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16 dicembre 2005
16 dicembre 2005
Art. 20. (Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218 , e' abrogato. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112 , e' abrogata. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454 , e' abrogato.
Note all' art. 20 :
- L' art. 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), abrogato dalla presente legge, recava «Documento fiscale.».
- La legge 29 gennaio 1992, n. 112 , abrogata dalla presente legge, recava «Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli.».
- L' art. 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454 (Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalita', in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili), abrogato dalla presente legge, recava la disciplina della revisione dei rendiconti dei funzionari delegati.
Note all' art. 20 :
- L' art. 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), abrogato dalla presente legge, recava «Documento fiscale.».
- La legge 29 gennaio 1992, n. 112 , abrogata dalla presente legge, recava «Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli.».
- L' art. 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454 (Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalita', in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili), abrogato dalla presente legge, recava la disciplina della revisione dei rendiconti dei funzionari delegati.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 12/08/2009, n. 2224Provvedimento: N. 01328/2007 REG.RIC. N. 02224/2009 REG.SEN. N. 01328/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: OL AD, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Cipolla, Patrizia Testore, con domicilio eletto presso l'avv.to Federico Cipolla in Torino, via Bligny, 15; contro Comune di Premosello-Chiovenda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Andreis, Marisa Zariani, con domicilio eletto presso l'avv.to Massimo …Leggi di più...
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