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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3300/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lecco, Via Roma n. Parte_1 C.F._1
28, presso lo studio dell'avv. Marco Sangiorgio, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
, via Cesura n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Buzzetti, che la rappresenta e difende CP_1 come da delega in atti, unitamente all'avv. Raffaele Pini;
appellata
con l'intervento in appello di pagina 1 di 15 (C.F. e, per essa, la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, quale cessionaria del credito di Controparte_3 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Patroni Griffi ed elettivamente domiciliata
[...] presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
intervenuta
Avente ad oggetto: fideiussione omnibus – nullità – decadenza ex art. 1957 c.c.
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per tutti i motivi esposti in narrativa accogliere il presente appello, riformando l'impugnata sentenza, accogliendo le seguenti conclusioni già avanzate in giudizio di primo grado:
“Nel merito ed in principalità: accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in atti
l'esistenza e/o comunque la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza sul tema della contrattualistica relativamente alla fideiussione per operazioni bancarie e conseguentemente
dichiarare la nullità integrale di tutte le fideiussioni rilasciate dagli attori in favore della
[...]
in quanto pienamente conformi allo schema di fideiussione ABI Controparte_1 sanzionato dalla Banca d'TA in funzione di Autorità antitrust;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata declaratoria di nullità integrale
Cont delle fideiussioni rilasciate dagli attori in favore di accertare e dichiarare comunque la
nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri e con Parte_2 Parte_1
specifico riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI ovvero con riguardo alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.
In via istruttoria: senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere della prova gravante sulla convenuta giusta la prova privilegiata dell'intesa già agli atti di causa e vista la mancata specifica contestazione di quanto dedotto da parte attrice, si chiede, comunque, che, ove occorra e sulla
pagina 2 di 15 base di quanto ritenuto opportuno, l'Ill.mo Tribunale adito ordini, ex art. 210 c.p.c. in combinato con quanto previsto dal D.lgs. n. 3/2017, l'esibizione a Banca d'TA dei moduli contrattuali di fideiussione per operazioni bancarie (omnibus e specifiche) per il periodo 2009-2014 ovvero 2009-
2019, ovvero ordini ad un elenco di banche e/o intermediari, eventualmente anche estratti a campione dall'elenco di cui ai doc. 6 e/o 15 degli attori e comprendendovi anche la banca convenuta, di esibire in giudizio la propria modulistica contrattuale in materia di fideiussione
(omnibus e specifiche) sempre per il medesimo periodo 2009-2014 ovvero 2009-2019, ovvero, ancora, se necessario, ordini a tutti gli Istituti elencati nel doc. 6 degli attori di esibire sempre la
propria modulistica contrattuale in materia di fideiussione per il medesimo arco temporale che va dal 2009 al 2014 ovvero per il periodo che va dal 2009 al 2019.
Vinte le spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario (precisandosi che all'udienza del
20.12.2022, non venivano ridepositate nuove conclusioni in vista dell'udienza di p.c., dovendosi ritenere ferme, come reputato dal Collegio, quelle in precedenza rassegnate ovvero quelle di cui all'atto di citazione).
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e onorari del doppio grado, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per Controparte_1
“1) nel merito: respingere l'appello siccome infondato, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e, in ogni caso, respingere tutte le domande formulate contro la Controparte_5
in quanto infondate e inammissibili in fatto e in diritto;
[...]
2) con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio”.
Per Controparte_2
“Rigettare integralmente l'interposto appello, in ogni sua articolazione, per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
pagina 3 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_1 Parte_2
deducendo: Controparte_1
- di avere sottoscritto, tra l'anno 2009 e l'anno 2014, quattro fideiussioni omnibus e, in data
7.02.2013, una fideiussione specifica a garanzia delle obbligazioni di R.C. Costruzioni Srl, sino alla concorrenza dell'importo complessivo garantito di euro 790.000,00; 1
- che le garanzie riproducevano le clausole nn. 2, 6, e 8 del modello Abi ritenute nulle con provvedimento della competente autorità (Banca d'TA) n. 55/2005 perché in contrasto con l'art. 2 Legge 287/1990.
Su tale basi, gli attori concludevano per l'accertamento della nullità (totale o, in subordine, parziale) delle garanzie indicate.
2. si costituiva nel giudizio di primo grado, concludendo Controparte_1
per il rigetto della proposta domanda.
3. Il Tribunale di Milano emetteva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di otto
Istituti bancari, avente a oggetto i modelli di fideiussione omnibus utilizzati nel periodo storico di interesse, respingendo l'analoga richiesta avente a oggetto le fideiussioni specifiche.
In particolare, l'ordine di esibizione veniva emesso nei confronti di Parte_3
Credem Banca, Banca SE, MPS, Intesa SanPaolo Spa, Credit Agricole, BCC Cantù e
Banco di Desio. e restavano inadempienti Parte_3 Controparte_6 all'ordine di esibizione, nonostante venisse reiterato nei loro confronti.
4. Con sentenza n. 3229/2023 pubblicata in data 20 aprile 2023, il Tribunale delle Imprese così decideva:
pagina 4 di 15 “- rigetta le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
- condanna gli attori in solido a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio che liquida
in euro 18.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
5. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) Innanzi tutto, veniva ritenuta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e di - sollevata dalla banca sul presupposto che i Parte_1 Parte_2
medesimi fossero “consumatori” e che non potessero attivare la tutela prevista dalla disciplina antitrust - tenuto conto che quest'ultima è, in ogni caso, invocabile da tutti coloro che hanno un interesse alla conservazione del carattere competitivo del mercato al punto di allegare uno specifico pregiudizio (richiamandosi, al riguardo, Cass. Civ. n.
2207/2005).
(ii) Nel merito, si osservava che le garanzie personali sottoscritte dagli attori fossero qualificabili in termini di “contratti autonomi di garanzia” e non di “fideiussioni”, apparendo derogare alla disciplina di cui gli artt. 1939, 1941 e 1945 c.c.
