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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/07/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2515 R.G. cont. 2024
TRA
- , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
APRILIA (LT), P.zza Roma, n. 18, presso lo studio dell'avv. FEDERICO SAVO, che la rappresenta e difende come da procura apposta in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE contumace
OGGETTO: divisione giudiziale ereditaria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato telematicamente il
13/06/2024, ha chiesto all'intestato Tribunale che fosse accertato il Parte_1
diritto ad essa spettante sulle somme depositate sul conto corrente bancario n.
1000/2788, aperto presso l'Istituto San Paolo sede di Gubbio ed intestato alla comune
1 genitrice , deceduta in Aprilia il 6/9/2018. Persona_1
Ha dedotto la ricorrente che, a seguito del decesso, l'amministratore di sostegno, nominato a beneficio della predetta aveva depositato Persona_1
rendiconto della gestione, approvato dal giudice tutelare e dal quale è risultato, sul conto corrente bancario intestato all'amministrata, un saldo attivo di € 13.220,16; che, nello stesso rendiconto, l'amministratore di sostegno ha dato informazione delle spese che avrebbero dovuto essere saldate e rimborsate”, quantificate in € 7.426,43; che la de cuius non ha redatto alcuna disposizione testamentaria Persona_1
e pertanto si è aperta la successione ex lege; che le predette spese sono state sostenute da essa ricorrente, che ne ha anticipato gli interi importi con pagamenti tutti tracciati per un totale di € 6.519,21; che non risultano pagate le fatture emesse dal San Michele Hospital;
che essa attrice ha interesse a vedere riconosciuto il proprio credito in relazione alla successione materna e a procedere alla divisione della restante somma caduta in successione.
Premesso quanto sopra, la ricorrente ha chiesto, stante l'opposizione del fratello convenuto, di “- accertare il credito della IG.ra in relazione Parte_1 alla successione della genitrice IG.ra , pari ad € 6.519,21; - ordinare Persona_1 all'Istituto Intesa San Paolo di Gubbio la divisione della restante somma, pari ad €
6.700,79, al 50% tra gli eredi germani IGnori e . Parte_1 Controparte_1
Con condanna alle spese, oltre gli onorari di giudizio.
1.1 Con decreto adottato il 5/7/2024, il giudice (neo)designato, a seguito di astensione dell'originario istruttore, ha fissato udienza per la discussione del ricorso ed assegnato il termine per la costituzione del convenuto.
Con successiva ordinanza del 4/3/2025, il g.i. ha così provveduto:
“dispone che parte ricorrente, ai fini della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, depositi l'avviso di ricevimento della raccomandata CAD
669121342044; autorizza altresì la ricorrente a richiedere all'Istituto San Paolo l'estratto aggiornato del c/c 1000/2788 e a depositarne copia in giudizio entro il termine di seguito assegnato”.
2 All'udienza del 22/4/2025, il g.i., nella contumacia del resistente, si è riservato di provvedere a norma dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Il ricorso proposto da è fondato nei termini e limiti della Parte_1
seguente motivazione.
Con ricorso proposto utilizzando le forme del rito semplificato di cognizione,
formula una duplice domanda: l'una volta ad ottenere l'accertamento Parte_1
del proprio credito vantato nei confronti della massa ereditaria (in questo senso deve intendersi la domanda di “accertare il credito in relazione alla successione deal genitrice”; l'altra finalizzata ad ordinare all'istituto di credito depositario delle somme spettanti alla de cuius la divisione della somma residua, calcolata al netto del credito da essa stessa vantato.
La ricorrente agisce invero con domanda qualificabile come di divisione dei beni dell'eredità della de cuius domanda che consegue all'apertura Persona_1
della successione, allo scioglimento della comunione e al rendiconto che le parti devono farsi delle rispettive pretese nei confronti della massa.
Non vi è spazio dunque se non per un accertamento implicito delle pretese della ricorrente verso la massa da dividere, operazione propedeutica alle operazioni di divisione.
D'altro lato, la domanda volta ad ordinare all'istituto di credito di dividere le somme che residuino sul conto intestato alla de cuius non ha senso, poiché è il tribunale che procede alla divisione, non la banca depositaria, che peraltro non è parte in causa. Una volta operata la divisione l'istituto dio credito provvederà di conseguenza alla ripartizione degli importi come stabilito.
3. La materia delle successioni ereditarie è sottoposta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
Risulta nel caso di specie (v. allegato 1 al ricorso) che è stato ottemperato l'onere del previo esperimento della mediazione, cosicché la domanda proposta risulta procedibile.
4. Non vi è contestazione sul diritto di dividere l'eredità affermato dall'art. 713 c.c., che, al primo comma, stabilisce che i coeredi possono sempre domandare la divisione.
3 Va dunque dichiarata aperta la successione di nata a [...] Persona_1
(PG) l'8/6/1932 e deceduta in Aprilia (LT) il 6/9/2018, devoluta per legge ed in parti uguali ai figli e;
Parte_1 Controparte_1
Quindi viene accertato, anche alla luce della documentazione (estratto conto bancario) depositata dal ricorrente con note del 14/4/2025, che fa parte della massa ereditaria la somma di € 12.211,70 (alla data del 31/12/2024) depositata su conto corrente bancario n. 1000/2788 intestato alla de cuius, presso l'Istituto San Paolo - sede di Gubbio.
5. Vanno dunque effettuate le operazioni di divisione tenendo conto delle deduzioni e richieste formulate dalla ricorrente con riferimento ai crediti vantati dallo stesso per i pagamenti effettuati in favore della massa.
5.1 Sono di seguito illustrate le fasi in cui si articola il procedimento divisorio.
Ai fini della determinazione delle quote ereditarie e dei conguagli (ove necessari), come si evince dall'art. 723 c.c., si deve procedere ai conti che i condividenti si devono rendere tra loro, ivi compresi quelli relativi ai frutti del bene comune di cui un coerede gode in via esclusiva (se esistente).
L'art. 723 c.c., che non è dotato di un vero e proprio contenuto precettivo bensì meramente esemplificativo, con esclusione di portata vincolante per i condividenti, individua le fasi del procedimento divisorio per la formazione delle porzioni e assegnazione delle stesse.
Successivamente alla fase eventuale della vendita dei beni mobili o immobili, vi è la resa dei conti, la formazione dello stato attivo e passivo e la determinazione delle porzioni, dei conguagli e dei rimborsi.
L'operazione di cui all'art. 723 c.c. deve necessariamente precedere la divisione perché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente (Cass. civ., sez. II, 10/10/2018, n. 25120).
La formazione dello stato attivo e passivo, sebbene nella prospettiva del legislatore segua alla resa dei conti, costituisce attività preliminare ad ogni altra operazione divisoria, atteso che è solo a seguito dell'inventario dei beni è possibile conoscere la consistenza della massa da dividere e la sussistenza di passività relative alla gestione del bene indiviso da parte di uno dei condividenti.
4 Estinte le eventuali passività, è possibile la resa dei conti, che consiste in un'operazione finalizzata a definire le situazioni debitorie e creditorie tra i coeredi, derivanti da atti di amministrazione del bene indivisi posti in essere da uno di essi nell'interesse comune o da atti separati di godimento dei beni.
Tale operazione comporta, dunque, che ogni condividente imputi alla sua quota, ai sensi dell'art. 724, secondo comma, c.c., le somme di cui è debitore nei confronti degli altri, in dipendenza dei rapporti di comunione (nonché nei confronti del defunto, in caso di divisione ereditaria).
L'obbligo del rendiconto presuppone, in altri termini, il compimento di atti di amministrazione e godimento dei beni comuni e può derivare dalla percezione di frutti naturali o civili dei beni comuni da parte di alcuni condividenti o da migliorie apportate al bene comune possedute nonché dal godimento in via esclusiva di un bene immobile da parte di uno o più condividenti.
In sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra i condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n.
366/1985).
Lo scopo della resa dei conti è quello di rendere definitivi e, quindi, liquidi debiti e crediti di ciascun condividente verso gli altri, determinati da eventuali atti di godimento separato di beni comuni o da eventuali atti di amministrazione compiuti nell'interesse comune.
La ragione per la quale l'art. 723 c.c., nello stabilire l'ordine delle operazioni divisionali, esige che la resa del conto tra condividenti avvenga prima della
«formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità» risulta chiara da quanto dispone il secondo comma dell'art. 724 c.c.: ciascun coerede deve «imputare alla sua quota» non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche «quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione», cioè per debiti relativi alla gestione della comunione.
Sono esclusi dall'imputazione i debiti che hanno una genesi diversa (Cass. n.
975/1967; n. 1498/1974; n. 1100/1977) (Cass. civ., sez. II, 06/10/2021, n. 27086).
5 Eseguiti i prelevamenti di cui all'art. 725 c.c. (“Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto
è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura”) - che, pur costituendo una delle fasi del procedimento divisorio, sono fatti prima della divisione vera e propria, che si svolge con riferimento ai beni che residuano (tolti in altri termini i beni prelevati dai coeredi non donatari o creditori) - previa stima dei beni, si formano le porzioni.
Invero, dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 724 e del primo comma dell'art. 725 c.c. si evince che nel giudizio di divisione il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo, infine, i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione (Cass. civ., sez. II, 06/10/2021, n. 27086).
Determinate le quote, occorre definire i conguagli e i rimborsi derivanti dalle ragioni di credito e debito a seguito del rendiconto.
Si precisa che tale fase non ha finalità riequilibrativa delle porzioni.
Dunque, formate le porzioni, previa stima dei beni (ove necessario), si procederà all'assegnazione con la corresponsione di eventuali conguagli.
5.2 Le operazioni sopra richiamate risultano notevolmente semplificate allorché i beni della massa siano costituiti da denaro liquido, come nel caso di specie.
Ciascun condividente ha diritto alla metà dell'importo che risulta giacente sul conto corrente della de cuius: quindi € 6.105,85 (12.211,70 : 2).
Risulta dimostrato documentalmente che la ricorrente abbia Parte_1
pagato gran parte dei debiti della massa, peraltro evidenziati dall'amministratore di sostegno della sig.ra . Ciò emerge dalla seguente documentazione: Persona_1
a) dal bonifico del 19.09.2018 per lo ” della IG.ra Parte_2
, di € 821,37 (all. 3 e 3' al ricorso), Parte_3
6 b) dal bonifico del 19.09.2018 per lo ” della IG.ra Parte_4
, di € 869,07 (all. 4 e 4'), Parte_3
c) dal bonifico del 22.11.2018 per la parcella n. 242 del 01.09.2018 di
[...]
(per la cessazione del rapporto di lavoro) di € 139,57 (all. 5 e 5'), Pt_5
d) dalla ricevuta del 24.08.2018 e dalla fattura n. 3613.A.2018 del 30.08.2018 dell'Associazione GEIRA Onlus, per il trasporto in ambulanza della IG.ra di Per_1
€ 70,00 (all. 6 e 6'), e) dal bonifico del 07.09.2018 per la fattura n. 131/18 del
08.09.2018 dell'O.F.I.P. Onoranze Funebri di € 4.350,00.
Il totale dei pagamenti effettuati dalla ricorrente è pari ad € 6.519,21.
La metà di questo importo va imputato (in negativo) alla quota del resistente, cui spetterà il residuo importo di € 2.846,24.
Dalla giacenza complessiva del conto corrente alla data ultima disponibile, va sottratta detta somma, con la conseguenza che la quota che concretamente va assegnata alla ricorrente è pari ad € 9.365,46.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra 52.000,01 ed € 260.000,00, applicati i parametri minimi in relazione a tutte le fasi tenuto conto della non rilevate complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta) seguono la soccombenza. Nel presente giudizio va applicato il criterio della soccombenza, in deroga alla regola generale in materia di giudizi di divisione, avuto riguardo al contegno complessivo del convenuto, che risulta essersi opposto alla divisione già nella fase stragiudiziale della mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara aperta la successione di nata a [...] l'[...] Persona_1
e deceduta in Aprilia (LT) il 6/9/2018;
dichiara che l'eredità di è devoluta per legge ed in parti uguali ai Persona_1
figli e;
Parte_1 Controparte_1
accerta che fa parte della massa ereditaria la somma di € 12.211,70 alla data del 31/12/2024, depositata su conto corrente bancario n. 1000/2788 intestato alla de
7 cuius, presso l'Istituto San Paolo - sede di Gubbio;
dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria sui predetti beni e, operato il rendiconto come in motivazione, così ripartisce la somma residua giacente sul conto corrente bancario n. 1000/2788: € 9.365,46 in favore di ed € Parte_1
2.846,24 in favore di;
Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 264,00 per spese ed € 1.698,50 per compenso al Parte_1
difensore, oltre spese generali, iva e cpa (distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario)
Latina, 10/07/2025
Il giudice
Luca Venditto
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2515 R.G. cont. 2024
TRA
- , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
APRILIA (LT), P.zza Roma, n. 18, presso lo studio dell'avv. FEDERICO SAVO, che la rappresenta e difende come da procura apposta in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE contumace
OGGETTO: divisione giudiziale ereditaria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato telematicamente il
13/06/2024, ha chiesto all'intestato Tribunale che fosse accertato il Parte_1
diritto ad essa spettante sulle somme depositate sul conto corrente bancario n.
1000/2788, aperto presso l'Istituto San Paolo sede di Gubbio ed intestato alla comune
1 genitrice , deceduta in Aprilia il 6/9/2018. Persona_1
Ha dedotto la ricorrente che, a seguito del decesso, l'amministratore di sostegno, nominato a beneficio della predetta aveva depositato Persona_1
rendiconto della gestione, approvato dal giudice tutelare e dal quale è risultato, sul conto corrente bancario intestato all'amministrata, un saldo attivo di € 13.220,16; che, nello stesso rendiconto, l'amministratore di sostegno ha dato informazione delle spese che avrebbero dovuto essere saldate e rimborsate”, quantificate in € 7.426,43; che la de cuius non ha redatto alcuna disposizione testamentaria Persona_1
e pertanto si è aperta la successione ex lege; che le predette spese sono state sostenute da essa ricorrente, che ne ha anticipato gli interi importi con pagamenti tutti tracciati per un totale di € 6.519,21; che non risultano pagate le fatture emesse dal San Michele Hospital;
che essa attrice ha interesse a vedere riconosciuto il proprio credito in relazione alla successione materna e a procedere alla divisione della restante somma caduta in successione.
Premesso quanto sopra, la ricorrente ha chiesto, stante l'opposizione del fratello convenuto, di “- accertare il credito della IG.ra in relazione Parte_1 alla successione della genitrice IG.ra , pari ad € 6.519,21; - ordinare Persona_1 all'Istituto Intesa San Paolo di Gubbio la divisione della restante somma, pari ad €
6.700,79, al 50% tra gli eredi germani IGnori e . Parte_1 Controparte_1
Con condanna alle spese, oltre gli onorari di giudizio.
1.1 Con decreto adottato il 5/7/2024, il giudice (neo)designato, a seguito di astensione dell'originario istruttore, ha fissato udienza per la discussione del ricorso ed assegnato il termine per la costituzione del convenuto.
Con successiva ordinanza del 4/3/2025, il g.i. ha così provveduto:
“dispone che parte ricorrente, ai fini della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, depositi l'avviso di ricevimento della raccomandata CAD
669121342044; autorizza altresì la ricorrente a richiedere all'Istituto San Paolo l'estratto aggiornato del c/c 1000/2788 e a depositarne copia in giudizio entro il termine di seguito assegnato”.
2 All'udienza del 22/4/2025, il g.i., nella contumacia del resistente, si è riservato di provvedere a norma dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Il ricorso proposto da è fondato nei termini e limiti della Parte_1
seguente motivazione.
Con ricorso proposto utilizzando le forme del rito semplificato di cognizione,
formula una duplice domanda: l'una volta ad ottenere l'accertamento Parte_1
del proprio credito vantato nei confronti della massa ereditaria (in questo senso deve intendersi la domanda di “accertare il credito in relazione alla successione deal genitrice”; l'altra finalizzata ad ordinare all'istituto di credito depositario delle somme spettanti alla de cuius la divisione della somma residua, calcolata al netto del credito da essa stessa vantato.
La ricorrente agisce invero con domanda qualificabile come di divisione dei beni dell'eredità della de cuius domanda che consegue all'apertura Persona_1
della successione, allo scioglimento della comunione e al rendiconto che le parti devono farsi delle rispettive pretese nei confronti della massa.
Non vi è spazio dunque se non per un accertamento implicito delle pretese della ricorrente verso la massa da dividere, operazione propedeutica alle operazioni di divisione.
D'altro lato, la domanda volta ad ordinare all'istituto di credito di dividere le somme che residuino sul conto intestato alla de cuius non ha senso, poiché è il tribunale che procede alla divisione, non la banca depositaria, che peraltro non è parte in causa. Una volta operata la divisione l'istituto dio credito provvederà di conseguenza alla ripartizione degli importi come stabilito.
