Sentenza breve 29 novembre 2021
Ordinanza cautelare 28 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Nota T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, sentenza del 29 febbraio 2024, n. 1388 Il T.A.R. riconosce il silenzio assenso per mero decorso del termine: via libera dal Consiglio di stato Di Lorenzo Bruno Molinaro ABSTRACT Il presente contributo, a margine di una innovativa sentenza del T.A.R. Campania Napoli, riprende il dibattuto tema della formazione del silenzio assenso per mero decorso del termine sulla istanza di permesso di costruire relativa ad opere da realizzare in zona assoggettata a vincolo paesaggistico. Il contributo, nel richiamare il più recente e favorevole orientamento del Consiglio di Stato, sottolinea, nei rilievi conclusivi, che non vi è alcuna norma, nell'attuale sistema, …
Leggi di più… - 2. «In interpretatione non fit claritas»: sulla duplice (anzi triplice) esegesi pretoria in materia di silenzio assenso ex art. 17 bis l. n. 241/1990 e parere…Gianluigi Delle Cave · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 18 gennaio 2023
«In interpretatione non fit claritas»: sulla duplice (anzi triplice) esegesi pretoria in materia di silenzio assenso ex art. 17 bis l. n. 241/1990 e parere paesaggistico soprintendentizio (nota a T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 13 ottobre 2022, n. 6303 e T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 02 novembre 2022, n. 2896) di Gianluigi Delle Cave, dottorando di ricerca UNIBS Sommario: 1. La vicenda. – 2. Le questioni: caratteristiche del parere soprintendentizio e silenzio assenso tra P.A. – 3. Il primo orientamento pretorio: sulla inapplicabilità “assoluta” del silenzio assenso. – 3.1. (segue): il parere soprintendentizio alla prova (negativa) del silenzio assenso tra P.A. – 4. Il secondo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/07/2025, n. 6555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6555 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06555/2025REG.PROV.COLL.
N. 04428/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4428 del 2022, proposto dal Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Energas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Casal Velino, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2589/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Energas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Davide Ponte e udito per la parte appellata l’avvocato Marcello Fortunato;
Viste, altresì, le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellata aveva la disponibilità di un’area sita alla Via Velia – Frazione Marina – del Comune di Casal Velino, all’interno della quale era in esercizio, da anni, un impianto di distribuzione carburanti, previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. La società, avendo interesse alla “realizzazione di un autolavaggio, tipo self service, all’interno dell’impianto stradale di distribuzione carburanti” – recte, di un mero impianto tecnologico a servizio della struttura principale, riconducibile alla manutenzione straordinaria – in data 12.01.2021 aveva depositato apposita istanza. Attivata l’istruttoria, la C.L.P. aveva espresso parere favorevole e, in data 11.03.2021, il Comune aveva trasmesso la documentazione alla Soprintendenza, ai fini della formulazione del parere di competenza. La Soprintendenza in data 12.03.2021 aveva acquisito la documentazione trasmessa dal Comune, ai fini dell’adozione del parere di competenza, e, in data 22.04.2021, aveva chiesto integrazione documentale, riscontrata dal Comune di Casal Velino in data 20.05.2021. Poi, in data 5.07.2021, l’Amministrazione in epigrafe ha comunicato i motivi ostativi e, successivamente, in data 20.07.2021, ha reso parere contrario.
