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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7283/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti ROMANO ANNA e ROMANO
MARIACRISTINA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.7.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 16.02.2021.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 06.06.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
L' ritualmente citato in giudizio, non si costitutiva e, pertanto, se ne dichiara la CP_1
contumacia.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Nello specifico, parte ricorrente assumeva la mancata valutazione della Sindrome
Bipolare e una riduttiva diagnosi di Nevrosi.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti
(certificato rilasciato dal “Centro Berger sas” -Neurologia e psichiatria- il giorno 3
Gennaio 2025). I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
2 Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 21.1.2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Invero, dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da Esiti di quadrantectomia sx per K mammella NST sottoposta a RT ed OT. ,
Sindrome ansioso depressiva grave, Carcinoma duttale infiltrante sottoposta a quadrantectomia sx con asportazione del linfonodo SE .
Difatti, il consulente concludeva: “In considerazione della mancata somministrazione del test e sulla base delle risultanze dell'esame obiettivo effettuato, si conferma il giudizio precedentemente espresso: è da ritenersi un Parte_1
soggetto “INVALIDO CIVILE” con Totale e permanente inabilità lavorativa: 100%, con decorrenza dalla domanda amministrativa e con revisione ad un anno dalla data della visita medica da me effettuata in data 18/01/2024.”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal CTU, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 25/03/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7283/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti ROMANO ANNA e ROMANO
MARIACRISTINA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.7.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 16.02.2021.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 06.06.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
L' ritualmente citato in giudizio, non si costitutiva e, pertanto, se ne dichiara la CP_1
contumacia.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
Nello specifico, parte ricorrente assumeva la mancata valutazione della Sindrome
Bipolare e una riduttiva diagnosi di Nevrosi.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti
(certificato rilasciato dal “Centro Berger sas” -Neurologia e psichiatria- il giorno 3
Gennaio 2025). I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
2 Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 21.1.2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Invero, dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da Esiti di quadrantectomia sx per K mammella NST sottoposta a RT ed OT. ,
Sindrome ansioso depressiva grave, Carcinoma duttale infiltrante sottoposta a quadrantectomia sx con asportazione del linfonodo SE .
Difatti, il consulente concludeva: “In considerazione della mancata somministrazione del test e sulla base delle risultanze dell'esame obiettivo effettuato, si conferma il giudizio precedentemente espresso: è da ritenersi un Parte_1
soggetto “INVALIDO CIVILE” con Totale e permanente inabilità lavorativa: 100%, con decorrenza dalla domanda amministrativa e con revisione ad un anno dalla data della visita medica da me effettuata in data 18/01/2024.”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal CTU, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 25/03/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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