15/05/2025 veniva fissata udienza ai soli fini della declaratoria di estinzione.
Non si costituiva l'attore, in persona dei suoi eredi ( , come da Persona_1
certificato integrale di famiglia in atti), sebbene ritualmente citato.
Orbene, ai sensi dell'art. 307 co. 3° cpc “il processo si estingue qualora le parti alle
quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che
dalla legge sia autorizzato a fissarlo” (si osserva che nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, l'eccezione di estinzione per inattività diviene rilevabile d'ufficio;
in ogni caso, nella specie, l'estinzione è stata richiesta dalla stessa appellante).
Nella specie, è pacifico il decorso del termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c.,
pertanto, in applicazione dell'art. 307 c.p.c., il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Sulla estinzione è necessario provvedere con sentenza, “trattandosi di estinzione di
giudizio monocratico”.
Nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c..
Invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al
Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
La Cassazione suole al riguardo ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque,
quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso:
Cass. sez. lav, 12.2.2016 n. 2837; Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ.
Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4;
Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I,
25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n.
14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829; infine, in senso conforme possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito: Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219 (in Giustizia a Milano 2006, 7 55); Tribunale Milano, 2 giugno 1997 (in Foro it. 1997, I, 3027);
Tribunale di Parma, 17 gennaio 2000 (in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, 525) e Tribunale
Modena 15 giugno 1999 (in Giur. It., 2000, 758)).
Le spese sono a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo, ordinandone la cancellazione della causa dal ruolo e confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- nulla per le spese.
Aversa, 24/10/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 23.10.2025; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 3713); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
N. 5025/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così come novellato dall'art. 3 co. 19 lett. B) del
D.Lgs. n. 149/2022, nella causa iscritta al n. 5025/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona dei suoi eredi, Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to alla Via Irlanda, Parco Anfiteatro in Santa Maria Capua Vetere presso lo studio dell'Avv. STRIANO MARIA ANNUNZIATA (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso unitamente all'avv. SAVASTANO BERNARDO (C.F:
) in virtù di procura in calce all'atto di citazione, C.F._3
- ATTORE
E
(c.f.: , rappr.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. GAGLIARDI CARLO (c.f.: ) in virtù di procura in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.to in Afragola alla via Pavia n. 74
presso lo studio dell'avv. Carla Balsamo, C.F. ), C.F._5
- CONVENUTA OGGETTO: lesione personale .
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n.
118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, va dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c., come sollecitato da parte convenuta con nota del 9.07.2025, poiché il processo è
stato dichiarato interrotto con decreto de 17.9.2024 per il decesso dell'attore e, tuttavia, non
è stato riassunto nel termine perentorio dell'art. 305 c.p.c. di tre mesi decorrenti dall'interruzione, ossia entro il 18 Dicembre 2024, onde va dichiarato estinto.
Pervenuta, pertanto, l'istanza di riassunzione in data del 9.07.2025, con decreto del
15/05/2025 veniva fissata udienza ai soli fini della declaratoria di estinzione.
Non si costituiva l'attore, in persona dei suoi eredi ( , come da Persona_1
certificato integrale di famiglia in atti), sebbene ritualmente citato.
Orbene, ai sensi dell'art. 307 co. 3° cpc “il processo si estingue qualora le parti alle
quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che
dalla legge sia autorizzato a fissarlo” (si osserva che nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, l'eccezione di estinzione per inattività diviene rilevabile d'ufficio;
in ogni caso, nella specie, l'estinzione è stata richiesta dalla stessa appellante).
Nella specie, è pacifico il decorso del termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c.,
pertanto, in applicazione dell'art. 307 c.p.c., il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Sulla estinzione è necessario provvedere con sentenza, “trattandosi di estinzione di
giudizio monocratico”.
Nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c..
Invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al
Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
La Cassazione suole al riguardo ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque,
quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso:
Cass. sez. lav, 12.2.2016 n. 2837; Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ.
Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4;
Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I,
25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n.
14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829; infine, in senso conforme possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito: Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219 (in Giustizia a Milano 2006, 7 55); Tribunale Milano, 2 giugno 1997 (in Foro it. 1997, I, 3027);
Tribunale di Parma, 17 gennaio 2000 (in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, 525) e Tribunale
Modena 15 giugno 1999 (in Giur. It., 2000, 758)).
Le spese sono a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo, ordinandone la cancellazione della causa dal ruolo e confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- nulla per le spese.
Aversa, 24/10/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.