(iii) Inoltre, si riteneva che, in relazione al caso in esame, il provvedimento di Banca d'TA non fosse “prova privilegiata” dell'illecito antitrust, in quanto le garanzie sottoscritte da erano successive al periodo “2002 – 2005”, oggetto di accertamento. Parte_1
(iv) Quindi, la causa proposta dagli attori era inquadrabile nelle cc.dd. cause stand alone; peraltro, gli schemi di fideiussione omnibus trasmessi dalle Banche non consentivano di evincere un utilizzo diffuso e uniforme delle clausole contestate (i.e. le clausole di sopravvivenza, di riviviscenza e di rinuncia ai termini), evidenziandosi, a pg. 5 della sentenza, che:
“(a) i modelli contrattuali di Banca SE contengono infatti solamente la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., mentre sono assenti le altre due clausole di reviviscenza e sopravvenienza;
(b) il modello adoperato da Credem a partire dall'aprile 2012 non riproduce invece alcuna clausola conforme a quella prevista dall'art. 6 dello schema A.B.I., non contenendo una semplice deroga
pagina 5 di 15 del termine di legge ma una estensione della sua durata (da sei a trentasei mesi: cfr. in tal senso anche Trib. Milano, sentenza n. 4208/2022)”.
(v) Quindi – concludeva il Tribunale di Milano – non vi è prova di un'intesa illecita, nel mercato nazionale e, in particolare, dell'applicazione uniforme di tali modelli contrattuali nell'arco temporale di interesse (i.e. i mesi di aprile 2009, giugno 2011, marzo 2012, aprile 2014).
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 3229/2023, per le ragioni che Parte_1
verranno trattate nel prosieguo e ha concluso per la riforma della sentenza impugnata.
7. si è costituita in appello e ha concluso per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
8. E' intervenuta, nella presente fase di gravame, quale Controparte_2
cessionaria del credito di concludendo per la conferma Controparte_7
della sentenza di primo grado.
9. Alla prima udienza di comparizione del 20 marzo 2024, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva avviata all'udienza del 12.2.2025 per discussione orale, ex art. 350 bis c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione, sollevata da parte appellante, di difetto di legittimazione attiva di per la carenza di Controparte_2
prova della cessione del credito e dell'inclusione, fra i crediti ceduti in blocco, di quelli oggetto di controversia, oltre che per l'inidoneità della documentazione prodotta a darvi dimostrazione.
La questione, così come proposta, appare infondata.
I.A. Si premette che, secondo l'interpretazione cui si aderisce2, l'onere di allegazione e prova cui è tenuto il cessionario del credito si atteggia diversamente a seconda che: 2 Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944; pagina 6 di 15 a. il debitore ceduto (ovvero i garanti) contestino o non contestino detta legittimazione sostanziale,
atteso che – in tale ultimo caso – opera il principio di non contestazione;
b. nella prima ipotesi, si deve ulteriormente distinguere il caso in cui si contesti l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco ovvero la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti;
b.1. nel primo caso, si ritiene che il cessionario debba indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti;
b.2. nella seconda ipotesi, invece, “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in
blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se
esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia
desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
I.B. Con riferimento al caso in esame, la cessionaria risulta avere prodotto (cfr. doc. n. 4 CP_2
l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 148 del 22 novembre 2022 e nel quale veniva indicato quanto segue:
“ (la "Societa'") comunica che in data 15 dicembre 2022 (la "Data di Controparte_2
Stipulazione") ha concluso con Banca di Piacenza S.c.p.A., Controparte_5
Banca Popolare di Fondi , Banca di Credito Popolare S.c.p.A., Controparte_8 [...]
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
[...] CP_1 CP_12 CP_1 Controparte_13 CP_1 Controparte_14
Banca di Credito Peloritano
[...] Controparte_15 Controparte_16
S.p.A., Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e Banca di Cividale S.p.A. (collettivamente, le
"Cedenti" e, ciascuna di esse, una "Cedente") 15 (quindici) contratti di cessione (uno con ciascuna pagina 7 di 15 Cedente) di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione (i "Contratti di Cessione" e ciascuno di essi un "Contratto di Cessione"). In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Cedenti, tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano vantati verso debitori classificati "in sofferenza" dalla rispettiva Cedente, in conformita' alla Circolare di Banca
d'TA n. 272 del 30 luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 28 febbraio 1973 e il 31 dicembre 2021”.
I crediti oggetto di controversia risultano presenti nella lista consultabile sul sito www.
[...]
e indicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. n. 3), accessibile mediante Controparte_17
l'utilizzo del N.D.G. (numero direzione generale) del debitore principale R.C. Costruzioni Srl (n.
1310710) – così come verificato da questo Collegio (cfr. pg. 20 elenco crediti ceduti).
Ancora, si osserva che la cedente ha confermato la cessione del Controparte_1
credito (cfr. doc. n. 5), con comunicazione scritta nella quale richiama il N.D.G. e, analiticamente,
tutti i rapporti ceduti: trattasi, in particolare, di rapporti di conto corrente e di mutuo che soddisfano i requisiti indicati in Gazzetta Ufficiale (sia per tipologia, sia in relazione al momento di accensione dei rapporti).
Infine, conforta ulteriormente tale conclusione la circostanza che la cessionaria abbia a sua disposizione tutta la documentazione relativa al credito oggetto di controversia e alle garanzie personali sottoscritte dai garanti (il contratto di conto corrente, ordinario e ipotecario, le fideiussioni e i contratti di finanziamento chirografario e ipotecario).
II. Passando al merito, con un unico motivo di appello, contesta la Parte_1
valutazione del Tribunale delle Imprese delle garanzie sottoscritte in termini di
“contratti autonomi di garanzia”, piuttosto che di “fideiussioni”.
