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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 8315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8315 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 2562/2025 R.G.A.C. promossa da
, , n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di (Avv. Jacopo Arcangeli) Persona_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (Funzionario dott.ssa LUCIA CP_1
ICOLLO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980, riconosciuto con il decreto di omologa del 10.06.2024 (RG 37228/2023) a favore della dante causa a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 07.02.2023, oltre accessori di legge e fino alla data del decesso (24.11.2023). Deducevano, a sostegno della domanda, che il de cuius aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato, quali eredi, la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta (modello AP23), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei, benché la dante causa fosse titolare di tutti i requisiti socio- economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono CP_1 inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esauri della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art. 429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa. Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1 liquidazione della prestazione, inviando telem ente il modello “AP23”, in data 10 luglio 2024. Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 23 gennaio 2025. In sede di costituzione, l'ente previdenziale ha rappresentato di aver provveduto, con comunicazione del 01.04.2025, alla liquidazione degli arretrati dovuti, chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere. Al fine di consentire alle parti la verifica dell'incasso della prestazione in esame, la causa veniva rinviata all'udienza del 08.07.2025 con le modalità della trattazi0ne scritta. Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo emersa prova che l' abbia Controparte_2 effettivamente dato seguito alla comunicazione di liquidazione inviata al ricorrente, provvedendo all'effettivo pagamento degli arretrati dovuti, la domanda deve essere accolta come da dispositivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L 8/1980, in favore dei ricorrenti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 07.02.2023 e sino al 24.11.2023 (data del decesso della dante causa
), oltre interessi legali, dalle singole scadenze fino al Persona_1
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre esborsi, iva e cpa come per legge, da distrarsi Così deciso in Roma, 9 luglio 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 2562/2025 R.G.A.C. promossa da
, , n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di (Avv. Jacopo Arcangeli) Persona_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (Funzionario dott.ssa LUCIA CP_1
ICOLLO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980, riconosciuto con il decreto di omologa del 10.06.2024 (RG 37228/2023) a favore della dante causa a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 07.02.2023, oltre accessori di legge e fino alla data del decesso (24.11.2023). Deducevano, a sostegno della domanda, che il de cuius aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato, quali eredi, la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta (modello AP23), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei, benché la dante causa fosse titolare di tutti i requisiti socio- economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono CP_1 inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esauri della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art. 429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa. Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1 liquidazione della prestazione, inviando telem ente il modello “AP23”, in data 10 luglio 2024. Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 23 gennaio 2025. In sede di costituzione, l'ente previdenziale ha rappresentato di aver provveduto, con comunicazione del 01.04.2025, alla liquidazione degli arretrati dovuti, chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere. Al fine di consentire alle parti la verifica dell'incasso della prestazione in esame, la causa veniva rinviata all'udienza del 08.07.2025 con le modalità della trattazi0ne scritta. Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo emersa prova che l' abbia Controparte_2 effettivamente dato seguito alla comunicazione di liquidazione inviata al ricorrente, provvedendo all'effettivo pagamento degli arretrati dovuti, la domanda deve essere accolta come da dispositivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L 8/1980, in favore dei ricorrenti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 07.02.2023 e sino al 24.11.2023 (data del decesso della dante causa
), oltre interessi legali, dalle singole scadenze fino al Persona_1
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre esborsi, iva e cpa come per legge, da distrarsi Così deciso in Roma, 9 luglio 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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