Articolo 3 della Legge 20 dicembre 1967, n. 1266
Articolo 2
Versione
18 gennaio 1968
Art. 3.
L'amministrazione delle finanze e' autorizzata a consentire la dilazione fino a quindici rate annuali, con gli interessi legali a scalare, del prezzo di vendita.

Entrata in vigore il 18 gennaio 1968