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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1554 dell'anno 2020, avverso la sentenza n.
2710/2019, depositata in data 22.10.2019 dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
TRA
, con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. Parte_1
156, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice
Fiscale aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, capogruppo P.IVA_1
del , iscritto all'albo di cui all'art. 64 del Controparte_1
decreto legislativo n. 385/1993, quale società incorporante il Controparte_2
rappresentata da con sede in Milano alla Via
[...] Controparte_3
Galileo LE n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza
– BR – DI , iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria De Chiara (CF:
– P.E.C.: , giusta C.F._1 Email_1
procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere alla Via Melorio Parco
Piga;
-Appellante-
E con sede in Casaluce (Ce) alla Via Chiesa Controparte_4
19, P.Iva , in persona del legare rappresentate p.t., nonché P.IVA_3
e , rappresentati e CP_5 Controparte_6
difesi dall'Avv. Ceraso Mario (CF ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del difensore sito in Via E. De Marinis CP_2
n13, come da procura in atti;
-Appellati –
E
con sede in Conegliano, via V. Alfierin.1, numero di Controparte_7
iscrizione al registro delle imprese di Treviso -Belluno e codice fiscale
, rappresentata da in persona del legale P.IVA_4 Controparte_3
rappresentante p..t, rappresentata e difesa dall'avv. Maria De Chiara
(CF: E.C.: ,giusta CodiceFiscale_3 Email_1
procura in calce alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere alla Via Melorio Parco
Piga;
-Interventrice ex art 111 cpc-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio:
Con atto di citazione notificato in data 02.07.2010 la società
[...]
quale debitore principale, nonchè e Controparte_4 CP_5
, quali fideiussori, proponevano opposizione avverso Controparte_6
il d.i. n. 186/2010 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex
Sezione distaccata di Aversa, con cui veniva ingiunto loro il pagamento, con vincolo di solidarietà, in favore del della somma di euro Controparte_2 220.578,30 relativa all'esposizione del conto corrente n. 6250118390-90, oltre interessi convenzionali dal 1.1.2010 e spese del monitorio.
A sostengo dell'opposizione deducevano la carenza di prova del credito vantato dalla nonché l'illegittima applicazione di interessi CP_8
anatocistici, precisando che l'atto di riconoscimento di debito del 04.07.2007 prodotto dalla controparte con il quale gli opponenti si impegnavano anche a ripianare la debitoria, non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma è solo confermativa di un preesistente rapporto fondamentale. Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il
[...]
il quale contestava l'avverso dedotto e concludeva per il CP_2
rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
Più precisamente, parte opposta chiedeva testualmente così provvedere:
“rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, voglia il
G.U. condannare gli opponenti in solido al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto”.
Con ordinanza del 21.02.2012 il Tribunale sollevava d'ufficio la questione della nullità del contratto per mancanza della forma scritta, concedendo alle parti termine per il deposito di note autorizzate. La depositava nota CP_8
autorizzata e contestualmente copia del contratto del 01.12.2000.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex Sezione distaccata di Aversa, con sentenza n. 2710/2019, pubblicata in data 22.10.2019, così provvedeva:
“1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la parte opposta al pagamento delle spese processuali a favore della parte opponente, che liquida nel compenso del c.t.u. già liquidato con separato decreto del giudice istruttore per esborsi ed in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge”.
Secondo grado di giudizio:
Avverso la predetta sentenza proponeva appello sulla Parte_2
base di quattro motivi di gravame.
Con il primo e secondo motivo di appello deduceva l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rilevato d'ufficio la nullità del contratto di conto corrente stipulato da
[...]
con (già per Controparte_4 Parte_2 Controparte_2
difetto della forma scritta ad substantiam.
Secondo l'appellante, non solo il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 127 comma 2 del T.U.B., così come modificato dal Dlgs. n. 141/2010,
-il quale non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, essendo il rapporto per cui è causa sorto nel 2000 ossia in epoca anteriore rispetto all'introduzione della menzionata norma, ma avrebbe anche violato la disciplina in materia nullità di protezione, rimedio speciale posto a tutela della parte contrattuale debole e azionabile in giudizio dalla sola parte interessata.
Con il terzo motivo di appello l'istante deduceva la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nella parte in cui giudice di primo grado, sollevata d'ufficio la questione di nullità contrattuale per carenza di forma scritta, ha ritenuto tardivamente depositato il contratto di conto corrente sul mero presupposto che fossero già decorsi i termini di cui all'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c..
Con il quarto motivo di gravame l'appellante si doleva della sentenza gravata nella parte in cui il giudice ha rilevato l'assenza, da parte dell'istituto di credito, della domanda di restituzione delle somme erogate alla società opponente, così statuendo: “…Sollevata la questione della nullità la parte opposta avrebbe dovuto esercitare la domanda di restituzione connessa alla dichiarazione di nullità ( cfr. Cassazione 14828 del 2012). Pur essendo stata disposta c.t.u., la parte opposta non ha esercitato tale domanda per cui non può esservi condanna a quanto accertato dal c.t.u”.
A detta dell'appellante, invero, il Tribunale sarebbe incorso in una “svista”, avendo la banca richiesto in via subordinata la restituzione dell'indebito ex art 2033 c.c.. nel corso del processo di primo grado e, più precisamente, già con le note autorizzate depositate in data 02.07.2012 e da ultimo nelle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.. Aggiungeva che lo stesso Giudice di primo grado, con ordinanza del 03.01.2018, aveva ammesso la CTU tecnico- contabile proprio sul presupposto “…che va comunque considerata l'azione di restituzione (Cass. n. 14828 del 2012 in motivazione)…”. Inoltre, evidenziava che l'azione di ripetizione dell'indebito (ex art. 2033 c.c.) non soggiace a particolari formule sacramentali, “…ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa…” (Cass. n. 18266/18). A detta degli appellanti, discenderebbe dalla fondatezza delle predette doglianze anche l'erroneità del capo della sentenza con cui il Tribunale ha rilevato che
“…la nullità del contratto di conto corrente determina l'automatica caducazione delle fideiussioni prestate, atteso che, a mente dell'art. 1939
c.c., la fideiussione non è valida se è invalida l'obbligazione principale, ove per invalidità deve intendersi sia la nullità sia l'eventuale annullabilità dell'obbligazione principale…”. Deduceva, da ultimo, che la fideiussione rilasciata da e non sarebbe caratterizzata dall'elemento CP_4 CP_6
dell'accessorietà e, dunque, andrebbe qualificata quale contratto autonomo di garanzia. L'appellante chiedeva, pertanto, all'adita Corte così provvedere: “a) rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 186/2010 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -ex Sezione distaccata di Aversa- in data 24.04.2010, depositato in data 26.04.2010; b) in subordine, condannare gli opponenti al pagamento e/o alla restituzione della somma accertata dal CTU con il proprio elaborato (Euro 131.454,06), oltre interessi sino al saldo;
b) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Instauratosi correttamente il contraddittorio, si costituivano gli appellati e , i quali Controparte_9 CP_5 Controparte_6
deducevano l'infondatezza dell'appello e ne chiedevano il rigetto con integrale conferma della sentenza gravata e vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario. In particolare, ribadivano la nullità del contratto per mancanza di forma scritta e rilevavano che la si era limitata a chiedere, CP_8
in via gradata, la condanna degli opponenti in solido al pagamento di tutto quanto sarebbe risultato dovuto a seguito di c.t.u. volta ricostruire il saldo del conto corrente.
Con comparsa depositata in data 13.11.2024 interveniva in giudizio ex art
111 cpc la rappresentata da quale Controparte_7 Controparte_3
cessionaria pro soluto del credito azionato nel presente giudizio, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 10.12.2020, ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt.4 e 7.1 della L. 30 aprile1999 n.130, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di appello e degli scritti difensivi depositati ad istanza della cedente e chiedendo l'accoglimento di tutte le istanze, difese e richieste ivi formulate.
All'udienza celebrata in data 15.05.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in considerazione del fatto che, secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Inoltre, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che gli appellanti hanno inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione ad eccezione del profilo relativo al contratto autonomo di garanzia come appresso illustrato.
