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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1192/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BATTAGLIA VANESSA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GULINO DANIELA
CONVENUTO/I
OGGETTO
Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Ricorrente:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del trattamento di dati personali effettuato da Controparte_2
per la perdita di controllo dei dati sensibili, perdita di riservatezza dei dati protetti dal segreto
[...] professionale e conoscenza dei dati personali a terzi non autorizzati, in violazione delle seguenti disposizioni artt. 140 bis e 152 del d.l.vo n. 196 30/6/2003 e dell'art. 10 del d.l.vo n. 150 dell'1/9/2011;
2. accertare e dichiarare la responsabilità di , in merito all'illegittimo trattamento Controparte_2 di dati personali accertato e dichiarato;
3.ordinare a , in qualità di titolare del trattamento, di consegnare la Controparte_2 corrispondenza all'indirizzo corretto del sig. , via Cartia, 35; Parte_1
pagina 1 di 5
4.condannare per l'effetto la al risarcimento di tutti danni subiti dal ricorrente Controparte_2
Sig. a seguito e in dipendenza delle predette condotte, ivi incluso il danno non patrimoniale Parte_1
e quello morale, da quantificarsi nella misura complessiva di euro 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo, ovvero in altra somma maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio (oltre IVA e CPA come per legge).”
Resistente;
Voglia l'adito Giudice: disattesa ogni contraria eccezione e difesa, ed istanza, respingere tutte le domande a qualsiasi titolo formulate in danno a in quanto infondate sia in fatto che Controparte_2 in diritto;
con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2021, il Sig. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo;
CP_2 di aver subito l'interruzione del servizio di corrispondenza della posta ordinaria, dal 2017 ad oggi, nello specifico, il servizio di consegna della corrispondenza avveniva presso la via Avv. Alberto Giovanni Cartia n. 35, residenza della famiglia , anziché presso il proprio indirizzo di Persona_1 residenza sito in via Giovanni Cartia n. 35; di aver diffidato formalmente , in data 17.02.2020 e in data 02.03.2020, al fine Controparte_2 ottenere il ripristino del servizio di consegna all'indirizzo corretto;
di aver inoltrato, in data 13.07.2020, la “notifica di una violazione dei dati personali” al Garante per la protezione dei dati personali, mediante procedura ex art. 33 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. 26 del D.lgs 51/2018, senza aver ottenuto alcun riscontro.
Chiedeva, pertanto, di ottenere declaratoria di illegittimità del comportamento di , Controparte_2 ottenere la disposizione giudiziale di cessazione del comportamento illegittimo, nonché ottenere il risarcimento dei danni da divulgazione non autorizzata dei dati personali, perdita di controllo dei dati sensibili, perdita di riservatezza e conoscenza dei dati personali a terzi non autorizzati.
In data 22.03.2022 si costituiva in giudizio , contestando quanto dedotto dal Controparte_2 ricorrente, rilevando l'insussistenza dei presupposti necessari per la proposizione del ricorso.
Assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita la causa con le prove dedotte dalle parti, la stessa veniva posta in decisone all'udienza, previa assegnazione dei termini per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
In materia di violazione delle regole sul trattamento dei dati personali, la norma attualmente vigente è
l'art. 82 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il quale prevede che " chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento". Il terzo comma della suddetta disposizione stabilisce che "il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile". Ne consegue che, il titolare del trattamento, o il responsabile, può escludere la propria responsabilità dimostrando di aver adempiuto i propri obblighi. All'interessato è, in ogni caso, richiesta la prova del danno patito, secondo la massima ricorrente che esclude la risarcibilità del danno in re ipsa (C. 19328/2020; C. 19423/2017; C. 10280/2015; C. 18812/2014).
pagina 2 di 5 La Suprema Corte ha, altresì, ribadito che il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del
d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 20/08/2020, n. 17383).
Tanto chiarito in punto di diritto, nel caso di specie si è verificato un disservizio postale, consistente nel reiterato recapito di corrispondenza presso un'abitazione diversa da quella di residenza del ricorrente. Tale disservizio viene confermato non solo da , ma anche dalla teste Controparte_2 Tes_1
la quale, all'udienza del 12.10.2022, ha dichiarato;
“confermo di avere ricevuto la
[...] corrispondenza indirizzata a;
non posso escludere che della corrispondenza sia
Parte_1 arrivata all'indirizzo di via Giovanni Cartia 35 (cioè quello corretto), però posso affermare di avere ricevuto posta indirizzata a;
si è trattato di corrispondenza mandata da
Parte_1 [...] ; questo succede da molti anni da prima del Covid. Fino a settembre di quest'anno è successo CP_2 che la mia famiglia ha ricevuto posta indirizzata al , e che ha consegnato allo stesso.
Parte_1 Succede anche all'inverso, che posta indirizzata alla mia famiglia sia arrivata al .”
Parte_1 ha dimostrato la regolare consegna di pacchi e raccomandate presso l'indirizzo del Controparte_2 ricorrente, tuttavia, nonostante le diffide ricevute, non ha provveduto a risolvere il disservizio relativo alla consegna della posta ordinaria, il quale perdura da diversi anni.
È dunque meritevole di accoglimento la domanda di parte ricorrente di ottenere un provvedimento che ordini a la cessazione del comportamento illegittimo, e cioè la consegna della Controparte_2 corrispondenza all'indirizzo corretto (vale a dire in via Giovanni Cartia n. 35 e non in via Avv. Alberto Giovanni Cartia n. 35, residenza della famiglia ), apprestando al riguardo gli Persona_1 accorgimenti organizzativi necessari, con la collaborazione del creditore.
In merito all'illegittimo trattamento dei dati personali, il ricorrente ha chiesto la condanna di
[...] al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2050 e 2059 c.c. . Controparte_2
Con la decisione C. civ., S.U., 11.11.2008, n. 26972, le Sezioni Unite civili hanno ribadito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è risarcibile esclusivamente nei casi in cui la risarcibilità sia prevista in modo espresso;
nonché nei casi in cui la risarcibilità del danno, pur non essendo espressamente prevista da una norma specifica, debba ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., qualora il fatto illecito abbia vulnerato in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione (C. civ., S.U., 11.11.2008, n. 26972).
L'art. 2050 c.c. viene espressamente richiamato dall'art. 15 D.Lgs. n. 196 del 2003 nel caso di illecito trattamento dei dati personali. Attraverso tale richiamo, il legislatore ha inteso estendere a tali operazioni, particolarmente delicate per i beni giuridici e gli interessi coinvolti, la presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita. Ne consegue un'inversione nell'onere probatorio, che mira a tutelare il soggetto leso, il quale sarà tenuto solo a dimostrare il danno subito ed il nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno;
graverà invece sul danneggiante l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare quel danno (cfr. Cass civ. sez. I sent. n. 1418 del 25.05.2021).
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato, in tema di danni non patrimoniali, che "La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso
pagina 3 di 5 oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. (Cass. S.U. sent. n. 26972/2008).
Pertanto, per ottenere il risarcimento, non è sufficiente affermare la semplice lesione del proprio diritto alla protezione dei dati personali, ma occorre dimostrare le effettive conseguenze pregiudizievoli subite per effetto dell'illecito trattamento e la loro gravità. Ne consegue che il titolare del trattamento è tenuto al risarcimento quando la violazione dei dati personali è idonea a ledere concretamente il diritto alla riservatezza dell'interessato perché, ad esempio, la violazione ha causato un grave turbamento, una perdita di fiducia o un sentimento di umiliazione. È stato invece ritenuto palesemente non meritevole di tutela risarcitoria, il pregiudizio consistente in disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, un grado minimo di tolleranza (C. 12518/2018; C. 10596/2018).
Nel caso di specie si è di fronte ad un disagio, ma si ritiene che la lesione del diritto alla riservatezza sia di entità piuttosto lieve, se non inesistente. Dall'istruttoria espletata, infatti, è emerso la famiglia ha sempre provveduto a restituire la corrispondenza erroneamente recapitata, che Persona_1 non è mai stata aperta, evitando così qualsiasi violazione e/o divulgazione di dati personali. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, parte ricorrente avrebbe dovuto provare il pregiudizio non patrimoniale patito, ma si è limitata a dedurre che è avvenuta la divulgazione dei propri dati personali senza aver dato dimostrazione dei caratteri della gravità di tale condotta.
Deve escludersi che il danno patito dal ricorrente possa considerarsi "serio" e, dunque, meritevole di tutela risarcitoria;
il danno morale e non patrimoniale non ha superato quel livello di tollerabilità che è imposto dal vivere sociale. La corrispondenza non è stata violata, né ricorre un trattamento dei dati senza il consenso dell'interessato.
Sulla base di tutti i suesposti elementi, la domanda di risarcimento formulata dal ricorrente va rigettata.
In merito alle spese del procedimento, la Suprema Corte ha evidenziato che “Il potere di compensazione delle spese di lite da parte del Giudice ha natura discrezionale, ma tale discrezionalità
è limitata dal principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte completamente vittoriosa. La compensazione può essere giustificata solo dalla soccombenza reciproca
o da gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate” (art. 15 del D.Lgs. 546/1992; art. 92 c.p.c.). (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/12/2024, n. 31416).
Nel caso in esame, è stata accolta la domanda avanzata da parte ricorrente, con l'ingiunzione a
[...]
, di porre fine al comportamento illegittimo e di ripristinare la consegna della CP_2 corrispondenza al corretto indirizzo di residenza;
tuttavia, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento per le ragioni sopra esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
RIGETTA la domanda di risarcimento danni;
ORDINA a di consegnare la corrispondenza indirizzata a al Controparte_2 Parte_1 suo corretto indirizzo di residenza, in via Giovanni Cartia n. 35, Ragusa;
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
pagina 4 di 5 Ragusa, 13/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1192/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BATTAGLIA VANESSA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GULINO DANIELA
CONVENUTO/I
OGGETTO
Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Ricorrente:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del trattamento di dati personali effettuato da Controparte_2
per la perdita di controllo dei dati sensibili, perdita di riservatezza dei dati protetti dal segreto
[...] professionale e conoscenza dei dati personali a terzi non autorizzati, in violazione delle seguenti disposizioni artt. 140 bis e 152 del d.l.vo n. 196 30/6/2003 e dell'art. 10 del d.l.vo n. 150 dell'1/9/2011;
2. accertare e dichiarare la responsabilità di , in merito all'illegittimo trattamento Controparte_2 di dati personali accertato e dichiarato;
3.ordinare a , in qualità di titolare del trattamento, di consegnare la Controparte_2 corrispondenza all'indirizzo corretto del sig. , via Cartia, 35; Parte_1
pagina 1 di 5
4.condannare per l'effetto la al risarcimento di tutti danni subiti dal ricorrente Controparte_2
Sig. a seguito e in dipendenza delle predette condotte, ivi incluso il danno non patrimoniale Parte_1
e quello morale, da quantificarsi nella misura complessiva di euro 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo, ovvero in altra somma maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio (oltre IVA e CPA come per legge).”
Resistente;
Voglia l'adito Giudice: disattesa ogni contraria eccezione e difesa, ed istanza, respingere tutte le domande a qualsiasi titolo formulate in danno a in quanto infondate sia in fatto che Controparte_2 in diritto;
con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2021, il Sig. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo;
CP_2 di aver subito l'interruzione del servizio di corrispondenza della posta ordinaria, dal 2017 ad oggi, nello specifico, il servizio di consegna della corrispondenza avveniva presso la via Avv. Alberto Giovanni Cartia n. 35, residenza della famiglia , anziché presso il proprio indirizzo di Persona_1 residenza sito in via Giovanni Cartia n. 35; di aver diffidato formalmente , in data 17.02.2020 e in data 02.03.2020, al fine Controparte_2 ottenere il ripristino del servizio di consegna all'indirizzo corretto;
di aver inoltrato, in data 13.07.2020, la “notifica di una violazione dei dati personali” al Garante per la protezione dei dati personali, mediante procedura ex art. 33 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. 26 del D.lgs 51/2018, senza aver ottenuto alcun riscontro.
Chiedeva, pertanto, di ottenere declaratoria di illegittimità del comportamento di , Controparte_2 ottenere la disposizione giudiziale di cessazione del comportamento illegittimo, nonché ottenere il risarcimento dei danni da divulgazione non autorizzata dei dati personali, perdita di controllo dei dati sensibili, perdita di riservatezza e conoscenza dei dati personali a terzi non autorizzati.
In data 22.03.2022 si costituiva in giudizio , contestando quanto dedotto dal Controparte_2 ricorrente, rilevando l'insussistenza dei presupposti necessari per la proposizione del ricorso.
Assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita la causa con le prove dedotte dalle parti, la stessa veniva posta in decisone all'udienza, previa assegnazione dei termini per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
In materia di violazione delle regole sul trattamento dei dati personali, la norma attualmente vigente è
l'art. 82 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il quale prevede che " chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento". Il terzo comma della suddetta disposizione stabilisce che "il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile". Ne consegue che, il titolare del trattamento, o il responsabile, può escludere la propria responsabilità dimostrando di aver adempiuto i propri obblighi. All'interessato è, in ogni caso, richiesta la prova del danno patito, secondo la massima ricorrente che esclude la risarcibilità del danno in re ipsa (C. 19328/2020; C. 19423/2017; C. 10280/2015; C. 18812/2014).
pagina 2 di 5 La Suprema Corte ha, altresì, ribadito che il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del
d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 20/08/2020, n. 17383).
Tanto chiarito in punto di diritto, nel caso di specie si è verificato un disservizio postale, consistente nel reiterato recapito di corrispondenza presso un'abitazione diversa da quella di residenza del ricorrente. Tale disservizio viene confermato non solo da , ma anche dalla teste Controparte_2 Tes_1
la quale, all'udienza del 12.10.2022, ha dichiarato;
“confermo di avere ricevuto la
[...] corrispondenza indirizzata a;
non posso escludere che della corrispondenza sia
Parte_1 arrivata all'indirizzo di via Giovanni Cartia 35 (cioè quello corretto), però posso affermare di avere ricevuto posta indirizzata a;
si è trattato di corrispondenza mandata da
Parte_1 [...] ; questo succede da molti anni da prima del Covid. Fino a settembre di quest'anno è successo CP_2 che la mia famiglia ha ricevuto posta indirizzata al , e che ha consegnato allo stesso.
Parte_1 Succede anche all'inverso, che posta indirizzata alla mia famiglia sia arrivata al .”
Parte_1 ha dimostrato la regolare consegna di pacchi e raccomandate presso l'indirizzo del Controparte_2 ricorrente, tuttavia, nonostante le diffide ricevute, non ha provveduto a risolvere il disservizio relativo alla consegna della posta ordinaria, il quale perdura da diversi anni.
È dunque meritevole di accoglimento la domanda di parte ricorrente di ottenere un provvedimento che ordini a la cessazione del comportamento illegittimo, e cioè la consegna della Controparte_2 corrispondenza all'indirizzo corretto (vale a dire in via Giovanni Cartia n. 35 e non in via Avv. Alberto Giovanni Cartia n. 35, residenza della famiglia ), apprestando al riguardo gli Persona_1 accorgimenti organizzativi necessari, con la collaborazione del creditore.
In merito all'illegittimo trattamento dei dati personali, il ricorrente ha chiesto la condanna di
[...] al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2050 e 2059 c.c. . Controparte_2
Con la decisione C. civ., S.U., 11.11.2008, n. 26972, le Sezioni Unite civili hanno ribadito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è risarcibile esclusivamente nei casi in cui la risarcibilità sia prevista in modo espresso;
nonché nei casi in cui la risarcibilità del danno, pur non essendo espressamente prevista da una norma specifica, debba ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., qualora il fatto illecito abbia vulnerato in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione (C. civ., S.U., 11.11.2008, n. 26972).
L'art. 2050 c.c. viene espressamente richiamato dall'art. 15 D.Lgs. n. 196 del 2003 nel caso di illecito trattamento dei dati personali. Attraverso tale richiamo, il legislatore ha inteso estendere a tali operazioni, particolarmente delicate per i beni giuridici e gli interessi coinvolti, la presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita. Ne consegue un'inversione nell'onere probatorio, che mira a tutelare il soggetto leso, il quale sarà tenuto solo a dimostrare il danno subito ed il nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno;
graverà invece sul danneggiante l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare quel danno (cfr. Cass civ. sez. I sent. n. 1418 del 25.05.2021).
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato, in tema di danni non patrimoniali, che "La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso
pagina 3 di 5 oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. (Cass. S.U. sent. n. 26972/2008).
Pertanto, per ottenere il risarcimento, non è sufficiente affermare la semplice lesione del proprio diritto alla protezione dei dati personali, ma occorre dimostrare le effettive conseguenze pregiudizievoli subite per effetto dell'illecito trattamento e la loro gravità. Ne consegue che il titolare del trattamento è tenuto al risarcimento quando la violazione dei dati personali è idonea a ledere concretamente il diritto alla riservatezza dell'interessato perché, ad esempio, la violazione ha causato un grave turbamento, una perdita di fiducia o un sentimento di umiliazione. È stato invece ritenuto palesemente non meritevole di tutela risarcitoria, il pregiudizio consistente in disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, un grado minimo di tolleranza (C. 12518/2018; C. 10596/2018).
Nel caso di specie si è di fronte ad un disagio, ma si ritiene che la lesione del diritto alla riservatezza sia di entità piuttosto lieve, se non inesistente. Dall'istruttoria espletata, infatti, è emerso la famiglia ha sempre provveduto a restituire la corrispondenza erroneamente recapitata, che Persona_1 non è mai stata aperta, evitando così qualsiasi violazione e/o divulgazione di dati personali. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, parte ricorrente avrebbe dovuto provare il pregiudizio non patrimoniale patito, ma si è limitata a dedurre che è avvenuta la divulgazione dei propri dati personali senza aver dato dimostrazione dei caratteri della gravità di tale condotta.
Deve escludersi che il danno patito dal ricorrente possa considerarsi "serio" e, dunque, meritevole di tutela risarcitoria;
il danno morale e non patrimoniale non ha superato quel livello di tollerabilità che è imposto dal vivere sociale. La corrispondenza non è stata violata, né ricorre un trattamento dei dati senza il consenso dell'interessato.
Sulla base di tutti i suesposti elementi, la domanda di risarcimento formulata dal ricorrente va rigettata.
In merito alle spese del procedimento, la Suprema Corte ha evidenziato che “Il potere di compensazione delle spese di lite da parte del Giudice ha natura discrezionale, ma tale discrezionalità
è limitata dal principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte completamente vittoriosa. La compensazione può essere giustificata solo dalla soccombenza reciproca
o da gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate” (art. 15 del D.Lgs. 546/1992; art. 92 c.p.c.). (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/12/2024, n. 31416).
Nel caso in esame, è stata accolta la domanda avanzata da parte ricorrente, con l'ingiunzione a
[...]
, di porre fine al comportamento illegittimo e di ripristinare la consegna della CP_2 corrispondenza al corretto indirizzo di residenza;
tuttavia, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento per le ragioni sopra esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
RIGETTA la domanda di risarcimento danni;
ORDINA a di consegnare la corrispondenza indirizzata a al Controparte_2 Parte_1 suo corretto indirizzo di residenza, in via Giovanni Cartia n. 35, Ragusa;
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
pagina 4 di 5 Ragusa, 13/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5