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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n.392/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
Dott. Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 392 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023,
promossa da
, ai sensi della L.R. Parte_1
n.24/2020 come modificata dalla L.R. n.17/2021 art. 34 (cf PI ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del Commissario Straordinario, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Brundu in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(c.f. ), titolare dell'impresa esercitata sotto la ditta “LA Controparte_1 C.F._1
BOTTEGA DEL DOLCE”, elettivamente domiciliato in Porto Torres presso lo studio dell'Avv. Giulia
Anna Manca che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
- appellato -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante:
“L'Ill. ma Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari - voglia accogliere il gravame e, in totale riforma della sentenza n°393/2023 del Tribunale di Sassari – Sezione Civile - emanare sentenza a tenore delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e difesa nel giudizio di primo grado e pedissequamente riportate nella parte in fatto del presente appello, con vittoria delle spese di giudizio del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato:
“L'Ill.ma Corte di Appello intestata voglia rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
ai sensi della L.R. n. 24/2020 così come modificata dalla L.R. n. 17/2021
[...]
art. 34 per i motivi di cui in espositiva e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Parte_1
Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e dei compensi dovuti, con gli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.6, D.Lvo n.150/2011, titolare della ditta “La Bottega del Dolce”, ha Controparte_1
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.ORD.RO/2020/253 del 26.08.2020 emessa dall' con la quale gli è stata contestata la violazione Controparte_2
di cui all'art. 6, comma 8, D. Lgs. 06.11.2007 n. 193 per “mancata applicazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP”.
Ha dedotto che 1) il 5.6.2019 gli era stato notificato il processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo con l'irrogazione della sanzione di € 2000,00; 2) il verbale trovava fondamento nei rilievi effettuati dal nucleo NAS il giorno 9 aprile 2019 e il giorno 13 aprile 2019 dagli operatori dell'
[...]
presso 3) avverso il suddetto verbale aveva proposto note difensive;
4) le Parte_2 Parte_1
descrizioni di non conformità contenute nel verbale n. D/155 e nella scheda n. D/156 erano infondate,
generiche e comunque illegittime siccome prive di riscontro e di prelievi di verifica;
5) invero, il 9.4.2019 il laboratorio aveva ricevuto un'ispezione dei NAS di a seguito del quale egli aveva “provveduto CP_2
ad effettuare una pulizia ed una manutenzione straordinaria del locale e delle attrezzature per garantire maggiormente l'alto standard qualitativo ed igienico del laboratorio ed evitare possibili rilievi da operatori o ispettori”; 6) la contestata “mancata applicazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP” era infondata in quanto “la contestazione relativa alla presunta parziale inadeguatezza del manuale di autocontrollo e delle procedure di autocontrollo (come per esempio l'elenco fornitori,
MOCA) e la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo come le verifiche di processo e le
2 fasi di abbattimento dei prodotti, erano inconsistenti, generiche e prive di validità giuridica”; 7) infatti, nel contestare la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo non erano state indicate in modo specifico quali fossero le procedure non applicate o quelle inadeguate nella descrizione;
neppure erano state indicate le eventuali procedure che si sarebbero dovute seguire e/o prevedere e che, invece, sarebbero state omesse;
8) analogamente, nel descrivere le non conformità relative alle condizioni strutturali e delle attrezzature, i verificatori segnalavano la pavimentazione in cattivo stato ed il rivestimento del pavimento
“rovinato in più punti” senza specificare cosa ciò volesse dire;
analogamente per il macchinario per la lavorazione della pasta dichiarato come “mal tenuto”; 9) del pari relativamente alle condizioni di pulizia e sanificazione i verificatori avevano affermato che i macchinari ed alcune attrezzature (senza indicare quali)
presentavano una trascurata pulizia ordinaria e straordinaria.
