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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/06/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1236/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1236/2022 promossa da:
( c f ), con il patrocinio dell' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D' AGATA AB
ATTORE contro cod. fisc. N. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRATI PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 20.03.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi l' intestato Tribunale il al fine di sentirlo Controparte_1 dichiarare responsabile ai sensi dell' art 2051 cc dei danni subiti da esso attore a seguito della caduta avvenuta il 05.07.2022 intorno alle h 18.00 sul territorio comunale, e precisamente sul percorso pedonale posto al di sotto del cavalcavia ferroviario di via Magellano, e conseguentemente condannarlo a risarcirle i danni in parola, quantificati in euro 25714,90.
Si precisava nell' atto di citazione che nel frangente sopra descritto l' attrice cadeva a terra a causa di un “avvallamento della pavimentazione pedonale” e che per effetto di tale evento l' attore veniva ricoverato presso il reparto di Pronto Soccorso dell' Ospedale di ove veniva refertata la seguente diagnosi: CP_1
“trauma ginocchio destro con risentimento lgt collaterale mediale”
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta in cui contestava la dinamica del sinistro così come descritta nella domanda ed in particolare addebitava ad una condotta negligente dell' attore la causa della caduta, e tanto anche in considerazione della visibilità dello stato dei luoghi ed in particolare della presunta insidia.
Sulla base di tali premesse la parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda e – solo in via subordinata – la riduzione dell' importo risarcitorio posto a suo carico per effetto della responsabilità concorrente del nella produzione Pt_1 dell'evento dannoso.
Il procedimento veniva istruito attraverso l' escussione di diversi testi e l' espletamento di una ctu medico legale sulla persona dell' attrice e veniva trattenuto per la decisione – come si è premesso – all' udienza del 21 marzo 2025.
Il fatto oggetto della presente controversia deve essere ricondotto nell' alveo applicativo di cui all' art. 2051 cc, avendo l' atto di citazione fatto riferimento – quale causa della caduta e del conseguente danno lamentato dall' attrice – al dissesto del manto stradale, delineando quindi una responsabilità dell' ente convenuto , tenuto – in quanto proprietario della strada – alla custodia della stessa ai sensi della norma sopra richiamata.
Come è noto, il regime di responsabilità di cui alla norma appena richiamata onera il danneggiato unicamente della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa che il convenuto aveva in custodia ed il danno , e tale prova è stata fornita dall' odierno attore a mezzo della teste ,da ritenersi attendibile per Tes_1 avere assistito al sinistro e per non essere portatrice di alcun interesse alla definizione della controversia in un senso oppure in un altro.
Ed infatti la teste ha affermato che il cadde all' atto del transito Tes_1 Pt_1 su di un tratto del marciapiede di via Magellano sito al di sotto di un cavalcavia in cui era presente un avvallamento della sede stradale , aggiungendo che la zona non era illuminata e che questa corrispondeva a quella raffigurata nelle fotografie depositate dalla parte attrice in allegato alla domanda e precisando infine che l' insidia non era in alcun modo segnalata.
A fronte di tale prova il custode , per escludere la propria responsabilità in ordine alla causazione del danno , era tenuto a dimostrare la derivazione dello stesso dal caso fortuito.
Per giurisprudenza unanime il caso fortuito può consistere anche in una condotta colpevole del terzo o della vittima ( c d “fortuito incidentale “).
Rileva lo scrivente giudice che la mancata percezione da parte del della Pt_1 presenza dell' insidia stradale nonostante questa fosse sita su un percorso rettilineo ed egli non fosse preceduto da altra persona che poteva in qualche modo impedirgli la vista dell' avvallamento e nonostante le circostanze temporali in cui si è verificato l' evento ( inizio del mese di luglio e quindi un periodo in cui la visibilità alle h 18 è ottimale - e tanto a prescindere dal funzionamento o meno dell' illuminazione pubblica ) inducono a ritenere che il detto attore abbia tenuto – in occasione della verificazione del fatto per cui è causa – un contegno negligente.
