Art. 3.
L'amministrazione delle finanze e' autorizzata a consentire la dilazione fino a quindici rate annuali, con gli interessi legali a scalare, del prezzo di vendita.
L'amministrazione delle finanze e' autorizzata a consentire la dilazione fino a quindici rate annuali, con gli interessi legali a scalare, del prezzo di vendita.