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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1399/2019 promossa da
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Pedicone, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in in Giulianova (TE), Corso Giuseppe Garibaldi n. 43, ;
PARTE ATTRICE contro
), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Saverio Franchi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Viale Mazzini N. 6;
CONVENUTO
nonché contro
( ), Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Enzo Formisani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via del Baluardo n. 63, angolo Vico della Fonte;
CONVENUTO
nonché contro
( , Controparte_3 C.F._4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Emidio Guastadisegni del foro di Vasto, con domicilio eletto in Teramo Via Gennaro Della Monica n.4 presso lo studio dell'avv. Raffaella
Baccante;
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale. Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in via solidale fra loro o in proporzione alle rispettive condotte, in ordine all'errata ed imperita progettazione ed esecuzione dei trattamenti odontoiatrici effettuati sulla persona della IG.ra ; Parte_1
B) conseguentemente, condannare il Dr. , la Dr.ssa ed il Dott. CP_1 Controparte_3
, in via solidale fra loro o in proporzione alle rispettive responsabilità, al pagamento Controparte_2 in favore dell'attrice IG.ra della somma di € 61.132,00 o di quell'altra somma Parte_1 ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante e per tutti i titoli esposti in narrativa, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat
e interessi legali dalla data del fatto dannoso al saldo;
C) con vittoria di spese e competenze di causa, da liquidarsi in favore dello ST, essendo la ricorrente stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello ST .
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito.
La sig.ra nel periodo 31/8/2011 - 22/10/2014 aveva frequentato lo studio medico del dott. Pt_1
, il quale, unitamente alla propria equipe composta dal dott. Persona_1 Controparte_2
(protesista - implantologo), dott. (gnatologo) e dalla dott.ssa CP_1 CP_3
(implantologa - protesista) aveva effettuato una serie di rilevanti trattamenti odontoiatrici
[...]
(meglio descritti nell'atto di citazione) per i quali non aveva prestato alcun consenso e non aveva ricevuto alcuna informazione.
L'aggravarsi della sintomatologia dolorosa e l'insuccesso del piano terapeutico, nonostante le modifiche che via via erano state apportate, avevano indotto la sig.ra a rivolgersi allo Pt_1
, presso il quale aveva effettuato una consulenza odontoiatrica e specialistica Controparte_4 ortognatodontica, all'esito della quale era stata accertata la commissione di vari errori nelle cure precedentemente effettuate, dettagliatamente descritti nella relazione a firma dei dott.ri Persona_2
2 Tribunale di Teramo
e segnatamente, era stata diagnosticata una patologia disfunzionale infiammatoria Persona_3 cronica a carico della zona posteriore bilaminare della ATM di destra e sinistra.
Il piano terapeutico proposto all'attrice, di durata non inferiore a 18 mesi, prevedeva, dopo una iniziale terapia farmacologica, una fase gnatologica di stabilizzazione articolare con bite in associazione con fisioterapia delle ATM per il miglioramento della patologia algicodisfunzionale e, infine, una fase odontoiatrica finalizzata a conseguire il corretto piano occlusale funzionale.
Il tentativo operato dall'attrice per risolvere bonariamente la vicenda aveva avuto esito negativo, in quanto i dott. e nei confronti dei CP_1 Controparte_2 Controparte_3 quali era stata attivata la procedura di mediazione, avevano negato ogni responsabilità in ordine ai danni dalla medesima lamentati.
Soltanto con il dott. era stato possibile raggiungere un accordo transattivo che Persona_1 era stato formalizzato con scrittura privata in data 6/3/2017, in forza del quale lo stesso si era impegnato a corrispondere l'importo di €. 10.500,00 in favore della sig.ra che, a sua volta, Pt_1 aveva rinunciato ad ogni azione nei suoi confronti.
Secondo la prospettazione dell'attrice, tale transazione, poiché riguardava unicamente la posizione di uno solo dei condebitori solidali, non precludeva l'azione risarcitoria nei confronti degli altri medici al fine di conseguire il maggior danno subito, come evidenziato nella nota in data 5/5/2017 a firma dell'avv. G. Pedicone con la quale era stata reiterata la richiesta risarcitoria.
Una successiva perizia a firma del dott. nel confermare la responsabilità dei medici per Per_4 gli errori commessi nella progettazione del manufatto protesico sia definitivo che provvisorio, aveva accertato una sindrome disfunzionale delle ATM con rimaneggiamento dei condili articolari, che comportava un danno biologico permanente valutabile nella misura dell'8%, al quale andava aggiunto anche il danno psichico, rappresentato da disturbo post traumatico da stress complicato da disturbi fobici, come da perizia medica a firma della dott.ssa che aveva riconosciuto una invalidità Persona_5 permanente del 5%. Il danno biologico complessivo, pertanto, era quantificabile nella misura del 13% e allo stesso andava aggiunto il periodo di inabilità temporanea, stimato dal consulente di parte in gg. 60.
In data 26/4/2018 la sig.ra aveva instaurato innanzi al Tribunale di Teramo ricorso per Pt_1 accertamento tecnico preventivo conciliativo ex art. 696 bis cpc, nel quale era rimasto contumace il dott. Si erano costituiti in giudizio, invece, il dott. e la dott.ssa CP_1 CP_2 in data 14/7/2018 del sig. Presidente del Tribunale di Teramo, Dott. A. Iacoboni, aveva CP_3 dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
In ordine alla responsabilità dei convenuti l'attrice, nel configurare la prestazione medica dentistica quale prestazione di risultato, per la quale il mancato conseguimento dell'esito voluto poteva essere valutato quale inadempimento con conseguente diritto del paziente ad ottenere ex art. 1218 c.c. il risarcimento del danno subito, ha ritenuto che nella fattispecie in esame ricorresse un'ipotesi di
3 Tribunale di Teramo
cooperazione multidisciplinare, in forza della quale i singoli professionisti facenti parte dell'equipe medica non rispondevano del solo fatto proprio ma anche, in virtù del principio dell'affidamento, del pregiudizio derivante dall'omessa vigilanza delle mansioni svolte dagli altri componenti dell'equipe, dal momento che le singole prestazioni mediche, anche se erano frazioni del medesimo trattamento sanitario da eseguire, convergevano verso un unico risultato finale.
La richiesta risarcitoria, al netto di quanto corrisposto dal dott. , è stata complessivamente Per_1 quantificata nell'importo di €. 61.132,00 di cui €. 31.935,00 per il danno biologico permanente, €. 4.410,00 per la inabilità temporanea, €. 23.000,00 a titolo di danno patrimoniale per il ritrattamento endodontico preventivato dallo studio medico , €. 1.600,00 quale rimborso per le Controparte_4 spese di consulenza tecnica ed, infine, €. 5.000,00 per il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto, di rango costituzionale, alla libera determinazione e alla mancata sottoscrizione del consenso informato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/7/2019 si è costituito in giudizio il dott. il quale ha eccepito: CP_1
-la propria estraneità ai fatti di causa, respingendo ogni addebito dell'attrice;
-che l'attrice presentava già un quadro gravemente compromesso da problematiche odontoiatriche e gnatologiche pregresse;
-di aver eseguito nella vicenda una consulenza gnatologica, limitando la sua attività all'apporto di consigli sulle altezze dei manufatti da applicare alla paziente, non avendo eseguito il lavoro che era a carico e di responsabilità del protesista;
-che in data 16/11/11 la paziente aveva sottoscritto il modulo di consenso informato, in atti, venendo così informata in maniera chiara ed esauriente della propria condizione clinica, delle patologie esistenti, delle terapie necessarie e delle possibili complicanze derivanti dall'espletamento delle stesse;
-il concorso colposo dell'attrice nella causazione dei danni;
-l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ragione della transazione intervenuta tra l'attrice e il dott. in data 6 marzo 2017. Per_1
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
* RIGETTARE la domanda principale promossa dalla IG.ra in ogni suo capo, poiché Pt_1 inammissibile, infondata e improvata per le motivazioni dedotte nella parte narrativa;
* in via alternativa, DICHIARARE cessata la materia del contendere per avvenuta transazione intercorsa tra la IG.ra e il Dott. , di cui il Dott. ha dichiarato Pt_1 Per_1 CP_1 espressamente di voler profittare ai sensi dell'art. 1304 C.C. (e norme collegate);
4 Tribunale di Teramo
* in ogni caso, CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore del concludente.