Occorre, a questo punto, accertare se la condotta negligente del appena Pt_1 specificata integri o meno gli estremi del caso fortuito che esclude – ai sensi dell' art 2051 cc – la responsabilità del custode: soccorre al riguardo l' insegnamento della Suprema Corte di cui alla ordinanza n 3041/22, secondo cui: “non risulta praticabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa da parte della vittima - la quale potrà invece assumere rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento ai sensi dell' art 1227 cc - richiedendosi , per l' integrazione del fortuito , che detta condotta presenti i caratteri di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno“.
Ed infatti la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima“ ed
“imprevedibilità“ della sua condotta da parte del custode ha, per conseguenza, che l' accertamento di una condotta negligente da parte della vittima non è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode, la quale viene meno solo quando viene accertata anche la non prevedibilità della condotta ( cfr Cass III nn. 25837/17 e13222/16 ).
Dall' applicazione del principio che precede al caso in esame discende che la condotta negligente tenuta dal in occasione del sinistro non appare né Pt_1 imprevedibile , né eccezionale – per essersi limitato il detto attore ad accedere ad un' area non interdetta al transito dei pedoni ed in cui la presenza dell' insidia non era in alcun modo segnalata – e dunque non può essere ritenuta idonea ad interrompere il nesso causale tra la violazione del dovere di custodia gravante sull' amministrazione convenuta e l' evento dannoso, ma integra esclusivamente un concorso di colpa dell' attore ed una conseguente riduzione del risarcimento ex art 1227 co 1 cc ( cfr ex aliis Trib Civitavecchia n. 911/21 e Cass III ord n. 6034/18) in una misura che si ritiene di quantificare nel 20 %.
Conseguentemente l' amministrazione convenuta deve essere ritenuta responsabile dell' incidente per cui è causa ai sensi dell' art 2051 cc nella misura dell' 80 % dell' importo corrispondente al danno che ne è derivato all' attore.
Tale responsabilità trova il suo fondamento nella appartenenza della strada su cui è avvenuta la caduta al demanio stradale comunale, destinata ad essere abitualmente utilizzata a piedi e che – per essere di limitata estensione ed ubicata all'interno del perimetro urbano – rende in concreto possibile l'esercizio del controllo e della vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa (cfr Cass nn. 44547/2020,15779/2006).
Detto dell' an , l' indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante agli attori .
Soccorre sul punto la ctu espletata dalla dott ssa di cui si condividono Per_1 metodo di indagine e conclusioni, siccome esenti da vizi logici ed in linea con i principi guida della materia .
La consulente dell' Ufficio ha evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dall' attore con la dinamica del sinistro descritta in citazione, ha individuato tali lesioni in “ trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore”, ed ha quantificato il conseguente danno in una inabilità temporanea parziale ( ITP) al 75% di 10 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni ed una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 15, oltre ad un danno da invalidità permanente del 6 % nonché spese mediche considerate documentate per euro 147,00
Il tutto per un totale di euro 12878,75, di cui euro 862,50 per inabilità temporanea parziale al 75%,1150,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, euro 431,25 per inabilità temporanea parziale al 25%, euro 10288,00 per danno biologico del 6% ed euro 147 per spese (calcolo effettuato sulla base dei criteri orientativi dei Tribunali di Milano e di Roma per il danno non patrimoniale, sulla cui applicabilità alle lesioni conseguenti ad ipotesi di responsabilità ex art 2051 cc cfr Cass nn. 12408 / 11 e 13982 / 15, Trib La Spezia n. 852 / 18 Trib Catania n. 3678 / 19 ).
Per quel che concerne la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di una ulteriore somma a titolo di danno morale si osserva quanto segue.
Come è noto , la c. d. personalizzazione del danno non consegue , in automatico, all' accertamento dell' esistenza del danno stesso, ma richiede l'individuazione dell' esistenza nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
È cioè necessario che il danno di cui si chiede la personalizzazione presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, come evidenziato dalle note “sentenze di san Martino “ (Cass nn. 26972-26976/08).
Ne deriva, pertanto, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico , restando però inteso che , in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e " conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" .
Orbene, se tutte tali conseguenze , indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale , resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto".