3. La materia delle successioni ereditarie è sottoposta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
Risulta nel caso di specie (v. allegato 1 al ricorso) che è stato ottemperato l'onere del previo esperimento della mediazione, cosicché la domanda proposta risulta procedibile.
4. Non vi è contestazione sul diritto di dividere l'eredità affermato dall'art. 713 c.c., che, al primo comma, stabilisce che i coeredi possono sempre domandare la divisione.
3 Va dunque dichiarata aperta la successione di nata a [...] Persona_1
(PG) l'8/6/1932 e deceduta in Aprilia (LT) il 6/9/2018, devoluta per legge ed in parti uguali ai figli e;
Parte_1 Controparte_1
Quindi viene accertato, anche alla luce della documentazione (estratto conto bancario) depositata dal ricorrente con note del 14/4/2025, che fa parte della massa ereditaria la somma di € 12.211,70 (alla data del 31/12/2024) depositata su conto corrente bancario n. 1000/2788 intestato alla de cuius, presso l'Istituto San Paolo - sede di Gubbio.
5. Vanno dunque effettuate le operazioni di divisione tenendo conto delle deduzioni e richieste formulate dalla ricorrente con riferimento ai crediti vantati dallo stesso per i pagamenti effettuati in favore della massa.
5.1 Sono di seguito illustrate le fasi in cui si articola il procedimento divisorio.
Ai fini della determinazione delle quote ereditarie e dei conguagli (ove necessari), come si evince dall'art. 723 c.c., si deve procedere ai conti che i condividenti si devono rendere tra loro, ivi compresi quelli relativi ai frutti del bene comune di cui un coerede gode in via esclusiva (se esistente).
L'art. 723 c.c., che non è dotato di un vero e proprio contenuto precettivo bensì meramente esemplificativo, con esclusione di portata vincolante per i condividenti, individua le fasi del procedimento divisorio per la formazione delle porzioni e assegnazione delle stesse.
Successivamente alla fase eventuale della vendita dei beni mobili o immobili, vi è la resa dei conti, la formazione dello stato attivo e passivo e la determinazione delle porzioni, dei conguagli e dei rimborsi.
L'operazione di cui all'art. 723 c.c. deve necessariamente precedere la divisione perché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente (Cass. civ., sez. II, 10/10/2018, n. 25120).
La formazione dello stato attivo e passivo, sebbene nella prospettiva del legislatore segua alla resa dei conti, costituisce attività preliminare ad ogni altra operazione divisoria, atteso che è solo a seguito dell'inventario dei beni è possibile conoscere la consistenza della massa da dividere e la sussistenza di passività relative alla gestione del bene indiviso da parte di uno dei condividenti.
4 Estinte le eventuali passività, è possibile la resa dei conti, che consiste in un'operazione finalizzata a definire le situazioni debitorie e creditorie tra i coeredi, derivanti da atti di amministrazione del bene indivisi posti in essere da uno di essi nell'interesse comune o da atti separati di godimento dei beni.
Tale operazione comporta, dunque, che ogni condividente imputi alla sua quota, ai sensi dell'art. 724, secondo comma, c.c., le somme di cui è debitore nei confronti degli altri, in dipendenza dei rapporti di comunione (nonché nei confronti del defunto, in caso di divisione ereditaria).
L'obbligo del rendiconto presuppone, in altri termini, il compimento di atti di amministrazione e godimento dei beni comuni e può derivare dalla percezione di frutti naturali o civili dei beni comuni da parte di alcuni condividenti o da migliorie apportate al bene comune possedute nonché dal godimento in via esclusiva di un bene immobile da parte di uno o più condividenti.
In sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra i condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n.
366/1985).
Lo scopo della resa dei conti è quello di rendere definitivi e, quindi, liquidi debiti e crediti di ciascun condividente verso gli altri, determinati da eventuali atti di godimento separato di beni comuni o da eventuali atti di amministrazione compiuti nell'interesse comune.
La ragione per la quale l'art. 723 c.c., nello stabilire l'ordine delle operazioni divisionali, esige che la resa del conto tra condividenti avvenga prima della
«formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità» risulta chiara da quanto dispone il secondo comma dell'art. 724 c.c.: ciascun coerede deve «imputare alla sua quota» non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche «quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione», cioè per debiti relativi alla gestione della comunione.
Sono esclusi dall'imputazione i debiti che hanno una genesi diversa (Cass. n.
975/1967; n. 1498/1974; n. 1100/1977) (Cass. civ., sez. II, 06/10/2021, n. 27086).
5 Eseguiti i prelevamenti di cui all'art. 725 c.c. (“Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto
è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura”) - che, pur costituendo una delle fasi del procedimento divisorio, sono fatti prima della divisione vera e propria, che si svolge con riferimento ai beni che residuano (tolti in altri termini i beni prelevati dai coeredi non donatari o creditori) - previa stima dei beni, si formano le porzioni.
Invero, dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 724 e del primo comma dell'art. 725 c.c. si evince che nel giudizio di divisione il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo, infine, i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione (Cass. civ., sez. II, 06/10/2021, n. 27086).
Determinate le quote, occorre definire i conguagli e i rimborsi derivanti dalle ragioni di credito e debito a seguito del rendiconto.
Si precisa che tale fase non ha finalità riequilibrativa delle porzioni.
Dunque, formate le porzioni, previa stima dei beni (ove necessario), si procederà all'assegnazione con la corresponsione di eventuali conguagli.
5.2 Le operazioni sopra richiamate risultano notevolmente semplificate allorché i beni della massa siano costituiti da denaro liquido, come nel caso di specie.
Ciascun condividente ha diritto alla metà dell'importo che risulta giacente sul conto corrente della de cuius: quindi € 6.105,85 (12.211,70 : 2).
Risulta dimostrato documentalmente che la ricorrente abbia Parte_1
pagato gran parte dei debiti della massa, peraltro evidenziati dall'amministratore di sostegno della sig.ra . Ciò emerge dalla seguente documentazione: Persona_1
a) dal bonifico del 19.09.2018 per lo ” della IG.ra Parte_2
, di € 821,37 (all. 3 e 3' al ricorso), Parte_3
6 b) dal bonifico del 19.09.2018 per lo ” della IG.ra Parte_4
, di € 869,07 (all. 4 e 4'), Parte_3
c) dal bonifico del 22.11.2018 per la parcella n. 242 del 01.09.2018 di
[...]
(per la cessazione del rapporto di lavoro) di € 139,57 (all. 5 e 5'), Pt_5
d) dalla ricevuta del 24.08.2018 e dalla fattura n. 3613.A.2018 del 30.08.2018 dell'Associazione GEIRA Onlus, per il trasporto in ambulanza della IG.ra di Per_1
€ 70,00 (all. 6 e 6'), e) dal bonifico del 07.09.2018 per la fattura n. 131/18 del
08.09.2018 dell'O.F.I.P. Onoranze Funebri di € 4.350,00.
Il totale dei pagamenti effettuati dalla ricorrente è pari ad € 6.519,21.
La metà di questo importo va imputato (in negativo) alla quota del resistente, cui spetterà il residuo importo di € 2.846,24.
Dalla giacenza complessiva del conto corrente alla data ultima disponibile, va sottratta detta somma, con la conseguenza che la quota che concretamente va assegnata alla ricorrente è pari ad € 9.365,46.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra 52.000,01 ed € 260.000,00, applicati i parametri minimi in relazione a tutte le fasi tenuto conto della non rilevate complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta) seguono la soccombenza. Nel presente giudizio va applicato il criterio della soccombenza, in deroga alla regola generale in materia di giudizi di divisione, avuto riguardo al contegno complessivo del convenuto, che risulta essersi opposto alla divisione già nella fase stragiudiziale della mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara aperta la successione di nata a [...] l'[...] Persona_1
e deceduta in Aprilia (LT) il 6/9/2018;
dichiara che l'eredità di è devoluta per legge ed in parti uguali ai Persona_1
figli e;
Parte_1 Controparte_1
accerta che fa parte della massa ereditaria la somma di € 12.211,70 alla data del 31/12/2024, depositata su conto corrente bancario n. 1000/2788 intestato alla de
7 cuius, presso l'Istituto San Paolo - sede di Gubbio;
dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria sui predetti beni e, operato il rendiconto come in motivazione, così ripartisce la somma residua giacente sul conto corrente bancario n. 1000/2788: € 9.365,46 in favore di ed € Parte_1
2.846,24 in favore di;
Controparte_1
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 264,00 per spese ed € 1.698,50 per compenso al Parte_1
difensore, oltre spese generali, iva e cpa (distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario)
Latina, 10/07/2025
Il giudice
Luca Venditto
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