Si premette che – a pg. 4 della sentenza impugnata – si legge: “l'art 7 di ciascuno dei contratti prevede non solo che il pagamento del garante debba essere “immediato” e “a semplice richiesta scritta” della banca, ma anche che il garante, una volta escusso, sia tenuto a pagare “anche in caso di opposizione del debitore”.
pagina 8 di 15 Ritiene, invece, l'appellante che sia il tenore letterale delle garanzie indicate, laddove fanno riferimento, in più punti, alla “fideiussione” e al “fideiussore”, sia la finalità perseguita dalle parti, mediante la sottoscrizione di tale garanzia – e, segnatamente, far ottenere alla Banca la stessa prestazione cui era tenuto il debitore principale –, fondino la diversa interpretazione proposta.
Muovendo da tale premessa, l'appellante ritiene che le “fideiussioni” debbano essere dichiarate nulle, per violazione della disciplina antitrust (art. 2 Legge 287/1990), riproducendo le clausole ritenute lesive della concorrenza da parte dell'Autorità di Vigilanza con provvedimento n. 55/2005.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello vada respinto, sia pure sulla base di una diversa motivazione rispetto a quella adottata dal Tribunale delle Imprese.
I.A. In primo luogo, quanto alla qualificazione giuridica delle garanzie sottoscritte dall'appellante, appare condivisibile la prospettazione di quest'ultima nella misura in cui ritiene che le stesse siano riferibili allo schema contrattuale della “fideiussione” - pur se in presenza degli indicati elementi di atipicità - piuttosto che del “contratto autonomo di garanzia”.
Così come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a
prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”.3
Invero, secondo la pronuncia indicata – (la quale ha esaminato una fattispecie sostanzialmente identica a quella in esame, risultando presente analoga clausola nella garanzia ivi esaminata e che prevedeva il pagamento immediato, da parte del fideiussore, “a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore”) – “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine
necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari
pagina 9 di 15 strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”.4
In relazione al caso di specie – ricorrendo ai consueti criteri di ermeneutica contrattuale – questa
Corte ritiene che le garanzie sottoscritte da pur se in presenza della clausola indicata, Parte_1 fossero comunque qualificabili in termini di “fideiussione” e non di “contratto autonomo di garanzia”.
Principalmente, deve tenersi conto:
a) del tenore letterale del contratto (per quanto, è noto che ciò non sia, di per sé, dirimente), ove, in più punti, si impiegano termini come “fideiussione” e “fideiussore”.
In ogni caso, si evidenzia che trattasi di modulistica contrattuale predisposta dalla stessa Banca –
(che ora sostiene la natura autonoma della garanzia) – tramite l'associazione di categoria (ABI) e, quindi, da un professionista altamente qualificato nel settore;
b) della circostanza che la garanzia è stata rilasciata da quale soggetto che aveva Parte_1
rapporti di natura societaria con il debitore principale (risultando, ex actis, socia di R.C.
Costruzioni Srl per una quota pari al 5% del capitale sociale, con potere di firma e con delega ad operare sui conti correnti).
Ciò – si osserva – diversamente da quanto solitamente caratterizza i contratti autonomi di garanzia,
ove la garanzia viene rilasciata, tipicamente, da una Banca (o da Compagnia di assicurazione) – (e non “in favore di” queste ultime) – su richiesta del debitore principale e a garanzia delle obbligazioni dal medesimo assunte;
c) della finalità satisfattiva perseguita dalle parti del presente giudizio, assumendo il fideiussore gli stessi obblighi di pagamento del debitore principale e non ravvisandosi, invece, quella prospettiva tipicamente indennitaria, propria delle garanzie autonome, con le quali, nel caso di inadempimento pagina 10 di 15 del debitore, il garante si impegna al pagamento di una somma di denaro predeterminata, in sostituzione della prestazione cui è tenuto il debitore.
I.B. Tenuto conto di quanto sopra – ad avviso della Corte – non appare meritevole di conferma la valutazione fatta dal primo giudice nella misura in cui ha ritenuto di interpretare la clausola n. 7) già indicata come un'implicita rinuncia a sollevare eccezioni.
La dizione “anche in caso di opposizione del debitore” – per le ragioni indicate – non rende autonomo l'impegno del garante e, dunque, non gli preclude la facoltà di sollevare eccezioni relative alla nullità della garanzia (così, Cass. Civ. n. 31105/2024 cit.).
Tale clausola appare, piuttosto, replicare il disposto di cui all'art. 1462 c.c. in tema di clausola solve et repete, così che, pur essendo tenuto al pagamento immediato, il fideiussore può sollevare le eccezioni relativa all'invalidità della garanzia stessa.5
I.C. Come preannunciato, l'accoglimento del primo profilo di censura non risulta, peraltro, idoneo a fondare la riforma della pronuncia impugnata.
(i) Invero, con riferimento alle fideiussioni omnibus sottoscritte da anche ad Parte_1
ipotizzare la nullità delle clausole indicate, stante la coincidenza oggettiva di queste ultime con quelle dichiarate nulle dall'Autorità di Vigilanza6 (in termini di nullità parziale, non risultando 6 In particolare, si trattava: dell'art. 2) – la c.d. clausola di riviviscenza – in base alla quale il fideiussore era tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”; dell'art. 6) ove si prevedeva che: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”; dell'art. 8) – la c.d. clausola di pagina 11 di 15 adeguatamente allegata l'essenzialità delle stesse rispetto alla parte restante delle garanzie) in ogni caso, non si avrebbe alcuna ricaduta pratica sul rapporto controverso, tale che l'appellante sarebbe comunque tenuta al pagamento del debito garantito.
Sul punto, si osserva come – in appello, così come nel giudizio di primo grado – l'appellante non abbia, con chiarezza, allegato le conseguenze della dedotta nullità, in relazione alle tre clausole considerate.
Quanto, in particolare, alla deroga all'art. 1957 c.c., trattasi di eccezione in senso stretto e non rilevabile di ufficio, così che deve essere eccepita dalla parte che se ne vuole avvalere, entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive (art. 2969 c.c.).7
Dalla disamina degli atti di primo grado e dalla stessa prospettazione dell'appello (oltre che dalle conclusioni rassegnate), non risulta chiara la volontà di sollevare tale eccezione, essendosi la parte limitata a chiedere il solo accertamento della nullità (totale o parziale) della garanzia.
