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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
TI AN RITA, Relatore
CAPOLUPO SAVERIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 333/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Societa Semplice Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. ORA00007 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (estinzione del giudizio, con spese compensate)
Resistente/Appellato: (estinzione del giudizio con spese compensate )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 società semplice di Ricorrente_1 agiva innanzi la Corte di Giustizia di Primo grado di Pescara ivi impugnando avviso n.2024/ORA00007 (all.1) notificato in data 17-19/01/2024 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pescara per “maggiore imposta di registro” atto pubblico n. 13372 serie IT registrato presso l'Ufficio Territoriale di Pescara in data 29/11/2021 e rogato dal Notaio Nominativo_1 (repertorio 10855 raccolta 07526) - importo maggiore imposta proporzionale € 39.303,60 (104 T) ed € 8,75 diritti di notifica. Esponeva che il provvedimento impugnato imponeva una maggiore imposta proporzionale di registro per complessivi € 39.312,35, di cui di cui € 36.575,00 (104 T) a titolo di imposta di registro proporzionale oltre ad interessi maturati al 17/01/2024 ed € 8,75 per diritti di notifica (806
T) posto che con atto pubblico (all.2) rogato dal Notaio Nominativo_1 (repertorio 10855 raccolta 07526) del 03/11/2021 è stata costituita la società semplice “Società_1 s.s.”, che nell'atto costitutivo prevedeva in capo al Ricorrente_1 il conferimento alla costituenda società dell'immobile di sua proprietà sito in Indirizzo_1, 2 riportato in catasto fabbricati del comune di Indirizzo_1 al Foglio 3, particella Numero sub 2, particella Numero sub 3, particella Numero sub 4, particella Numero sub 5, particella 4095 sub 6, nonché al
Catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 3 particella n. Num., particella Num e particella Num;
(iv)
l'immobile conferito risulta gravato dall'ipoteca giudiziale del 03/10/2019 numero 2050 R.P. derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lanciano il 23 settembre 2019 con Repertorio 633 e per l'importo di € 397.500,00; (v) la Società_1 s.s. si accollava il debito in capo al socio conferente, Ricorrente_1, relativo al sopra menzionato decreto ingiuntivo del complessivo ammontare attualizzato di € 412.343,42;
(vi) il valore del compendio immobiliare conferito alla Società_1 s.s. è stato espressamente dichiarato in
€ 417.500,00 valore che, decurtato dal menzionato accollo di debito, veniva determinato quale netto del conferimento, anche ai fini fiscali, in € 3.156,58; (vii) l'avviso impugnato con il presente atto viene motivato dall'Ufficio sulla premessa che “il debito contratto dall'odierno conferente [il socio Ricorrente_1] originatosi nel 2007, riveste natura strettamente personale” e che “la base imponibile va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività inerenti all'oggetto del trasferimento stesso e non anche passività ed oneri che, pur formalmente gravanti sull'immobile conferito, non possono dirsi assunti dalla società per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale”; (viii) l'Ufficio ritenendo che l'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile conferito derivasse da posizioni debitorie risalenti nel tempo e contratte dal conferente per motivi strettamente personali, procedeva al recupero della maggiore imposta proporzionale di registro con aliquota del 9% prevista sulla base imponibile di euro 417.500,00, in virtù del disconoscimento delle passività giudicate non inerenti, al netto di € 1.000,00 versati in sede di registrazione.
Si eccepiva la DECADENZA DELL'IMPOSIZIONE - NULLITA' DELL'AVVISO – art. 76 n.1bis D.P.R.
26/04/1986 n.131 in quanto l'avviso di liquidazione è stato notificato ai ricorrenti oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 76 n.1 bis del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Invero il comma 1 bis del citato art. 76 stabilisce che l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale, fatto avvenuto in sede di registrazione in data 29/11/2021, come annotato dall'Agenzia nell'avviso impugnato medesimo
(pag.