IN VIA SUBORDINATA
* DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, accertando il concorso colposo della Paziente ex art. 1227 C.C. e il valore percentuale del coinvolgimento dei singoli Professionisti
(ivi compreso il Dott. ai fini della ripartizione della obbligazione nei rapporti interni) sulla Per_1 scorta delle motivazioni enunciate nei capitoli di riferimento, anche per quanto concerne gli oneri di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/7/2019 si è costituita in giudizio la dr.ssa Controparte_3
Nel contestare la domanda attorea, la convenuta ha eccepito:
-la nullità dell'atto di citazione introduttivo per mancata specificazione degli specifici inadempimenti e/o addebiti di responsabilità ascrivibili ad essa convenuta;
-di non aver avuto alcun rapporto contrattuale diretto con la paziente;
-l'insussistenza di una equipe odontoiatrica;
-la natura novativa della transazione intervenuta tra l'attrice e il dott. , con conseguente Per_1 applicazione dell'art. 1300 c.c.;
-l'erronea quantificazione dei danni richiesti dall'attrice.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della Parte_1 convenuta Dr.ssa e ne chiede il rigetto, siccome inammissibile, erronea ed Controparte_3 infondata, in fatto ed in diritto;
2) condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze tutte di lite in Parte_1 favore della convenuta Dr.ssa . Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/11/2019 si è costituito in giudizio il dott. , ribadendo la propria estraneità alla vicenda oggetto di causa;
nello Controparte_2 specifico, ha precisato di aver unicamente provveduto alla installazione di due impianti per i quali non era stato evidenziato alcun inconveniente.
In subordine, il dott. ha aderito alla eccezione di nullità della domanda sollevata CP_2 dagli altri convenuti, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., evidenziando che nell'atto di citazione non era stato specificato quali fossero le prestazioni mediche contestate e quali fossero gli addebiti di responsabilità ascrivibili ai singoli professionisti ed escludendo che nella fattispecie potesse configurarsi una responsabilità medica d'equipe.
5 Tribunale di Teramo
Da ultimo, il dott. ha rammentato che era intervenuta una transazione tra l'attrice e CP_2 il dott. , che avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere. Infatti, nella Per_1 scrittura era stata espressamente esclusa la responsabilità di tutti i medici che avevano collaborato con il dott. ed era stata riconosciuta la natura novativa dell'accordo transattivo;
la transazione Per_1 aveva quindi riguardato l'intero debito solidale e non la quota del singolo condebitore solidale, stante la mancanza di specifiche pattuizioni attraverso le quali la validità dell'accordo sia stata limitata alla sola quota riferibile al dott. o che abbiano in qualche modo escluso l'efficacia della transazione Per_1 per i condebitori solidali estranei all'atto.
Dopo aver contestato la quantificazione dei danni operata dall'attrice, il dott. ha CP_2 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: si conclude perché la domanda attrice, così come formulata, venga integralmente rigettata, siccome nulla, inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per le causali tutte di cui alla narrativa;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, perché, previo accertamento dell'eventuale concorso di colpa degli altri convenuti e determinazione della percentuale di apporto causale secondo le prestazioni rese da ciascun professionista, la domanda la domanda attrice venga ricondotta ad equità. Con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita in via documentale e mediante prove orali;
all'udienza del 16/12/2025, svoltasi nelle forme della trattazione cartolare, la causa è stata assunta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
Appare dirimente nella risoluzione dell'odierna controversia la transazione sottoscritta in data
6/3/2017 dall'attrice e il dott. , rispetto al quale i convenuti sono Parte_1 Per_1 condebitori solidali.
Preliminarmente, alcun rilievo è da attribuirsi alla natura novativa o meno della transazione intervenuta;
invero, quand'anche si potesse affermare il carattere novativo della transazione in esame, come sostenuto dalla convenuta non si produrrebbe, comunque, alcun automatico effetto CP_3 estintivo nei confronti dei convenuti, perché non sarebbe applicabile la disciplina di cui all'art. 1300
c.c. (Novazione: “La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori”) ma quella già richiamata dell'art. 1304 c.c. (Transazione) e dovrebbe quindi essere verificata la ricorrenza delle condizioni richieste da tale norma, così come interpretata dalla giurisprudenza.