(ii) In ogni caso, anche a ritenere diversamente, si osserva come la Banca, con raccomandata del 18
agosto 2017, avesse comunicato alla Società e ai garanti la revoca dei rapporti, intimando il pagamento del dovuto, con la dettagliata indicazione delle diverse poste debitorie a tale epoca maturate – (cfr. doc. n. 8 . Pt_1
Secondo l'orientamento già seguito da questa Corte, in adesione all'insegnamento prevalente della
Corte di Cassazione8, laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale.
sopravvivenza – in base alla quale si contemplava l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale era obbligato nei confronti della banca, disponendosi che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. 7 Cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 30 novembre 2024, n. 30774; 8 In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza
26 settembre 2017, n. 22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078;
pagina 12 di 15 La diversa interpretazione (cfr. Cass. Civ. n. 20668/2024) risulta meno persuasiva, ad avviso di questa Corte, tenuto conto della finalità della clausola indicata (i.e. garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito), così apparendo contraddittorio pretendere l'avvio dell'iter giudiziario.
Su tali basi, deve ritenersi che l'intimazione stragiudiziale inviata dalla Banca in data 18 agosto
2017, contestualmente alla revoca dagli affidamenti e al recesso dai rapporti in essere, abbia impedito la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.9
(iii) Infine, quanto alla fideiussione specifica sottoscritta da si osserva che, così come Parte_1
già ritenuto in altre occasioni da questa Corte di Appello e dalla stessa Corte di Cassazione10, in 9 Si rileva, tra l'altro, come Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 5186/2025 cit. – nel confermare C.A. Milano n.
2773/2022, che si era pronunciata in un caso del tutto similare a quello in decisione – abbia, sul punto, così motivato:
“Quanto alla nullità relativa normalmente deducibile in tale ipotesi, inoltre, [il ricorrente] non si confronta con il fatto che la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto non solo inammissibile la deduzione, ma anche infondata in quanto - anche laddove si ravvisasse la nullità parziale del contratto e la tempestività delle eccezioni in esame - risulta per tabulas che, in data 4 Aprile 2014, la banca non abbia solo revocato gli affidamenti a suo tempo concessi alla Società, ma abbia anche formulato espressa richiesta di pagamento delle passività ivi indicate, tanto a quest'ultima, quanto all'odierna ricorrente, quale erede del fideiussore , risultando Persona_1 rispettato il termine semestrale, ex art. 1957 c.c.”.
pagina 13 di 15 relazione ad essa, non trovi applicazione il provvedimento di Banca D'TA n. 55 / 2005, con il quale veniva dichiarata la nullità parziale del (solo) schema predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus.
L'accertamento dell'intesa illecita a monte, da parte dell'Autorità di Vigilanza, muoveva dal presupposto che l'applicazione uniforme di dette clausole contrattuali, nel tempo e a un numero indeterminato di rapporti, avesse l'effetto di falsare e restringere la libera concorrenza.
Trattasi, pertanto, di presupposto che non si riscontra nell'ipotesi di fideiussione specifica, tipicamente accessoria a un solo rapporto determinato, così che il richiamo a detto provvedimento n. 55/2005 non appare fondato.
Conclusivamente, l'appello viene respinto, con conferma della statuizione impugnata.
III. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore indeterminabile della causa, a complessità media,
delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che esclude la fase istruttoria).
In ragione della sostanziale unicità delle posizioni processuali di Controparte_7
e di , avendo svolto difese pressocché coincidenti, viene liquidato
[...] Controparte_2 un unico importo complessivo, a titolo di compensi, aumentato del 20% ai sensi dell'art. 4 d.m.
55/2014 (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 17393 del 13 luglio 2017).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo, a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
impegnato in solido con la debitrice per un'obbligazione singolarmente determinata, non è avvistabile alcuna nullità”. pagina 14 di 15 - respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di e, per l'effetto, conferma, nei sensi di cui
[...] Controparte_2
in motivazione, la sentenza n. 3229/2023 pubblicata in data 20 aprile 2023 dal Tribunale
di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa;
- condanna alla rifusione, in favore di e Parte_1 Controparte_1
di delle ulteriori spese del grado, che liquida in Controparte_2
complessivi euro 10.164,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Risulta pacifico, ex actis, che – in precedenza – fosse stato avviato il procedimento per decreto ingiuntivo, da parte della avanti al Tribunale di Sondrio, mediante il quale il debitore principale e i garanti venivano CP_1 ingiunti al pagamento di euro 928.807,44 (i garanti nei limiti della somma massima garantita), quale saldo passivo del conto corrente ordinario e ipotecario e quale residuo del mutuo chirografario e ipotecario. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva sospeso ex art. 295 c.p.c., ritenendosi pregiudiziale la definizione di quello successivamente proposto avanti al Tribunale delle Imprese e oggetto della presente decisione;
3 Sul punto, si rimanda a Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 31105/2024; 4 In tale caso, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la formulazione della clausola, nei termini indicati, non fosse di per sé indicativa della volontà implicita di rinunciare a proporre eccezioni e, dunque, che non fosse sufficiente per ravvisare un “contratto autonomo di garanzia”;
5 Non appare, pertanto, riferibile al caso in esame quell'orientamento interpretativo – che, in sé, si condivide5 – in base al quale “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto
"Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. Civ. n. 22233/2024); 10 cfr., di recente, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10689/2024, che, a pg. 11, così specificamente motiva:
“Nell'impugnata sentenza la Corte territoriale ha espressamente rilevato che la polizza oggetto di causa individua sia un massimale garantito sia un concreto potenziale debito al sorgere del quale la garanzia può essere escussa dal beneficiario;
pertanto, la polizza è valida ed efficace in quanto riferita ad uno specifico affare del quale viene individuato l'ammontare e la causale. Così motivando, la corte territoriale ha dunque fatto buon governo dei principi che, a contrario, si desumono dalla nota sentenza delle sezioni unite numero 41994/2021.
Posto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate da Banca d'TA con il provvedimento numero 55/2005 […] ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere che anche le condizioni della fideiussione specifica siano il frutto di intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3300/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lecco, Via Roma n. Parte_1 C.F._1
28, presso lo studio dell'avv. Marco Sangiorgio, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
, via Cesura n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Buzzetti, che la rappresenta e difende CP_1 come da delega in atti, unitamente all'avv. Raffaele Pini;
appellata
con l'intervento in appello di pagina 1 di 15 (C.F. e, per essa, la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, quale cessionaria del credito di Controparte_3 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Patroni Griffi ed elettivamente domiciliata
[...] presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
intervenuta
Avente ad oggetto: fideiussione omnibus – nullità – decadenza ex art. 1957 c.c.
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per tutti i motivi esposti in narrativa accogliere il presente appello, riformando l'impugnata sentenza, accogliendo le seguenti conclusioni già avanzate in giudizio di primo grado:
“Nel merito ed in principalità: accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in atti
l'esistenza e/o comunque la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza sul tema della contrattualistica relativamente alla fideiussione per operazioni bancarie e conseguentemente
dichiarare la nullità integrale di tutte le fideiussioni rilasciate dagli attori in favore della
[...]
in quanto pienamente conformi allo schema di fideiussione ABI Controparte_1 sanzionato dalla Banca d'TA in funzione di Autorità antitrust;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata declaratoria di nullità integrale
Cont delle fideiussioni rilasciate dagli attori in favore di accertare e dichiarare comunque la
nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri e con Parte_2 Parte_1
specifico riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI ovvero con riguardo alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.
In via istruttoria: senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere della prova gravante sulla convenuta giusta la prova privilegiata dell'intesa già agli atti di causa e vista la mancata specifica contestazione di quanto dedotto da parte attrice, si chiede, comunque, che, ove occorra e sulla
pagina 2 di 15 base di quanto ritenuto opportuno, l'Ill.mo Tribunale adito ordini, ex art. 210 c.p.c. in combinato con quanto previsto dal D.lgs. n. 3/2017, l'esibizione a Banca d'TA dei moduli contrattuali di fideiussione per operazioni bancarie (omnibus e specifiche) per il periodo 2009-2014 ovvero 2009-
2019, ovvero ordini ad un elenco di banche e/o intermediari, eventualmente anche estratti a campione dall'elenco di cui ai doc. 6 e/o 15 degli attori e comprendendovi anche la banca convenuta, di esibire in giudizio la propria modulistica contrattuale in materia di fideiussione
(omnibus e specifiche) sempre per il medesimo periodo 2009-2014 ovvero 2009-2019, ovvero, ancora, se necessario, ordini a tutti gli Istituti elencati nel doc. 6 degli attori di esibire sempre la
propria modulistica contrattuale in materia di fideiussione per il medesimo arco temporale che va dal 2009 al 2014 ovvero per il periodo che va dal 2009 al 2019.
Vinte le spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario (precisandosi che all'udienza del
20.12.2022, non venivano ridepositate nuove conclusioni in vista dell'udienza di p.c., dovendosi ritenere ferme, come reputato dal Collegio, quelle in precedenza rassegnate ovvero quelle di cui all'atto di citazione).
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e onorari del doppio grado, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per Controparte_1
“1) nel merito: respingere l'appello siccome infondato, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e, in ogni caso, respingere tutte le domande formulate contro la Controparte_5
in quanto infondate e inammissibili in fatto e in diritto;
[...]
2) con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio”.
Per Controparte_2
“Rigettare integralmente l'interposto appello, in ogni sua articolazione, per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
pagina 3 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_1 Parte_2
deducendo: Controparte_1
- di avere sottoscritto, tra l'anno 2009 e l'anno 2014, quattro fideiussioni omnibus e, in data
7.02.2013, una fideiussione specifica a garanzia delle obbligazioni di R.C. Costruzioni Srl, sino alla concorrenza dell'importo complessivo garantito di euro 790.000,00; 1
- che le garanzie riproducevano le clausole nn. 2, 6, e 8 del modello Abi ritenute nulle con provvedimento della competente autorità (Banca d'TA) n. 55/2005 perché in contrasto con l'art. 2 Legge 287/1990.
Su tale basi, gli attori concludevano per l'accertamento della nullità (totale o, in subordine, parziale) delle garanzie indicate.
2. si costituiva nel giudizio di primo grado, concludendo Controparte_1
per il rigetto della proposta domanda.
3. Il Tribunale di Milano emetteva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di otto
Istituti bancari, avente a oggetto i modelli di fideiussione omnibus utilizzati nel periodo storico di interesse, respingendo l'analoga richiesta avente a oggetto le fideiussioni specifiche.
In particolare, l'ordine di esibizione veniva emesso nei confronti di Parte_3
Credem Banca, Banca SE, MPS, Intesa SanPaolo Spa, Credit Agricole, BCC Cantù e
Banco di Desio. e restavano inadempienti Parte_3 Controparte_6 all'ordine di esibizione, nonostante venisse reiterato nei loro confronti.
4. Con sentenza n. 3229/2023 pubblicata in data 20 aprile 2023, il Tribunale delle Imprese così decideva:
pagina 4 di 15 “- rigetta le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
- condanna gli attori in solido a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio che liquida
in euro 18.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
5. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) Innanzi tutto, veniva ritenuta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e di - sollevata dalla banca sul presupposto che i Parte_1 Parte_2
medesimi fossero “consumatori” e che non potessero attivare la tutela prevista dalla disciplina antitrust - tenuto conto che quest'ultima è, in ogni caso, invocabile da tutti coloro che hanno un interesse alla conservazione del carattere competitivo del mercato al punto di allegare uno specifico pregiudizio (richiamandosi, al riguardo, Cass. Civ. n.
2207/2005).
(ii) Nel merito, si osservava che le garanzie personali sottoscritte dagli attori fossero qualificabili in termini di “contratti autonomi di garanzia” e non di “fideiussioni”, apparendo derogare alla disciplina di cui gli artt. 1939, 1941 e 1945 c.c.