2 - all.1). L'Amministrazione si sarebbe limitata a constatare che il conferimento del bene è intervenuto per un valore superiore al valore netto dichiarato e, conseguentemente ha ritenuto di procedere alla liquidazione della maggiore imposta proporzionale di registro sulla base dell'intero valore imponibile. Si sottolinea che l'Ordinanza richiamata (Cass. 11/01/2018 n.475) è la medesima che l'Agenzia invoca a proprio supporto per giustificare l'assenza della “inerenza” della passività e conseguentemente giustificare l'applicazione della maggiore imposta proporzionale. Non si discute quindi circa la pertinenza del caso invocato dalla stessa Agenzia. Non vi sono dubbi quindi, che la norma applicabile al caso è quella prevista dall'art. 76 comma 1 bis del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e che pertanto il termine decadenziale è di due anni, scaduto il 29/11/2023. 4 2. DIFETTO DI MOTIVAZIONE – violazione e falsa applicazione art. 24, 113 Cost., art. 7 L.120/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 50 del
D.P.R. 26/04/1986, n. 131 L'art. 50 dispone che “la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società”. L'Agenzia ritiene che le passività accollate dalla società ricorrente non possano concorrere a decurtare la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta, in quanto passività strettamente personali e non inerenti al bene conferito. In tal senso si è espressa la
Cassazione con Ordinanza n.11094/2021 secondo cui in tema di imposta di registro, nell'ipotesi di conferimento di immobili in società, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse a ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società, in quanto, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 131/1986 - il quale ha trasposto nel nostro ordinamento la direttiva n. 335/69/CEE - ai fini della deducibilità, deve sussistere un collegamento fra le passività e i beni conferiti. Tale prospettiva è stata condivisa dalla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 29 dicembre 1999 n. 247/E, secondo la quale "le passività, le spese e gli oneri il cui ammontare può essere detratto dal valore dichiarato sono solo quelli relativi ai beni immobili conferiti". La normativa quindi avrebbe imposto una verifica circa la sussistenza del “collegamento” tra la passività e l'acquisizione del bene, ovvero circa la sussistenza della inerenza del debito all'immobile oggetto del conferimento. L'Agenzia non solo omette la verifica della sussistenza del predetto collegamento, ma si spinge oltre, affermando la sussistenza, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio, di un collegamento di natura personale riferibile al debito accollato, il tutto con un solo breve inciso “natura strettamente personale”. I ricorrenti, al contrario di quanto fatto dall'Agenzia, possono invece sostenere l'inerenza tra la passività dedotta fiscalmente ed il bene conferito, mediante una ricostruzione documentale. Il debito infatti scaturisce dai lavori eseguiti sull'immobile dal ricorrente Ricorrente_1 negli anni 2005 e 2006. 7 L'inerenza del debito all'oggetto del conferimento è del tutto ravvisabile poichè
“l'obbligazione è stata assunta dal conferente per la conservazione, la manutenzione, la ristrutturazione, il ripristino o il miglioramento dell'immobile conferito, in modo che, attraverso la pattuizione dell'accollo esterno, la società conferitaria possa beneficiare dei riflessi derivanti dalla specifica destinazione dell'obbligazione in cui essa è subentrata all'amministrazione del cespite acquistato, riconducendosi alla realizzazione dello scopo sociale" (cfr. Cass. 22325/2022). Si costituiva l'Ufficio che esponeva che nel caso non era stata attuata un'attività di accertamento sostanziale destinata alla rettifica del valore venale dell'immobile, si è limitato ad una corretta e dovuta applicazione dell'articolo 50 TUR, riprendendo a tassazione – come chiaramente indicato nell'avviso – imposta complementare c.d. “residuale”, o potendosi identificare comunque nella fattispecie un'ipotesi di liquidazione dell'imposta 4 suppletiva, giacché l'Ufficio avrebbe dovuto disconoscere la passività ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta. Oggetto della corretta liquidazione dell'Ufficio non è il valore del bene immobile, che è pacifico essendo stato dichiarato da controparte in atto, ma la passività scomputata da controparte (che non riguarda direttamente l'immobile).
