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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/06/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 30.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.6216 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 16.08.1965 in CASOLA di NAPOLI ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , elettivamente domiciliata in BOSCOREALE CodiceFiscale_1 alla p.zza PACE n.20, presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta mandato trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità ex Lege n.222/984.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 15.12.2023 la sig.ra Parte_1
, sulla scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva
[...] al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno ex art.1 Lex n.222/984.
1 Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva CP_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 30 ottobre 2024 la sig.ra Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 30.05.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'assegno di invalidità di cui alla Legge n.222/984. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 07.10.2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 11.09.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il 30.10.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi al “dissenso”;
◼ l'iniziativa attorea contiene, almeno formalmente, la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni
2 peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196
Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U.
E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena.
Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
3 Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte
“ricorrente post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti. (4)
Nel caso di specie il dr. ha accertato a carico della Controparte_2 sig.ra , una condizione clinica così sintetizzata: diabete mellito in Parte_1 terapia orale;
BPCO; varici arti inferiori;
artrosi età correlata e senza significativi riflessi funzionali;
esiti di tiroidectomia parziale. Il perito annette(va) a dette patologie uno stato di invalidità, riferito alla capacità di lavoro della periziata, inferiore a quello stabilito dalla Legge per l'accesso alle prestazioni evocate. Tale responso costituisce l'atto diagnostico-valutativo terminale di un percorso medico legale durante il quale il dr. aveva avuto modo di rilevare, CP_2 all'esito dell'esame obiettivo eseguito il 3 giugno 2024, una situazione clinica così descritta: condizioni generali buone;
deambulazione nella norma;
altezza cm. 153 come da documento;
peso vestita 86 Kg;
frequenza 70 m', Sat. 96%; presenza varici arti inferiori con succulenza dei tessuti molli;
apparato osteoarticolare: movimenti delle cerniere rachidee sub-completi così come quelli delle grosse articolazioni;
isolati rumori di scroscio;
torace: murmure vescicolare lievemente ridotto in sede basale ma con emitoraci normoespansibili;
cuore: toni puri, azione ritmica;
addome: trattabile alla palpazione superficiale e profonda con organi ipocondriaci nelle rispettive logge;
sistema nervoso e psiche: note d'ansia>.
L'indagine peritale di cui all'elaborato scritto valorizza(va), quindi, le considerazioni che seguono. In effetti, il complesso morboso di cui è portatrice è esiguo in relazione alla sua tipologia di lavoro che, è ben precisare, ha una lunga interruzione nell'arco dell'anno solare. Ciò ovviamente presuppone ad un recupero delle sue energie psicofisiche non disgiungendo che il lavoro bracciantile propone una diversificazione tipologica. E tale considerazione a maggior ragione ha una sua veridicità avendo l'assicurata affermato in sede di consulenza (03/06/24) di aver lavorato fino ad una settimana addietro.> (5)
I rilievi desumibili dall'atto introduttivo, che rimandano pedissequamente al parere del consulente di parte, dr. , concernono l'asserita non Persona_1 corretta valorizzazione dell'effettivo quadro clinico generale, la mancata diagnosi di
“obesità” e di paziente esposta a crisi asmatiche ricorrenti, la riduttiva valutazione
4 della patologia vulnerante le ginocchia, la mancata considerazione delle reali attitudini lavorative dell'istante. (6)
Ora, la questione che si pone, ad avviso del Giudice, è di tipo sistemico, prima ancora che medico legale. La ricorrente contesta l'esito dell'esame clinico di cui alla visita del 3 giugno 2024, visita alla quale, peraltro, non risulta avere partecipato il dr. P. . Per_1
Si legge nella sezione dell'atto introduttivo di lite che richiama letteralmente il parere del consulente di parte: il ctu non riporta la effettiva gravità del quadro clinico presentato dall'istante in quanto tende irragionevolmente a minimizzarlo … non tenendo assolutamente conto che l'istante è un soggetto obeso di classe II (IMC di 36,7 peso 86 kg h 153 cm) con ginocchia tumefatte e limitate nei movimenti>.