(iii) Inoltre, si riteneva che, in relazione al caso in esame, il provvedimento di Banca d'TA non fosse “prova privilegiata” dell'illecito antitrust, in quanto le garanzie sottoscritte da erano successive al periodo “2002 – 2005”, oggetto di accertamento. Parte_1
(iv) Quindi, la causa proposta dagli attori era inquadrabile nelle cc.dd. cause stand alone; peraltro, gli schemi di fideiussione omnibus trasmessi dalle Banche non consentivano di evincere un utilizzo diffuso e uniforme delle clausole contestate (i.e. le clausole di sopravvivenza, di riviviscenza e di rinuncia ai termini), evidenziandosi, a pg. 5 della sentenza, che:
“(a) i modelli contrattuali di Banca SE contengono infatti solamente la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., mentre sono assenti le altre due clausole di reviviscenza e sopravvenienza;
(b) il modello adoperato da Credem a partire dall'aprile 2012 non riproduce invece alcuna clausola conforme a quella prevista dall'art. 6 dello schema A.B.I., non contenendo una semplice deroga
pagina 5 di 15 del termine di legge ma una estensione della sua durata (da sei a trentasei mesi: cfr. in tal senso anche Trib. Milano, sentenza n. 4208/2022)”.
(v) Quindi – concludeva il Tribunale di Milano – non vi è prova di un'intesa illecita, nel mercato nazionale e, in particolare, dell'applicazione uniforme di tali modelli contrattuali nell'arco temporale di interesse (i.e. i mesi di aprile 2009, giugno 2011, marzo 2012, aprile 2014).
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 3229/2023, per le ragioni che Parte_1
verranno trattate nel prosieguo e ha concluso per la riforma della sentenza impugnata.
7. si è costituita in appello e ha concluso per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
8. E' intervenuta, nella presente fase di gravame, quale Controparte_2
cessionaria del credito di concludendo per la conferma Controparte_7
della sentenza di primo grado.
9. Alla prima udienza di comparizione del 20 marzo 2024, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva avviata all'udienza del 12.2.2025 per discussione orale, ex art. 350 bis c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione, sollevata da parte appellante, di difetto di legittimazione attiva di per la carenza di Controparte_2
prova della cessione del credito e dell'inclusione, fra i crediti ceduti in blocco, di quelli oggetto di controversia, oltre che per l'inidoneità della documentazione prodotta a darvi dimostrazione.
La questione, così come proposta, appare infondata.
I.A. Si premette che, secondo l'interpretazione cui si aderisce2, l'onere di allegazione e prova cui è tenuto il cessionario del credito si atteggia diversamente a seconda che: 2 Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17944; pagina 6 di 15 a. il debitore ceduto (ovvero i garanti) contestino o non contestino detta legittimazione sostanziale,
atteso che – in tale ultimo caso – opera il principio di non contestazione;
b. nella prima ipotesi, si deve ulteriormente distinguere il caso in cui si contesti l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco ovvero la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti;
b.1. nel primo caso, si ritiene che il cessionario debba indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti;
b.2. nella seconda ipotesi, invece, “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in
blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se
esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia
desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
I.B. Con riferimento al caso in esame, la cessionaria risulta avere prodotto (cfr. doc. n. 4 CP_2
l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 148 del 22 novembre 2022 e nel quale veniva indicato quanto segue:
“ (la "Societa'") comunica che in data 15 dicembre 2022 (la "Data di Controparte_2
Stipulazione") ha concluso con Banca di Piacenza S.c.p.A., Controparte_5
Banca Popolare di Fondi , Banca di Credito Popolare S.c.p.A., Controparte_8 [...]
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
[...] CP_1 CP_12 CP_1 Controparte_13 CP_1 Controparte_14
Banca di Credito Peloritano
[...] Controparte_15 Controparte_16
S.p.A., Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e Banca di Cividale S.p.A. (collettivamente, le
"Cedenti" e, ciascuna di esse, una "Cedente") 15 (quindici) contratti di cessione (uno con ciascuna pagina 7 di 15 Cedente) di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione (i "Contratti di Cessione" e ciascuno di essi un "Contratto di Cessione"). In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Cedenti, tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano vantati verso debitori classificati "in sofferenza" dalla rispettiva Cedente, in conformita' alla Circolare di Banca
d'TA n. 272 del 30 luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 28 febbraio 1973 e il 31 dicembre 2021”.
I crediti oggetto di controversia risultano presenti nella lista consultabile sul sito www.
[...]
e indicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. n. 3), accessibile mediante Controparte_17
l'utilizzo del N.D.G. (numero direzione generale) del debitore principale R.C. Costruzioni Srl (n.
1310710) – così come verificato da questo Collegio (cfr. pg. 20 elenco crediti ceduti).
Ancora, si osserva che la cedente ha confermato la cessione del Controparte_1
credito (cfr. doc. n. 5), con comunicazione scritta nella quale richiama il N.D.G. e, analiticamente,
tutti i rapporti ceduti: trattasi, in particolare, di rapporti di conto corrente e di mutuo che soddisfano i requisiti indicati in Gazzetta Ufficiale (sia per tipologia, sia in relazione al momento di accensione dei rapporti).
Infine, conforta ulteriormente tale conclusione la circostanza che la cessionaria abbia a sua disposizione tutta la documentazione relativa al credito oggetto di controversia e alle garanzie personali sottoscritte dai garanti (il contratto di conto corrente, ordinario e ipotecario, le fideiussioni e i contratti di finanziamento chirografario e ipotecario).
II. Passando al merito, con un unico motivo di appello, contesta la Parte_1
valutazione del Tribunale delle Imprese delle garanzie sottoscritte in termini di
“contratti autonomi di garanzia”, piuttosto che di “fideiussioni”.
Si premette che – a pg. 4 della sentenza impugnata – si legge: “l'art 7 di ciascuno dei contratti prevede non solo che il pagamento del garante debba essere “immediato” e “a semplice richiesta scritta” della banca, ma anche che il garante, una volta escusso, sia tenuto a pagare “anche in caso di opposizione del debitore”.
pagina 8 di 15 Ritiene, invece, l'appellante che sia il tenore letterale delle garanzie indicate, laddove fanno riferimento, in più punti, alla “fideiussione” e al “fideiussore”, sia la finalità perseguita dalle parti, mediante la sottoscrizione di tale garanzia – e, segnatamente, far ottenere alla Banca la stessa prestazione cui era tenuto il debitore principale –, fondino la diversa interpretazione proposta.
Muovendo da tale premessa, l'appellante ritiene che le “fideiussioni” debbano essere dichiarate nulle, per violazione della disciplina antitrust (art. 2 Legge 287/1990), riproducendo le clausole ritenute lesive della concorrenza da parte dell'Autorità di Vigilanza con provvedimento n. 55/2005.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello vada respinto, sia pure sulla base di una diversa motivazione rispetto a quella adottata dal Tribunale delle Imprese.
I.A. In primo luogo, quanto alla qualificazione giuridica delle garanzie sottoscritte dall'appellante, appare condivisibile la prospettazione di quest'ultima nella misura in cui ritiene che le stesse siano riferibili allo schema contrattuale della “fideiussione” - pur se in presenza degli indicati elementi di atipicità - piuttosto che del “contratto autonomo di garanzia”.
Così come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a
prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”.3
Invero, secondo la pronuncia indicata – (la quale ha esaminato una fattispecie sostanzialmente identica a quella in esame, risultando presente analoga clausola nella garanzia ivi esaminata e che prevedeva il pagamento immediato, da parte del fideiussore, “a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore”) – “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine
necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari
pagina 9 di 15 strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”.4
In relazione al caso di specie – ricorrendo ai consueti criteri di ermeneutica contrattuale – questa
Corte ritiene che le garanzie sottoscritte da pur se in presenza della clausola indicata, Parte_1 fossero comunque qualificabili in termini di “fideiussione” e non di “contratto autonomo di garanzia”.
Principalmente, deve tenersi conto:
a) del tenore letterale del contratto (per quanto, è noto che ciò non sia, di per sé, dirimente), ove, in più punti, si impiegano termini come “fideiussione” e “fideiussore”.
In ogni caso, si evidenzia che trattasi di modulistica contrattuale predisposta dalla stessa Banca –
(che ora sostiene la natura autonoma della garanzia) – tramite l'associazione di categoria (ABI) e, quindi, da un professionista altamente qualificato nel settore;
b) della circostanza che la garanzia è stata rilasciata da quale soggetto che aveva Parte_1
rapporti di natura societaria con il debitore principale (risultando, ex actis, socia di R.C.
Costruzioni Srl per una quota pari al 5% del capitale sociale, con potere di firma e con delega ad operare sui conti correnti).
Ciò – si osserva – diversamente da quanto solitamente caratterizza i contratti autonomi di garanzia,
ove la garanzia viene rilasciata, tipicamente, da una Banca (o da Compagnia di assicurazione) – (e non “in favore di” queste ultime) – su richiesta del debitore principale e a garanzia delle obbligazioni dal medesimo assunte;
c) della finalità satisfattiva perseguita dalle parti del presente giudizio, assumendo il fideiussore gli stessi obblighi di pagamento del debitore principale e non ravvisandosi, invece, quella prospettiva tipicamente indennitaria, propria delle garanzie autonome, con le quali, nel caso di inadempimento pagina 10 di 15 del debitore, il garante si impegna al pagamento di una somma di denaro predeterminata, in sostituzione della prestazione cui è tenuto il debitore.
I.B. Tenuto conto di quanto sopra – ad avviso della Corte – non appare meritevole di conferma la valutazione fatta dal primo giudice nella misura in cui ha ritenuto di interpretare la clausola n. 7) già indicata come un'implicita rinuncia a sollevare eccezioni.
La dizione “anche in caso di opposizione del debitore” – per le ragioni indicate – non rende autonomo l'impegno del garante e, dunque, non gli preclude la facoltà di sollevare eccezioni relative alla nullità della garanzia (così, Cass. Civ. n. 31105/2024 cit.).
Tale clausola appare, piuttosto, replicare il disposto di cui all'art. 1462 c.c. in tema di clausola solve et repete, così che, pur essendo tenuto al pagamento immediato, il fideiussore può sollevare le eccezioni relativa all'invalidità della garanzia stessa.5
I.C. Come preannunciato, l'accoglimento del primo profilo di censura non risulta, peraltro, idoneo a fondare la riforma della pronuncia impugnata.
(i) Invero, con riferimento alle fideiussioni omnibus sottoscritte da anche ad Parte_1
ipotizzare la nullità delle clausole indicate, stante la coincidenza oggettiva di queste ultime con quelle dichiarate nulle dall'Autorità di Vigilanza6 (in termini di nullità parziale, non risultando 6 In particolare, si trattava: dell'art. 2) – la c.d. clausola di riviviscenza – in base alla quale il fideiussore era tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”; dell'art. 6) ove si prevedeva che: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”; dell'art. 8) – la c.d. clausola di pagina 11 di 15 adeguatamente allegata l'essenzialità delle stesse rispetto alla parte restante delle garanzie) in ogni caso, non si avrebbe alcuna ricaduta pratica sul rapporto controverso, tale che l'appellante sarebbe comunque tenuta al pagamento del debito garantito.
Sul punto, si osserva come – in appello, così come nel giudizio di primo grado – l'appellante non abbia, con chiarezza, allegato le conseguenze della dedotta nullità, in relazione alle tre clausole considerate.
Quanto, in particolare, alla deroga all'art. 1957 c.c., trattasi di eccezione in senso stretto e non rilevabile di ufficio, così che deve essere eccepita dalla parte che se ne vuole avvalere, entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive (art. 2969 c.c.).7
Dalla disamina degli atti di primo grado e dalla stessa prospettazione dell'appello (oltre che dalle conclusioni rassegnate), non risulta chiara la volontà di sollevare tale eccezione, essendosi la parte limitata a chiedere il solo accertamento della nullità (totale o parziale) della garanzia.
(ii) In ogni caso, anche a ritenere diversamente, si osserva come la Banca, con raccomandata del 18
agosto 2017, avesse comunicato alla Società e ai garanti la revoca dei rapporti, intimando il pagamento del dovuto, con la dettagliata indicazione delle diverse poste debitorie a tale epoca maturate – (cfr. doc. n. 8 . Pt_1
Secondo l'orientamento già seguito da questa Corte, in adesione all'insegnamento prevalente della
Corte di Cassazione8, laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale.
sopravvivenza – in base alla quale si contemplava l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale era obbligato nei confronti della banca, disponendosi che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. 7 Cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 30 novembre 2024, n. 30774; 8 In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza
26 settembre 2017, n. 22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078;
pagina 12 di 15 La diversa interpretazione (cfr. Cass. Civ. n. 20668/2024) risulta meno persuasiva, ad avviso di questa Corte, tenuto conto della finalità della clausola indicata (i.e. garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito), così apparendo contraddittorio pretendere l'avvio dell'iter giudiziario.
Su tali basi, deve ritenersi che l'intimazione stragiudiziale inviata dalla Banca in data 18 agosto
2017, contestualmente alla revoca dagli affidamenti e al recesso dai rapporti in essere, abbia impedito la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.9
(iii) Infine, quanto alla fideiussione specifica sottoscritta da si osserva che, così come Parte_1
già ritenuto in altre occasioni da questa Corte di Appello e dalla stessa Corte di Cassazione10, in 9 Si rileva, tra l'altro, come Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 5186/2025 cit. – nel confermare C.A. Milano n.
2773/2022, che si era pronunciata in un caso del tutto similare a quello in decisione – abbia, sul punto, così motivato:
“Quanto alla nullità relativa normalmente deducibile in tale ipotesi, inoltre, [il ricorrente] non si confronta con il fatto che la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto non solo inammissibile la deduzione, ma anche infondata in quanto - anche laddove si ravvisasse la nullità parziale del contratto e la tempestività delle eccezioni in esame - risulta per tabulas che, in data 4 Aprile 2014, la banca non abbia solo revocato gli affidamenti a suo tempo concessi alla Società, ma abbia anche formulato espressa richiesta di pagamento delle passività ivi indicate, tanto a quest'ultima, quanto all'odierna ricorrente, quale erede del fideiussore , risultando Persona_1 rispettato il termine semestrale, ex art. 1957 c.c.”.
pagina 13 di 15 relazione ad essa, non trovi applicazione il provvedimento di Banca D'TA n. 55 / 2005, con il quale veniva dichiarata la nullità parziale del (solo) schema predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus.
L'accertamento dell'intesa illecita a monte, da parte dell'Autorità di Vigilanza, muoveva dal presupposto che l'applicazione uniforme di dette clausole contrattuali, nel tempo e a un numero indeterminato di rapporti, avesse l'effetto di falsare e restringere la libera concorrenza.
Trattasi, pertanto, di presupposto che non si riscontra nell'ipotesi di fideiussione specifica, tipicamente accessoria a un solo rapporto determinato, così che il richiamo a detto provvedimento n. 55/2005 non appare fondato.
Conclusivamente, l'appello viene respinto, con conferma della statuizione impugnata.
III. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore indeterminabile della causa, a complessità media,
delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che esclude la fase istruttoria).
In ragione della sostanziale unicità delle posizioni processuali di Controparte_7
e di , avendo svolto difese pressocché coincidenti, viene liquidato
[...] Controparte_2 un unico importo complessivo, a titolo di compensi, aumentato del 20% ai sensi dell'art. 4 d.m.
55/2014 (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 17393 del 13 luglio 2017).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore importo, a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
impegnato in solido con la debitrice per un'obbligazione singolarmente determinata, non è avvistabile alcuna nullità”. pagina 14 di 15 - respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di e, per l'effetto, conferma, nei sensi di cui
[...] Controparte_2
in motivazione, la sentenza n. 3229/2023 pubblicata in data 20 aprile 2023 dal Tribunale
di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa;
- condanna alla rifusione, in favore di e Parte_1 Controparte_1
di delle ulteriori spese del grado, che liquida in Controparte_2
complessivi euro 10.164,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Risulta pacifico, ex actis, che – in precedenza – fosse stato avviato il procedimento per decreto ingiuntivo, da parte della avanti al Tribunale di Sondrio, mediante il quale il debitore principale e i garanti venivano CP_1 ingiunti al pagamento di euro 928.807,44 (i garanti nei limiti della somma massima garantita), quale saldo passivo del conto corrente ordinario e ipotecario e quale residuo del mutuo chirografario e ipotecario. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva sospeso ex art. 295 c.p.c., ritenendosi pregiudiziale la definizione di quello successivamente proposto avanti al Tribunale delle Imprese e oggetto della presente decisione;
3 Sul punto, si rimanda a Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 31105/2024; 4 In tale caso, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la formulazione della clausola, nei termini indicati, non fosse di per sé indicativa della volontà implicita di rinunciare a proporre eccezioni e, dunque, che non fosse sufficiente per ravvisare un “contratto autonomo di garanzia”;
5 Non appare, pertanto, riferibile al caso in esame quell'orientamento interpretativo – che, in sé, si condivide5 – in base al quale “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cosiddetto
"Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. Civ. n. 22233/2024); 10 cfr., di recente, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10689/2024, che, a pg. 11, così specificamente motiva:
“Nell'impugnata sentenza la Corte territoriale ha espressamente rilevato che la polizza oggetto di causa individua sia un massimale garantito sia un concreto potenziale debito al sorgere del quale la garanzia può essere escussa dal beneficiario;
pertanto, la polizza è valida ed efficace in quanto riferita ad uno specifico affare del quale viene individuato l'ammontare e la causale. Così motivando, la corte territoriale ha dunque fatto buon governo dei principi che, a contrario, si desumono dalla nota sentenza delle sezioni unite numero 41994/2021.
Posto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate da Banca d'TA con il provvedimento numero 55/2005 […] ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere che anche le condizioni della fideiussione specifica siano il frutto di intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è