Si applica dunque il termine decadenziale di 3 anni dalla data di registrazione dell'atto ex art. 76, comma 2,
d.P.R. 131/1986. Quanto al difetto di motivazione si insisteva per la legittimità dell'avviso rispetto ai parametri di legge, in cui è richiesto ai fini della validità dell'accertamento che lo stesso sia motivato: la funzione consiste nello spiegare il fondamento della pretesa erariale e di fornire al contribuente gli elementi per decidere se impugnare o meno l'atto impositivo, concorrendo del pari a delimitare la materia del contendere nell'eventualità d'impugnazione. In ordine alla non decurtabilità della passività gravata sul bene perché non inerente Ricorrenti infatti si contraddicono apertamente quando affermano che “ai fini della deducibilità, deve sussistere un collegamento fra le passività e i beni conferiti” (ricorso, pag. 6). L'Ufficio ha inteso negare il collegamento tra passività e beni conferiti quando ha affermato che i debiti accollati rivestivano natura strettamente personale. L'Ufficio dunque ha applicato correttamente l'art. 50 TUR alla luce di quanto disposto dalla direttiva CEE/69/335, e come peraltro chiarito tanto dalla prassi citata dagli stessi Ricorrenti (Circolare
n. 247/E/1999) nonché da plurime pronunce di merito e di legittimità ultraventennale. L'art. 50 TUR infatti
“dispone che qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alla società. Tale norma, che traspone nell'ordinamento italiano la Direttiva CEE n. 69/335, impone la deduzione delle passività ed oneri dai beni e diritti conferiti, a condizione che tali passività ed oneri siano inerenti all'oggetto del trasferimento stesso. E se ciò appare ovvio nel trasferimento in società di aziende, con contestuale accollo dei debiti dell'azienda trasferita (Cass. 2849/1996) lo stesso non può affermarsi allorchè sia una persona fisica o giuridica, a trasferire uno dei propri beni o diritti immobiliari. In tale caso, la base imponibile, ai fini del registro, può essere depurata delle sole passività che siano inerenti al bene o al diritto trasferito, con esclusione, quindi di passività od oneri che, anche se gravanti sul conferente e assunti dalla società cessionaria, non possono dirsi collegati all'oggetto del trasferimento.(Cass. 536/2001). Con sentenza n.
16768 del 27- 11-2002 la Corte di Cassazione confermando il precedente orientamento ha altresì affermato: "
Appare del tutto coerente con il significato letterale e logico della disposizione in esame (che detta i criteri per la determinazione della base imponibile) il ritenere che possono a tal fine assumere rilevanza solo pesi inerenti il bene immobile o il diritto reale immobiliare in se stesso considerato: non invece gli oneri che - 7 personalmente assunti dai conferenti il bene o il diritto reale di godimento su bene immobile e poi eventualmente oggetto di accollo da parte della società cessionaria - non sono collegati all'oggetto del trasferimento stesso". Nello stesso senso altre sentenze della Cassazione tra cui le nn. 10486/2003,
26854/2007, 11775/2008, 14540/08, 2577/2011, 3444/2014)” (CTR Emilia Romagna, sent. 1243/7/2019).
A latere controparte tenta di affermare che in realtà sussisterebbe anche la “inerenza” all'immobile delle spese di cui si chiede l'accollo, affermando che si sarebbe trattato di spese sostenute per la manutenzione dell'immobile. Innanzitutto si sottolinea che nell'atto sottoposto a liquidazione non sussistono elementi testuali da cui desumere un collegamento oggettivo diretto tra immobile conferito e debito oggetto di accollo. Si desume solo un collegamento indiretto visto che a causa del decreto ingiuntivo (derivante da un debito personale) del signor Ricorrente_1 è stata trascritta un'ipoteca giudiziale sull'immobile. Bene ha fatto quindi l'Ufficio a liquidare l'imposta corretta in base già alle informazioni desumibili dall'atto. Ciò detto, e sempre prima di voler discutere nel merito della passività, si sottolinea la genericità del motivo, visto che non è puntualmente allegato l'ammontare delle spese sostenute né sono individuate compiutamente. Controparte ha contravvenuto all'onere di puntuale allegazione dei fatti a sostegno della sua pretesa, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. Si contesta pure che il tentativo di giustificazione riguarderebbe “la maggior parte delle passività”, e non la loro totalità: si ribadisce quindi nuovamente la genericità di tale censura, e l'inidoneità radicale del ricorso di controparte di pervenire all'annullamento dell'avviso. Ancora, sul piano probatorio la documentazione di controparte non prova alcuna connessione tra la passività accollata (debito di cui al decreto ingiuntivo) e l'immobile conferito in violazione dell'art. 2697 c.c.: un conto sono eventuali fatture e spese possedute, mentre cosa separata è il debito di cui al decreto ingiuntivo. Infine, anche andando nel merito della vicenda e dell'esame della passività de qua, l'Ufficio produce in allegato il decreto ingiuntivo n. 633/2019 (doc. 4) emesso dal Tribunale di Lanciano in cui è dato vedere che la controparte che ha promosso l'azione di recupero è il signor Nominativo, creditore del signor Ricorrente_1 in virtù di titoli cambiari emessi nel 2007. È dunque manifesto che il decreto ingiuntivo riguardi la posizione personale del signor Ricorrente_1 nei confronti di una persona fisica– ogni ragione per cui abbia contratto i propri debiti personali resta ininfluente ai fini dell'odierno giudizio 8 visto che manca qualunque collegamento oggettivo fra la passività accollata ed il compendio immobiliare. Non hanno alcun rilievo le ragioni . Si insisteva per il rigetto del ricorso. Nelle more della decisione interveniva accordotra le parti di causa di conciliazione giudiziale fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992; si dava conto che veniva meno l'interesse delle Parti alla prosecuzione del contenzioso. Con reciproca compensazione delle spese giudiziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da documentazione in atti si ritiene cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione. Va compensate le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, spese compensate
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
TI AN RITA, Relatore
CAPOLUPO SAVERIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 333/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Societa Semplice Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. ORA00007 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (estinzione del giudizio, con spese compensate)
Resistente/Appellato: (estinzione del giudizio con spese compensate )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 società semplice di Ricorrente_1 agiva innanzi la Corte di Giustizia di Primo grado di Pescara ivi impugnando avviso n.2024/ORA00007 (all.1) notificato in data 17-19/01/2024 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pescara per “maggiore imposta di registro” atto pubblico n. 13372 serie IT registrato presso l'Ufficio Territoriale di Pescara in data 29/11/2021 e rogato dal Notaio Nominativo_1 (repertorio 10855 raccolta 07526) - importo maggiore imposta proporzionale € 39.303,60 (104 T) ed € 8,75 diritti di notifica. Esponeva che il provvedimento impugnato imponeva una maggiore imposta proporzionale di registro per complessivi € 39.312,35, di cui di cui € 36.575,00 (104 T) a titolo di imposta di registro proporzionale oltre ad interessi maturati al 17/01/2024 ed € 8,75 per diritti di notifica (806
T) posto che con atto pubblico (all.2) rogato dal Notaio Nominativo_1 (repertorio 10855 raccolta 07526) del 03/11/2021 è stata costituita la società semplice “Società_1 s.s.”, che nell'atto costitutivo prevedeva in capo al Ricorrente_1 il conferimento alla costituenda società dell'immobile di sua proprietà sito in Indirizzo_1, 2 riportato in catasto fabbricati del comune di Indirizzo_1 al Foglio 3, particella Numero sub 2, particella Numero sub 3, particella Numero sub 4, particella Numero sub 5, particella 4095 sub 6, nonché al
Catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 3 particella n. Num., particella Num e particella Num;
(iv)
l'immobile conferito risulta gravato dall'ipoteca giudiziale del 03/10/2019 numero 2050 R.P. derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lanciano il 23 settembre 2019 con Repertorio 633 e per l'importo di € 397.500,00; (v) la Società_1 s.s. si accollava il debito in capo al socio conferente, Ricorrente_1, relativo al sopra menzionato decreto ingiuntivo del complessivo ammontare attualizzato di € 412.343,42;
(vi) il valore del compendio immobiliare conferito alla Società_1 s.s. è stato espressamente dichiarato in
€ 417.500,00 valore che, decurtato dal menzionato accollo di debito, veniva determinato quale netto del conferimento, anche ai fini fiscali, in € 3.156,58; (vii) l'avviso impugnato con il presente atto viene motivato dall'Ufficio sulla premessa che “il debito contratto dall'odierno conferente [il socio Ricorrente_1] originatosi nel 2007, riveste natura strettamente personale” e che “la base imponibile va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività inerenti all'oggetto del trasferimento stesso e non anche passività ed oneri che, pur formalmente gravanti sull'immobile conferito, non possono dirsi assunti dalla società per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale”; (viii) l'Ufficio ritenendo che l'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile conferito derivasse da posizioni debitorie risalenti nel tempo e contratte dal conferente per motivi strettamente personali, procedeva al recupero della maggiore imposta proporzionale di registro con aliquota del 9% prevista sulla base imponibile di euro 417.500,00, in virtù del disconoscimento delle passività giudicate non inerenti, al netto di € 1.000,00 versati in sede di registrazione.
Si eccepiva la DECADENZA DELL'IMPOSIZIONE - NULLITA' DELL'AVVISO – art. 76 n.1bis D.P.R.
26/04/1986 n.131 in quanto l'avviso di liquidazione è stato notificato ai ricorrenti oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 76 n.1 bis del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Invero il comma 1 bis del citato art. 76 stabilisce che l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale, fatto avvenuto in sede di registrazione in data 29/11/2021, come annotato dall'Agenzia nell'avviso impugnato medesimo
(pag.
2 - all.1). L'Amministrazione si sarebbe limitata a constatare che il conferimento del bene è intervenuto per un valore superiore al valore netto dichiarato e, conseguentemente ha ritenuto di procedere alla liquidazione della maggiore imposta proporzionale di registro sulla base dell'intero valore imponibile. Si sottolinea che l'Ordinanza richiamata (Cass. 11/01/2018 n.475) è la medesima che l'Agenzia invoca a proprio supporto per giustificare l'assenza della “inerenza” della passività e conseguentemente giustificare l'applicazione della maggiore imposta proporzionale. Non si discute quindi circa la pertinenza del caso invocato dalla stessa Agenzia. Non vi sono dubbi quindi, che la norma applicabile al caso è quella prevista dall'art. 76 comma 1 bis del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e che pertanto il termine decadenziale è di due anni, scaduto il 29/11/2023. 4 2. DIFETTO DI MOTIVAZIONE – violazione e falsa applicazione art. 24, 113 Cost., art. 7 L.120/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 50 del
D.P.R. 26/04/1986, n. 131 L'art. 50 dispone che “la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società”. L'Agenzia ritiene che le passività accollate dalla società ricorrente non possano concorrere a decurtare la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta, in quanto passività strettamente personali e non inerenti al bene conferito. In tal senso si è espressa la