2. Ciò premesso, per le ragioni di seguito esposte, l'appello è infondato.
2.1. I primi due motivi di gravame vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Rileva questa Corte che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante -secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la nullità del contratto per cui è causa in ragione dell'introduzione dell'art. 127 comma 2 del T.U.B., così come modificato dal Dlgs. n.
141/2010, in epoca posteriore alla nascita del rapporto contestato- costituisce principio generale quello secondo cui la nullità contrattuale, in quanto eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (artt. 1418 e 1421 c.c.), trattandosi di vizio che incide su interessi di ordine pubblico (Cass n. 19714/2023). Il rilievo officioso delle nullità, in quanto principio di carattere generale, prescinde dalle eventuali specifiche previsioni inserite nella normativa di settore, a nulla rilevando, in tal senso, che l'art 127 T.U.B. sia stato introdotto successivamente alla stipula del contratto de quo.
Ne consegue che il giudice che rilevi in via officiosa la nullità di un contratto senza poi farne oggetto di una pronuncia di accertamento, come nella specie, non incorre né in vizio di ultrapetizione, né viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..
Ancora va evidenziato che risulta ormai pacifica nella giurisprudenza l'estensione del menzionato principio alle nullità cc.dd. di protezione. In particolare, esso è stato ritenuto applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai quali è stato affermato che la nullità prevista dall'art. 117, commi primo e terzo, TUB -per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta- si configura come una nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio, posto che in mancanza risulterebbe frustrata o, comunque, sminuita la funzione di tutela del bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole (Cass 3308/2019).
In altri termini, il giudice di primo grado ha legittimamente sollevato la questione di nullità del contratto di conto corrente ordinario tra Parte_2
(già e per carenza di
[...] CP_2 CP_2 Controparte_4
forma scritta, atteso che non risulta ostativa la qualificazione di detta nullità come nullità cdd. di protezione.
2.2 Anche gli ulteriori motivi di gravame sono destituiti di fondamento.
Osserva questa Corte che, con ordinanza del 21.02.2012, il Tribunale sollevava d'ufficio la questione della nullità del contratto per mancanza della forma scritta, concedendo alle parti termine per il deposito di note autorizzate;
indi, la Banca opposta depositava la nota nel termine, dichiarando di provvedere al deposito del contratto stipulato con la
[...]
Tale produzione documentale veniva ritenuta tardiva dal Controparte_4
primo giudice, il quale, sul presupposto del decorso dei termini ex art 183, comma 6 c.p.c., ne escludeva qualsivoglia esame e concludeva così per la mancata prova del contratto scritto ad substantiam tra le parti in causa.
L'omesso esame del contratto prodotto nel termine assegnato dal Giudice di primo grado è censurabile alla luce del disposto dell'art 101, comma 2, cpc, introdotto dalla legge n.69 2009, applicabile al caso in esame ratione temporis, per evitare decisioni cd. "a sorpresa". Giova, infatti, ricordare che il giudice che proceda al rilievo officioso di una nullità contrattuale, è tenuto a garantire il pieno rispetto del contraddittorio, consentendo alle parti di interloquire sul punto e di depositare la documentazione pertinente. Difatti, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che l'obbligo del contraddittorio non si esaurisce nella mera possibilità per le parti di formulare osservazioni ed articolare difese sul punto, ma si estende anche alla produzione di prove e documenti connessi alla questione sollevata dal giudice.
Più precisamente, nelle ipotesi di rilievi officiosi, non consistenti in una mera qualificazione giuridica, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità di un coinvolgimento preliminare delle parti con uno svolgimento del contraddittorio destinato a sfociare sia nel compimento di attività assertive sia nella corrispondente attività probatoria (cfr. da ultimo Cass. ordinanza n. 25849 del 5 settembre 2023 e Cass Sez. Un sent. 12.12.2014 n
26242; cfr anche Cass 30.09.2020, n 20870, ove, sempre in motivazione, si ribadisce che "le parti possono spiegare una "attività probatoria" in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie" allorché il giudice abbia proceduto al rilievo officioso della nullità).
Ebbene, nel caso di specie, il contratto prodotto in copia dalla banca unitamente alle note autorizzate immediatamente a seguito del rilievo officioso della nullità deve ritenersi ritualmente acquisito agli atti, non potendosi considerare tardiva una produzione documentale resasi necessaria proprio a seguito dell'iniziativa officiosa del Giudice.
Tuttavia, il contratto prodotto in atti dall'appellante non può in alcun modo riferirsi al rapporto di conto per cui è causa. Trattasi, infatti, di un contratto intercorso tra e la Controparte_4 Parte_3
recante la data del 01.12.2000, mentre il rapporto di conto corrente per cui è causa risulta instaurato con altro Istituto, ossia con il Controparte_2
presso la filiale n.5004 di Caserta a partire dal 19.07.2004.
Del resto, anche la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, che ha rideterminato il saldo di conto corrente ordinario n. 6250/11839090, si è basata sugli estratti del conto e sugli scalari a partire dalla sua accensione in data 19.07.2004 sino al 31.03.2009.
Dunque, non può non confermarsi la nullità del rapporto di conto corrente
(6250/11839090) derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.
Sul presupposto della nullità e del venir meno dell'efficacia dell'operazione bancaria impostata secondo la fattispecie contrattuale tipica sopra richiamata e del conseguente profilarsi di soli effetti restitutori ai sensi dell'art. 2033
c.c., il Giudice di prime cure ha poi negato la tutela di cui alla disposizione normativa da ultimo citata poiché non richiesta in giudizio dalla CP_8
Con la proposta impugnazione, l'odierna appellante lamenta l'erroneità della pronuncia in questione, sostenendo di aver proposto, in via subordinata, la domanda ex art 2033 c.c già con le note autorizzate depositate in data 02.07.2012 e di aver reiterato detta domanda nelle memorie conclusionali ex art 190 cpc.
L'assunto dell'appellante è privo di fondamento. Invero, con la nota autorizzata depositata il 2.07.2012 la si limitava a chiedere, nella CP_8
denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione e di revoca del decreto ingiuntivo, di “condannare gli opponenti in solido al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in seguito a ctu che sin d'ora si chiede” con chiaro riferimento, in assenza di ulteriori indici, a una mera variazione quantitativa del credito già azionato e, dunque, permanendo l'istante nei confini dell'azione contrattuale esperita. A conferma di tanto, deve evidenziarsi che la formula adoperata dalla nella nota suddetta ricalca integralmente CP_8
quella di cui alla originaria comparsa di costituzione e risposta che si colloca in un momento del dibattito processuale ben precedente al rilievo officioso della nullità del contratto dedotto in giudizio. Anche le conclusioni riportate nelle comparse conclusionali, che hanno valore illustrativo, contengono la reiterazione della domanda di condanna delle controparti a quanto risultante dovuto a seguito del ricalcolo del ctu senza alcuna menzione di una diversa causa petendi o petitum rispetto a quella contrattuale originaria.
Stante la mancata formulazione da parte della della domanda di CP_8
ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c , deve rigettarsi il quarto motivo di appello con assorbimento di ogni altra questione conseguente.
Infine, è inammissibile, perché carente di specificità, l'ultima doglianza relativa alla qualificazione quale contratto autonomo di garanzia dei negozi fideiussori in atti, avendo l'appellante fatto esclusivo riferimento -del CP_8
tutto genericamente ed astrattamente- all'assenza del carattere dell'accessorietà senza altra allegazione difensiva.
Le spese di lite
Il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata determina la necessità di provvedere alla sola regolamentazione delle spese processuali di secondo grado in applicazione del principio di soccombenza. Pertanto, la appellante e la sono tenute, in solido tra loro, alla CP_8 CP_7
refusione, in favore degli appellati, delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 con riferimento agli importi tariffari medi relativi a controversia di valore da euro 52.001 a euro 260.000, ad eccezione della fase di trattazione istruzione liquidata al minimo in mancanza di attività istruttoria in appello. Le spese vanno attribuite al procuratore degli appellati per dichiarazione di antistatarietà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) Condanna l'appellante e la interventrice Parte_2 [...]
al pagamento, con vincolo solidale, in favore di CP_7 [...]
e , delle spese del Controparte_4 CP_5 Controparte_6
giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge, con attribuzione all'Avv Ceraso Mario per dichiarazione di fattone anticipo;
c) Dà atto che a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 16.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1554 dell'anno 2020, avverso la sentenza n.
2710/2019, depositata in data 22.10.2019 dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
TRA
, con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. Parte_1
156, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice
Fiscale aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, capogruppo P.IVA_1
del , iscritto all'albo di cui all'art. 64 del Controparte_1
decreto legislativo n. 385/1993, quale società incorporante il Controparte_2
rappresentata da con sede in Milano alla Via
[...] Controparte_3
Galileo LE n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza
– BR – DI , iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria De Chiara (CF:
– P.E.C.: , giusta C.F._1 Email_1
procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere alla Via Melorio Parco
Piga;
-Appellante-
E con sede in Casaluce (Ce) alla Via Chiesa Controparte_4
19, P.Iva , in persona del legare rappresentate p.t., nonché P.IVA_3
e , rappresentati e CP_5 Controparte_6
difesi dall'Avv. Ceraso Mario (CF ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del difensore sito in Via E. De Marinis CP_2
n13, come da procura in atti;
-Appellati –
E
con sede in Conegliano, via V. Alfierin.1, numero di Controparte_7
iscrizione al registro delle imprese di Treviso -Belluno e codice fiscale
, rappresentata da in persona del legale P.IVA_4 Controparte_3
rappresentante p..t, rappresentata e difesa dall'avv. Maria De Chiara
(CF: E.C.: ,giusta CodiceFiscale_3 Email_1
procura in calce alla comparsa di intervento, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere alla Via Melorio Parco
Piga;
-Interventrice ex art 111 cpc-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio:
Con atto di citazione notificato in data 02.07.2010 la società
[...]
quale debitore principale, nonchè e Controparte_4 CP_5
, quali fideiussori, proponevano opposizione avverso Controparte_6
il d.i. n. 186/2010 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex
Sezione distaccata di Aversa, con cui veniva ingiunto loro il pagamento, con vincolo di solidarietà, in favore del della somma di euro Controparte_2 220.578,30 relativa all'esposizione del conto corrente n. 6250118390-90, oltre interessi convenzionali dal 1.1.2010 e spese del monitorio.
A sostengo dell'opposizione deducevano la carenza di prova del credito vantato dalla nonché l'illegittima applicazione di interessi CP_8
anatocistici, precisando che l'atto di riconoscimento di debito del 04.07.2007 prodotto dalla controparte con il quale gli opponenti si impegnavano anche a ripianare la debitoria, non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma è solo confermativa di un preesistente rapporto fondamentale. Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il
[...]
il quale contestava l'avverso dedotto e concludeva per il CP_2
rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
Più precisamente, parte opposta chiedeva testualmente così provvedere:
“rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, voglia il
G.U. condannare gli opponenti in solido al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto”.
Con ordinanza del 21.02.2012 il Tribunale sollevava d'ufficio la questione della nullità del contratto per mancanza della forma scritta, concedendo alle parti termine per il deposito di note autorizzate. La depositava nota CP_8
autorizzata e contestualmente copia del contratto del 01.12.2000.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex Sezione distaccata di Aversa, con sentenza n. 2710/2019, pubblicata in data 22.10.2019, così provvedeva:
“1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la parte opposta al pagamento delle spese processuali a favore della parte opponente, che liquida nel compenso del c.t.u. già liquidato con separato decreto del giudice istruttore per esborsi ed in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge”.
Secondo grado di giudizio:
Avverso la predetta sentenza proponeva appello sulla Parte_2
base di quattro motivi di gravame.
Con il primo e secondo motivo di appello deduceva l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rilevato d'ufficio la nullità del contratto di conto corrente stipulato da
[...]
con (già per Controparte_4 Parte_2 Controparte_2
difetto della forma scritta ad substantiam.
Secondo l'appellante, non solo il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 127 comma 2 del T.U.B., così come modificato dal Dlgs. n. 141/2010,
-il quale non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, essendo il rapporto per cui è causa sorto nel 2000 ossia in epoca anteriore rispetto all'introduzione della menzionata norma, ma avrebbe anche violato la disciplina in materia nullità di protezione, rimedio speciale posto a tutela della parte contrattuale debole e azionabile in giudizio dalla sola parte interessata.
Con il terzo motivo di appello l'istante deduceva la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nella parte in cui giudice di primo grado, sollevata d'ufficio la questione di nullità contrattuale per carenza di forma scritta, ha ritenuto tardivamente depositato il contratto di conto corrente sul mero presupposto che fossero già decorsi i termini di cui all'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c..
Con il quarto motivo di gravame l'appellante si doleva della sentenza gravata nella parte in cui il giudice ha rilevato l'assenza, da parte dell'istituto di credito, della domanda di restituzione delle somme erogate alla società opponente, così statuendo: “…Sollevata la questione della nullità la parte opposta avrebbe dovuto esercitare la domanda di restituzione connessa alla dichiarazione di nullità ( cfr. Cassazione 14828 del 2012). Pur essendo stata disposta c.t.u., la parte opposta non ha esercitato tale domanda per cui non può esservi condanna a quanto accertato dal c.t.u”.
A detta dell'appellante, invero, il Tribunale sarebbe incorso in una “svista”, avendo la banca richiesto in via subordinata la restituzione dell'indebito ex art 2033 c.c.. nel corso del processo di primo grado e, più precisamente, già con le note autorizzate depositate in data 02.07.2012 e da ultimo nelle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.. Aggiungeva che lo stesso Giudice di primo grado, con ordinanza del 03.01.2018, aveva ammesso la CTU tecnico- contabile proprio sul presupposto “…che va comunque considerata l'azione di restituzione (Cass. n. 14828 del 2012 in motivazione)…”. Inoltre, evidenziava che l'azione di ripetizione dell'indebito (ex art. 2033 c.c.) non soggiace a particolari formule sacramentali, “…ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa…” (Cass. n. 18266/18). A detta degli appellanti, discenderebbe dalla fondatezza delle predette doglianze anche l'erroneità del capo della sentenza con cui il Tribunale ha rilevato che
“…la nullità del contratto di conto corrente determina l'automatica caducazione delle fideiussioni prestate, atteso che, a mente dell'art. 1939
c.c., la fideiussione non è valida se è invalida l'obbligazione principale, ove per invalidità deve intendersi sia la nullità sia l'eventuale annullabilità dell'obbligazione principale…”. Deduceva, da ultimo, che la fideiussione rilasciata da e non sarebbe caratterizzata dall'elemento CP_4 CP_6
dell'accessorietà e, dunque, andrebbe qualificata quale contratto autonomo di garanzia. L'appellante chiedeva, pertanto, all'adita Corte così provvedere: “a) rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 186/2010 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -ex Sezione distaccata di Aversa- in data 24.04.2010, depositato in data 26.04.2010; b) in subordine, condannare gli opponenti al pagamento e/o alla restituzione della somma accertata dal CTU con il proprio elaborato (Euro 131.454,06), oltre interessi sino al saldo;
b) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Instauratosi correttamente il contraddittorio, si costituivano gli appellati e , i quali Controparte_9 CP_5 Controparte_6
deducevano l'infondatezza dell'appello e ne chiedevano il rigetto con integrale conferma della sentenza gravata e vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario. In particolare, ribadivano la nullità del contratto per mancanza di forma scritta e rilevavano che la si era limitata a chiedere, CP_8
in via gradata, la condanna degli opponenti in solido al pagamento di tutto quanto sarebbe risultato dovuto a seguito di c.t.u. volta ricostruire il saldo del conto corrente.
Con comparsa depositata in data 13.11.2024 interveniva in giudizio ex art
111 cpc la rappresentata da quale Controparte_7 Controparte_3
cessionaria pro soluto del credito azionato nel presente giudizio, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 10.12.2020, ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt.4 e 7.1 della L. 30 aprile1999 n.130, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di appello e degli scritti difensivi depositati ad istanza della cedente e chiedendo l'accoglimento di tutte le istanze, difese e richieste ivi formulate.
All'udienza celebrata in data 15.05.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in considerazione del fatto che, secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Inoltre, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che gli appellanti hanno inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione ad eccezione del profilo relativo al contratto autonomo di garanzia come appresso illustrato.
2. Ciò premesso, per le ragioni di seguito esposte, l'appello è infondato.
2.1. I primi due motivi di gravame vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Rileva questa Corte che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante -secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la nullità del contratto per cui è causa in ragione dell'introduzione dell'art. 127 comma 2 del T.U.B., così come modificato dal Dlgs. n.
