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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9110/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. FRANZOSO Parte_1
DIOGENE, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento di nato a [...], l'[...], elettivamente domiciliato presso l'avv. FRANCESCA CP_2
FONTANA e l'avv. ALESSIA DE TONI, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 712 c.p.c., dichiarare l'interdizione del Sig.
[...]
e, per l'effetto, nominare quale tutore, dapprima provvisorio e successivamente definitivo, CP_1
un avvocato a tal fine individuato. Si chiede, inoltre - nell'ipotesi in cui l'esame dell'interdicendo, comparato con la documentazione in atti, non fosse sufficiente per condurre ad un provvedimento di nomina del tutore - che venga disposta idonea CTU volta ad accertare le attuali condizioni psico fisiche del Sig. ” Controparte_1
Per parte intervenuta
“Rigettare la domanda di interdizione promossa dalla ricorrente sig.ra e, accertati e Parte_1
dichiarati sussistenti i requisiti dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, nominare un amministratore di sostegno individuato al di fuori del nucleo familiare stante la presenza di contrasti con la ricorrente sig.ra Con il favore delle spese e dei compensi, oltre rimborso Parte_1
forfettario ed oneri di legge”
Per il P.M.
“Visto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché Controparte_1
affetto da disturbo neurocognitivo maggiore.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Con comparsa del 02.09.2024, si è costituito in giudizio figlio CP_2
dell'interdicendo, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso, essendo l'amministrazione di sostegno misura più adeguata alla tutela delle esigenze di protezione del padre.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda all'udienza del 12.09.2024. Veniva altresì notificato il ricorso ai prossimi congiunti dell'interdicendo, i pagina 2 di 5 quali, con dichiarazione prodotta da parte ricorrente in data 25.10.2024, manifestavano il proprio dissenso alla misura dell'interdizione.
Veniva fissata udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. e le parti rassegnavano le rispettive conclusioni. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che è affetto da Controparte_1
deterioramento cognitivo e, segnatamente, da “disturbo neurocognitivo maggiore a genesi non determinata di grado severo con alto rischio di delirium con pericolo per sé o per altri. Necessita di aiuto e supervisione costanti” (v. doc. 8 prodotto da parte ricorrente).
Egli, a far data dal 28.10.2021, è ricoverato presso la struttura casa di riposo “Il Glicine” (con sede in Piossasco, via Don Bosco 1), nell'ambito di un progetto residenziale con livello di intensità alto, che, allo stato, non sembra però comprometterne le funzioni psichiche, come accertato in sede di esame.
Interrogato nel corso dell'udienza, l'interdicendo ha risposto in modo adeguato alle domande che gli venivano poste e ha dimostrato di conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita.
I parenti intervenuti all'udienza hanno confermato che egli risulta attualmente ricoverato presso la RSA sopra indicata. La direttrice della struttura, ascoltata in sede di udienza, ha dichiarato che il sig. non può mai essere lasciato da solo e che, rispetto al momento del suo ingresso in CP_1
struttura, c'è stato un peggioramento immediato e successivamente, anche grazie alle cure approntate, tale peggioramento è stato contenuto.
Dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata si evince che la persona interdicenda – vedovo – è ricoverata presso la RSA “Il Glicine” (2020) con progetto residenziale ad alta intensità; dalla lettura del ricorso e dalla documentazione ad esso allegata, emerge come la persona interdicenda sia esclusivamente titolare di un trattamento pensionistico e non abbia ulteriori patrimoni immobiliari e/o finanziari.
Ebbene, i complessivi elementi sopra evidenziati inducono a ritenere non necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, al fine di tutelarne gli interessi;
la persona pagina 3 di 5 interdicenda è affetta da infermità psichica (deterioramento cognitivo) e, quantomeno parzialmente, fisica (nella documentazione clinica, allegata sub doc. 8, si dà atto che “Ha bisogno di aiuto per fare il bagno, per la corretta vestizione, incontinenza attuale a feci e urine, si mobilizza in autonomia, non riferite cadute”) che ne determina una parziale incapacità di provvedere ai propri interessi ed appare dunque sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
Osserva il Tribunale che la parte convenuta è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell'assenza di complesso e rilevante patrimonio da gestire, la protezione adeguata della parte resistente non necessiti della totale privazione della capacità d'agire.
Risulta, nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
Tale strumento si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alla più invasiva misura dell'inabilitazione, che attribuisce uno status di incapacità, concernente gli atti di straordinaria amministrazione;
detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409 c.c., comma 2, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore di in modo da garantire Controparte_1
contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità
d'agire, così consentendogli di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti alla propria vita.
A ciò si aggiunga che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare pagina 4 di 5 l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I,
12/06/2006, n. 13584), mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I,
01/03/2010, n. 4866).
Ne consegue che non si può impedire all'incapace il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione o di inabilitazione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Rigetta il ricorso per l'interdizione di nato a [...] il [...]; Controparte_1
Provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.