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che se la transazione è novativa della originaria obbligazione solidale (come quando non si limita a ridurre l'ammontare della prestazione controversa, ma la sostituisce con un'altra), in caso di solidarietà passiva, si applica ugualmente l'art. 1304 c.c. e non
6 Tribunale di Teramo
l'art. 1300 c.c. “in quanto transazione e novazione non sono fattispecie identiche o assimilabili, cosicché la disciplina dell'una non si comunica a quella dell'altra” e considerato “che l'estinzione dell'obbligazione solidale in conseguenza della transazione novativa ha un costo nelle concessioni fatte dal condebitore che la stipula e non è possibile imporre questo costo ai condebitori che non lo accettino mediante adesione al negozio transattivo, ritenendolo sproporzionato o non conveniente rispetto all'estinzione; in questo caso si applica la regola generale, secondo la quale la transazione è inefficace nei confronti del condebitore che non vi ha partecipato e non ha dichiarato di volerne profittare per quanto concerne sia i rapporti esterni che quelli interni” (Cass. Sez. III Civile n.
8946/2006).
Dovendosi escludere, quindi, in ogni caso, l'automatica liberazione dei coobbligati, in forza della transazione conclusa tra il dott. e l'attrice, deve verificarsi la ricorrenza, nel caso di specie, Per_1 dei presupposti di cui all'art. 1304 c.c., in forza del quale “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
Innanzitutto, è necessario appurare se l'accordo transattivo riguardi l'intero importo del debito o solo la quota di spettanza del singolo co-obbligato che ha firmato la transazione.
Infatti, secondo un orientamento consolidato che il Tribunale condivide, il perimetro applicativo dell'art. 1304 c.c. è limitato ai casi in cui la transazione ha ad oggetto l'intero debito sul quale grava il vincolo della solidarietà, e non anche le ipotesi in cui il negozio transattivo attiene esclusivamente alla quota del singolo condebitore solidale (ex multiis Cass. III Sez. Civile n. 947/2012).
Segnatamente, nei casi in cui la transazione ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore con il quale è stato raggiunto l'accordo, tale transazione scioglie, per volontà delle parti, il vincolo di solidarietà e permette al creditore di chiedere la restante parte del credito vantato agli altri debitori, ridotto in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto (cfr.
Cass. Sez, III Civile n. 22231/2014).
Nel caso di specie, non emergono elementi che consentano di affermare che la transazione ha avuto ad oggetto la sola quota del dott. : nel testo della transazione non si rinviene alcuna espressa Per_1 riserva di conservazione del credito verso i debitori non stipulanti, sicché deve ritenersi che l'accordo transattivo abbia riguardato l'intera situazione controversa.
Inoltre, deve reputarsi sussistente anche l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 1304 c.c. ai fini della produzione degli effetti liberatori in capo agli altri condebitori rimasti estranei alla transazione, ossia la dichiarazione “di volerne profittare”.
E infatti, tale dichiarazione, è estrinsecazione di un diritto potestativo del debitore obbligato in solido, esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma nè limiti di decadenza e, quindi anche per fatti concludenti, essendo sufficiente che il co-obbligato manifesti negli scritti
7 Tribunale di Teramo
difensivi la propria volontà di avvalersi della transazione in oggetto (ex multis Cass. Civile n.
20250/2014: “la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 c.c., comma 1, non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma nè limiti di decadenza”).
Nel caso in esame, tutti i convenuti hanno dichiarato inequivocabilmente di non dovere più nulla all'attrice in forza dell'accordo transattivo intervenuto con il dott. , sicché, ritenuto applicabile Per_1
l'art. 1304 c.c., i convenuti devono ritenersi liberati dall'obbligo nei confronti dell'attrice in forza della transazione intercorsa tra quest'ultima e il dott. , con conseguente rigetto della domanda Per_1 risarcitoria proposta.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa RI
RO, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1399/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Condanna al rimborso delle spese di lite Parte_1 sostenute da che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre CP_1 accessori come per legge;
3) Condanna al rimborso delle spese di lite Parte_1 sostenute da che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, Controparte_2 oltre accessori come per legge;
4) Condanna al rimborso delle spese di lite Parte_1 sostenute da che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, Controparte_3 oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 23 dicembre 2025.
IL GIUDICE
RI RO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1399/2019 promossa da
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Pedicone, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in in Giulianova (TE), Corso Giuseppe Garibaldi n. 43, ;
PARTE ATTRICE contro
), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Saverio Franchi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Viale Mazzini N. 6;
CONVENUTO
nonché contro
( ), Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Enzo Formisani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via del Baluardo n. 63, angolo Vico della Fonte;
CONVENUTO
nonché contro
( , Controparte_3 C.F._4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Emidio Guastadisegni del foro di Vasto, con domicilio eletto in Teramo Via Gennaro Della Monica n.4 presso lo studio dell'avv. Raffaella
Baccante;
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale. Tribunale di Teramo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in via solidale fra loro o in proporzione alle rispettive condotte, in ordine all'errata ed imperita progettazione ed esecuzione dei trattamenti odontoiatrici effettuati sulla persona della IG.ra ; Parte_1
B) conseguentemente, condannare il Dr. , la Dr.ssa ed il Dott. CP_1 Controparte_3
, in via solidale fra loro o in proporzione alle rispettive responsabilità, al pagamento Controparte_2 in favore dell'attrice IG.ra della somma di € 61.132,00 o di quell'altra somma Parte_1 ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante e per tutti i titoli esposti in narrativa, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat
e interessi legali dalla data del fatto dannoso al saldo;
C) con vittoria di spese e competenze di causa, da liquidarsi in favore dello ST, essendo la ricorrente stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello ST .
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito.
La sig.ra nel periodo 31/8/2011 - 22/10/2014 aveva frequentato lo studio medico del dott. Pt_1
, il quale, unitamente alla propria equipe composta dal dott. Persona_1 Controparte_2
(protesista - implantologo), dott. (gnatologo) e dalla dott.ssa CP_1 CP_3
(implantologa - protesista) aveva effettuato una serie di rilevanti trattamenti odontoiatrici
[...]
(meglio descritti nell'atto di citazione) per i quali non aveva prestato alcun consenso e non aveva ricevuto alcuna informazione.
L'aggravarsi della sintomatologia dolorosa e l'insuccesso del piano terapeutico, nonostante le modifiche che via via erano state apportate, avevano indotto la sig.ra a rivolgersi allo Pt_1
, presso il quale aveva effettuato una consulenza odontoiatrica e specialistica Controparte_4 ortognatodontica, all'esito della quale era stata accertata la commissione di vari errori nelle cure precedentemente effettuate, dettagliatamente descritti nella relazione a firma dei dott.ri Persona_2
2 Tribunale di Teramo
e segnatamente, era stata diagnosticata una patologia disfunzionale infiammatoria Persona_3 cronica a carico della zona posteriore bilaminare della ATM di destra e sinistra.
Il piano terapeutico proposto all'attrice, di durata non inferiore a 18 mesi, prevedeva, dopo una iniziale terapia farmacologica, una fase gnatologica di stabilizzazione articolare con bite in associazione con fisioterapia delle ATM per il miglioramento della patologia algicodisfunzionale e, infine, una fase odontoiatrica finalizzata a conseguire il corretto piano occlusale funzionale.
Il tentativo operato dall'attrice per risolvere bonariamente la vicenda aveva avuto esito negativo, in quanto i dott. e nei confronti dei CP_1 Controparte_2 Controparte_3 quali era stata attivata la procedura di mediazione, avevano negato ogni responsabilità in ordine ai danni dalla medesima lamentati.
Soltanto con il dott. era stato possibile raggiungere un accordo transattivo che Persona_1 era stato formalizzato con scrittura privata in data 6/3/2017, in forza del quale lo stesso si era impegnato a corrispondere l'importo di €. 10.500,00 in favore della sig.ra che, a sua volta, Pt_1 aveva rinunciato ad ogni azione nei suoi confronti.
Secondo la prospettazione dell'attrice, tale transazione, poiché riguardava unicamente la posizione di uno solo dei condebitori solidali, non precludeva l'azione risarcitoria nei confronti degli altri medici al fine di conseguire il maggior danno subito, come evidenziato nella nota in data 5/5/2017 a firma dell'avv. G. Pedicone con la quale era stata reiterata la richiesta risarcitoria.
Una successiva perizia a firma del dott. nel confermare la responsabilità dei medici per Per_4 gli errori commessi nella progettazione del manufatto protesico sia definitivo che provvisorio, aveva accertato una sindrome disfunzionale delle ATM con rimaneggiamento dei condili articolari, che comportava un danno biologico permanente valutabile nella misura dell'8%, al quale andava aggiunto anche il danno psichico, rappresentato da disturbo post traumatico da stress complicato da disturbi fobici, come da perizia medica a firma della dott.ssa che aveva riconosciuto una invalidità Persona_5 permanente del 5%. Il danno biologico complessivo, pertanto, era quantificabile nella misura del 13% e allo stesso andava aggiunto il periodo di inabilità temporanea, stimato dal consulente di parte in gg. 60.
In data 26/4/2018 la sig.ra aveva instaurato innanzi al Tribunale di Teramo ricorso per Pt_1 accertamento tecnico preventivo conciliativo ex art. 696 bis cpc, nel quale era rimasto contumace il dott. Si erano costituiti in giudizio, invece, il dott. e la dott.ssa CP_1 CP_2 in data 14/7/2018 del sig. Presidente del Tribunale di Teramo, Dott. A. Iacoboni, aveva CP_3 dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
In ordine alla responsabilità dei convenuti l'attrice, nel configurare la prestazione medica dentistica quale prestazione di risultato, per la quale il mancato conseguimento dell'esito voluto poteva essere valutato quale inadempimento con conseguente diritto del paziente ad ottenere ex art. 1218 c.c. il risarcimento del danno subito, ha ritenuto che nella fattispecie in esame ricorresse un'ipotesi di
3 Tribunale di Teramo
cooperazione multidisciplinare, in forza della quale i singoli professionisti facenti parte dell'equipe medica non rispondevano del solo fatto proprio ma anche, in virtù del principio dell'affidamento, del pregiudizio derivante dall'omessa vigilanza delle mansioni svolte dagli altri componenti dell'equipe, dal momento che le singole prestazioni mediche, anche se erano frazioni del medesimo trattamento sanitario da eseguire, convergevano verso un unico risultato finale.
La richiesta risarcitoria, al netto di quanto corrisposto dal dott. , è stata complessivamente Per_1 quantificata nell'importo di €. 61.132,00 di cui €. 31.935,00 per il danno biologico permanente, €. 4.410,00 per la inabilità temporanea, €. 23.000,00 a titolo di danno patrimoniale per il ritrattamento endodontico preventivato dallo studio medico , €. 1.600,00 quale rimborso per le Controparte_4 spese di consulenza tecnica ed, infine, €. 5.000,00 per il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto, di rango costituzionale, alla libera determinazione e alla mancata sottoscrizione del consenso informato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/7/2019 si è costituito in giudizio il dott. il quale ha eccepito: CP_1
-la propria estraneità ai fatti di causa, respingendo ogni addebito dell'attrice;
-che l'attrice presentava già un quadro gravemente compromesso da problematiche odontoiatriche e gnatologiche pregresse;
-di aver eseguito nella vicenda una consulenza gnatologica, limitando la sua attività all'apporto di consigli sulle altezze dei manufatti da applicare alla paziente, non avendo eseguito il lavoro che era a carico e di responsabilità del protesista;
-che in data 16/11/11 la paziente aveva sottoscritto il modulo di consenso informato, in atti, venendo così informata in maniera chiara ed esauriente della propria condizione clinica, delle patologie esistenti, delle terapie necessarie e delle possibili complicanze derivanti dall'espletamento delle stesse;
-il concorso colposo dell'attrice nella causazione dei danni;
-l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ragione della transazione intervenuta tra l'attrice e il dott. in data 6 marzo 2017. Per_1
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
* RIGETTARE la domanda principale promossa dalla IG.ra in ogni suo capo, poiché Pt_1 inammissibile, infondata e improvata per le motivazioni dedotte nella parte narrativa;
* in via alternativa, DICHIARARE cessata la materia del contendere per avvenuta transazione intercorsa tra la IG.ra e il Dott. , di cui il Dott. ha dichiarato Pt_1 Per_1 CP_1 espressamente di voler profittare ai sensi dell'art. 1304 C.C. (e norme collegate);
4 Tribunale di Teramo
* in ogni caso, CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore del concludente.
