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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/11/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 277/2020
tra
(C.F. e P.Iva: , rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Parte_1 P.IVA_1
Bertuccelli
ATTRICE
e
già (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. PALUMBO ANTONIO
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
Conclusioni:
Per la : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione Parte_1 monocratica ed in persona del Giudice Istruttore designando, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dalla
[...
[...] [...]
[...]
alla per qualsivoglia titolo, ragione e causa Parte_2 Controparte_2
e quindi di quanto invocato ex adverso, e accogliere la presente domanda.
Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre accessori di legge”
Per la “Voglia l'On.le Tribunale di Lucca adito contrariis reiectis, CP_3
IN VIA RICONVENZIONALE a) Accertare e dichiarare, per le ragioni in atti, previo rigetto delle avverse richieste, che già CP_3 CP_4 vanta un credito di € 37.800,00 - per le ragioni indicate nella narrativa
[...] dell'atto introduttivo oltre che in ogni scritto da intendersi qui integralmente riportato e trascritto- da maggiorarsi per interessi moratori condannando, per l'effetto della spiegata riconvenzionale, al versamento di Controparte_5 tali somme;
NEL MERITO b) Dichiarare la decadenza di parte attrice ex art. 1667 cod. civ.; c) Rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e pretestuosa;
d) Condannare a spese e compensi del Controparte_5 giudizio - anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo proposta temeraria azione giudiziaria - come da allegata nota spese”.
FATTI DELLA CAUSA
1.La ha convenuto in giudizio la divenuta CP_5 Controparte_6 [...] chiedendo accertarsi l'infondatezza della pretesa avanzata CP_1 stragiudizialmente da quest'ultima di ottenere la somma di € 37.800,00 a titolo di saldo del prezzo dell'appalto stipulato inter partes il 7.2.2019
(€7250) e a titolo di corrispettivo per opere “extra” contratto (€ 30550).
Le parti avevano concordato che la avrebbe eseguito lavori di CP_2 montaggio e calettatura degli arredi di bordo dello HT , completi di CP_7
“tutte le parti, rivestimenti, soffitti, pavimenti ecc.” come da disegni allegati al contratto. Si trattava di parte dei lavori commissionati alla CP_5 CP_8
2
[...] dalla società armatrice del natante, di realizzazione e Controparte_9 montaggio degli arredi.
Le parti avevano pattuito, tra l'altro, che il prezzo del subappalto era di €
208.000,00, che il lavoro avrebbe dovuto essere completato entro il 30.5.19, che la avrebbe potuto affiancare alla altro personale per CP_5 CP_2 rispettare il termine suddetto, addebitandone il costo alla medesima
[...]
(art.5), che la subappaltatrice avrebbe dovuto garantire l'assenza CP_2 di vizi per 24 mesi dalla consegna dell'imbarcazione (art. 10) e che, in caso di inerzia della subappaltatrice per oltre 7 giorni dalla contestazione del difetto (15 giorni se l'imbarcazione si fosse trovate in acque extra-UE), la avrebbe potuto intervenire direttamente tramite terzi per eliminare i CP_5 difetti e quindi attribuire alla subappaltatrice i costi di detto intervento.
In data 17.5.2019, le parti avevano modificato il contratto limitandone l'oggetto con corrispondente riduzione del prezzo ad € 145.000,00.
2. A fondamento della domanda di accertamento negativo la ha CP_10 dedotto che nessun lavoro “extra contratto” era stato concordato né era stato eseguito, che non vi erano state la verifica e l'approvazione
“dell'avanzamento da parte del Direttore dei Lavori”, richieste ai sensi del contratto perché la appaltatrice potesse pretendere il prezzo, che inoltre essa attrice era stata costretta a fare intervenire proprio personale per limitare il ritardo in cui era incorsa la controparte ed ad ovviare ai difetti delle opere realizzate dalla che l'attività delle proprie maestranze era CP_2 consistita in 1331 ore di lavoro, per un controvalore di € 56.833,70, recuperabile in danno della appaltatrice ai sensi dell'art. 5 del contratto, che la spesa per ovviare ai difetti era stata pari all'importo di € 10.500,00, recuperabile anch'esso in danno della appaltatrice, che, quindi, -a fronte del prezzo dell'appalto -€ 145.000+IVA, ossia € 176.900- e degli acconti pagati -
3 € 169.650-, la pretesa della convenuta ove fondata sarebbe stata comunque compensata da controcrediti di importo maggiore.
3. La ha contestato quanto dedotto dalla sostenendo CP_2 CP_5 che il personale di quest'ultima era stato impiegato non per limitare ritardi di essa appaltatrice -in realtà inesistenti- ma per realizzare opere di competenza della stessa , che i lavori realizzati non presentavano CP_5 difetti, che in ogni caso la era decaduta dalla garanzia prevista CP_5 dall'art. 1667 c.c. per non aver tempestivamente denunciato i difetti. La
[...] ha proposto riconvenzionale per il pagamento di € 37.800,00 per CP_2 lavori extra contratto e saldo del prezzo.
4. La causa è stata istruita a mezzo di documenti -contratto iniziale;
contratto modificativo del 17.7.2019; comunicazioni di contestazioni della e risposte della e di testimonianze. CP_5 CP_2
5. Occorre esaminare per prima cosa la domanda riconvenzionale.
La domanda è riferita al corrispettivo per lavori che la convenuta deduce essere lavori "extra-contratto” e al saldo del prezzo dell'appalto.
Per quanto concerne il corrispettivo per lavori extra contratto, ai fini dell'accoglimento della domanda la convenuta avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta conclusione di un accordo relativo a tali lavori e l'avvenuta esecuzione dei lavori stessi, circostanze entrambe contestate dalla committente (v. pagina 5 citazione).
La prova dell'avvenuta conclusione di un contratto diverso e ulteriore rispetto a quello base (concluso il 7.2.2019) e a quello modificativo (concluso il
17.5.2019) non è stata data.
Al riguardo, la convenuta, con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ha chiesto (al precedente Istruttore) di ammettere questi capitoli di prova per testi: “g) Se vero che i rapportini allegati in atti sono stati redatti congiuntamente dai due responsabili di cantiere”; h) “Se vero
4 che la firma apposta sul rapportino per la è quella del sig. Controparte_5
; i) “se vero che la descrizione giornaliera dei lavori corrisponde CP_11 all'attività extra effettuata da su richiesta di ”. CP_4 CP_5
Questa istanza è stata accolta.
La prospettazione della per cui i “rapportini” sono stati CP_2 sottoscritti da è stata da quest'ultimo confermata allorché è Persona_1 stato audito come teste (udienza 10.1.25).
La attrice ha evidenziato che il ha dichiarato di essere stato CP_11
“dipendente” della attrice e che dunque non aveva il potere di “spendere” alcuna firma valida per conto di . CP_5
Quanto evidenziato è sufficiente.
Peraltro il ha dichiarato, riferendosi ai lavori indicati in tali CP_11 rapportini, di non sapere se i lavori “… fossero extra”.
Nessun rilievo hanno le dichiarazioni del teste il quale ha Testimone_1 dichiarato: “...so per sentito dire in azienda che c'erano stati CP_2 dei lavori extra ma non so dire altro sul punto...”.
Per di più la teste (udienza del 28.4.23) ha affermato che: Testimone_2
“...i rapportini sono stati consegnati alla molto tempo dopo la fine CP_5 dell'appalto e non ne eravamo a conoscenza ... non c'erano extra...”.
Ne segue l'impossibilità dell'appaltatrice di pretendere l'adempimento di una obbligazione -di pagamento del prezzo di lavori diversi da quelli previsti nel contratto iniziale e nel contratto modificativo di quello iniziale- che sarebbe nata da un ulteriore contratto di cui è rimasta indimostrata la conclusione.
Per quanto concerne il saldo del prezzo dell'appalto (quantificato dalla convenuta in €7250), a fronte della eccezione della per cui, da un CP_5 lato, in base alla clausola 6 del contratto iniziale, rimasta immutata nel contratto modificativo, il pagamento del corrispettivo era subordinato alla verifica e approvazione degli stati di avanzamento e in base alla clausola 7, il
5 pagamento del saldo era subordinato alla consegna e accettazione da parte dell'armatore, e dall'altro lato, la verifica, la approvazione, la accettazione non sono mai avvenute, il saldo non può essere preteso dato che non solo non è stato provato che la verifica sia stata fatta e che il collaudo
(dichiarazione del risultato della verifica) sia stato fatto (con esito approvativo) ma che la teste ha riferito (udienza 28.4.2023) che Tes_2
l'armatore aveva effettuato contestazioni sulla commessa Controparte_9
a . CP_5
Ne segue che il pagamento del saldo non può essere preteso.
6. Ogni altra questione -relativa ai lavori svolti dalla attrice, asseritamente in sostituzione della convenuta o per ovviare a dedotti vizi delle opere realizzate dalla convenuta- resta assorbita, trattandosi di questioni volte unicamente a fondare controcrediti da opporre in compensazione della pretesa della convenuta (ove fondata). Resta anche assorbita la questione della decadenza della dalla garanzia per i medesimi vizi. CP_5
7. In conclusione la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_6 divenuta contro va rigettata e, per converso,
[...] CP_1 CP_5 la domanda di accertamento negativo proposta dalla nei CP_5 confronti della divenuta va accolta. Controparte_6 CP_1
8. In ragione di quanto precede risulta essere infondata la domanda avanzata dalla ai sensi dell'art.96 c.p.c. CP_1
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al d.m.55/2014 modificato con d.m. 147/2022, in relazione ai valori medi previsti, in relazione allo scaglione di valore di riferimento, per ciascuna fase del giudizio;
PQM
il Tribunale, accogliendo la domanda proposta dalla nei confronti Parte_1 della divenuta e rigettando la Controparte_6 CP_1
6 riconvenzionale, dichiara che la niente deve per i titoli per cui è Parte_1 causa alla;
CP_1 condanna la a rifondere alla le spese del giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in € 7616,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Lucca 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 277/2020
tra
(C.F. e P.Iva: , rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Parte_1 P.IVA_1
Bertuccelli
ATTRICE
e
già (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. PALUMBO ANTONIO
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
Conclusioni:
Per la : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione Parte_1 monocratica ed in persona del Giudice Istruttore designando, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dalla
[...
[...] [...]
[...]
alla per qualsivoglia titolo, ragione e causa Parte_2 Controparte_2
e quindi di quanto invocato ex adverso, e accogliere la presente domanda.
Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre accessori di legge”
Per la “Voglia l'On.le Tribunale di Lucca adito contrariis reiectis, CP_3
IN VIA RICONVENZIONALE a) Accertare e dichiarare, per le ragioni in atti, previo rigetto delle avverse richieste, che già CP_3 CP_4 vanta un credito di € 37.800,00 - per le ragioni indicate nella narrativa
[...] dell'atto introduttivo oltre che in ogni scritto da intendersi qui integralmente riportato e trascritto- da maggiorarsi per interessi moratori condannando, per l'effetto della spiegata riconvenzionale, al versamento di Controparte_5 tali somme;
NEL MERITO b) Dichiarare la decadenza di parte attrice ex art. 1667 cod. civ.; c) Rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e pretestuosa;
d) Condannare a spese e compensi del Controparte_5 giudizio - anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo proposta temeraria azione giudiziaria - come da allegata nota spese”.
FATTI DELLA CAUSA
1.La ha convenuto in giudizio la divenuta CP_5 Controparte_6 [...] chiedendo accertarsi l'infondatezza della pretesa avanzata CP_1 stragiudizialmente da quest'ultima di ottenere la somma di € 37.800,00 a titolo di saldo del prezzo dell'appalto stipulato inter partes il 7.2.2019
(€7250) e a titolo di corrispettivo per opere “extra” contratto (€ 30550).
Le parti avevano concordato che la avrebbe eseguito lavori di CP_2 montaggio e calettatura degli arredi di bordo dello HT , completi di CP_7
“tutte le parti, rivestimenti, soffitti, pavimenti ecc.” come da disegni allegati al contratto. Si trattava di parte dei lavori commissionati alla CP_5 CP_8
2
[...] dalla società armatrice del natante, di realizzazione e Controparte_9 montaggio degli arredi.
Le parti avevano pattuito, tra l'altro, che il prezzo del subappalto era di €
208.000,00, che il lavoro avrebbe dovuto essere completato entro il 30.5.19, che la avrebbe potuto affiancare alla altro personale per CP_5 CP_2 rispettare il termine suddetto, addebitandone il costo alla medesima
[...]
(art.5), che la subappaltatrice avrebbe dovuto garantire l'assenza CP_2 di vizi per 24 mesi dalla consegna dell'imbarcazione (art. 10) e che, in caso di inerzia della subappaltatrice per oltre 7 giorni dalla contestazione del difetto (15 giorni se l'imbarcazione si fosse trovate in acque extra-UE), la avrebbe potuto intervenire direttamente tramite terzi per eliminare i CP_5 difetti e quindi attribuire alla subappaltatrice i costi di detto intervento.
In data 17.5.2019, le parti avevano modificato il contratto limitandone l'oggetto con corrispondente riduzione del prezzo ad € 145.000,00.
2. A fondamento della domanda di accertamento negativo la ha CP_10 dedotto che nessun lavoro “extra contratto” era stato concordato né era stato eseguito, che non vi erano state la verifica e l'approvazione
“dell'avanzamento da parte del Direttore dei Lavori”, richieste ai sensi del contratto perché la appaltatrice potesse pretendere il prezzo, che inoltre essa attrice era stata costretta a fare intervenire proprio personale per limitare il ritardo in cui era incorsa la controparte ed ad ovviare ai difetti delle opere realizzate dalla che l'attività delle proprie maestranze era CP_2 consistita in 1331 ore di lavoro, per un controvalore di € 56.833,70, recuperabile in danno della appaltatrice ai sensi dell'art. 5 del contratto, che la spesa per ovviare ai difetti era stata pari all'importo di € 10.500,00, recuperabile anch'esso in danno della appaltatrice, che, quindi, -a fronte del prezzo dell'appalto -€ 145.000+IVA, ossia € 176.900- e degli acconti pagati -
3 € 169.650-, la pretesa della convenuta ove fondata sarebbe stata comunque compensata da controcrediti di importo maggiore.
3. La ha contestato quanto dedotto dalla sostenendo CP_2 CP_5 che il personale di quest'ultima era stato impiegato non per limitare ritardi di essa appaltatrice -in realtà inesistenti- ma per realizzare opere di competenza della stessa , che i lavori realizzati non presentavano CP_5 difetti, che in ogni caso la era decaduta dalla garanzia prevista CP_5 dall'art. 1667 c.c. per non aver tempestivamente denunciato i difetti. La
[...] ha proposto riconvenzionale per il pagamento di € 37.800,00 per CP_2 lavori extra contratto e saldo del prezzo.
4. La causa è stata istruita a mezzo di documenti -contratto iniziale;
contratto modificativo del 17.7.2019; comunicazioni di contestazioni della e risposte della e di testimonianze. CP_5 CP_2
5. Occorre esaminare per prima cosa la domanda riconvenzionale.
La domanda è riferita al corrispettivo per lavori che la convenuta deduce essere lavori "extra-contratto” e al saldo del prezzo dell'appalto.
Per quanto concerne il corrispettivo per lavori extra contratto, ai fini dell'accoglimento della domanda la convenuta avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta conclusione di un accordo relativo a tali lavori e l'avvenuta esecuzione dei lavori stessi, circostanze entrambe contestate dalla committente (v. pagina 5 citazione).
La prova dell'avvenuta conclusione di un contratto diverso e ulteriore rispetto a quello base (concluso il 7.2.2019) e a quello modificativo (concluso il
17.5.2019) non è stata data.
Al riguardo, la convenuta, con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ha chiesto (al precedente Istruttore) di ammettere questi capitoli di prova per testi: “g) Se vero che i rapportini allegati in atti sono stati redatti congiuntamente dai due responsabili di cantiere”; h) “Se vero
4 che la firma apposta sul rapportino per la è quella del sig. Controparte_5
; i) “se vero che la descrizione giornaliera dei lavori corrisponde CP_11 all'attività extra effettuata da su richiesta di ”. CP_4 CP_5
Questa istanza è stata accolta.
La prospettazione della per cui i “rapportini” sono stati CP_2 sottoscritti da è stata da quest'ultimo confermata allorché è Persona_1 stato audito come teste (udienza 10.1.25).
La attrice ha evidenziato che il ha dichiarato di essere stato CP_11
“dipendente” della attrice e che dunque non aveva il potere di “spendere” alcuna firma valida per conto di . CP_5
Quanto evidenziato è sufficiente.
Peraltro il ha dichiarato, riferendosi ai lavori indicati in tali CP_11 rapportini, di non sapere se i lavori “… fossero extra”.
Nessun rilievo hanno le dichiarazioni del teste il quale ha Testimone_1 dichiarato: “...so per sentito dire in azienda che c'erano stati CP_2 dei lavori extra ma non so dire altro sul punto...”.
Per di più la teste (udienza del 28.4.23) ha affermato che: Testimone_2
“...i rapportini sono stati consegnati alla molto tempo dopo la fine CP_5 dell'appalto e non ne eravamo a conoscenza ... non c'erano extra...”.
Ne segue l'impossibilità dell'appaltatrice di pretendere l'adempimento di una obbligazione -di pagamento del prezzo di lavori diversi da quelli previsti nel contratto iniziale e nel contratto modificativo di quello iniziale- che sarebbe nata da un ulteriore contratto di cui è rimasta indimostrata la conclusione.
Per quanto concerne il saldo del prezzo dell'appalto (quantificato dalla convenuta in €7250), a fronte della eccezione della per cui, da un CP_5 lato, in base alla clausola 6 del contratto iniziale, rimasta immutata nel contratto modificativo, il pagamento del corrispettivo era subordinato alla verifica e approvazione degli stati di avanzamento e in base alla clausola 7, il
5 pagamento del saldo era subordinato alla consegna e accettazione da parte dell'armatore, e dall'altro lato, la verifica, la approvazione, la accettazione non sono mai avvenute, il saldo non può essere preteso dato che non solo non è stato provato che la verifica sia stata fatta e che il collaudo
(dichiarazione del risultato della verifica) sia stato fatto (con esito approvativo) ma che la teste ha riferito (udienza 28.4.2023) che Tes_2
l'armatore aveva effettuato contestazioni sulla commessa Controparte_9
a . CP_5
Ne segue che il pagamento del saldo non può essere preteso.
6. Ogni altra questione -relativa ai lavori svolti dalla attrice, asseritamente in sostituzione della convenuta o per ovviare a dedotti vizi delle opere realizzate dalla convenuta- resta assorbita, trattandosi di questioni volte unicamente a fondare controcrediti da opporre in compensazione della pretesa della convenuta (ove fondata). Resta anche assorbita la questione della decadenza della dalla garanzia per i medesimi vizi. CP_5
7. In conclusione la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_6 divenuta contro va rigettata e, per converso,
[...] CP_1 CP_5 la domanda di accertamento negativo proposta dalla nei CP_5 confronti della divenuta va accolta. Controparte_6 CP_1
8. In ragione di quanto precede risulta essere infondata la domanda avanzata dalla ai sensi dell'art.96 c.p.c. CP_1
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al d.m.55/2014 modificato con d.m. 147/2022, in relazione ai valori medi previsti, in relazione allo scaglione di valore di riferimento, per ciascuna fase del giudizio;
PQM
il Tribunale, accogliendo la domanda proposta dalla nei confronti Parte_1 della divenuta e rigettando la Controparte_6 CP_1
6 riconvenzionale, dichiara che la niente deve per i titoli per cui è Parte_1 causa alla;
CP_1 condanna la a rifondere alla le spese del giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in € 7616,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Lucca 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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