2. Gli esiti negativi venivano impugnati dalla parte interessata, odierna appellata, dinanzi al Tar che, all’esito del relativo giudizio, accoglieva il ricorso sulla scorta delle seguenti considerazioni: “Il punto centrale della vicenda riguarda l’applicabilità, o meno, dell’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis della legge 241 del 1990, al parere della Soprintendenza ai beni paesaggistici ai sensi dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42 del 2004, reso oltre i quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Pur non ignorando i variegati orientamenti esistenti in giurisprudenza (per la tesi contraria, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2640), il collegio opina per l’operatività dell’art. 17-bis della legge 241 del 1990 con riferimento al procedimento di rilascio del parere di cui all’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42 del 2004 (da ultimo, cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 30 novembre 2020, n. 1811). Se così è, ad esso ben si attagliano le perspicue argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, col parere n. 1640/2016, secondo cui: - “l’art. 17-bis opera in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione ‘pluristrutturata’ (nel senso che la decisione finale da parte dell’amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra amministrazione), per i quali il silenzio dell’amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo”; - “l’art. 17-bis è, quindi, destinato ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria ‘pluristrutturata’ e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza codecisoria. In base a tali considerazioni, deve, allora, ritenersi che la disposizione sia applicabile anche ai pareri vincolanti, e non, invece, a quelli puramente consultivi (non vincolanti) che rimangono assoggettati alla diversa disciplina di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 241 del 1990. Gli interessi sensibili, quindi, restano pienamente tutelati nella fase istruttoria, non potendo la decisione finale essere assunta senza che tali interessi siano stati ritualmente acquisiti al procedimento, tramite l’obbligatorio parere o l’obbligatoria valutazione tecnica di competenza dell’amministrazione preposta alla loro cura”; - “l’applicazione della norma agli atti di tutela degli interessi sensibili dev’essere esclusa laddove la relativa richiesta non provenga dall’amministrazione procedente, ma dal privato destinatario finale dell’atto”; - “la locuzione ‘termine diverso’ autorizza la conclusione per cui, in materia di interessi sensibili, restano in vigore e prevalgono non solo le norme che prevedono termini più lunghi (rispetto al termine di novanta giorni), ma anche quelle che prevedono termini speciali più brevi”.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ministero della Cultura articolando un unico, complesso, motivo di gravame, teso a contestare la riconducibilità dell’autorizzazione paesaggistica alla disciplina del silenzio assenso orizzontale .
4. Si è costituita in giudizio parte appellata, chiedendo la declaratoria di improcedibilità – per le evidenziate sopravvenienze – ed il rigetto dell’appello.
5. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
6. L’appello è in parte inammissibile ed improcedibile, ma in ogni caso è anche infondato.
7. L’inammissibilità deriva dalla circostanza per cui il Ministero non ha gravato la parte della sentenza con la quale il giudice di prime cure ha annullato il diniego comunale con la seguente motivazione: “conformemente a quanto, nella citata decisione, sancito anche nella presente fattispecie, l’operatività del meccanismo della semplificazione procedimentale, di cui all’art. 17 bis della L. n. 241/1990, applicato all’espressione del parere della Soprintendenza, ex art. 146, comma 5, D.Lgs. 42/2004 (“… assume natura obbligatoria non vincolante …) implica l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento negativo impugnato, reso dal Comune di Casal Velino”.
L’inammissibilità dell’appello per la mancata impugnativa del capo della motivazione di cui sopra è tanto più evidente ove si consideri che in seguito a detta statuizione, il Comune di Casal Velino ha rilasciato la richiesta autorizzazione paesaggistica e il Ministero non l’ha impugnata.
8. L’improcedibilità in parte qua deriva poi dalla constatazione per cui la parte odierna appellante non ha impugnato l’autorizzazione favorevole resa dal comune nel 2022, sicché il Ministero non otterrebbe alcuna utilità da un eventuale esito favorevole del giudizio.
9. In ogni caso l’appello è infondato. Il parere reso è tardivo: e ciò, sia rispetto al termine del regime semplificato di cui al D.P.R. n. 31/2017, che rispetto al regime ordinario di cui all’art. 146 del D.Lgs n. 2 42/2004. Sul punto, dirimente appare la scansione temporale: la Soprintendenza in data 12.03.2021 ha acquisito la documentazione trasmessa dal Comune, in data 22.04.2021 ha chiesto integrazione documentale, riscontrata dal Comune di Casal Velino in data 20.05.2021; in data 05.07.2021 ovvero dopo 87 giorni dall’acquisizione (12.03.2021) della documentazione (tale calcolo già esclude il periodo 22.04.2021 – 20.05.2021), e, comunque, dopo 46 giorni dalla integrazione documentale (20.05.2021), ha comunicato i motivi ostativi; solo in data 20.07.2021 ovvero quando ormai era ampiamente decorso il prescritto termine di 45 giorni di cui all’art. 146 – comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004, ha reso parere contrario.
10. In ordine alla questione della vincolatività o meno del parere tardivo della Soprintendenza deve essere richiamato il più recente orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui è applicabile il silenzio-assenso orizzontale (art. 17-bis legge n. 241/1990) anche al parere tardivo della soprintendenza in materia di autorizzazioni paesaggistiche ex art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004 (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610, sez. VII, 2 febbraio 2024, n. 109, sez. IV, 22 aprile 2025, n. 3464).
11. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO