Articolo 20 della Legge 28 novembre 2005, n. 246
Articolo 19
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16 dicembre 2005
Art. 20. (Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218 , e' abrogato. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112 , e' abrogata. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454 , e' abrogato.
Note all' art. 20 :
- L' art. 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), abrogato dalla presente legge, recava «Documento fiscale.».
- La legge 29 gennaio 1992, n. 112 , abrogata dalla presente legge, recava «Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli.».
- L' art. 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454 (Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalita', in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili), abrogato dalla presente legge, recava la disciplina della revisione dei rendiconti dei funzionari delegati.
Entrata in vigore il 16 dicembre 2005
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