Dovendo applicare le coordinate giuridiche appena richiamate al caso che ci occupa , si rileva che il non ha dato prova di avere subito un danno Pt_1 ulteriore e particolare rispetto a quello che normalmente patiscono coloro che riportano una menomazione simile a quella riportata da esso attore.
In altre parole, l' istruttoria svolta non consente di affermare che il pregiudizio subito dall' attrice presenti un quid pluris rispetto a quello che normalmente consegue alle lesioni descritte nella ctu.
Conseguentemente non è dovuta, a titolo di personalizzazione del danno, alcuna somma ulteriore rispetto a quella di euro 10303, pari all' 80% di euro 12878,75, importo corrispondente all' intero danno subito dal . Pt_1
Poiché il danno biologico,permanente e temporaneo , è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all' attualità i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria ( cfr ex multis Cass n. 4776/2015) , ma su di essi si applicano i solo interessi a far data da quella del sinistro sulla somma originaria, con la precisazione che questa – attesa appunto la liquidazione all' attualità – deve essere devalutata alla data del fatto (05.07.2022), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza (cfr Tribunale di Napoli Nord n. 774/2025 del 26-02-2025 e Cass n. 2796/2000) , maggiorati – successivamente a tale deposito e fino al saldo – degli ulteriori interessi legali ai sensi dell' art 1282 cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione del d m n. 55/14 comprendente l' importo corrispondente al decisum.
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara , per le ragioni esposte in narrativa , il esponsabile – Controparte_1 ai sensi dell' art 2051 cc – dell' incidente occorso a in Parte_1 CP_1 in data 05.07.2022; per l' effetto condanna il predetto in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 al pagamento in favore dell' attore - a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni da costui subiti a seguito dell' evento dannoso per cui è causa - della somma di euro 10303, oltre rivalutazione ed interessi come specificato in parte motiva;
condanna l' Ente convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell' attore, che si liquidano in euro 5237, di cui euro 237 per spese ed euro 5000 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15 %, iva e cap;
spese di ctu definitivamente a carico della convenuta, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti dell' ausiliario.
Larino , 6 giugno 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1236/2022 promossa da:
( c f ), con il patrocinio dell' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
D' AGATA AB
ATTORE contro cod. fisc. N. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRATI PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 20.03.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi l' intestato Tribunale il al fine di sentirlo Controparte_1 dichiarare responsabile ai sensi dell' art 2051 cc dei danni subiti da esso attore a seguito della caduta avvenuta il 05.07.2022 intorno alle h 18.00 sul territorio comunale, e precisamente sul percorso pedonale posto al di sotto del cavalcavia ferroviario di via Magellano, e conseguentemente condannarlo a risarcirle i danni in parola, quantificati in euro 25714,90.
Si precisava nell' atto di citazione che nel frangente sopra descritto l' attrice cadeva a terra a causa di un “avvallamento della pavimentazione pedonale” e che per effetto di tale evento l' attore veniva ricoverato presso il reparto di Pronto Soccorso dell' Ospedale di ove veniva refertata la seguente diagnosi: CP_1
“trauma ginocchio destro con risentimento lgt collaterale mediale”
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta in cui contestava la dinamica del sinistro così come descritta nella domanda ed in particolare addebitava ad una condotta negligente dell' attore la causa della caduta, e tanto anche in considerazione della visibilità dello stato dei luoghi ed in particolare della presunta insidia.
Sulla base di tali premesse la parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda e – solo in via subordinata – la riduzione dell' importo risarcitorio posto a suo carico per effetto della responsabilità concorrente del nella produzione Pt_1 dell'evento dannoso.
Il procedimento veniva istruito attraverso l' escussione di diversi testi e l' espletamento di una ctu medico legale sulla persona dell' attrice e veniva trattenuto per la decisione – come si è premesso – all' udienza del 21 marzo 2025.
Il fatto oggetto della presente controversia deve essere ricondotto nell' alveo applicativo di cui all' art. 2051 cc, avendo l' atto di citazione fatto riferimento – quale causa della caduta e del conseguente danno lamentato dall' attrice – al dissesto del manto stradale, delineando quindi una responsabilità dell' ente convenuto , tenuto – in quanto proprietario della strada – alla custodia della stessa ai sensi della norma sopra richiamata.
