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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo -Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo -Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli -Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 273/2023 promossa in grado di appello da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Gentile Cinà Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 13.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 24.03.2022, innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, chiedeva dichiararsi l'illegittimità della comunicazione Controparte_1
del 17.01.2022 di riliquidazione, della pensione 07173744 categoria INVCIV, Pt_1 dalla quale era scaturito un indebito pari ad € 7.445,75 (per il periodo 01.01.2018 - 28.02.2022) per effetto della “…titolarità di altra pensione…”.
A tal fine deduceva che: - con ricorso del 06 febbraio 2020 aveva impugnato il provvedimento che Pt_1 aveva respinto la sua “domanda per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 12/06/84, n.222”;
- all'esito del relativo giudizio (recante il n.1405/2020 R.G.), il Tribunale di Palermo G.L. aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 06/06/2018;
- con successivo ricorso depositato l'11 febbraio 2020 aveva impugnato “…il verbale di visita medica della Commissione del 12/11/2019 che, in sede di Pt_1 revisione, non l'aveva riconfermata invalida nella misura del 100% per avere diritto alla pensione di invalidità civile”;
- giudizio quest'ultimo, iscritto al numero 1590/2020 R.G., conclusosi con il riconoscimento della “sussistenza del requisito sanitario per ottenere la pensione di invalidità civile dalla data della visita di revisione del 12/11/2019…”. Pertanto, attesa la sussistenza del “…diritto alla pensione di invalidità civile sia prima del 2019, sia negli anni 2019 e 2020 in virtù del decreto di omologa de l05/02/2021 (R.G. 1405), e sia successivamente dal 2021…”, in assenza di una condotta dolosa imputabile al percipiente, affermava l'inesigibilità delle somme rivendicate dall - in applicazione della disciplina di favore in materia di indebito Pt_1 assistenziale - il cui recupero non avrebbe dovuto retroagire al gennaio 2018, ma dalla nota di riliquidazione del 17.01.2022.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata il 28.06.2022, chiedendo Pt_1 il rigetto del ricorso attesa l'infondatezza della domanda ex adverso promossa, sostenendo che“…con provvedimento del 11/11/2021, l' ha liquidato l'assegno Pt_1 ordinario di invalidità alla ricorrente, con decorrenza da 07/2018, giusta omologa resa nel procedimento 1405/2020 RG.A seguito della liquidazione dell'assegno, è stata ricostituita la prestazione agli invalidi civili, tenendo conto della concessione dell'altra pensione. Dalla ricostituzione è emerso che, per gli anni 2019 e 2020, è venuto meno il diritto alla corresponsione della provvidenza economica legata all'invalidità civile, atteso il superamento dei limiti reddituali…”.
A sostegno della propria tesi difensiva rilevava che “…Diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, dunque, l'indebito è sorto per motivi reddituali e non sanitari. La contestazione deve ritenersi tempestiva, poiché scaturita dalla sopravvenuta liquidazione di altro trattamento. La parte non può non essere stata consapevole del fatto che il riconoscimento dell'ulteriore prestazione avrebbe determinato il superamento dei limiti reddituali, stante che il riconoscimento è avvenuto su azione giudiziaria appositamente intrapresa, per cui deve escludersi la buona fede nel percepimento delle somme e un legittimo affidamento nella debenza delle somme, oggetto di contestazione, meritevole di tutela…”.
Con sentenza n. 665/2023, resa il 28.02.23, il Tribunale di Palermo, previo esame del panorama giurisprudenziale, anche comunitario, in materia, accoglieva la domanda di osservando che “…i redditi della ricorrente, anche ove Controparte_1 sommati, come fa l' in memoria di costituzione, supererebbero di poco la soglia Pt_1 di reddito prevista dalla legge”. Inoltre, trattandosi “di un reddito derivante da assegno di invalidità erogato dallo stesso Istituto e noto al medesimo e di redditi da lavoro tempestivamente dichiarati”, l'eventuale “indebito determinatosi, relativo al periodo precedente alla comunicazione di riliquidazione, sarebbe irripetibile”, non ravvisandosi “il dolo della ricorrente nella percezione della prestazione, poiché questo presupporrebbe che la stessa sapesse di non avervi diritto a causa dei propri redditi, ciò che deve escludersi, perché il superamento del reddito – peraltro contenuto in un importo minimo – si è verificato solo successivamente, in conseguenza di un provvedimento giudiziale, il cui contenuto certamente la ricorrente non poteva conoscere in anticipo, al pari della somma che le sarebbe stata liquidate in esito al medesimo, avendo invece sempre provveduto in modo diligente e tempestivo a comunicare all' i redditi che le erano noti…”. Pt_1
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' con ricorso depositato Pt_1 il 31 marzo 2023, dolendosi, preliminarmente, dell'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale per avere ritenuto “…che nel modello TE08 del 17.01.2022 non fossero precisate le ragioni dell'indebito” mentre “in questo, era espressamente precisata la ragione del ricalcolo “titolarità di altra pensione”, con evidente e comprensibilissimo riferimento all'assegno ordinario liquidato appena due mesi prima, l'11.11.2021”.
Ha censurato poi l'erronea applicazione delle regole in materia di riparto dell'onere probatorio, atteso che, risultando incontestata tra le parti la natura indebita delle somme rivendicate dall , ricadeva sull'appellata, per avere Controparte_2 ella instaurato un giudizio di accertamento negativo del credito, l'onere di dimostrare in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla legge per poter beneficiare della prestazione.
Ha altresì rilevato come, “ del tutto incongruamente”, il Tribunale affermi “il legittimo affidamento della percipiente escludendone il dolo a motivazione della irripetibilità dell'indebito; invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudicante, la parte doveva necessariamente essere consapevole del fatto che avendo presentato domanda di assegno ordinario nel 2018, il suo possibile riconoscimento avrebbe determinato, in uno al reddito da lavoro dipendente nelle more percepito, il venir meno del requisito reddituale per la pensione di inabilità…” , come verificatosi nel caso di specie laddove “il superamento dei limiti reddituali si è determinato a seguito della liquidazione dell'assegno ordinario dell'11.11.2021”.
Ha resistito all'appello con memoria depositata il 5 marzo Controparte_1
2025, variamente contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 13.03.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
***** L'appello è fondato.
Preliminarmente va osservato che la motivazione trascritta nel modello TE08 appariva idonea a prospettare alla beneficiaria le ragioni del contestato indebito, ivi leggendosi che il ricalcolo era conseguenza della “titolarità di altra pensione”; richiamo lessicale che, contrariamente con quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbe consentito alla beneficiaria, come in effetti è avvenuto, di articolare una compiuta difesa.
Venendo al merito della res controversa, l'indebito in contestazione è di indubbia natura assistenziale atteso che trattasi di prestazioni connesse a situazioni di disabilità prive di copertura contributiva e assicurativa.
E' ben noto che nella subiecta materia la riespansione della generale disciplina dell'art.2033 c.c., rispetto al regime speciale disegnato per il solo indebito previdenziale dall'art.52 L. n.88/1989 e dall'art.13 L. n.412/1991, è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015 e molte successive conformi tra cui n. 13223/2020).
La ripetibilità della prestazione indebitamente erogata va, dunque, verificata alla stregua dei principi propri dell'indebito assistenziale che disegnano una disciplina speciale del settore, imposta dall'esigenza di assicurare la tutela dei diritti costituzionali presidiati dall'art. 38 Cost. (Cass. n.16080/2020; Cass. n.11921/2015; Cass n.1446/2008).
Trasfusi i superiori principi alla fattispecie in esame occorre verificare se nel caso de quo sia ravvisabile una situazione di “affidamento incolpevole” idonea ad escludere la ripetibilità dell'indebito.
La risposta non può che essere negativa.
Invero l'appellata, già beneficiaria di prestazione INVCIV n.07173744 (pensione di inabilità), nel presentare due distinti ricorsi giudiziali a distanza di soli cinque giorni l'uno dall'altro (il primo finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per la conferma della pensione di inabilità in godimento, il secondo diretto all'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità), non poteva non porsi il dubbio, così implicitamente accettandone le eventuali conseguenze sotto un profilo di obbligo restitutorio, che il cumulo reddituale potenzialmente legato al futuro riconoscimento di entrambe le prestazione avrebbe potuto determinare un indebito per superamento dei limiti di reddito, foriero di azioni di recupero ad iniziativa dell'ente previdenziale.
Esclusa, dunque, un'ipotesi di “affidamento incolpevole”, deve essere riscontrata la ripetibilità delle somme ingiunte dall' nella nota oggetto di Pt_1 opposizione.
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso di primo grado proposto da Controparte_1
Alla soccombenza dell'appellata non segue condanna alle spese del doppio grado del giudizio, avendo, quest'ultima reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 655/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 28 febbraio 2023, rigetta il ricorso proposto da Controparte_1
Dichiara la parte appellata non tenuta al pagamento delle spese del doppio grado. Così deciso in Palermo il 13 marzo 2025 Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Cinzia Alcamo