IN VIA SUBORDINATA
* DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, accertando il concorso colposo della Paziente ex art. 1227 C.C. e il valore percentuale del coinvolgimento dei singoli Professionisti
(ivi compreso il Dott. ai fini della ripartizione della obbligazione nei rapporti interni) sulla Per_1 scorta delle motivazioni enunciate nei capitoli di riferimento, anche per quanto concerne gli oneri di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/7/2019 si è costituita in giudizio la dr.ssa Controparte_3
Nel contestare la domanda attorea, la convenuta ha eccepito:
-la nullità dell'atto di citazione introduttivo per mancata specificazione degli specifici inadempimenti e/o addebiti di responsabilità ascrivibili ad essa convenuta;
-di non aver avuto alcun rapporto contrattuale diretto con la paziente;
-l'insussistenza di una equipe odontoiatrica;
-la natura novativa della transazione intervenuta tra l'attrice e il dott. , con conseguente Per_1 applicazione dell'art. 1300 c.c.;
-l'erronea quantificazione dei danni richiesti dall'attrice.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della Parte_1 convenuta Dr.ssa e ne chiede il rigetto, siccome inammissibile, erronea ed Controparte_3 infondata, in fatto ed in diritto;
2) condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze tutte di lite in Parte_1 favore della convenuta Dr.ssa . Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/11/2019 si è costituito in giudizio il dott. , ribadendo la propria estraneità alla vicenda oggetto di causa;
nello Controparte_2 specifico, ha precisato di aver unicamente provveduto alla installazione di due impianti per i quali non era stato evidenziato alcun inconveniente.
In subordine, il dott. ha aderito alla eccezione di nullità della domanda sollevata CP_2 dagli altri convenuti, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., evidenziando che nell'atto di citazione non era stato specificato quali fossero le prestazioni mediche contestate e quali fossero gli addebiti di responsabilità ascrivibili ai singoli professionisti ed escludendo che nella fattispecie potesse configurarsi una responsabilità medica d'equipe.
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Da ultimo, il dott. ha rammentato che era intervenuta una transazione tra l'attrice e CP_2 il dott. , che avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere. Infatti, nella Per_1 scrittura era stata espressamente esclusa la responsabilità di tutti i medici che avevano collaborato con il dott. ed era stata riconosciuta la natura novativa dell'accordo transattivo;
la transazione Per_1 aveva quindi riguardato l'intero debito solidale e non la quota del singolo condebitore solidale, stante la mancanza di specifiche pattuizioni attraverso le quali la validità dell'accordo sia stata limitata alla sola quota riferibile al dott. o che abbiano in qualche modo escluso l'efficacia della transazione Per_1 per i condebitori solidali estranei all'atto.
Dopo aver contestato la quantificazione dei danni operata dall'attrice, il dott. ha CP_2 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: si conclude perché la domanda attrice, così come formulata, venga integralmente rigettata, siccome nulla, inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per le causali tutte di cui alla narrativa;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, perché, previo accertamento dell'eventuale concorso di colpa degli altri convenuti e determinazione della percentuale di apporto causale secondo le prestazioni rese da ciascun professionista, la domanda la domanda attrice venga ricondotta ad equità. Con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita in via documentale e mediante prove orali;
all'udienza del 16/12/2025, svoltasi nelle forme della trattazione cartolare, la causa è stata assunta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
Appare dirimente nella risoluzione dell'odierna controversia la transazione sottoscritta in data
6/3/2017 dall'attrice e il dott. , rispetto al quale i convenuti sono Parte_1 Per_1 condebitori solidali.
Preliminarmente, alcun rilievo è da attribuirsi alla natura novativa o meno della transazione intervenuta;
invero, quand'anche si potesse affermare il carattere novativo della transazione in esame, come sostenuto dalla convenuta non si produrrebbe, comunque, alcun automatico effetto CP_3 estintivo nei confronti dei convenuti, perché non sarebbe applicabile la disciplina di cui all'art. 1300
c.c. (Novazione: “La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori”) ma quella già richiamata dell'art. 1304 c.c. (Transazione) e dovrebbe quindi essere verificata la ricorrenza delle condizioni richieste da tale norma, così come interpretata dalla giurisprudenza.