Come è noto, il regime di responsabilità di cui alla norma appena richiamata onera il danneggiato unicamente della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa che il convenuto aveva in custodia ed il danno , e tale prova è stata fornita dall' odierno attore a mezzo della teste ,da ritenersi attendibile per Tes_1 avere assistito al sinistro e per non essere portatrice di alcun interesse alla definizione della controversia in un senso oppure in un altro.
Ed infatti la teste ha affermato che il cadde all' atto del transito Tes_1 Pt_1 su di un tratto del marciapiede di via Magellano sito al di sotto di un cavalcavia in cui era presente un avvallamento della sede stradale , aggiungendo che la zona non era illuminata e che questa corrispondeva a quella raffigurata nelle fotografie depositate dalla parte attrice in allegato alla domanda e precisando infine che l' insidia non era in alcun modo segnalata.
A fronte di tale prova il custode , per escludere la propria responsabilità in ordine alla causazione del danno , era tenuto a dimostrare la derivazione dello stesso dal caso fortuito.
Per giurisprudenza unanime il caso fortuito può consistere anche in una condotta colpevole del terzo o della vittima ( c d “fortuito incidentale “).
Rileva lo scrivente giudice che la mancata percezione da parte del della Pt_1 presenza dell' insidia stradale nonostante questa fosse sita su un percorso rettilineo ed egli non fosse preceduto da altra persona che poteva in qualche modo impedirgli la vista dell' avvallamento e nonostante le circostanze temporali in cui si è verificato l' evento ( inizio del mese di luglio e quindi un periodo in cui la visibilità alle h 18 è ottimale - e tanto a prescindere dal funzionamento o meno dell' illuminazione pubblica ) inducono a ritenere che il detto attore abbia tenuto – in occasione della verificazione del fatto per cui è causa – un contegno negligente.
Occorre, a questo punto, accertare se la condotta negligente del appena Pt_1 specificata integri o meno gli estremi del caso fortuito che esclude – ai sensi dell' art 2051 cc – la responsabilità del custode: soccorre al riguardo l' insegnamento della Suprema Corte di cui alla ordinanza n 3041/22, secondo cui: “non risulta praticabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa da parte della vittima - la quale potrà invece assumere rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento ai sensi dell' art 1227 cc - richiedendosi , per l' integrazione del fortuito , che detta condotta presenti i caratteri di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno“.
Ed infatti la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima“ ed
“imprevedibilità“ della sua condotta da parte del custode ha, per conseguenza, che l' accertamento di una condotta negligente da parte della vittima non è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode, la quale viene meno solo quando viene accertata anche la non prevedibilità della condotta ( cfr Cass III nn. 25837/17 e13222/16 ).
Dall' applicazione del principio che precede al caso in esame discende che la condotta negligente tenuta dal in occasione del sinistro non appare né Pt_1 imprevedibile , né eccezionale – per essersi limitato il detto attore ad accedere ad un' area non interdetta al transito dei pedoni ed in cui la presenza dell' insidia non era in alcun modo segnalata – e dunque non può essere ritenuta idonea ad interrompere il nesso causale tra la violazione del dovere di custodia gravante sull' amministrazione convenuta e l' evento dannoso, ma integra esclusivamente un concorso di colpa dell' attore ed una conseguente riduzione del risarcimento ex art 1227 co 1 cc ( cfr ex aliis Trib Civitavecchia n. 911/21 e Cass III ord n. 6034/18) in una misura che si ritiene di quantificare nel 20 %.
Conseguentemente l' amministrazione convenuta deve essere ritenuta responsabile dell' incidente per cui è causa ai sensi dell' art 2051 cc nella misura dell' 80 % dell' importo corrispondente al danno che ne è derivato all' attore.
Tale responsabilità trova il suo fondamento nella appartenenza della strada su cui è avvenuta la caduta al demanio stradale comunale, destinata ad essere abitualmente utilizzata a piedi e che – per essere di limitata estensione ed ubicata all'interno del perimetro urbano – rende in concreto possibile l'esercizio del controllo e della vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa (cfr Cass nn. 44547/2020,15779/2006).
Detto dell' an , l' indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante agli attori .
Soccorre sul punto la ctu espletata dalla dott ssa di cui si condividono Per_1 metodo di indagine e conclusioni, siccome esenti da vizi logici ed in linea con i principi guida della materia .
La consulente dell' Ufficio ha evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dall' attore con la dinamica del sinistro descritta in citazione, ha individuato tali lesioni in “ trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore”, ed ha quantificato il conseguente danno in una inabilità temporanea parziale ( ITP) al 75% di 10 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni ed una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 15, oltre ad un danno da invalidità permanente del 6 % nonché spese mediche considerate documentate per euro 147,00
Il tutto per un totale di euro 12878,75, di cui euro 862,50 per inabilità temporanea parziale al 75%,1150,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, euro 431,25 per inabilità temporanea parziale al 25%, euro 10288,00 per danno biologico del 6% ed euro 147 per spese (calcolo effettuato sulla base dei criteri orientativi dei Tribunali di Milano e di Roma per il danno non patrimoniale, sulla cui applicabilità alle lesioni conseguenti ad ipotesi di responsabilità ex art 2051 cc cfr Cass nn. 12408 / 11 e 13982 / 15, Trib La Spezia n. 852 / 18 Trib Catania n. 3678 / 19 ).
Per quel che concerne la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di una ulteriore somma a titolo di danno morale si osserva quanto segue.
Come è noto , la c. d. personalizzazione del danno non consegue , in automatico, all' accertamento dell' esistenza del danno stesso, ma richiede l'individuazione dell' esistenza nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
È cioè necessario che il danno di cui si chiede la personalizzazione presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, come evidenziato dalle note “sentenze di san Martino “ (Cass nn. 26972-26976/08).
Ne deriva, pertanto, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico , restando però inteso che , in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e " conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" .
Orbene, se tutte tali conseguenze , indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale , resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto".
Dovendo applicare le coordinate giuridiche appena richiamate al caso che ci occupa , si rileva che il non ha dato prova di avere subito un danno Pt_1 ulteriore e particolare rispetto a quello che normalmente patiscono coloro che riportano una menomazione simile a quella riportata da esso attore.
In altre parole, l' istruttoria svolta non consente di affermare che il pregiudizio subito dall' attrice presenti un quid pluris rispetto a quello che normalmente consegue alle lesioni descritte nella ctu.
Conseguentemente non è dovuta, a titolo di personalizzazione del danno, alcuna somma ulteriore rispetto a quella di euro 10303, pari all' 80% di euro 12878,75, importo corrispondente all' intero danno subito dal . Pt_1
Poiché il danno biologico,permanente e temporaneo , è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all' attualità i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria ( cfr ex multis Cass n. 4776/2015) , ma su di essi si applicano i solo interessi a far data da quella del sinistro sulla somma originaria, con la precisazione che questa – attesa appunto la liquidazione all' attualità – deve essere devalutata alla data del fatto (05.07.2022), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza (cfr Tribunale di Napoli Nord n. 774/2025 del 26-02-2025 e Cass n. 2796/2000) , maggiorati – successivamente a tale deposito e fino al saldo – degli ulteriori interessi legali ai sensi dell' art 1282 cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione del d m n. 55/14 comprendente l' importo corrispondente al decisum.
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara , per le ragioni esposte in narrativa , il esponsabile – Controparte_1 ai sensi dell' art 2051 cc – dell' incidente occorso a in Parte_1 CP_1 in data 05.07.2022; per l' effetto condanna il predetto in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 al pagamento in favore dell' attore - a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni da costui subiti a seguito dell' evento dannoso per cui è causa - della somma di euro 10303, oltre rivalutazione ed interessi come specificato in parte motiva;
condanna l' Ente convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell' attore, che si liquidano in euro 5237, di cui euro 237 per spese ed euro 5000 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15 %, iva e cap;
spese di ctu definitivamente a carico della convenuta, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti dell' ausiliario.
Larino , 6 giugno 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis