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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 688/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente e Relatore
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1550/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Consorzio Bonifica Centro Sud Ricorrente_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_1 Fanelli - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1146/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO e pubblicata il 10/11/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360503G20220032738 TRIB. 630 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1146 del 10-11-2023 la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha accolto l'opposizione proposta da Resistente_1 srl nei confronti di Società_2 SpA, concessionario del servizio di riscossione, e del Consorzio_3 e Tara avverso il sollecito di pagamento n. 0360503G2022003235 del'11-10-2022, per complessivi € 8,331,88, emessa dalla Società_2 s.p.a. gli anni 2017 e 2018a titolo di contributo 630 richiesto dal Consorzio_3 e Tara, nel cui comprensorio era sito il terreno gravato indicato nell'atto opposto;
in particolare , la CTP ha evidenziato che il ricorrente aveva provato, attraverso precedenti decisioni della CTR Puglia divenute irrevocabile nonché attraverso la relazione tecnica di parte, l'insussistenza del diretto beneficio per i suoi immobili dall'opera svolta dal
Consorzio.
Il Consorzio_3 (subentrato nell'esercizio delle funzioni consortile al Consorzio_3 e Tara) ha proposto appello avverso la su indicata sentenza, insistendo per la debenza del tributo.
Si è costituita Società_2 Spa, che ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutti i motivi attinenti ai profili sostanziali della pretesa e, in ogni caso, l'accoglimento dell'appello per i motivi evidenziati dal Consorzio.
All'udienza del 19-1-2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla legittimazione passiva della concessionaria Società_2 va rilevato che, per condiviso principio della S.C., il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, e con onere, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, in capo all'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n.
16412; Cass. 5062/2022).
Nella specie, pertanto, ove il ricorso è stato proposto dal contribuente nei confronti sia del Consorzio di
Bonifica sia della Società_2 spa, non può ritenersi sussistente alcun difetto di legittimazione passiva della Società_2.
Nel merito, per una migliore comprensione delle questioni trattate, è opportuno precisare che la disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 c.c., secondo cui: “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”, nonchè dal R. D. n. 215/1933, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, al quale è informato l'art. 857 c.c, secondo cui “per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo”.
Ciò posto, va poi evidenziato che, come è noto, i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici aventi natura privatistica e responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Allo scopo di adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza;
detti contributi costituiscono obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 193; al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/33).
Nell'ambito del comprensorio di pertinenza, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili;
siffatto piano, approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Regionale, costituisce lo strumento che permette, mediante l'utilizzo di parametri tecnici ed economici, di individuare e quantificare i benefici specifici che gli immobili, ricadenti nel perimetro di contribuenza del comprensorio, traggono dall'attività di bonifica.
A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare, attraverso la ricerca e la stima di idonei parametri tecnici ed economici atti a quantificare il beneficio goduto da ciascun immobile, la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Al riguardo va poi evidenziato che, secondo costante principio della S.C., i contributi consortili, quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, sono dovuti solo ed esclusivamente nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale;
non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto (cioè non di riflesso); tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno
In altre parole, anche a ritenere non necessaria la sinallagmaticità (come specificamente dedotto dall'appellante, che al riguardo ha richiamato alcune sentenze della S.C.), il vantaggio per il fondo “deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo”, non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene”; solo ricorrendo i suddetti requisiti, i consorziati sono tenuti al pagamento del contributo consortile;
mentre, nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto.
Ai fini della distribuzione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza o meno di detti requisiti, va, tuttavia, precisato che, per consolidato e condiviso principio della S.C., il presupposto impositivo (che, come detto, consiste -ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933- nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile) deve ritenersi presunto in ragione dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile nonché dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti (inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e approvazione del piano di classifica e della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente), grava, invece, sul consorzio l'onere di provare sia che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, sia il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (conf., da ultimo, Cass 11431/2022); in particolare è stato precisato che «in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass. 27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/92, secondo cui
“l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato…”, non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire l'onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (conf. Cass. 31878/2022).
Nella specie, l'ente assunto creditore, sul quale (per quanto e nei limiti su specificati) incombeva il relativo onere, non ha provato che il piano di classifica abbia identificato il terreno in questione, specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti sullo stesso dalle opere consortili;
in particolare, invero, non ha provato che nel piano di classifica vi sia specifico riferimento al terreno in questione, ai relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio, ai tempi di concreta esecuzione dei lavori e di corrispondente insorgenza dell'obbligo contributivo.
Non risulta agli atti il dedotto elenco delle opere eseguite dal Consorzio.
Al contrario, come evidenziato anche dalla sentenza di primo grado (le cui ragioni questa Corte fa proprie), il contribuente ha provato che la superficie in questione è lambita da un canale di raccolta delle acque meteoriche a ruscellamento superficiale pieno di vegetazione infestante e rifiuti di vario genere che ostacolano il normale deflusso delle acque piovane raccolte e favoriscono l'esondazione delle acque nei periodi di elevata intensità di pioggia, con allagamenti dei terreni;
v. conclusioni del tecnico di parte ricorrente arch. Nominativo_1, che ha corredato la sua relazione, alla quale questa Corte si riporta, di idonea documentazione fotografica.
Ne consegue l'esito in dispositivo.
In considerazioni della peculiarità in fatto della situazione e dei contrasti giurisprudenziali sull'onere della prova, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente e Relatore
CAVALLONE LUCIANO, Giudice
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1550/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Consorzio Bonifica Centro Sud Ricorrente_1 - 93544360725
Difeso da
Difensore_1 Fanelli - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1146/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO e pubblicata il 10/11/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360503G20220032738 TRIB. 630 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1146 del 10-11-2023 la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha accolto l'opposizione proposta da Resistente_1 srl nei confronti di Società_2 SpA, concessionario del servizio di riscossione, e del Consorzio_3 e Tara avverso il sollecito di pagamento n. 0360503G2022003235 del'11-10-2022, per complessivi € 8,331,88, emessa dalla Società_2 s.p.a. gli anni 2017 e 2018a titolo di contributo 630 richiesto dal Consorzio_3 e Tara, nel cui comprensorio era sito il terreno gravato indicato nell'atto opposto;
in particolare , la CTP ha evidenziato che il ricorrente aveva provato, attraverso precedenti decisioni della CTR Puglia divenute irrevocabile nonché attraverso la relazione tecnica di parte, l'insussistenza del diretto beneficio per i suoi immobili dall'opera svolta dal
Consorzio.
Il Consorzio_3 (subentrato nell'esercizio delle funzioni consortile al Consorzio_3 e Tara) ha proposto appello avverso la su indicata sentenza, insistendo per la debenza del tributo.
Si è costituita Società_2 Spa, che ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutti i motivi attinenti ai profili sostanziali della pretesa e, in ogni caso, l'accoglimento dell'appello per i motivi evidenziati dal Consorzio.
All'udienza del 19-1-2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla legittimazione passiva della concessionaria Società_2 va rilevato che, per condiviso principio della S.C., il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, e con onere, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, in capo all'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n.
16412; Cass. 5062/2022).
Nella specie, pertanto, ove il ricorso è stato proposto dal contribuente nei confronti sia del Consorzio di
Bonifica sia della Società_2 spa, non può ritenersi sussistente alcun difetto di legittimazione passiva della Società_2.
Nel merito, per una migliore comprensione delle questioni trattate, è opportuno precisare che la disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 c.c., secondo cui: “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”, nonchè dal R. D. n. 215/1933, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, al quale è informato l'art. 857 c.c, secondo cui “per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo”.
Ciò posto, va poi evidenziato che, come è noto, i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici aventi natura privatistica e responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Allo scopo di adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza;
detti contributi costituiscono obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 193; al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/33).
Nell'ambito del comprensorio di pertinenza, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili;
siffatto piano, approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Regionale, costituisce lo strumento che permette, mediante l'utilizzo di parametri tecnici ed economici, di individuare e quantificare i benefici specifici che gli immobili, ricadenti nel perimetro di contribuenza del comprensorio, traggono dall'attività di bonifica.
A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare, attraverso la ricerca e la stima di idonei parametri tecnici ed economici atti a quantificare il beneficio goduto da ciascun immobile, la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Al riguardo va poi evidenziato che, secondo costante principio della S.C., i contributi consortili, quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, sono dovuti solo ed esclusivamente nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale;
non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto (cioè non di riflesso); tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno
In altre parole, anche a ritenere non necessaria la sinallagmaticità (come specificamente dedotto dall'appellante, che al riguardo ha richiamato alcune sentenze della S.C.), il vantaggio per il fondo “deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo”, non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene”; solo ricorrendo i suddetti requisiti, i consorziati sono tenuti al pagamento del contributo consortile;
mentre, nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto.
Ai fini della distribuzione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza o meno di detti requisiti, va, tuttavia, precisato che, per consolidato e condiviso principio della S.C., il presupposto impositivo (che, come detto, consiste -ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933- nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile) deve ritenersi presunto in ragione dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile nonché dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti (inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e approvazione del piano di classifica e della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente), grava, invece, sul consorzio l'onere di provare sia che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, sia il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (conf., da ultimo, Cass 11431/2022); in particolare è stato precisato che «in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass. 27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/92, secondo cui
“l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato…”, non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire l'onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (conf. Cass. 31878/2022).
Nella specie, l'ente assunto creditore, sul quale (per quanto e nei limiti su specificati) incombeva il relativo onere, non ha provato che il piano di classifica abbia identificato il terreno in questione, specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti sullo stesso dalle opere consortili;
in particolare, invero, non ha provato che nel piano di classifica vi sia specifico riferimento al terreno in questione, ai relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio, ai tempi di concreta esecuzione dei lavori e di corrispondente insorgenza dell'obbligo contributivo.
Non risulta agli atti il dedotto elenco delle opere eseguite dal Consorzio.
Al contrario, come evidenziato anche dalla sentenza di primo grado (le cui ragioni questa Corte fa proprie), il contribuente ha provato che la superficie in questione è lambita da un canale di raccolta delle acque meteoriche a ruscellamento superficiale pieno di vegetazione infestante e rifiuti di vario genere che ostacolano il normale deflusso delle acque piovane raccolte e favoriscono l'esondazione delle acque nei periodi di elevata intensità di pioggia, con allagamenti dei terreni;
v. conclusioni del tecnico di parte ricorrente arch. Nominativo_1, che ha corredato la sua relazione, alla quale questa Corte si riporta, di idonea documentazione fotografica.
Ne consegue l'esito in dispositivo.
In considerazioni della peculiarità in fatto della situazione e dei contrasti giurisprudenziali sull'onere della prova, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.