Nulla in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9110/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. FRANZOSO Parte_1
DIOGENE, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento di nato a [...], l'[...], elettivamente domiciliato presso l'avv. FRANCESCA CP_2
FONTANA e l'avv. ALESSIA DE TONI, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 712 c.p.c., dichiarare l'interdizione del Sig.
[...]
e, per l'effetto, nominare quale tutore, dapprima provvisorio e successivamente definitivo, CP_1
un avvocato a tal fine individuato. Si chiede, inoltre - nell'ipotesi in cui l'esame dell'interdicendo, comparato con la documentazione in atti, non fosse sufficiente per condurre ad un provvedimento di nomina del tutore - che venga disposta idonea CTU volta ad accertare le attuali condizioni psico fisiche del Sig. ” Controparte_1
Per parte intervenuta
“Rigettare la domanda di interdizione promossa dalla ricorrente sig.ra e, accertati e Parte_1
dichiarati sussistenti i requisiti dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, nominare un amministratore di sostegno individuato al di fuori del nucleo familiare stante la presenza di contrasti con la ricorrente sig.ra Con il favore delle spese e dei compensi, oltre rimborso Parte_1
forfettario ed oneri di legge”
Per il P.M.
“Visto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché Controparte_1
affetto da disturbo neurocognitivo maggiore.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Con comparsa del 02.09.2024, si è costituito in giudizio figlio CP_2
dell'interdicendo, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso, essendo l'amministrazione di sostegno misura più adeguata alla tutela delle esigenze di protezione del padre.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda all'udienza del 12.09.2024. Veniva altresì notificato il ricorso ai prossimi congiunti dell'interdicendo, i pagina 2 di 5 quali, con dichiarazione prodotta da parte ricorrente in data 25.10.2024, manifestavano il proprio dissenso alla misura dell'interdizione.
Veniva fissata udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. e le parti rassegnavano le rispettive conclusioni. All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che è affetto da Controparte_1
deterioramento cognitivo e, segnatamente, da “disturbo neurocognitivo maggiore a genesi non determinata di grado severo con alto rischio di delirium con pericolo per sé o per altri. Necessita di aiuto e supervisione costanti” (v. doc. 8 prodotto da parte ricorrente).
Egli, a far data dal 28.10.2021, è ricoverato presso la struttura casa di riposo “Il Glicine” (con sede in Piossasco, via Don Bosco 1), nell'ambito di un progetto residenziale con livello di intensità alto, che, allo stato, non sembra però comprometterne le funzioni psichiche, come accertato in sede di esame.
Interrogato nel corso dell'udienza, l'interdicendo ha risposto in modo adeguato alle domande che gli venivano poste e ha dimostrato di conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita.
I parenti intervenuti all'udienza hanno confermato che egli risulta attualmente ricoverato presso la RSA sopra indicata. La direttrice della struttura, ascoltata in sede di udienza, ha dichiarato che il sig. non può mai essere lasciato da solo e che, rispetto al momento del suo ingresso in CP_1
struttura, c'è stato un peggioramento immediato e successivamente, anche grazie alle cure approntate, tale peggioramento è stato contenuto.
Dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata si evince che la persona interdicenda – vedovo – è ricoverata presso la RSA “Il Glicine” (2020) con progetto residenziale ad alta intensità; dalla lettura del ricorso e dalla documentazione ad esso allegata, emerge come la persona interdicenda sia esclusivamente titolare di un trattamento pensionistico e non abbia ulteriori patrimoni immobiliari e/o finanziari.
Ebbene, i complessivi elementi sopra evidenziati inducono a ritenere non necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, al fine di tutelarne gli interessi;
la persona pagina 3 di 5 interdicenda è affetta da infermità psichica (deterioramento cognitivo) e, quantomeno parzialmente, fisica (nella documentazione clinica, allegata sub doc. 8, si dà atto che “Ha bisogno di aiuto per fare il bagno, per la corretta vestizione, incontinenza attuale a feci e urine, si mobilizza in autonomia, non riferite cadute”) che ne determina una parziale incapacità di provvedere ai propri interessi ed appare dunque sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
Osserva il Tribunale che la parte convenuta è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell'assenza di complesso e rilevante patrimonio da gestire, la protezione adeguata della parte resistente non necessiti della totale privazione della capacità d'agire.
Risulta, nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
Tale strumento si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alla più invasiva misura dell'inabilitazione, che attribuisce uno status di incapacità, concernente gli atti di straordinaria amministrazione;
detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409 c.c., comma 2, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore di in modo da garantire Controparte_1
contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità
d'agire, così consentendogli di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti alla propria vita.
A ciò si aggiunga che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare pagina 4 di 5 l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I,
12/06/2006, n. 13584), mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I,
01/03/2010, n. 4866).
Ne consegue che non si può impedire all'incapace il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione o di inabilitazione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Rigetta il ricorso per l'interdizione di nato a [...] il [...]; Controparte_1
Provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.
Nulla in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
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