Se non che un tale passaggio argomentativo non è processualmente apprezzabile nel suo momento genetico in quanto muove da obiezioni ai rilievi clinici diretti -cfr. es. obiettivo pag. 6 della relazione "movimenti delle cerniere rachidee sub-completi così come quelli delle grosse articolazioni;
isolati rumori di scroscio- del tutto infondate per non avere partecipato il consulente di parte all'esame obiettivo che ha fatto “registrare” quei particolari dati. A ciò aggiungasi che tutti i referti valorizzati dalla ricorrente a sostegno delle sue argomentazioni risultano espressamente citati nella relazione peritale. Il che attesta la loro analisi ad opera del dr. . Persona_2
Insomma.
L'intera premessa clinico-valutativa su cui si basa il responso del C.T.U. deve ritenersi incontestata nella misura in cui mentre tecnicamente ineccepibile si palesa l'iter motivazionale seguito dal C.T.U., apprezzabile per la sua piena adesione alla progressione medico-legale che deve caratterizzare l'indagine consulenziale, incentrata sulla continua osmosi fra dato documentale e dato clinico;
le critiche attoree si reggono su una valorizzazione monolaterale del dato cartolare, assolutamente disgiunta dall'apprezzamento del dato clinico. Messo in discussione sulla sola base di una lettura “di parte” dello stesso supporto documentale scrutinato dal dr. . Persona_2
Né può farsi a meno di censurare l'obiezione attorea secondo cui sarebbe fuorviante l'osservazione peritale inerente il carattere stagionale delle attività lavorative alle quali è dedita la sig.ra . Pt_1
Esattamente al contrario, un tale passaggio esplicativo ulteriormente illustra il rapporto, da analizzare in ottica squisitamente medico legale, fra le condizioni, eventualmente usuranti, in cui si svolge l'attività lavorativa dell'interessata ed il quadro clinico e menomativo rilevato dal perito, ed analizzato con la doppia lente dell'esame obiettivo e dello scrutinio documentale.
5 Infatti, il dr. ha escluso che le patologie di cui la sig.ra è Persona_2 Pt_1 portatrice incidano sulle sue attività lavorative, e quindi sulle connesse condizioni usuranti, in modo tale da interferire negativamente con i limiti invalidanti posti dall'impianto normativo anche sulla base di un dato oggettivo certo, ulteriormente
“certificato” dal passaggio anamnestico, a sua volta ignorato dal consulente di parte, a tenore del quale la periziata aveva lavorato fino ad una settimana prima della visita eseguita dal perito.
Quanto alla critica inerente la mancata diagnosi di obesità dovrebbe essere qui sufficiente segnalarne i limiti formalistici. Il perito, dopo avere riportato il dato oggettivo sul quale si basa la diagnosi di obesità, ha, per vero, precisato che la situazione complessiva osteoarticolare e quella cardiaca non risentono del peso del corpo. Il che è, evidentemente, dirimente. (7)
Va, a questo punto, segnalato che i rilievi veicolati con il ricorso post- dissenso erano già stati sottoposti all'attenzione del dr. in fase Persona_2 intraconsulenziale;
e che con essi il perito si era doverosamente confrontato redigendo apposita appendice alla relazione scritta poi definitivamente predisposta. La ricorrente ha del tutto ignorato le precisazioni del C.T.U. veicolando in giudizio rilievi ripetitivi che in nessuna considerazione tengono i “chiarimenti” intraconsulenziali del perito.
Da questa prospettiva, per vero, l'iniziativa attorea rasenta l'inammissibilità nella misura in cui, a ben vedere, è priva di contestazioni all'operato del C.T.U. che, evidentemente, non è quello trasfuso nelle bozze. Come sembra attestare il termine all'uopo utilizzato.
Si legge, infatti, nella sezione esplicativa dell'elaborato peritale. L'epigrafato consulente ha fatto pervenire proprie note con l'invito alla revisione del dato diagnostico e valutativo. Circa quest'ultimo aspetto, corre l'obbligo di confermare quanto già espresso nella bozza poiché l'attività bracciantile, è bene ribadire, a differenza di altre tipologie di lavoro permette il recupero delle energie fisiche per la interruzione nell'arco dell'anno solare né richiede particolari competenze in quanto può essere diversificata in molteplici modi. Una maggiore attenzione alla lettura della bozza da parte del Dott. , senza alcuna polemica Per_1 professionale, avrebbe fatto intendere circa la genuinità della suddetta considerazione in quanto l'assicurata, nell'ambito della raccolta anamnestica, ha affermato di aver lavorato fino ad una settimana addietro agli accertamenti medico- legali del 03/06/24. Circa il dato diagnostico la BPCO è la categoria di appartenenza tanto che è doveroso fare attenzione a quanto certifica lo specialista ASL nell'unica certificazione del 31/10/22: crisi d'asma ricorrente in specie nei periodi di transizione stagionale. Per giunta, pur nella benevola riconoscenza da parte dell di tale CP_3 entità nosologica, una completamento di certezza di patologia polmonare doveva
6 essere sostenuta almeno da una radiografia del torace ed da una emogasanalisi. La spirometria del 31/10/22 può avere nel suo espletamento una sua componente soggettiva oppure essere espressione di sospensione di terapia. Inoltre, è logico che le patologie artrosiche del rachide devono essere degenerative altrimenti avrebbero una loro illogicità di fondo nella richiesta in quanto la materia previdenziale non tratta fenomeni acuti. E, proseguendo, il riscontro di soli scrosci articolari con screzi disfunzionali lascia intendere di un buon compenso.>
Tale iter argomentativo è stato del tutto ignorato. Il che, se da una prospettiva processuale vulnera formalmente il ricorso post- dissenso, da una prospettiva sostanziale rende definitivamente non contestabile il responso peritale. (8)
In conclusione Non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra non è tale da Parte_1 integrare gli estremi per il riconoscimento delle prestazioni evocate.
Le spese di lite restano compensate.
Le spese consulenziali, già liquidate con separato provvedimento, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'assegno previsto dalla Legge n.222/984, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese consulenziali, già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 30.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.6216 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 16.08.1965 in CASOLA di NAPOLI ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , elettivamente domiciliata in BOSCOREALE CodiceFiscale_1 alla p.zza PACE n.20, presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta mandato trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità ex Lege n.222/984.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 15.12.2023 la sig.ra Parte_1
, sulla scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva
[...] al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno ex art.1 Lex n.222/984.
1 Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva CP_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 30 ottobre 2024 la sig.ra Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 30.05.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'assegno di invalidità di cui alla Legge n.222/984. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 07.10.2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 11.09.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il 30.10.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi al “dissenso”;
◼ l'iniziativa attorea contiene, almeno formalmente, la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni
2 peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196
Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U.
E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena.
Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
3 Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte
“ricorrente post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti. (4)
Nel caso di specie il dr. ha accertato a carico della Controparte_2 sig.ra , una condizione clinica così sintetizzata: diabete mellito in Parte_1 terapia orale;
BPCO; varici arti inferiori;
artrosi età correlata e senza significativi riflessi funzionali;
esiti di tiroidectomia parziale. Il perito annette(va) a dette patologie uno stato di invalidità, riferito alla capacità di lavoro della periziata, inferiore a quello stabilito dalla Legge per l'accesso alle prestazioni evocate. Tale responso costituisce l'atto diagnostico-valutativo terminale di un percorso medico legale durante il quale il dr. aveva avuto modo di rilevare, CP_2 all'esito dell'esame obiettivo eseguito il 3 giugno 2024, una situazione clinica così descritta: condizioni generali buone;
deambulazione nella norma;
altezza cm. 153 come da documento;
peso vestita 86 Kg;
frequenza 70 m', Sat. 96%; presenza varici arti inferiori con succulenza dei tessuti molli;
apparato osteoarticolare: movimenti delle cerniere rachidee sub-completi così come quelli delle grosse articolazioni;
isolati rumori di scroscio;
torace: murmure vescicolare lievemente ridotto in sede basale ma con emitoraci normoespansibili;
cuore: toni puri, azione ritmica;
addome: trattabile alla palpazione superficiale e profonda con organi ipocondriaci nelle rispettive logge;
sistema nervoso e psiche: note d'ansia>.
