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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 709/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Reale Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresento e difeso dagli avvocati Carmela Filice, Umberto Ferrato e Marcello
Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 03.06.2021 – tempestivamente riassunto dal Tribunale di
Lagonegro a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata con ordinanza del 04.05.2021e comunicata alle parti in data 05.05.2021 – parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato la propria mano d'opera alle dipendenze dell'
[...]
Sede Legale sita in Zona Controparte_2
Industriale Corigliano Calabro (CS) e Sede Lavoro sita in C.da Praianetta Cassano allo
Ionico, dal 11.06.2012 al 31.12.2012 per n. 52 giornate lavorative e dal 21.05.2013 al
31.07.2013 per n. 51 giornate lavorative, percependo la retribuzione giornaliera di circa
46,00 euro al giorno, deduceva che l' l'aveva cancellata d'ufficio dagli elenchi CP_1
nominativi dei lavoratori agricoli con tutte le conseguenze sul piano dei diritti previdenziali ed assistenziali;
che avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso al
Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro e alla Dir. Provinciale;
che decorsi CP_1 inutilmente i termini di legge senza alcuna decisione da parte dell'organo competente ed
1 esaurito l'iter amministrativo aveva proposto la presente controversia dinanzi al Giudice del Lavoro. Tutto ciò premesso in fatto, chiedeva in diritto accertarsi lo svolgimento del proprio lavoro alle dipendenze della citata impresa agricola negli anni 2012 e 2013, e, per l'effetto ordinare alla parte convenuta la reiscrizione del proprio nominativo nelle liste dei lavoratori agricoli subordinati e condannare l' previdenziale al pagamento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola spettante per gli anni 2012 e 2013 oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 e CP_1
argomentando nel merito per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' resistente CP_1
appare fondata e deve essere accolta.
2.1. La pretesa principale della parte ricorrente, volta al riconoscimento del proprio diritto a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2012-2013, si fonda sul necessario accertamento prodromico dell'illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo per gli anni in contestazione e della conseguente cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza.
Va preliminarmente esaminata, pertanto, la tempestività del ricorso giudiziario proposto rispetto a tali provvedimenti.
2.2. In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,
l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio
1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma,
2 riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass. n. 9622\2015). Va detto al riguardo che l'art. 22 d.l. n.
7\1970 convertito nella legge n. 83\1970, stabilisce: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. A sua volta l'art. 11
D.lgs. n. 375\1993 stabilisce che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione
(totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (Cass. n. 813\2007; da ultimo Cass. n. 20086\2013). La Suprema Corte (in particolare: Cass. n. 5942\2001) ha avuto modo di precisare al riguardo che il predetto termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); nè la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire
3 nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992).
2.3. In sintesi, il citato termine di decadenza di 120 giorni decorre:
a) dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale;
b) dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione
Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente);
c) dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dal formarsi del silenzio- rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.
2.4. Tanto premesso, nella presente fattispecie, dalle deduzioni attoree e dai relativi allegati, emerge che, a fronte della cancellazione delle giornate prestate dalla ricorrente per gli anni in contestazione presso l' Controparte_2
avvenuta con provvedimento Elenco 4VD2018 del Comune di
[...]
Tortora notificato con pubblicazione sul sito internet dal 10.3.2019 al 25.3.2019 CP_1
(cfr. all. b ricorso), parte ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione Provinciale
Cisoa la quale si è pronunciata con un provvedimento di sostanziale rigetto dell'12.04.2019 (cfr. all. e ricorso) e successivamente ha depositato il ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale di Lagonegro – poi dichiaratosi incompetente – in data 01.04.2020, con R.G.n. 660/2020 (cfr. all. a ricorso).
Ne consegue, nel caso de quo, vertendosi nella situazione di cui alla precedente lettera b)
(cfr. precedente punto 2.3.), che il termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale ha iniziato a decorrere dal trentesimo giorno successivo
4 all'adozione del provvedimento espresso del 12.04.2019 ma il ricorso giurisdizionale è stato proposto soltanto l'01.04.2020.
Evidentemente, dal momento di determinazione del rigetto e sino al deposito del ricorso
è decorso un lasso di tempo superiore a quello previsto dall'art. 22 citato (il risultato non cambia - la decadenza è comunque maturata - anche qualora si dovesse prendere in considerazione la data di deposito del secondo ricorso amministrativo, presentato alla stessa Commissione il 20.06.2019 e rimasto privo di riscontro: il termine decadenziale di
120 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale è comunque spirato, considerato che lo stesso ha iniziato a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla formazione del provvedimento tacito di rigetto).
Ne deriva, a cascata, quale precipitato logico-giuridico – essendosi cristallizzato il provvedimento di disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo e la conseguente cancellazione dagli elenchi – il rigetto delle domande volte al conseguimento dell'indennità agricola per gli anni 2012 e 2013, il cui necessario presupposto non può che essere individuato nell'iscrizione in tale elenco.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti attesi i limiti reddituali della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 28.02.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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