Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 00204/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' UZ
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2019, proposto da LO EL UP, VI RE Di TI, CO ON, IV EN, HE SM, SO UC, RO GH, GI ST, NZ EL, ELfino GR, IT IA AG, VI AL, AN LA, EM GA, AN D'IS, AS AN AV, TI Di TI, RE EL UP, LO MO, PA De RI, TR AS, IO US, RI AN, IZ IN, AN TR, ND OR, NC EL ON, IM TO, OL NZ, GA NZ, NO RO, RO LE, MA IA, US DA, RO NT, HE MA ON, RO ON, RO CI, GI AN, AL TT, ES OL ME, HE NO, OL EM, FL OC, RI ER IO, IA LI, RO ME, PP EL OR, GI HI, US AN, TI ZI, GI UZ, IS LI, RI EC, OL EC, NO D'DA, OL Di HE, LL ELla PE, AM CC, RI PI D'GO, LI TO, AT GA, AN GA, AN GA, CA IO RO, RI IA Di UI, LI TO, DO Di BI, AN TT, CA PA, EM LI, RA HI, OL AV, AR AL, RI ER LA, AN EN, HE LE, NZ RIni, AN Di CO, US NI, AN NO, OL EL ON, AR LA, LO NZ, US FO, CC MA, AN ST, HE TA, OV ST, RO CI, IM TE, GI DE, PA AS, IM NT, TR FL, NO De OS, LA TE, LO RO, MA NI, RI TA Di ZO, MA La TA, IC Di LE, US LE, IM RA, MM EC, ND D'AN, GA AM, RI ST GR, LU AC, OV LU, HE DI, US NT, AL EC, IC LE, AN EL LO, RA IT, LE D'IO, AR IG, NZ AN, US Di AT, OL D'DA, TT ST, NN EM, LV SI, DO D'IS, ES LI, IA CO, IO CI, AE BE, PP DA, LA NO, DR TI, NI D'UZ, HE ME, LD CI, AN D'LE, IM AT, IR LL, RI ST D'DA, ES EL UP, AN NE, IA DI, UD ELl'UI, OM AS, NA D'IO, NZ SC, IO EN D'LO, LA TO, LS PA, OM AN AN, MA DA RV, TR CA, TAna CI, DI NI IN, IN EL UP, IN TO, CO EM, SE TI, AN ZI, RO AL, rappresentati e difesi dagli avvocati Lucio Valerio Moscarini, DO NE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DO NE in Vasto, piazza L.V.Pudente n.9;
contro
Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolino Zaccaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pulchra Ambiente S.R.L, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva,
• della deliberazione del Consiglio Comunale di Vasto n. 26 del 03.04.2019, del PIno Finanziario (allegato A) relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, della Relazione di Accompagnamento (allegato B) nonché delle Tariffe per l'anno 2019 della tassa sui rifiuti ex art.1 comma 639, Legge n.147/2013 tutti approvati con la suddetta delibera e parti integranti e sostanziali della medesima;
• di tutti gli atti e/o provvedimenti preparatori, preordinati, presupposti, connessi e consequenziali della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale di Vasto n. 26 del 03.04.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vasto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 maggio 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso collettivo notificato il 31 maggio 2019 e depositato il 25 giungo 2019, i ricorrenti impugnano la delibera in epigrafe meglio descritta relativa al piano finanziario e alle tariffe Tari per l’anno 2019.
Il ricorso era assistito da istanza cautelare, rinunciata all’udienza del 16 settembre 2019.
Il Comune si è costituito per resistere, difendendosi con memorie e documenti.
All’udienza del 5 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente va accolta l’eccezione di inammissibilità avanzata dal Comune resistente, sotto vari profili.
Innanzitutto sono carenti le condizioni per la proposizione del ricorso collettivo, posto che, come dimostrato dal Comune, i ricorrenti ON CO, AN GI, NZ LO, Di LE IC, EC AL, EL UP ES, DI IA e D’LO AI EN non sono soggetti alla tassa sui rifiuti e non hanno, quindi, in comune con gli altri ricorrenti la medesima situazione sostanziale (“ Per costante giurisprudenza - da ultimo, Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2019, n. 382; Cons. Stato, VI, 14 giugno 2017, n. 2921 - nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti. Due, pertanto, sono i requisiti di ammissibilità del ricorso: uno positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive; l'altro negativo, costituito dall'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti , T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 aprile 2019, n. 449).
Inoltre, la delibera che ha approvato il piano finanziario, propedeutico alla determinazione delle tariffe Tari, la n. 62 del 26.02.2019, non è stata impugnata, non essendo all’uopo sufficiente, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., la formula di stile relativa ai “ provvedimenti preparatori, preordinati, presupposti, connessi e consequenziali della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale di Vasto n. 26 del 03.04.2019 ” (v. tra le molte, T.A.R. UZ L'UI, Sez. I, 06/07/2021, n. 378).
Peraltro, il Comune deduce e dimostra, non efficacemente contrastato, che le tariffe Tari tra il 2018 e il 2019 non sono cambiate, cosicché l’ipotetico annullamento delle tariffe del 2019, determinerebbe l’applicazione di quelle precedenti di pari importo, di qui, anche sotto questo profilo, la carenza di interesse al ricorso e la sua inammissibilità.
Inoltre, ancorché ciò sia irrilevante, posta la vista inammissibilità del ricorso, anche nel merito esso appare, comunque, infondato. Infatti, la delibera dell’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente del 28 giugno 2022, depositata il 23 marzo 2023 dal Comune resistente, inerente “ approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020 e 2021, proposte dal Comune di Vasto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio ”, ha stabilito “ di concludere, con riferimento alle annualità 2020 e 2021, il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF dal Comune di Vasto con riferimento al pertinente territorio; 2. conseguentemente, di approvare, con le precisazioni di cui in premessa, i piani economico finanziari e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per gli anni 2020 e 2021, presentati dal medesimo Ente territorialmente competente; 3. di determinare, quali valori massimi delle entrate tariffarie ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A, per le annualità 2020 e 2021, secondo quanto disposto dal comma 6.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dal comma 2.3 della deliberazione 57/2020/R/RIF; 4. di esplicitare, nella Tabella 2 dell’Allegato A, il valore residuo delle quote annuali di conguaglio, e per il recupero (nelle annualità successive al 2021) della differenza tra i costi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato in applicazione del MTR e i costi determinati per l’anno 2019 – e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dal citato articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, nonché la quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019, il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (atteso che è nulla la quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018).
Poiché i conguagli relativi al 2018 hanno reso necessario il controllo dei costi relativi a tale annualità, il PIno finanziario 2019, basato su quei costi, deve ritenersi indirettamente approvato anche dall’Autorità, ciò che depone a favore della legittimità, nel merito, dell’operato del resistente Comune.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese eseguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'UZ sezione staccata di RA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore del Comune resistente, quantificate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
OL Passoni, Presidente
Renata Emma RO, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | OL Passoni |
IL SEGRETARIO