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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati: dott. TO FR NE Presidente dott. NR ID DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25 giugno
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1426/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Marco Bassano Colombo Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Andrea Celletti Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2807/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 10 novembre 2022 impugnava davanti Parte_1
al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro il verbale conclusivo di accertamento ispettivo n. 4/2020 emesso a suo carico da il 20 Controparte_1
maggio 2020 in relazione al periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018; esponeva che in esso la aveva ravvisato elementi tali da ricondurre i rapporti intrattenuti CP_1
con 2A Service S.r.l., CP_2 Parte_2 Parte_3 CP_3
e al contratto di agenzia e aveva imposto il versamento del
[...] Parte_4
Part FIRR in riferimento ai rapporti intercorsi con Parte_5 Parte_6
1 di 7 Parte_7 , , 2A Service S.r.l., Parte_2 Parte_8 Parte_9 Parte_10 ed con la conseguenza dell'obbligo di versamento dei Controparte_4 CP_5 relativi contributi per un totale di € 47.419,56 compresi interessi e sanzioni, poi incrementato fino a € 54.795,00 con successiva nota di ingiunzione;
che il ricorso amministrativo proposto non aveva avuto esito positivo.
Sosteneva dunque l'infondatezza della pretesa contributiva azionata da per CP_1
errata qualificazione giuridica dei rapporti in questione, anche deducendo la non debenza del FIRR, atteso che l'AEC costituiva un accordo di natura privata, valido solo per le parti firmatarie, ed essa non era iscritta ad alcuna associazione sindacale.
Concludeva richiedendo di “Accertare e dichiarare che i contratti di Procacciatore sono genuini e non equiparabili ai Contratti di Agenzia;
Accertare e dichiarare che su tali contratti di Procacciatore non sono dovuti i seguenti Tributi: contributo fondo previdenza e contributo fondo integrativo e firr;
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che in relazione ai contratti di Agenzia non vi è obbligo del versamento del FIRR per tutti i motivi esposti in narrativa;
Per l'effetto di quanto sopra,
Annullare e/o dichiarare nullo quanto ritenuto dovuto a titolo di contributo fondo previdenza e contributo fondo integrativo e firr con contestuale e conseguenziale nullità
e/o annullabilità delle sanzioni comminate;
In via subordinata e nel merito: Nelle denegata ipotesi di rigetto della domanda relativa ai contratti di Agenzia ricalcolare il dovuto limitatamente ai soli contratti di Agenzia”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ribadendo la legittimità e Controparte_1
la fondatezza della propria pretesa;
in via riconvenzionale richiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 54.795,00 maturata a seguito del ricalcolo delle sanzioni.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 2807/2024, depositata il 7 marzo 2024, che respingeva l'opposizione e accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da , così condannando la società al pagamento della somma di € CP_1
54.795,00 oltre accessori di legge e delle spese processuali.
Con atto depositato il 27 maggio 2024 impugnava tempestivamente la Parte_1
sentenza in forza delle seguenti ragioni.
Premesso che le proprie censure erano limitate alle relazioni intercorse con Parte_2
2A Service S.r.l. e lamentava l'erroneità della
[...] Parte_3 Controparte_3
ricostruzione del primo giudice ribadendo che si trattava di rapporti di mero
Pag. 2 di 7 procacciamento, non essendone stata affatto provata la ritenuta stabilità. In ordine alle specifiche posizioni, deduceva
• quanto al CP_3
o che ciascuna parte era libera di sciogliere il contratto o che le provvigioni erano stabilite solamente a contratto concluso ed ammontavano a soli € 4.300,00 dunque di valore esiguo e comunque inferiore alla soglia di € 5.000,00
o che il rapporto era durato solo due anni, e in particolare solo pochi mesi per il 2016
o che difettavano il requisito dell'esclusività e i doveri di informazione e di collaborazione o che l'indicazione negli allegati del termine “agente” costituiva un mero refuso, come confermato dal tenore complessivo delle clausole contrattuali
• quanto alla Pt_3
o che ciascuna parte era libera di sciogliere il contratto o che era “irrilevante” la numerazione progressiva delle fatture o che il rapporto era durato pochi mesi nel solo anno 2015
o che le provvigioni ammontavano a soli € 6.300,00
o che difettavano i requisiti della stabilità e dell'esclusività, trattandosi di prestazioni occasionali
• quanto a 2A Service S.r.l.
o che difettavano i requisiti della stabilità e dell'esclusività, trattandosi di prestazioni occasionali o che le provvigioni erano di valore esiguo in rapporto al volume di affari annuo, siccome pari al 20% per il 2015 e all'8% per il 2016
• quanto a Parte_2
o che le causali utilizzate nelle fatture erano “irrilevanti” rispetto alla reale natura del contratto o che le provvigioni erano di valore esiguo in rapporto al volume di affari annuo, siccome pari all'11% per il 2015 e per il 2016 e al 4% per il 2017
Pag. 3 di 7 o che difettavano i requisiti della stabilità e dell'esclusività, trattandosi di prestazioni occasionali.
Censurava inoltre il riconoscimento della debenza del FIRR, atteso che il procacciatore di affari non ha l'obbligo di essere iscritto presso . CP_1
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in prime cure, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 concludendo per la conferma della sentenza stante l'infondatezza delle doglianze proposte dalla società.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare rispetto alla disamina del merito del giudizio, si deve rilevare che
[...]
ha limitato le sue censure ai rapporti intercorsi con Pt_1 Parte_2 [...]
2A Service S.r.l. e Ne consegue che sulla condanna al Pt_3 Controparte_3
pagamento della contribuzione dovuta in relazione alle relazioni intrattenute con
[...]
, , , CP_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_9
, ed anch'esse oggetto del
[...] Parte_10 Controparte_4 CP_5
verbale di accertamento ispettivo qui opposto, si è formato il giudicato.
Tanto chiarito, l'appello non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Osserva infatti la Corte che le censure non solo risultano in sé infondate, in quanto contrastanti con il contenuto della documentazione raccolta agli atti, ma di frequente non si confrontano neppure con le ragioni della decisione, per come riportate dalla stessa
[...]
. Pt_1
E invero, quanto alla posizione del si rileva in primo luogo che, al contrario di CP_3
quanto addotto dalla società appellante, la contestazione di abbraccia il periodo CP_1
che va dal 23 giugno 2015 al 31 ottobre 2018 (si legga in termini la pag. 2 del verbale).
Dunque, le provvigioni riconosciute al ammontano non già a soli € 4.383,00 CP_3 come affermato da ma a € 9.022,00 dovendosi tenere conto anche delle Parte_1 somme calcolate per l'anno 2018. Inoltre, l'appellante si è limitata a porre in evidenza il modesto importo complessivo delle provvigioni maturate – che nella sua prospettazione dimostrerebbe l'occasionalità del rapporto – e la sussistenza di un preteso refuso negli
Pag. 4 di 7 allegati, ove il è qualificato espressamente come “agente”, deducendo trattarsi di CP_3
un mero errore di scrittura, contrastante con il reale svolgimento del rapporto, privo di esclusività e stabilità. La società omette, tuttavia, di considerare che il Tribunale aveva valorizzato anche ulteriori elementi, quali
• la circostanza che il contratto fosse stato stipulato a tempo indeterminato e avesse ad oggetto una zona specifica di attività
• la circostanza che il contratto prevedesse un premio/contributo per il periodo iniziale di attività
• la numerazione progressiva delle fatture acquisite e l'indicazione quale causale in diverse di esse della dicitura “anticipo segnalazioni”
• la durata pluriennale del rapporto vale a dire tutti elementi già di per sé soli in grado di consentire una qualificazione del rapporto in termini di agenzia, atteso che si tratta di elementi inconciliabili con l'occasionalità e con la mancanza di stabilità propri del procacciamento di affari. A ciò si aggiunga che nemmeno le doglianze specificamente sollevate dalla società risultano idonee a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza se si considera che l'indicazione espressa del termine “agente” nel contratto non può essere riduttivamente declassata a mero lapsus calami, stante la sua ricorsività e le caratteristiche dei rapporti che emergono dalla documentazione raccolta, per come si osserverà anche in seguito.
Inoltre, si deve rilevare che la limitatezza dell'ammontare complessivo delle provvigioni non costituisce un fatto dirimente, dovendocisi basare piuttosto sulle caratteristiche del rapporto, che nel caso di specie militano inequivocamente per la natura agenziale.
Allo stesso modo, quanto alla posizione della le censure di non si Pt_3 Parte_1
confrontano con le ragioni della decisione se solo si osserva che nulla è argomentato in riferimento alla numerazione progressiva delle fatture, se non con un'apodittica affermazione della sua irrilevanza, così come nulla è obiettato in ordine alla durata indeterminata del rapporto secondo il contratto – seppure poi si sia concretamente protratto per il solo anno 2015 – e alla circostanza che le fatture emesse indichino come causale la dicitura “anticipo provvigioni”, essendosi ancora una volta trincerata la società dietro l'ammontare complessivo dei compensi, che costituisce – questo sì – elemento in sé irrilevante, se si accompagna, come nel caso di specie, ad ulteriori elementi significativi della stabilità e non occasionalità delle prestazioni.
Pag. 5 di 7 Trattando a questo punto della posizione di 2A Service S.r.l. le contestazioni dell'appellante si appuntano esclusivamente sulla addotta esiguità delle provvigioni percepite, pari al 20% del volume di affari annuo per il 2015 e all'8% per il 2016. Orbene, osserva a tale proposto la Corte che già in sé considerate le percentuali del 20% e dell'8% annui per l'operato di un solo preteso procacciatore occasionale appaiono del tutto incongrue;
si consideri, inoltre, che l'ammontare complessivo delle provvigioni riconosciute ammonta a ben € 158.981,04 per soli 11 mesi del 2015 e a € 60.323,39 per soli 4 mesi del 2016 (avendo trovato scadenza il contratto il 30 aprile 2016), dal che consegue che anche le percentuali di incidenza sul volume di affari sono state erroneamente calcolate per difetto dall'appellante, specie in ordine al 2016, dovendosi il dato riferire ai soli primi 4 mesi dell'anno. A tanto si aggiunga che nulla si è argomentato in ordine alla continuità tra il preteso rapporto di procacciamento e quello successivo, pacificamente di agenzia, senza che si apprezzino particolari differenze di svolgimento, e nemmeno in ordine alla circostanza – incompatibile con il mero procacciamento – che le fatture siano state emesse anche a titolo di acconto, così denotando una stabilità del rapporto, ulteriormente confermata dalla sua successiva protrazione.
In riferimento, infine, alla posizione di si rileva che a dispetto della Parte_2
formalizzazione del rapporto nelle forme del procacciamento solo con contratto datato 4 gennaio 2016, tale società risulta avere emesso fatture per affari svolti nell'interesse di anche nel corso del 2015 e per la rilevante somma di € 78.625,00 pari all'11% Parte_1 del volume di affari annuo dell'appellante, con valori ancor più elevati per il 2016 (pari a
€ 98.785,00). Tanto, unitamente al rilievo che nel contratto stipulato tra le parti si fa riferimento esplicito all'AEC in materia di rapporto di agenzia, alla continuatività delle fatturazioni, alla indicazione in esse della dicitura “acconto per segnalazioni” e “saldo per segnalazioni”, comporta che ci si trovi ancora una volta dinanzi ad un rapporto agenziale, caratterizzato dalla continuità e dalla stabilità, ciò che trova ulteriore conferma nella circostanza che le due società abbiano stipulato formali contratti di agenzia anche nel periodo 2009-2012 e dal 2017 in poi, al che consegue che la relazione tra esse è durata ben più di cinque anni risultando pertanto connotata dai caratteri della stabilità e della continuità, non essendosi giustificato in alcun modo il preteso mutamento delle sue caratteristiche nel periodo intermedio.
Quanto poi alla censura riguardante l'inapplicabilità del FIRR ai casi di specie, è sufficiente ricordare che tutti i contratti in questione richiamano espressamente l'Accordo
Pag. 6 di 7 economico collettivo del 2009 e successive modifiche e che quelli risalenti al 1957 e al
1958 sono stati recepiti con appositi d.P.R., così acquisendo efficacia erga omnes, al che consegue la obbligatorietà del versamento dell'accantonamento in questione, ciò che peraltro è stato confermato nella legge n. 12/1973 e dal tenore dell'art. 1751 c.c. che, pur modificato, non ha apportato alcuna innovazione sul punto.
In forza di quanto esposto l'appello va in conclusione rigettato, con la conferma della sentenza impugnata, atteso che la società appellante non ha mosso alcuna contestazione riguardo alla determinazione dei contributi pretesi dalla appellata. CP_1
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve dare, infine, atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 27 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
2807/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
- dà atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR ID DE TO FR NE
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati: dott. TO FR NE Presidente dott. NR ID DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25 giugno
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1426/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Marco Bassano Colombo Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Andrea Celletti Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2807/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 10 novembre 2022 impugnava davanti Parte_1
al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro il verbale conclusivo di accertamento ispettivo n. 4/2020 emesso a suo carico da il 20 Controparte_1
maggio 2020 in relazione al periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018; esponeva che in esso la aveva ravvisato elementi tali da ricondurre i rapporti intrattenuti CP_1
con 2A Service S.r.l., CP_2 Parte_2 Parte_3 CP_3
e al contratto di agenzia e aveva imposto il versamento del
[...] Parte_4
Part FIRR in riferimento ai rapporti intercorsi con Parte_5 Parte_6
1 di 7 Parte_7 , , 2A Service S.r.l., Parte_2 Parte_8 Parte_9 Parte_10 ed con la conseguenza dell'obbligo di versamento dei Controparte_4 CP_5 relativi contributi per un totale di € 47.419,56 compresi interessi e sanzioni, poi incrementato fino a € 54.795,00 con successiva nota di ingiunzione;
che il ricorso amministrativo proposto non aveva avuto esito positivo.
Sosteneva dunque l'infondatezza della pretesa contributiva azionata da per CP_1
errata qualificazione giuridica dei rapporti in questione, anche deducendo la non debenza del FIRR, atteso che l'AEC costituiva un accordo di natura privata, valido solo per le parti firmatarie, ed essa non era iscritta ad alcuna associazione sindacale.
Concludeva richiedendo di “Accertare e dichiarare che i contratti di Procacciatore sono genuini e non equiparabili ai Contratti di Agenzia;
Accertare e dichiarare che su tali contratti di Procacciatore non sono dovuti i seguenti Tributi: contributo fondo previdenza e contributo fondo integrativo e firr;
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che in relazione ai contratti di Agenzia non vi è obbligo del versamento del FIRR per tutti i motivi esposti in narrativa;
Per l'effetto di quanto sopra,
Annullare e/o dichiarare nullo quanto ritenuto dovuto a titolo di contributo fondo previdenza e contributo fondo integrativo e firr con contestuale e conseguenziale nullità
e/o annullabilità delle sanzioni comminate;
In via subordinata e nel merito: Nelle denegata ipotesi di rigetto della domanda relativa ai contratti di Agenzia ricalcolare il dovuto limitatamente ai soli contratti di Agenzia”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ribadendo la legittimità e Controparte_1
la fondatezza della propria pretesa;
in via riconvenzionale richiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 54.795,00 maturata a seguito del ricalcolo delle sanzioni.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 2807/2024, depositata il 7 marzo 2024, che respingeva l'opposizione e accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da , così condannando la società al pagamento della somma di € CP_1
54.795,00 oltre accessori di legge e delle spese processuali.
Con atto depositato il 27 maggio 2024 impugnava tempestivamente la Parte_1
sentenza in forza delle seguenti ragioni.
Premesso che le proprie censure erano limitate alle relazioni intercorse con Parte_2
2A Service S.r.l. e lamentava l'erroneità della
[...] Parte_3 Controparte_3
ricostruzione del primo giudice ribadendo che si trattava di rapporti di mero
Pag. 2 di 7 procacciamento, non essendone stata affatto provata la ritenuta stabilità. In ordine alle specifiche posizioni, deduceva
• quanto al CP_3
o che ciascuna parte era libera di sciogliere il contratto o che le provvigioni erano stabilite solamente a contratto concluso ed ammontavano a soli € 4.300,00 dunque di valore esiguo e comunque inferiore alla soglia di € 5.000,00
o che il rapporto era durato solo due anni, e in particolare solo pochi mesi per il 2016
o che difettavano il requisito dell'esclusività e i doveri di informazione e di collaborazione o che l'indicazione negli allegati del termine “agente” costituiva un mero refuso, come confermato dal tenore complessivo delle clausole contrattuali
• quanto alla Pt_3
o che ciascuna parte era libera di sciogliere il contratto o che era “irrilevante” la numerazione progressiva delle fatture o che il rapporto era durato pochi mesi nel solo anno 2015
o che le provvigioni ammontavano a soli € 6.300,00
o che difettavano i requisiti della stabilità e dell'esclusività, trattandosi di prestazioni occasionali
• quanto a 2A Service S.r.l.
o che difettavano i requisiti della stabilità e dell'esclusività, trattandosi di prestazioni occasionali o che le provvigioni erano di valore esiguo in rapporto al volume di affari annuo, siccome pari al 20% per il 2015 e all'8% per il 2016
• quanto a Parte_2
o che le causali utilizzate nelle fatture erano “irrilevanti” rispetto alla reale natura del contratto o che le provvigioni erano di valore esiguo in rapporto al volume di affari annuo, siccome pari all'11% per il 2015 e per il 2016 e al 4% per il 2017
Pag. 3 di 7 o che difettavano i requisiti della stabilità e dell'esclusività, trattandosi di prestazioni occasionali.
Censurava inoltre il riconoscimento della debenza del FIRR, atteso che il procacciatore di affari non ha l'obbligo di essere iscritto presso . CP_1
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in prime cure, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 concludendo per la conferma della sentenza stante l'infondatezza delle doglianze proposte dalla società.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare rispetto alla disamina del merito del giudizio, si deve rilevare che
[...]
ha limitato le sue censure ai rapporti intercorsi con Pt_1 Parte_2 [...]
2A Service S.r.l. e Ne consegue che sulla condanna al Pt_3 Controparte_3
pagamento della contribuzione dovuta in relazione alle relazioni intrattenute con
[...]
, , , CP_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_9
, ed anch'esse oggetto del
[...] Parte_10 Controparte_4 CP_5
verbale di accertamento ispettivo qui opposto, si è formato il giudicato.
Tanto chiarito, l'appello non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Osserva infatti la Corte che le censure non solo risultano in sé infondate, in quanto contrastanti con il contenuto della documentazione raccolta agli atti, ma di frequente non si confrontano neppure con le ragioni della decisione, per come riportate dalla stessa
[...]
. Pt_1
E invero, quanto alla posizione del si rileva in primo luogo che, al contrario di CP_3
quanto addotto dalla società appellante, la contestazione di abbraccia il periodo CP_1
che va dal 23 giugno 2015 al 31 ottobre 2018 (si legga in termini la pag. 2 del verbale).
Dunque, le provvigioni riconosciute al ammontano non già a soli € 4.383,00 CP_3 come affermato da ma a € 9.022,00 dovendosi tenere conto anche delle Parte_1 somme calcolate per l'anno 2018. Inoltre, l'appellante si è limitata a porre in evidenza il modesto importo complessivo delle provvigioni maturate – che nella sua prospettazione dimostrerebbe l'occasionalità del rapporto – e la sussistenza di un preteso refuso negli
Pag. 4 di 7 allegati, ove il è qualificato espressamente come “agente”, deducendo trattarsi di CP_3
un mero errore di scrittura, contrastante con il reale svolgimento del rapporto, privo di esclusività e stabilità. La società omette, tuttavia, di considerare che il Tribunale aveva valorizzato anche ulteriori elementi, quali
• la circostanza che il contratto fosse stato stipulato a tempo indeterminato e avesse ad oggetto una zona specifica di attività
• la circostanza che il contratto prevedesse un premio/contributo per il periodo iniziale di attività
• la numerazione progressiva delle fatture acquisite e l'indicazione quale causale in diverse di esse della dicitura “anticipo segnalazioni”
• la durata pluriennale del rapporto vale a dire tutti elementi già di per sé soli in grado di consentire una qualificazione del rapporto in termini di agenzia, atteso che si tratta di elementi inconciliabili con l'occasionalità e con la mancanza di stabilità propri del procacciamento di affari. A ciò si aggiunga che nemmeno le doglianze specificamente sollevate dalla società risultano idonee a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza se si considera che l'indicazione espressa del termine “agente” nel contratto non può essere riduttivamente declassata a mero lapsus calami, stante la sua ricorsività e le caratteristiche dei rapporti che emergono dalla documentazione raccolta, per come si osserverà anche in seguito.
Inoltre, si deve rilevare che la limitatezza dell'ammontare complessivo delle provvigioni non costituisce un fatto dirimente, dovendocisi basare piuttosto sulle caratteristiche del rapporto, che nel caso di specie militano inequivocamente per la natura agenziale.
Allo stesso modo, quanto alla posizione della le censure di non si Pt_3 Parte_1
confrontano con le ragioni della decisione se solo si osserva che nulla è argomentato in riferimento alla numerazione progressiva delle fatture, se non con un'apodittica affermazione della sua irrilevanza, così come nulla è obiettato in ordine alla durata indeterminata del rapporto secondo il contratto – seppure poi si sia concretamente protratto per il solo anno 2015 – e alla circostanza che le fatture emesse indichino come causale la dicitura “anticipo provvigioni”, essendosi ancora una volta trincerata la società dietro l'ammontare complessivo dei compensi, che costituisce – questo sì – elemento in sé irrilevante, se si accompagna, come nel caso di specie, ad ulteriori elementi significativi della stabilità e non occasionalità delle prestazioni.
Pag. 5 di 7 Trattando a questo punto della posizione di 2A Service S.r.l. le contestazioni dell'appellante si appuntano esclusivamente sulla addotta esiguità delle provvigioni percepite, pari al 20% del volume di affari annuo per il 2015 e all'8% per il 2016. Orbene, osserva a tale proposto la Corte che già in sé considerate le percentuali del 20% e dell'8% annui per l'operato di un solo preteso procacciatore occasionale appaiono del tutto incongrue;
si consideri, inoltre, che l'ammontare complessivo delle provvigioni riconosciute ammonta a ben € 158.981,04 per soli 11 mesi del 2015 e a € 60.323,39 per soli 4 mesi del 2016 (avendo trovato scadenza il contratto il 30 aprile 2016), dal che consegue che anche le percentuali di incidenza sul volume di affari sono state erroneamente calcolate per difetto dall'appellante, specie in ordine al 2016, dovendosi il dato riferire ai soli primi 4 mesi dell'anno. A tanto si aggiunga che nulla si è argomentato in ordine alla continuità tra il preteso rapporto di procacciamento e quello successivo, pacificamente di agenzia, senza che si apprezzino particolari differenze di svolgimento, e nemmeno in ordine alla circostanza – incompatibile con il mero procacciamento – che le fatture siano state emesse anche a titolo di acconto, così denotando una stabilità del rapporto, ulteriormente confermata dalla sua successiva protrazione.
In riferimento, infine, alla posizione di si rileva che a dispetto della Parte_2
formalizzazione del rapporto nelle forme del procacciamento solo con contratto datato 4 gennaio 2016, tale società risulta avere emesso fatture per affari svolti nell'interesse di anche nel corso del 2015 e per la rilevante somma di € 78.625,00 pari all'11% Parte_1 del volume di affari annuo dell'appellante, con valori ancor più elevati per il 2016 (pari a
€ 98.785,00). Tanto, unitamente al rilievo che nel contratto stipulato tra le parti si fa riferimento esplicito all'AEC in materia di rapporto di agenzia, alla continuatività delle fatturazioni, alla indicazione in esse della dicitura “acconto per segnalazioni” e “saldo per segnalazioni”, comporta che ci si trovi ancora una volta dinanzi ad un rapporto agenziale, caratterizzato dalla continuità e dalla stabilità, ciò che trova ulteriore conferma nella circostanza che le due società abbiano stipulato formali contratti di agenzia anche nel periodo 2009-2012 e dal 2017 in poi, al che consegue che la relazione tra esse è durata ben più di cinque anni risultando pertanto connotata dai caratteri della stabilità e della continuità, non essendosi giustificato in alcun modo il preteso mutamento delle sue caratteristiche nel periodo intermedio.
Quanto poi alla censura riguardante l'inapplicabilità del FIRR ai casi di specie, è sufficiente ricordare che tutti i contratti in questione richiamano espressamente l'Accordo
Pag. 6 di 7 economico collettivo del 2009 e successive modifiche e che quelli risalenti al 1957 e al
1958 sono stati recepiti con appositi d.P.R., così acquisendo efficacia erga omnes, al che consegue la obbligatorietà del versamento dell'accantonamento in questione, ciò che peraltro è stato confermato nella legge n. 12/1973 e dal tenore dell'art. 1751 c.c. che, pur modificato, non ha apportato alcuna innovazione sul punto.
In forza di quanto esposto l'appello va in conclusione rigettato, con la conferma della sentenza impugnata, atteso che la società appellante non ha mosso alcuna contestazione riguardo alla determinazione dei contributi pretesi dalla appellata. CP_1
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve dare, infine, atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 27 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
2807/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
- dà atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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