L'indagine peritale di cui all'elaborato scritto valorizza(va), quindi, le considerazioni che seguono. In effetti, il complesso morboso di cui è portatrice è esiguo in relazione alla sua tipologia di lavoro che, è ben precisare, ha una lunga interruzione nell'arco dell'anno solare. Ciò ovviamente presuppone ad un recupero delle sue energie psicofisiche non disgiungendo che il lavoro bracciantile propone una diversificazione tipologica. E tale considerazione a maggior ragione ha una sua veridicità avendo l'assicurata affermato in sede di consulenza (03/06/24) di aver lavorato fino ad una settimana addietro.> (5)
I rilievi desumibili dall'atto introduttivo, che rimandano pedissequamente al parere del consulente di parte, dr. , concernono l'asserita non Persona_1 corretta valorizzazione dell'effettivo quadro clinico generale, la mancata diagnosi di
“obesità” e di paziente esposta a crisi asmatiche ricorrenti, la riduttiva valutazione
4 della patologia vulnerante le ginocchia, la mancata considerazione delle reali attitudini lavorative dell'istante. (6)
Ora, la questione che si pone, ad avviso del Giudice, è di tipo sistemico, prima ancora che medico legale. La ricorrente contesta l'esito dell'esame clinico di cui alla visita del 3 giugno 2024, visita alla quale, peraltro, non risulta avere partecipato il dr. P. . Per_1
Si legge nella sezione dell'atto introduttivo di lite che richiama letteralmente il parere del consulente di parte: il ctu non riporta la effettiva gravità del quadro clinico presentato dall'istante in quanto tende irragionevolmente a minimizzarlo … non tenendo assolutamente conto che l'istante è un soggetto obeso di classe II (IMC di 36,7 peso 86 kg h 153 cm) con ginocchia tumefatte e limitate nei movimenti>.
Se non che un tale passaggio argomentativo non è processualmente apprezzabile nel suo momento genetico in quanto muove da obiezioni ai rilievi clinici diretti -cfr. es. obiettivo pag. 6 della relazione "movimenti delle cerniere rachidee sub-completi così come quelli delle grosse articolazioni;
isolati rumori di scroscio- del tutto infondate per non avere partecipato il consulente di parte all'esame obiettivo che ha fatto “registrare” quei particolari dati. A ciò aggiungasi che tutti i referti valorizzati dalla ricorrente a sostegno delle sue argomentazioni risultano espressamente citati nella relazione peritale. Il che attesta la loro analisi ad opera del dr. . Persona_2
Insomma.
L'intera premessa clinico-valutativa su cui si basa il responso del C.T.U. deve ritenersi incontestata nella misura in cui mentre tecnicamente ineccepibile si palesa l'iter motivazionale seguito dal C.T.U., apprezzabile per la sua piena adesione alla progressione medico-legale che deve caratterizzare l'indagine consulenziale, incentrata sulla continua osmosi fra dato documentale e dato clinico;
le critiche attoree si reggono su una valorizzazione monolaterale del dato cartolare, assolutamente disgiunta dall'apprezzamento del dato clinico. Messo in discussione sulla sola base di una lettura “di parte” dello stesso supporto documentale scrutinato dal dr. . Persona_2
Né può farsi a meno di censurare l'obiezione attorea secondo cui sarebbe fuorviante l'osservazione peritale inerente il carattere stagionale delle attività lavorative alle quali è dedita la sig.ra . Pt_1
Esattamente al contrario, un tale passaggio esplicativo ulteriormente illustra il rapporto, da analizzare in ottica squisitamente medico legale, fra le condizioni, eventualmente usuranti, in cui si svolge l'attività lavorativa dell'interessata ed il quadro clinico e menomativo rilevato dal perito, ed analizzato con la doppia lente dell'esame obiettivo e dello scrutinio documentale.