141/2010, in epoca posteriore alla nascita del rapporto contestato- costituisce principio generale quello secondo cui la nullità contrattuale, in quanto eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (artt. 1418 e 1421 c.c.), trattandosi di vizio che incide su interessi di ordine pubblico (Cass n. 19714/2023). Il rilievo officioso delle nullità, in quanto principio di carattere generale, prescinde dalle eventuali specifiche previsioni inserite nella normativa di settore, a nulla rilevando, in tal senso, che l'art 127 T.U.B. sia stato introdotto successivamente alla stipula del contratto de quo.
Ne consegue che il giudice che rilevi in via officiosa la nullità di un contratto senza poi farne oggetto di una pronuncia di accertamento, come nella specie, non incorre né in vizio di ultrapetizione, né viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..
Ancora va evidenziato che risulta ormai pacifica nella giurisprudenza l'estensione del menzionato principio alle nullità cc.dd. di protezione. In particolare, esso è stato ritenuto applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai quali è stato affermato che la nullità prevista dall'art. 117, commi primo e terzo, TUB -per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta- si configura come una nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio, posto che in mancanza risulterebbe frustrata o, comunque, sminuita la funzione di tutela del bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole (Cass 3308/2019).
In altri termini, il giudice di primo grado ha legittimamente sollevato la questione di nullità del contratto di conto corrente ordinario tra Parte_2
(già e per carenza di
[...] CP_2 CP_2 Controparte_4
forma scritta, atteso che non risulta ostativa la qualificazione di detta nullità come nullità cdd. di protezione.
2.2 Anche gli ulteriori motivi di gravame sono destituiti di fondamento.
Osserva questa Corte che, con ordinanza del 21.02.2012, il Tribunale sollevava d'ufficio la questione della nullità del contratto per mancanza della forma scritta, concedendo alle parti termine per il deposito di note autorizzate;
indi, la Banca opposta depositava la nota nel termine, dichiarando di provvedere al deposito del contratto stipulato con la
[...]
Tale produzione documentale veniva ritenuta tardiva dal Controparte_4
primo giudice, il quale, sul presupposto del decorso dei termini ex art 183, comma 6 c.p.c., ne escludeva qualsivoglia esame e concludeva così per la mancata prova del contratto scritto ad substantiam tra le parti in causa.
L'omesso esame del contratto prodotto nel termine assegnato dal Giudice di primo grado è censurabile alla luce del disposto dell'art 101, comma 2, cpc, introdotto dalla legge n.69 2009, applicabile al caso in esame ratione temporis, per evitare decisioni cd. "a sorpresa". Giova, infatti, ricordare che il giudice che proceda al rilievo officioso di una nullità contrattuale, è tenuto a garantire il pieno rispetto del contraddittorio, consentendo alle parti di interloquire sul punto e di depositare la documentazione pertinente. Difatti, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che l'obbligo del contraddittorio non si esaurisce nella mera possibilità per le parti di formulare osservazioni ed articolare difese sul punto, ma si estende anche alla produzione di prove e documenti connessi alla questione sollevata dal giudice.
Più precisamente, nelle ipotesi di rilievi officiosi, non consistenti in una mera qualificazione giuridica, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità di un coinvolgimento preliminare delle parti con uno svolgimento del contraddittorio destinato a sfociare sia nel compimento di attività assertive sia nella corrispondente attività probatoria (cfr. da ultimo Cass. ordinanza n. 25849 del 5 settembre 2023 e Cass Sez. Un sent. 12.12.2014 n
26242; cfr anche Cass 30.09.2020, n 20870, ove, sempre in motivazione, si ribadisce che "le parti possono spiegare una "attività probatoria" in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie" allorché il giudice abbia proceduto al rilievo officioso della nullità).
Ebbene, nel caso di specie, il contratto prodotto in copia dalla banca unitamente alle note autorizzate immediatamente a seguito del rilievo officioso della nullità deve ritenersi ritualmente acquisito agli atti, non potendosi considerare tardiva una produzione documentale resasi necessaria proprio a seguito dell'iniziativa officiosa del Giudice.
Tuttavia, il contratto prodotto in atti dall'appellante non può in alcun modo riferirsi al rapporto di conto per cui è causa. Trattasi, infatti, di un contratto intercorso tra e la Controparte_4 Parte_3
recante la data del 01.12.2000, mentre il rapporto di conto corrente per cui è causa risulta instaurato con altro Istituto, ossia con il Controparte_2
presso la filiale n.5004 di Caserta a partire dal 19.07.2004.
Del resto, anche la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, che ha rideterminato il saldo di conto corrente ordinario n. 6250/11839090, si è basata sugli estratti del conto e sugli scalari a partire dalla sua accensione in data 19.07.2004 sino al 31.03.2009.
Dunque, non può non confermarsi la nullità del rapporto di conto corrente
(6250/11839090) derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.
Sul presupposto della nullità e del venir meno dell'efficacia dell'operazione bancaria impostata secondo la fattispecie contrattuale tipica sopra richiamata e del conseguente profilarsi di soli effetti restitutori ai sensi dell'art. 2033
c.c., il Giudice di prime cure ha poi negato la tutela di cui alla disposizione normativa da ultimo citata poiché non richiesta in giudizio dalla CP_8
Con la proposta impugnazione, l'odierna appellante lamenta l'erroneità della pronuncia in questione, sostenendo di aver proposto, in via subordinata, la domanda ex art 2033 c.c già con le note autorizzate depositate in data 02.07.2012 e di aver reiterato detta domanda nelle memorie conclusionali ex art 190 cpc.
L'assunto dell'appellante è privo di fondamento. Invero, con la nota autorizzata depositata il 2.07.2012 la si limitava a chiedere, nella CP_8
denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione e di revoca del decreto ingiuntivo, di “condannare gli opponenti in solido al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in seguito a ctu che sin d'ora si chiede” con chiaro riferimento, in assenza di ulteriori indici, a una mera variazione quantitativa del credito già azionato e, dunque, permanendo l'istante nei confini dell'azione contrattuale esperita. A conferma di tanto, deve evidenziarsi che la formula adoperata dalla nella nota suddetta ricalca integralmente CP_8
quella di cui alla originaria comparsa di costituzione e risposta che si colloca in un momento del dibattito processuale ben precedente al rilievo officioso della nullità del contratto dedotto in giudizio. Anche le conclusioni riportate nelle comparse conclusionali, che hanno valore illustrativo, contengono la reiterazione della domanda di condanna delle controparti a quanto risultante dovuto a seguito del ricalcolo del ctu senza alcuna menzione di una diversa causa petendi o petitum rispetto a quella contrattuale originaria.
Stante la mancata formulazione da parte della della domanda di CP_8
ripetizione dell'indebito ex art 2033 c.c , deve rigettarsi il quarto motivo di appello con assorbimento di ogni altra questione conseguente.
Infine, è inammissibile, perché carente di specificità, l'ultima doglianza relativa alla qualificazione quale contratto autonomo di garanzia dei negozi fideiussori in atti, avendo l'appellante fatto esclusivo riferimento -del CP_8
tutto genericamente ed astrattamente- all'assenza del carattere dell'accessorietà senza altra allegazione difensiva.
Le spese di lite
Il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata determina la necessità di provvedere alla sola regolamentazione delle spese processuali di secondo grado in applicazione del principio di soccombenza. Pertanto, la appellante e la sono tenute, in solido tra loro, alla CP_8 CP_7
refusione, in favore degli appellati, delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 con riferimento agli importi tariffari medi relativi a controversia di valore da euro 52.001 a euro 260.000, ad eccezione della fase di trattazione istruzione liquidata al minimo in mancanza di attività istruttoria in appello. Le spese vanno attribuite al procuratore degli appellati per dichiarazione di antistatarietà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) Condanna l'appellante e la interventrice Parte_2 [...]
al pagamento, con vincolo solidale, in favore di CP_7 [...]
e , delle spese del Controparte_4 CP_5 Controparte_6
giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge, con attribuzione all'Avv Ceraso Mario per dichiarazione di fattone anticipo;
c) Dà atto che a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 16.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott. Michele Magliulo