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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato fuori udienza, con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la se- guente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17213 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(04/07/1958) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Maraglino Luca per procura in atti;
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso la sede di Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Adimari Daniela Maria Giuseppina, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 05/05/2024 l'istante contesta ed impugna l'operato dell' che ha notificato al ricorrente, in data 7 marzo 2024, una Controparte_2 comunicazione con cui lo rendeva edotto del ricalcolo della pensione n. 700907090715 ca- CP_ tegoria INVCIV dal 1° gennaio 2020, e che, pertanto, da luglio 2020 a marzo 2024, l' aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo comples- sivo di € 18.277,78. Pertanto, l'istante ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo contestato dall' . Controparte_2
Instauratosi ritualmente il contraddittorio si è costituito in giudizio l' impugnando e CP_3 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il Giudice, letti gli atti, i documenti, nonché le note conclusive tempestivamente depositate dalle parti, all'udienza del 12.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha deciso la causa come di seguito specificato.
*****
Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento. La previsione generale in materia di ripetizione dell'indebito contenuta nell'art. 2033 c.c. trova, come noto, in ambito assistenziale una serie di limitazioni strettamente correlate alla
1 materia di cui trattasi. La giurisprudenza ormai consolidata e constante, infatti, ha osservato che in dette ipotesi è prioritariamente necessario tutelare il legittimo affidamento che sorge in capo ai beneficiari circa la stabilità delle prestazioni pensionistiche percepite, trattandosi di elargizioni destina- te al soddisfacimento di primari e fondamentali bisogni (cfr. Corte Cost. 13/01/2006, n. 1).
Pertanto, l potrà ripetere quanto versato esclusivamente nelle ipotesi nelle quali sia CP_3 possibile escludere che l'accipiens abbia percepito dette erogazioni confidando, secondo i canoni di buona fede, nella stabilità delle stesse (cfr. Corte Cass. 09/11/2018, n. 28771;
Corte Cass. 03/02/2021, n. 13917). Tanto genericamente premesso, osserva il Giudicante che, nel caso oggetto di attenzione, l' ha dedotto di aver erogato al beneficiario della prestazione pensionistica emolu- CP_3 menti non dovuti (vale a dire la c.d. maggiorazione sociale), essendo venuti meno, in capo allo stesso, i requisiti reddituali connessi alla legittima erogazione della prestazione assi- stenziale.
A tal proposito la giurisprudenza più recente si è premurata di specificare che l'indebito (as- sistenziale) che si è determinato proprio per il venir meno del requisito reddituale, “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Corte Cass. 23.02.2023 n. 5606, nonché Corte Cass. n. 28771/2018. Cfr. al- tresì Cass. n. 17216/2017; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020; Cass. n. 13915/2021). Pertanto, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali in materia di indebito assi- stenziale per mancanza del requisito reddituale, è possibile osservare che detto indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, purché non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia af- fidamento dell'accipiens (come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanza- to domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato). Inoltre, non possono sor- gere obblighi di restituzione qualora l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all'Ente, ovvero quando l'indebito scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una pre- stazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' stesso e quindi CP_3 che questi già conosce. A tal proposito, infatti, l'art. 42 D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003 consente all' di accedere, e quindi di conoscere, i redditi dichiarati dai beneficiari, inoltre, l'art. CP_3
15 D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009 prevede che, dal 01.01.2010, l'Amministrazione finanziaria o qualsiasi altra Amministrazione che detenga informazioni idonee a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali, sono tenute a fornire all' tutte le dette informazioni. Pertanto, i dati reddituali dei beneficiari delle CP_3 prestazioni pensionistiche o assistenziali sono noti, o comunque conoscibili dall'Ente. A ciò deve anche aggiungersi che, grazie all'art. 13 D.L. n. 78/2010, i titolari di prestazioni
2 collegate al reddito non devono comunicare all la propria situazione reddituale già CP_3 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
In detto contesto, quindi, è possibile concludere che, ai fini della ripetizione dell'indebito assistenziale dovuto alla carenza dei requisiti reddituali, è necessario il dolo comprovato dell'accipiens e pertanto che sia venuto meno ogni tipo di affidamento circa a legittima erogazione della prestazione assistenziale. Tutto quanto premesso in fatto ed in diritto, rilevato che le rate di maggiorazione sociale corrisposte sulla prestazione di invalidità civile sono state erogate anteriormente alla co- municazione dell di ricalcolo della pensione e considerato altresì che l'Ente era a de- CP_3 bita conoscenza della situazione reddituale del ricorrente, dette somme devono essere di- chiarate irripetibili.
Difatti, nel caso oggetto di specie nessuna forma di dolo, neppure nel suo grado più lieve, può essere ravvisata in capo al ricorrente che, come prodotto dallo stesso Ente convenuto, ha financo provveduto alla presentazione del modello RED, nonché del 730 (cfr. doc. nn. 2
e 4 all. memoria). Pertanto, il ricorso deve essere accolto, accertando e dichiarando l'insussistenza di qualsiasi indebita percezione di somme sulla pensione cat. INVCIV n. 700907090715 nel periodo da luglio 2020 a marzo 2024. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i. da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
******
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, de- duzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo contestato dall' pari ad euro 18.277,78; CP_3
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.144,75 di cui € 279,75 per spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 12/12/2024. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, addetto
UPP.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato fuori udienza, con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la se- guente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17213 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(04/07/1958) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Maraglino Luca per procura in atti;
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso la sede di Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Adimari Daniela Maria Giuseppina, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 05/05/2024 l'istante contesta ed impugna l'operato dell' che ha notificato al ricorrente, in data 7 marzo 2024, una Controparte_2 comunicazione con cui lo rendeva edotto del ricalcolo della pensione n. 700907090715 ca- CP_ tegoria INVCIV dal 1° gennaio 2020, e che, pertanto, da luglio 2020 a marzo 2024, l' aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo comples- sivo di € 18.277,78. Pertanto, l'istante ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo contestato dall' . Controparte_2
Instauratosi ritualmente il contraddittorio si è costituito in giudizio l' impugnando e CP_3 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il Giudice, letti gli atti, i documenti, nonché le note conclusive tempestivamente depositate dalle parti, all'udienza del 12.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha deciso la causa come di seguito specificato.
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Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento. La previsione generale in materia di ripetizione dell'indebito contenuta nell'art. 2033 c.c. trova, come noto, in ambito assistenziale una serie di limitazioni strettamente correlate alla
1 materia di cui trattasi. La giurisprudenza ormai consolidata e constante, infatti, ha osservato che in dette ipotesi è prioritariamente necessario tutelare il legittimo affidamento che sorge in capo ai beneficiari circa la stabilità delle prestazioni pensionistiche percepite, trattandosi di elargizioni destina- te al soddisfacimento di primari e fondamentali bisogni (cfr. Corte Cost. 13/01/2006, n. 1).
Pertanto, l potrà ripetere quanto versato esclusivamente nelle ipotesi nelle quali sia CP_3 possibile escludere che l'accipiens abbia percepito dette erogazioni confidando, secondo i canoni di buona fede, nella stabilità delle stesse (cfr. Corte Cass. 09/11/2018, n. 28771;
Corte Cass. 03/02/2021, n. 13917). Tanto genericamente premesso, osserva il Giudicante che, nel caso oggetto di attenzione, l' ha dedotto di aver erogato al beneficiario della prestazione pensionistica emolu- CP_3 menti non dovuti (vale a dire la c.d. maggiorazione sociale), essendo venuti meno, in capo allo stesso, i requisiti reddituali connessi alla legittima erogazione della prestazione assi- stenziale.
A tal proposito la giurisprudenza più recente si è premurata di specificare che l'indebito (as- sistenziale) che si è determinato proprio per il venir meno del requisito reddituale, “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Corte Cass. 23.02.2023 n. 5606, nonché Corte Cass. n. 28771/2018. Cfr. al- tresì Cass. n. 17216/2017; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020; Cass. n. 13915/2021). Pertanto, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali in materia di indebito assi- stenziale per mancanza del requisito reddituale, è possibile osservare che detto indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, purché non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia af- fidamento dell'accipiens (come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanza- to domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato). Inoltre, non possono sor- gere obblighi di restituzione qualora l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi all'Ente, ovvero quando l'indebito scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una pre- stazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' stesso e quindi CP_3 che questi già conosce. A tal proposito, infatti, l'art. 42 D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003 consente all' di accedere, e quindi di conoscere, i redditi dichiarati dai beneficiari, inoltre, l'art. CP_3
15 D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009 prevede che, dal 01.01.2010, l'Amministrazione finanziaria o qualsiasi altra Amministrazione che detenga informazioni idonee a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali, sono tenute a fornire all' tutte le dette informazioni. Pertanto, i dati reddituali dei beneficiari delle CP_3 prestazioni pensionistiche o assistenziali sono noti, o comunque conoscibili dall'Ente. A ciò deve anche aggiungersi che, grazie all'art. 13 D.L. n. 78/2010, i titolari di prestazioni
2 collegate al reddito non devono comunicare all la propria situazione reddituale già CP_3 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
In detto contesto, quindi, è possibile concludere che, ai fini della ripetizione dell'indebito assistenziale dovuto alla carenza dei requisiti reddituali, è necessario il dolo comprovato dell'accipiens e pertanto che sia venuto meno ogni tipo di affidamento circa a legittima erogazione della prestazione assistenziale. Tutto quanto premesso in fatto ed in diritto, rilevato che le rate di maggiorazione sociale corrisposte sulla prestazione di invalidità civile sono state erogate anteriormente alla co- municazione dell di ricalcolo della pensione e considerato altresì che l'Ente era a de- CP_3 bita conoscenza della situazione reddituale del ricorrente, dette somme devono essere di- chiarate irripetibili.
Difatti, nel caso oggetto di specie nessuna forma di dolo, neppure nel suo grado più lieve, può essere ravvisata in capo al ricorrente che, come prodotto dallo stesso Ente convenuto, ha financo provveduto alla presentazione del modello RED, nonché del 730 (cfr. doc. nn. 2
e 4 all. memoria). Pertanto, il ricorso deve essere accolto, accertando e dichiarando l'insussistenza di qualsiasi indebita percezione di somme sulla pensione cat. INVCIV n. 700907090715 nel periodo da luglio 2020 a marzo 2024. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i. da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, de- duzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo contestato dall' pari ad euro 18.277,78; CP_3
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.144,75 di cui € 279,75 per spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 12/12/2024. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, addetto
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