5 Infatti, il dr. ha escluso che le patologie di cui la sig.ra è Persona_2 Pt_1 portatrice incidano sulle sue attività lavorative, e quindi sulle connesse condizioni usuranti, in modo tale da interferire negativamente con i limiti invalidanti posti dall'impianto normativo anche sulla base di un dato oggettivo certo, ulteriormente
“certificato” dal passaggio anamnestico, a sua volta ignorato dal consulente di parte, a tenore del quale la periziata aveva lavorato fino ad una settimana prima della visita eseguita dal perito.
Quanto alla critica inerente la mancata diagnosi di obesità dovrebbe essere qui sufficiente segnalarne i limiti formalistici. Il perito, dopo avere riportato il dato oggettivo sul quale si basa la diagnosi di obesità, ha, per vero, precisato che la situazione complessiva osteoarticolare e quella cardiaca non risentono del peso del corpo. Il che è, evidentemente, dirimente. (7)
Va, a questo punto, segnalato che i rilievi veicolati con il ricorso post- dissenso erano già stati sottoposti all'attenzione del dr. in fase Persona_2 intraconsulenziale;
e che con essi il perito si era doverosamente confrontato redigendo apposita appendice alla relazione scritta poi definitivamente predisposta. La ricorrente ha del tutto ignorato le precisazioni del C.T.U. veicolando in giudizio rilievi ripetitivi che in nessuna considerazione tengono i “chiarimenti” intraconsulenziali del perito.
Da questa prospettiva, per vero, l'iniziativa attorea rasenta l'inammissibilità nella misura in cui, a ben vedere, è priva di contestazioni all'operato del C.T.U. che, evidentemente, non è quello trasfuso nelle bozze. Come sembra attestare il termine all'uopo utilizzato.
Si legge, infatti, nella sezione esplicativa dell'elaborato peritale. L'epigrafato consulente ha fatto pervenire proprie note con l'invito alla revisione del dato diagnostico e valutativo. Circa quest'ultimo aspetto, corre l'obbligo di confermare quanto già espresso nella bozza poiché l'attività bracciantile, è bene ribadire, a differenza di altre tipologie di lavoro permette il recupero delle energie fisiche per la interruzione nell'arco dell'anno solare né richiede particolari competenze in quanto può essere diversificata in molteplici modi. Una maggiore attenzione alla lettura della bozza da parte del Dott. , senza alcuna polemica Per_1 professionale, avrebbe fatto intendere circa la genuinità della suddetta considerazione in quanto l'assicurata, nell'ambito della raccolta anamnestica, ha affermato di aver lavorato fino ad una settimana addietro agli accertamenti medico- legali del 03/06/24. Circa il dato diagnostico la BPCO è la categoria di appartenenza tanto che è doveroso fare attenzione a quanto certifica lo specialista ASL nell'unica certificazione del 31/10/22: crisi d'asma ricorrente in specie nei periodi di transizione stagionale. Per giunta, pur nella benevola riconoscenza da parte dell di tale CP_3 entità nosologica, una completamento di certezza di patologia polmonare doveva
6 essere sostenuta almeno da una radiografia del torace ed da una emogasanalisi. La spirometria del 31/10/22 può avere nel suo espletamento una sua componente soggettiva oppure essere espressione di sospensione di terapia. Inoltre, è logico che le patologie artrosiche del rachide devono essere degenerative altrimenti avrebbero una loro illogicità di fondo nella richiesta in quanto la materia previdenziale non tratta fenomeni acuti. E, proseguendo, il riscontro di soli scrosci articolari con screzi disfunzionali lascia intendere di un buon compenso.>
Tale iter argomentativo è stato del tutto ignorato. Il che, se da una prospettiva processuale vulnera formalmente il ricorso post- dissenso, da una prospettiva sostanziale rende definitivamente non contestabile il responso peritale. (8)
In conclusione Non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra non è tale da Parte_1 integrare gli estremi per il riconoscimento delle prestazioni evocate.
Le spese di lite restano compensate.
Le spese consulenziali, già liquidate con separato provvedimento, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'assegno previsto dalla Legge n.222/984, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese consulenziali, già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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