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che se la transazione è novativa della originaria obbligazione solidale (come quando non si limita a ridurre l'ammontare della prestazione controversa, ma la sostituisce con un'altra), in caso di solidarietà passiva, si applica ugualmente l'art. 1304 c.c. e non
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l'art. 1300 c.c. “in quanto transazione e novazione non sono fattispecie identiche o assimilabili, cosicché la disciplina dell'una non si comunica a quella dell'altra” e considerato “che l'estinzione dell'obbligazione solidale in conseguenza della transazione novativa ha un costo nelle concessioni fatte dal condebitore che la stipula e non è possibile imporre questo costo ai condebitori che non lo accettino mediante adesione al negozio transattivo, ritenendolo sproporzionato o non conveniente rispetto all'estinzione; in questo caso si applica la regola generale, secondo la quale la transazione è inefficace nei confronti del condebitore che non vi ha partecipato e non ha dichiarato di volerne profittare per quanto concerne sia i rapporti esterni che quelli interni” (Cass. Sez. III Civile n.
8946/2006).
Dovendosi escludere, quindi, in ogni caso, l'automatica liberazione dei coobbligati, in forza della transazione conclusa tra il dott. e l'attrice, deve verificarsi la ricorrenza, nel caso di specie, Per_1 dei presupposti di cui all'art. 1304 c.c., in forza del quale “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
Innanzitutto, è necessario appurare se l'accordo transattivo riguardi l'intero importo del debito o solo la quota di spettanza del singolo co-obbligato che ha firmato la transazione.
Infatti, secondo un orientamento consolidato che il Tribunale condivide, il perimetro applicativo dell'art. 1304 c.c. è limitato ai casi in cui la transazione ha ad oggetto l'intero debito sul quale grava il vincolo della solidarietà, e non anche le ipotesi in cui il negozio transattivo attiene esclusivamente alla quota del singolo condebitore solidale (ex multiis Cass. III Sez. Civile n. 947/2012).
Segnatamente, nei casi in cui la transazione ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore con il quale è stato raggiunto l'accordo, tale transazione scioglie, per volontà delle parti, il vincolo di solidarietà e permette al creditore di chiedere la restante parte del credito vantato agli altri debitori, ridotto in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto (cfr.
Cass. Sez, III Civile n. 22231/2014).
Nel caso di specie, non emergono elementi che consentano di affermare che la transazione ha avuto ad oggetto la sola quota del dott. : nel testo della transazione non si rinviene alcuna espressa Per_1 riserva di conservazione del credito verso i debitori non stipulanti, sicché deve ritenersi che l'accordo transattivo abbia riguardato l'intera situazione controversa.
Inoltre, deve reputarsi sussistente anche l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 1304 c.c. ai fini della produzione degli effetti liberatori in capo agli altri condebitori rimasti estranei alla transazione, ossia la dichiarazione “di volerne profittare”.
E infatti, tale dichiarazione, è estrinsecazione di un diritto potestativo del debitore obbligato in solido, esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma nè limiti di decadenza e, quindi anche per fatti concludenti, essendo sufficiente che il co-obbligato manifesti negli scritti
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difensivi la propria volontà di avvalersi della transazione in oggetto (ex multis Cass. Civile n.
20250/2014: “la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 c.c., comma 1, non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma nè limiti di decadenza”).
Nel caso in esame, tutti i convenuti hanno dichiarato inequivocabilmente di non dovere più nulla all'attrice in forza dell'accordo transattivo intervenuto con il dott. , sicché, ritenuto applicabile Per_1
l'art. 1304 c.c., i convenuti devono ritenersi liberati dall'obbligo nei confronti dell'attrice in forza della transazione intercorsa tra quest'ultima e il dott. , con conseguente rigetto della domanda Per_1 risarcitoria proposta.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa RI
RO, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1399/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Condanna al rimborso delle spese di lite Parte_1 sostenute da che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre CP_1 accessori come per legge;
3) Condanna al rimborso delle spese di lite Parte_1 sostenute da che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, Controparte_2 oltre accessori come per legge;
4) Condanna al rimborso delle spese di lite Parte_1 sostenute da che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, Controparte_3 oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 23 dicembre 2025.
IL GIUDICE
RI RO
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