Sentenza 23 febbraio 2024
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui al primo comma dell'art. 612-ter cod. pen. è sufficiente il dolo generico e, dunque, la consapevolezza e volontà di consegnare, cedere, pubblicare o diffondere immagini o video, realizzati con il consenso della vittima, ma destinati a rimanere privati; diversamente, ai fini della sussistenza del delitto di cui al secondo comma della norma citata, è necessario che il soggetto che ha ricevuto le immagini o i video da terzi, ponga in essere la medesima condotta con il dolo specifico di arrecare nocumento al soggetto rappresentato.
Commentario • 1
- 1. Avvocato Alessandro SaloniaAlessandro Salonia · https://avvocatosalonia.it/aree-competenza-avvocato-penalista-milano-alessandro-salonia/ · 27 ottobre 2024
Cass. Pen. Sez. V, n. 19201/2024 Principio di Diritto La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19201 del 23 febbraio 2024, ha chiarito che, in tema di revenge porn, il consenso prestato dalla vittima alle riprese di immagini o video sessualmente espliciti non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 612-ter c.p. se la vittima non ha acconsentito anche alla loro divulgazione. Pertanto, l'elemento distintivo del delitto consiste proprio nella mancanza di consenso alla diffusione, e non alla realizzazione, dei contenuti sessuali privati. La Vicenda Nel caso in esame, l'imputato aveva registrato un video sessualmente esplicito con la vittima e lo aveva successivamente caricato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2024, n. 19201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19201 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |