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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 26/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4770/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 24.12.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
BRUMANA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. LISA GIOACHIN, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate all'udienza celebrata in data 26.03.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore.
Per entrambe le parti private:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e contratto in NA ZO (Va) il 19.08.88, mandando
[...] Controparte_1
l'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni previste dalla legge, spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente ha allegato di essersi unito in matrimonio con la resistente secondo il rito concordatario in data 19.09.88 in NA ZO (VA), atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NA ZO al N. 42, P. 2, S. A, Anno 1988, che dalla loro unione non sono nati figli, che alla fine del mese di novembre 2023 ha rilasciato la casa familiare sita in Castellanza, Viale Italia n. 134, di proprietà del padre
), a causa dell'insostenibilità della convivenza coniugale, di essersi Parte_2
trasferito a vivere a casa degli anziani genitori unitamente agli stessi, di essere pensionato e percepire una pensione di circa € 500,00/ € 600,00 al mese, che la resistente è pensionata e percepisce una pensione di circa € 300,00/ € 400,00 al mese, che a mezzo della sentenza n. 630/24 questo Tribunale, recependo le conclusioni congiunte precisate dalle parti, ha dichiarato la loro separazione personale, che detta sentenza è passata in giudicato, che è trascorso il termine di 6 mesi dalla sua pronuncia e che da allora la separazione si è protratta ininterrottamente sino a oggi e non vi è alcuna possibilità che venga ricostruita la comunione materiale e spirituale.
La resistente si è costituita tardivamente in giudizio aderendo alla richiesta pronuncia divorzile, allegando, tra l'altro, di essersi obbligata a rilasciare la casa familiare (che, peraltro, non le era stata assegnata in forza della sentenza innanzi citata) entro il
30.04.2025 e chiedendo un assegno divorzile dell'importo mensile di € 300,00 senza tuttavia offrire la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.
***
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia divorzile.
Le parti hanno accettato la proposta conciliativa loro formulata in data 26.03.2025 dal giudice relatore.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o rinunciata:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti secondo il rito concordatario in data 19.09.88 in NA ZO (VA), atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NA ZO al N. 42, P. 2, S. A,
Anno 1988,
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4770/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 24.12.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
BRUMANA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. LISA GIOACHIN, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate all'udienza celebrata in data 26.03.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore.
Per entrambe le parti private:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e contratto in NA ZO (Va) il 19.08.88, mandando
[...] Controparte_1
l'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni previste dalla legge, spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente ha allegato di essersi unito in matrimonio con la resistente secondo il rito concordatario in data 19.09.88 in NA ZO (VA), atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NA ZO al N. 42, P. 2, S. A, Anno 1988, che dalla loro unione non sono nati figli, che alla fine del mese di novembre 2023 ha rilasciato la casa familiare sita in Castellanza, Viale Italia n. 134, di proprietà del padre
), a causa dell'insostenibilità della convivenza coniugale, di essersi Parte_2
trasferito a vivere a casa degli anziani genitori unitamente agli stessi, di essere pensionato e percepire una pensione di circa € 500,00/ € 600,00 al mese, che la resistente è pensionata e percepisce una pensione di circa € 300,00/ € 400,00 al mese, che a mezzo della sentenza n. 630/24 questo Tribunale, recependo le conclusioni congiunte precisate dalle parti, ha dichiarato la loro separazione personale, che detta sentenza è passata in giudicato, che è trascorso il termine di 6 mesi dalla sua pronuncia e che da allora la separazione si è protratta ininterrottamente sino a oggi e non vi è alcuna possibilità che venga ricostruita la comunione materiale e spirituale.
La resistente si è costituita tardivamente in giudizio aderendo alla richiesta pronuncia divorzile, allegando, tra l'altro, di essersi obbligata a rilasciare la casa familiare (che, peraltro, non le era stata assegnata in forza della sentenza innanzi citata) entro il
30.04.2025 e chiedendo un assegno divorzile dell'importo mensile di € 300,00 senza tuttavia offrire la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.
***
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per la pronuncia divorzile.
Le parti hanno accettato la proposta conciliativa loro formulata in data 26.03.2025 dal giudice relatore.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o rinunciata:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti secondo il rito concordatario in data 19.09.88 in NA ZO (VA), atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NA ZO al N. 42, P. 2, S. A,
Anno 1988,
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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