Cassazione con Ordinanza n.11094/2021 secondo cui in tema di imposta di registro, nell'ipotesi di conferimento di immobili in società, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse a ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell'immobile in società, in quanto, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 131/1986 - il quale ha trasposto nel nostro ordinamento la direttiva n. 335/69/CEE - ai fini della deducibilità, deve sussistere un collegamento fra le passività e i beni conferiti. Tale prospettiva è stata condivisa dalla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 29 dicembre 1999 n. 247/E, secondo la quale "le passività, le spese e gli oneri il cui ammontare può essere detratto dal valore dichiarato sono solo quelli relativi ai beni immobili conferiti". La normativa quindi avrebbe imposto una verifica circa la sussistenza del “collegamento” tra la passività e l'acquisizione del bene, ovvero circa la sussistenza della inerenza del debito all'immobile oggetto del conferimento. L'Agenzia non solo omette la verifica della sussistenza del predetto collegamento, ma si spinge oltre, affermando la sussistenza, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio, di un collegamento di natura personale riferibile al debito accollato, il tutto con un solo breve inciso “natura strettamente personale”. I ricorrenti, al contrario di quanto fatto dall'Agenzia, possono invece sostenere l'inerenza tra la passività dedotta fiscalmente ed il bene conferito, mediante una ricostruzione documentale. Il debito infatti scaturisce dai lavori eseguiti sull'immobile dal ricorrente Ricorrente_1 negli anni 2005 e 2006. 7 L'inerenza del debito all'oggetto del conferimento è del tutto ravvisabile poichè
“l'obbligazione è stata assunta dal conferente per la conservazione, la manutenzione, la ristrutturazione, il ripristino o il miglioramento dell'immobile conferito, in modo che, attraverso la pattuizione dell'accollo esterno, la società conferitaria possa beneficiare dei riflessi derivanti dalla specifica destinazione dell'obbligazione in cui essa è subentrata all'amministrazione del cespite acquistato, riconducendosi alla realizzazione dello scopo sociale" (cfr. Cass. 22325/2022). Si costituiva l'Ufficio che esponeva che nel caso non era stata attuata un'attività di accertamento sostanziale destinata alla rettifica del valore venale dell'immobile, si è limitato ad una corretta e dovuta applicazione dell'articolo 50 TUR, riprendendo a tassazione – come chiaramente indicato nell'avviso – imposta complementare c.d. “residuale”, o potendosi identificare comunque nella fattispecie un'ipotesi di liquidazione dell'imposta 4 suppletiva, giacché l'Ufficio avrebbe dovuto disconoscere la passività ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta. Oggetto della corretta liquidazione dell'Ufficio non è il valore del bene immobile, che è pacifico essendo stato dichiarato da controparte in atto, ma la passività scomputata da controparte (che non riguarda direttamente l'immobile).
Si applica dunque il termine decadenziale di 3 anni dalla data di registrazione dell'atto ex art. 76, comma 2,
d.P.R. 131/1986. Quanto al difetto di motivazione si insisteva per la legittimità dell'avviso rispetto ai parametri di legge, in cui è richiesto ai fini della validità dell'accertamento che lo stesso sia motivato: la funzione consiste nello spiegare il fondamento della pretesa erariale e di fornire al contribuente gli elementi per decidere se impugnare o meno l'atto impositivo, concorrendo del pari a delimitare la materia del contendere nell'eventualità d'impugnazione. In ordine alla non decurtabilità della passività gravata sul bene perché non inerente Ricorrenti infatti si contraddicono apertamente quando affermano che “ai fini della deducibilità, deve sussistere un collegamento fra le passività e i beni conferiti” (ricorso, pag. 6). L'Ufficio ha inteso negare il collegamento tra passività e beni conferiti quando ha affermato che i debiti accollati rivestivano natura strettamente personale. L'Ufficio dunque ha applicato correttamente l'art. 50 TUR alla luce di quanto disposto dalla direttiva CEE/69/335, e come peraltro chiarito tanto dalla prassi citata dagli stessi Ricorrenti (Circolare
n. 247/E/1999) nonché da plurime pronunce di merito e di legittimità ultraventennale. L'art. 50 TUR infatti
“dispone che qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alla società. Tale norma, che traspone nell'ordinamento italiano la Direttiva CEE n. 69/335, impone la deduzione delle passività ed oneri dai beni e diritti conferiti, a condizione che tali passività ed oneri siano inerenti all'oggetto del trasferimento stesso. E se ciò appare ovvio nel trasferimento in società di aziende, con contestuale accollo dei debiti dell'azienda trasferita (Cass. 2849/1996) lo stesso non può affermarsi allorchè sia una persona fisica o giuridica, a trasferire uno dei propri beni o diritti immobiliari. In tale caso, la base imponibile, ai fini del registro, può essere depurata delle sole passività che siano inerenti al bene o al diritto trasferito, con esclusione, quindi di passività od oneri che, anche se gravanti sul conferente e assunti dalla società cessionaria, non possono dirsi collegati all'oggetto del trasferimento.(Cass. 536/2001). Con sentenza n.
16768 del 27- 11-2002 la Corte di Cassazione confermando il precedente orientamento ha altresì affermato: "
Appare del tutto coerente con il significato letterale e logico della disposizione in esame (che detta i criteri per la determinazione della base imponibile) il ritenere che possono a tal fine assumere rilevanza solo pesi inerenti il bene immobile o il diritto reale immobiliare in se stesso considerato: non invece gli oneri che - 7 personalmente assunti dai conferenti il bene o il diritto reale di godimento su bene immobile e poi eventualmente oggetto di accollo da parte della società cessionaria - non sono collegati all'oggetto del trasferimento stesso". Nello stesso senso altre sentenze della Cassazione tra cui le nn. 10486/2003,
26854/2007, 11775/2008, 14540/08, 2577/2011, 3444/2014)” (CTR Emilia Romagna, sent. 1243/7/2019).
A latere controparte tenta di affermare che in realtà sussisterebbe anche la “inerenza” all'immobile delle spese di cui si chiede l'accollo, affermando che si sarebbe trattato di spese sostenute per la manutenzione dell'immobile. Innanzitutto si sottolinea che nell'atto sottoposto a liquidazione non sussistono elementi testuali da cui desumere un collegamento oggettivo diretto tra immobile conferito e debito oggetto di accollo. Si desume solo un collegamento indiretto visto che a causa del decreto ingiuntivo (derivante da un debito personale) del signor Ricorrente_1 è stata trascritta un'ipoteca giudiziale sull'immobile. Bene ha fatto quindi l'Ufficio a liquidare l'imposta corretta in base già alle informazioni desumibili dall'atto. Ciò detto, e sempre prima di voler discutere nel merito della passività, si sottolinea la genericità del motivo, visto che non è puntualmente allegato l'ammontare delle spese sostenute né sono individuate compiutamente. Controparte ha contravvenuto all'onere di puntuale allegazione dei fatti a sostegno della sua pretesa, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. Si contesta pure che il tentativo di giustificazione riguarderebbe “la maggior parte delle passività”, e non la loro totalità: si ribadisce quindi nuovamente la genericità di tale censura, e l'inidoneità radicale del ricorso di controparte di pervenire all'annullamento dell'avviso. Ancora, sul piano probatorio la documentazione di controparte non prova alcuna connessione tra la passività accollata (debito di cui al decreto ingiuntivo) e l'immobile conferito in violazione dell'art. 2697 c.c.: un conto sono eventuali fatture e spese possedute, mentre cosa separata è il debito di cui al decreto ingiuntivo. Infine, anche andando nel merito della vicenda e dell'esame della passività de qua, l'Ufficio produce in allegato il decreto ingiuntivo n. 633/2019 (doc. 4) emesso dal Tribunale di Lanciano in cui è dato vedere che la controparte che ha promosso l'azione di recupero è il signor Nominativo, creditore del signor Ricorrente_1 in virtù di titoli cambiari emessi nel 2007. È dunque manifesto che il decreto ingiuntivo riguardi la posizione personale del signor Ricorrente_1 nei confronti di una persona fisica– ogni ragione per cui abbia contratto i propri debiti personali resta ininfluente ai fini dell'odierno giudizio 8 visto che manca qualunque collegamento oggettivo fra la passività accollata ed il compendio immobiliare. Non hanno alcun rilievo le ragioni . Si insisteva per il rigetto del ricorso. Nelle more della decisione interveniva accordotra le parti di causa di conciliazione giudiziale fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992; si dava conto che veniva meno l'interesse delle Parti alla prosecuzione del contenzioso. Con reciproca compensazione delle spese giudiziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da documentazione in atti si ritiene cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione. Va compensate le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, spese compensate