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Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/03/2026, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01012/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01601 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01012/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2024, proposto da
LE Di AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola ed EL NT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Quarta) n. 3594/2023, resa tra le parti; N. 01012/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. CO LE
e uditi per le parti gli avvocati Loredana Tulino, per delega dell'avv. Maria Esposito,
e NO IT, per delega dichiarata degli avvocati Antonio Andreottola ed
EL NT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l'annullamento:
- dell'ordinanza n. 10/A del 18 gennaio 2021 del Comune di Napoli – Area
Urbanistica, notificata in data 17 febbraio 2021, con la quale il Comune di Napoli ha ordinato, ai sensi dell'art.33 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di una veranda in ferro e vetri, con copertura in ondulino di plastica leggermente spiovente, occupante una superficie di mq. 7,00 x 3,00 di H;
- di tutti gli atti a tale ingiunzione preordinati, connessi e conseguenti.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
Ha osservato il TAR, in particolare, che le allegazioni difensive attoree non sono concludenti nel senso della regolarità urbanistica del manufatto oggetto dell'ordinanza di demolizione, in quanto l'edificazione dei manufatti nel territorio del Comune di
Napoli, prima sia della legge n.765/167 che della legge urbanistica del 1942, è stata disciplinata dal regolamento edilizio entrato in vigore nel 1935, in virtù del quale è necessario il previo rilascio del titolo edilizio, mentre la parte ricorrente non ha dimostrato con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto e dunque N. 01012/2024 REG.RIC.
la edificazione in maniera legittima, non fornendo alcuna prova a fronte dell'incremento volumetrico del cespite preesistente.
Avverso la sentenza impugnata in data 7 febbraio 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli.
In data 2 gennaio 2026 ha depositato memoria il Comune di Napoli.
All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto, con il primo motivo, che il TAR non avrebbe tenuto conto della circostanza che il ricorrente avrebbe espressamente indicato il titolo abilitativo della veranda, e cioè la licenza edilizia n. 232 del 13 giugno 1966, espressamente richiamata nell'atto di donazione in atti.
Secondo l'appellante, inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe altresì tenuto conto degli elementi di prova ricavabili dalla tipologia di materiali utilizzati per la realizzazione della veranda in contestazione, da cui si evincerebbe la sua realizzazione in epoca assai risalente e verosimilmente in epoca coeva alla edificazione dell'appartamento, di cui la stessa è pertinenza, in maniera quindi regolarmente assentita.
Prosegue l'appellante deducendo che anche il Comune avrebbe dovuto fornire elementi attestanti data o epoca di realizzazione oggetto di contestazione, mentre nessuna prova contraria sarebbe stata prodotta in giudizio dalla P.A.
Con il secondo motivo, ribadisce l'appellante che il TAR avrebbe omesso di tenere conto delle prove che sarebbero state fornite dall'odierno appellante, militanti a favore della non abusività dell'opera, nonchè di valutare il comportamento inerte del Comune di Napoli che non avrebbe indicato l'epoca di realizzazione del manufatto. N. 01012/2024 REG.RIC.
L'appellante richiama, in particolare, la circostanza che il notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione del preteso abuso e l'adozione dell'ordinanza di demolizione, e il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, potrebbero costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, sussistendo in ogni caso un obbligo motivazionale rafforzato circa l'individuazione di un interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione demolitoria.
Con il terzo motivo, sostiene l'appellante di aver espressamente indicato nel ricorso in primo grado che l'opera in questione, ancorchè regolarmente assentita, aveva carattere pertinenziale, non essendo utilizzata per fini abitativi in quanto priva di impianti e di arredi.
Soggiunge l'appellante che la veranda di cui si discute sarebbe di assai ridotte dimensioni e realizzata solo per copertura del terrazzino su cui insiste per ragioni di protezione del balcone di accesso da sole ed intemperie.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica.
Al riguardo, occorre in primo luogo richiamare il principio, più volte ribadito dalla costante giurisprudenza amministrativa, che l'onere probatorio, in materia di abusi edilizi, grava sulla parte che afferma la legittimità dell'opera (ancora di recente in questo senso: Cons. Stato, II, 19 gennaio 2026, n. 394; 9 dicembre 2025, n. 9694; 24 settembre 2025, n. 7506; VII, 8 settembre 2025, n. 7239; 23 luglio 2025, n. 6511).
Emerge dagli atti di causa, e in tal senso la sentenza di prime cure appare esente da censure, che tale prova non è stata fornita né avanti il primo giudice né in sede di appello, non avendo la parte originariamente ricorrente, odierna appellante, neppure depositato il titolo, risalente al 1966, da cui sarebbe stato in tesi possibile desumere la legittimità dell'opera contestata. N. 01012/2024 REG.RIC.
Peraltro, come osservato nella memoria dell'appellata amministrazione e riscontrabile in atti, le deduzioni di parte appellante non sono scevre da profili di contraddittorietà, nella misura in cui evidenziano che il progetto originario prevedeva la realizzazione di un terrazzino e non invece di una veranda, che per conseguenza non può che essere considerata – anche sulla base delle risalenti risultanze catastali - come un'opera intervenuta successivamente.
Anche per ciò che concerne il dedotto legittimo affidamento, non può che richiamarsi la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato alla luce della quale costituisce principio pacifico che, in presenza di una violazione di legge, il potere sanzionatorio dell'amministrazione, nella materia degli abusi edilizi, ha natura vincolata, senza possibilità che sulla doverosità dell'intervento repressivo incida il decorso del tempo, né che sia richiesta una motivazione rafforzata rispetto alla finalità prevalente di ripristinare la legalità (in questi termini: Cons. Stato, IV, 19 novembre 2025, n. 9040;
VII, 16 maggio 2025, n. 4247; 8 maggio 2025, n. 3934; 22 aprile 2025, n. 3486; 29 gennaio 2025, n. 708).
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantificate in Euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01012/2024 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO FR, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
CO LE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CO LE IO FR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01601 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01012/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2024, proposto da
LE Di AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola ed EL NT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Quarta) n. 3594/2023, resa tra le parti; N. 01012/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. CO LE
e uditi per le parti gli avvocati Loredana Tulino, per delega dell'avv. Maria Esposito,
e NO IT, per delega dichiarata degli avvocati Antonio Andreottola ed
EL NT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l'annullamento:
- dell'ordinanza n. 10/A del 18 gennaio 2021 del Comune di Napoli – Area
Urbanistica, notificata in data 17 febbraio 2021, con la quale il Comune di Napoli ha ordinato, ai sensi dell'art.33 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di una veranda in ferro e vetri, con copertura in ondulino di plastica leggermente spiovente, occupante una superficie di mq. 7,00 x 3,00 di H;
- di tutti gli atti a tale ingiunzione preordinati, connessi e conseguenti.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
Ha osservato il TAR, in particolare, che le allegazioni difensive attoree non sono concludenti nel senso della regolarità urbanistica del manufatto oggetto dell'ordinanza di demolizione, in quanto l'edificazione dei manufatti nel territorio del Comune di
Napoli, prima sia della legge n.765/167 che della legge urbanistica del 1942, è stata disciplinata dal regolamento edilizio entrato in vigore nel 1935, in virtù del quale è necessario il previo rilascio del titolo edilizio, mentre la parte ricorrente non ha dimostrato con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto e dunque N. 01012/2024 REG.RIC.
la edificazione in maniera legittima, non fornendo alcuna prova a fronte dell'incremento volumetrico del cespite preesistente.
Avverso la sentenza impugnata in data 7 febbraio 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli.
In data 2 gennaio 2026 ha depositato memoria il Comune di Napoli.
All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto, con il primo motivo, che il TAR non avrebbe tenuto conto della circostanza che il ricorrente avrebbe espressamente indicato il titolo abilitativo della veranda, e cioè la licenza edilizia n. 232 del 13 giugno 1966, espressamente richiamata nell'atto di donazione in atti.
Secondo l'appellante, inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe altresì tenuto conto degli elementi di prova ricavabili dalla tipologia di materiali utilizzati per la realizzazione della veranda in contestazione, da cui si evincerebbe la sua realizzazione in epoca assai risalente e verosimilmente in epoca coeva alla edificazione dell'appartamento, di cui la stessa è pertinenza, in maniera quindi regolarmente assentita.
Prosegue l'appellante deducendo che anche il Comune avrebbe dovuto fornire elementi attestanti data o epoca di realizzazione oggetto di contestazione, mentre nessuna prova contraria sarebbe stata prodotta in giudizio dalla P.A.
Con il secondo motivo, ribadisce l'appellante che il TAR avrebbe omesso di tenere conto delle prove che sarebbero state fornite dall'odierno appellante, militanti a favore della non abusività dell'opera, nonchè di valutare il comportamento inerte del Comune di Napoli che non avrebbe indicato l'epoca di realizzazione del manufatto. N. 01012/2024 REG.RIC.
L'appellante richiama, in particolare, la circostanza che il notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione del preteso abuso e l'adozione dell'ordinanza di demolizione, e il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, potrebbero costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, sussistendo in ogni caso un obbligo motivazionale rafforzato circa l'individuazione di un interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione demolitoria.
Con il terzo motivo, sostiene l'appellante di aver espressamente indicato nel ricorso in primo grado che l'opera in questione, ancorchè regolarmente assentita, aveva carattere pertinenziale, non essendo utilizzata per fini abitativi in quanto priva di impianti e di arredi.
Soggiunge l'appellante che la veranda di cui si discute sarebbe di assai ridotte dimensioni e realizzata solo per copertura del terrazzino su cui insiste per ragioni di protezione del balcone di accesso da sole ed intemperie.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica.
Al riguardo, occorre in primo luogo richiamare il principio, più volte ribadito dalla costante giurisprudenza amministrativa, che l'onere probatorio, in materia di abusi edilizi, grava sulla parte che afferma la legittimità dell'opera (ancora di recente in questo senso: Cons. Stato, II, 19 gennaio 2026, n. 394; 9 dicembre 2025, n. 9694; 24 settembre 2025, n. 7506; VII, 8 settembre 2025, n. 7239; 23 luglio 2025, n. 6511).
Emerge dagli atti di causa, e in tal senso la sentenza di prime cure appare esente da censure, che tale prova non è stata fornita né avanti il primo giudice né in sede di appello, non avendo la parte originariamente ricorrente, odierna appellante, neppure depositato il titolo, risalente al 1966, da cui sarebbe stato in tesi possibile desumere la legittimità dell'opera contestata. N. 01012/2024 REG.RIC.
Peraltro, come osservato nella memoria dell'appellata amministrazione e riscontrabile in atti, le deduzioni di parte appellante non sono scevre da profili di contraddittorietà, nella misura in cui evidenziano che il progetto originario prevedeva la realizzazione di un terrazzino e non invece di una veranda, che per conseguenza non può che essere considerata – anche sulla base delle risalenti risultanze catastali - come un'opera intervenuta successivamente.
Anche per ciò che concerne il dedotto legittimo affidamento, non può che richiamarsi la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato alla luce della quale costituisce principio pacifico che, in presenza di una violazione di legge, il potere sanzionatorio dell'amministrazione, nella materia degli abusi edilizi, ha natura vincolata, senza possibilità che sulla doverosità dell'intervento repressivo incida il decorso del tempo, né che sia richiesta una motivazione rafforzata rispetto alla finalità prevalente di ripristinare la legalità (in questi termini: Cons. Stato, IV, 19 novembre 2025, n. 9040;
VII, 16 maggio 2025, n. 4247; 8 maggio 2025, n. 3934; 22 aprile 2025, n. 3486; 29 gennaio 2025, n. 708).
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantificate in Euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01012/2024 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO FR, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
CO LE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CO LE IO FR
IL SEGRETARIO