Previa istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, ha chiesto annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta;
in subordine, rideterminare nella misura minima l'entità della sanzione amministrativa per le violazioni accertate, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio l' – individuata Controparte_3
la disciplina (anche comunitaria) vigente in tema di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari e dei relativi controlli - ha replicato che A) le argomentazioni addotte a sostegno della opposizione trovavano facile smentita nella descrizione analitica dell'indagine ispettiva operata dall'organo accertatore le cui evidenze erano dettagliatamente elencate ai punti 2.3 e 4 del verbale di Controllo Ufficiale n. D/155 redatto in data
13 aprile 2019; 2) del resto, a fronte degli inconvenienti igienico sanitari rilevati dagli organi ispettivi
(l'attività di controllo del personale ispettivo del Servizio SIAN era scaturita da una segnalazione dei NAS di per la grave situazione igienico sanitaria rinvenuta presso la “ Bottega del Dolce”), il CP_2 CP_1
aveva manifestato la volontà di “chiudere ed interrompere la produzione sino al ripristino delle non conformità rilevate in sede di controllo ufficiale” e pertanto neppure aveva iniziato la produzione giornaliera impegnandosi a presentare la documentazione presso gli Uffici SIAN di 3) con nota n. CP_2
PG/2019/116776 del 13 aprile 2019 la preso atto della sospensione volontaria dell'attività da parte CP_2
dello stesso aveva tuttavia rimarcato che “la riapertura dell'attività rimaneva comunque CP_1
subordinata ad una verifica di conformità da parte del Servizio, previa formale comunicazione della Ditta interessata attestante la risoluzione delle non conformità rilevate”.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
3 Radicato il contraddittorio, con comparsa 18.5.2022 si è costituita in giudizio la
[...]
e ciò in ossequio ai dettami della L.R. n.24/2020 come modificata Parte_1
dalla L.R. n.17/2021 (art. 34 . Parte_1
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n.393/2023 il Tribunale di Sassari ha accolto l'opposizione e annullato l'ordinanza ingiunzione opposta.
Ha rilevato il Giudice di primo grado che la Autorità opposta non aveva depositato in causa tutti gli atti relativi all'accertamento non avendo prodotto né il verbale di Controllo Ufficiale n. D/155 del 13.4.2019 né la presa d'atto di sospensione volontaria PG/2019/116776 del 13.4.2019 dai quali era scaturita la sanzione: ed invero, risultava presente in atti (solo) una serie di foto effettuate dai NAS con ispezione del
9.4.2019, rilevante ai fini della ispezione ma non esaustiva ai fini della decisione”.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la integrale riforma, ha interposto appello la Gestione Regionale
Sanitaria Liquidatoria di con la quale ha lamentato: Parte_1
I) la erroneità della decisione in quanto basata su una omessa e/o errata valutazione dei fatti di causa e delle emergenze processuali non corrispondendo al vero che l'Amministrazione avesse mancato di provvedere a depositare i documenti previsti dalla normativa vigente in materia: infatti, “la dott.ssa , Persona_1
Responsabile dell'Ufficio , con nota Prot.PG/ Controparte_4
2020/313665 del 18 dicembre 2020, quasi un mese prima dell'udienza fissata per il giorno 14.1.2021,
tramite pec aveva inviato alla competente Cancelleria i documenti di cui in appresso a) Decreto fissazione
udienza; b) Ordinanza ingiunzione n. RO/2020/253 Prot. n. PG/2020/193859 del 26/08/2020; c) Verbale
di contestazione Prot. n. PG/167186 del 04/06/2019; d) Verbale di Controllo Ufficiale n. D/155 del
13/04/2019; e) Segnalazione NAS di inconvenienti igienico-sanitari Prot. 646/14-1 del 11/04/2019; CP_2
f) Nota di presa d'atto sospensione volontaria dell'attività Prot. PG/2019/116776 del 13/04/2019”.
Inoltre, il 3.2.2020 aveva depositato il fascicolo fotografico allegato al verbale di ispezione igienica sanitaria del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute Nucleo Antisofisticazione e Sanità: detta produzione conteneva, oltre al verbale dei NAS, i commenti di questi ultimi alle fotografie della Bottega
del Dolce.
Ha ribadito che “la situazione igienico sanitaria, emersa sia in seguito all'ispezione dei NAS che da quella successiva eseguita dal SIAN, era risultata tanto grave ed evidente che lo stesso presente Controparte_1
ad entrambe, aveva sottoscritto il verbale di controllo ufficiale n. D/135 del 13 aprile 2020 e la scheda n.D/156 di rilevazione non conformità e prescrizioni e aveva immediatamente sospeso volontariamente l'attività di pasticceria bloccando la produzione giornaliera”.
4 Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituito in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Si è sopra detto che l'appellante ha lamentato la erroneità della decisione in quanto basata su una errata valutazione delle emergenze processuali non corrispondendo al vero che ella avesse omesso di depositare i documenti di cui era stata richiesta con il decreto del Tribunale in data 23.10.2020.
Ha replicato che il “Responsabile dell'Ufficio Sanzioni del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord, con
nota Prot.PG/ 2020/313665 del 18 dicembre 2020 [..] tramite pec aveva inviato alla Cancelleria i
documenti di cui in appresso a) Decreto fissazione udienza;
b) Ordinanza ingiunzione n. RO/2020/253
Prot. n. PG/2020/193859 del 26/08/2020; c) Verbale di contestazione Prot. n. PG/167186 del 04/06/2019;
d) Verbale di Controllo Ufficiale n. D/155 del 13/04/2019; e) Segnalazione NAS di inconvenienti CP_2
igienico-sanitari Prot. 646/14-1 del 11/04/2019; f) Nota di presa d'atto sospensione volontaria dell'attività
Prot. PG/2019/116776 del 13/04/2019”.
Ha ulteriormente chiarito che il 3.2.2020 aveva depositato il fascicolo fotografico allegato al verbale di ispezione igienica sanitaria del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute – NAS, evidenziando che detta produzione conteneva, oltre al verbale dei NAS, i commenti di questi ultimi alle fotografie della
Bottega del Dolce.
Gli assunti difensivi non meritano di essere condivisivi.
Parte In limine occorre evidenziare che correttamente il Giudice di primo grado ha rilevato che l' aveva prodotto (solo) una serie di foto effettuate dai NAS con ispezione del 9.4.2019: per contro, non risulta corrispondere al vero – come pure affermato dall'appellante – che unitamente a detto corredo fotografico la Amministrazione aveva prodotto anche il verbale dei N.A.S., questo non presente.
Né miglior sorte meritano le ulteriori difese.
Dispone l'art.6 del D.Lvo n.150/2011 che le controversie previste dall'artt. 22 della L.689/1981 sono regolate dal rito del lavoro “ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”: a norma del comma VIII dello stesso “con il decreto di cui all'art.415, II co, cpc, il giudice ordina all'autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza
fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
5 Fermo quanto precede, neppure sarà inutile osservare che a norma dell'art.2 del cit. D.Lvo nelle controversie disciplinate dal Capo II (tra cui sono ricomprese quelle di cui all'art.6) non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438,
secondo comma, e 439 del cpc.
Portato di quanto precede è che, per contro, al procedimento in disamina possa (e debba) trovare applicazione il disposto dell'art.416 cpc per il quale “il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima
della udienza. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito di una memoria difensiva, nella
quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Nella stessa memoria il convenuto deve
prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati
dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare
specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”.
Ora, nella specie, questa Corte non ignora il principio di diritto per cui nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore,
governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché la trasmissione degli atti da parte dell'Autorità che ha emesso il provvedimento opposto, in assenza di sua previa costituzione, non implica alcuna irregolarità né rende la relativa esibizione nulla (posto che il comma VIII dell'art.6 del
D.Lvo 150 cit. prevede il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento da parte dell'Autorità emittente a prescindere dalla costituzione in giudizio di questa).
Pur tuttavia, nella specie (e in disparte ogni giudizio e valutazione sull'utilizzo del sistema pec per l'inoltro dei documenti oggetto della richiesta del Tribunale di Sassari 23.10.2020 e di cui è stata denunziata la irritualità da parte dell'appellato), all'atto della sua costituzione in giudizio (e, in verità, neppure nell'ulteriore corso del procedimento) il Procuratore dell'A.T.S. – che aveva, come dallo stesso affermato nell'atto di appello, notizia certa della avvenuta trasmissione alla Cancelleria, a mezzo posta elettronica certificata, del rapporto con gli atti relativi all'accertamento - non ha fatto menzione alcuna dell'avvenuto deposito della documentazione citata.
6 Del pari, la medesima difesa – che ben avrebbe dovuto avvedersi della mancata allegazione di quegli stessi atti al fascicolo d'ufficio - ben avrebbe dovuto sollecitarne al Tribunale la materiale acquisizione in causa e ciò al fine di dimostrare la fondatezza degli addebiti ascritti al trasgressore.
È infatti appena il caso di osservare che il giudizio di opposizione in disamina configura un giudizio ordinario di cognizione nel quale la veste di attore spetta alla Pubblica Amministrazione che vuol far valere la sua pretesa creditoria, con la conseguenza che è la detta Amministrazione ad avere l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della sua pretesa.
Nulla di tutto ciò è avvenuto in causa.
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale di Sassari, la mancata acquisizione degli atti relativi all'accertamento, ha precluso ogni utile valutazione sulla fondatezza dell'addebito ascritto al CP_1
(nessun elemento sufficiente allo scopo potendo neppure essere dedotto dalla riferita – e non contestata - volontaria sospensione dell'attività da parte del preteso trasgressore dovendo replicarsi che ciò che rileva non è il fatto che il soggetto abbia commesso una infrazione ma che la violazione riscontrata corrisponda esattamente a quella oggetto di puntuale contestazione: situazione della cui dimostrazione non vi è prova atteso l'insufficiente corredo probatorio acquisito in causa).
All'esito, essendo rimaste disattese le ragioni di gravame dell'appellante, deve concludersi che la sentenza impugnata è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in € 1458,00
per compensi professionali, oltre accessori di legge;
7 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
Dott. Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 392 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023,
promossa da
, ai sensi della L.R. Parte_1
n.24/2020 come modificata dalla L.R. n.17/2021 art. 34 (cf PI ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del Commissario Straordinario, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Brundu in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(c.f. ), titolare dell'impresa esercitata sotto la ditta “LA Controparte_1 C.F._1
BOTTEGA DEL DOLCE”, elettivamente domiciliato in Porto Torres presso lo studio dell'Avv. Giulia
Anna Manca che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
- appellato -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante:
“L'Ill. ma Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari - voglia accogliere il gravame e, in totale riforma della sentenza n°393/2023 del Tribunale di Sassari – Sezione Civile - emanare sentenza a tenore delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e difesa nel giudizio di primo grado e pedissequamente riportate nella parte in fatto del presente appello, con vittoria delle spese di giudizio del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato:
“L'Ill.ma Corte di Appello intestata voglia rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
ai sensi della L.R. n. 24/2020 così come modificata dalla L.R. n. 17/2021
[...]
art. 34 per i motivi di cui in espositiva e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Parte_1
Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e dei compensi dovuti, con gli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.6, D.Lvo n.150/2011, titolare della ditta “La Bottega del Dolce”, ha Controparte_1
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.ORD.RO/2020/253 del 26.08.2020 emessa dall' con la quale gli è stata contestata la violazione Controparte_2
di cui all'art. 6, comma 8, D. Lgs. 06.11.2007 n. 193 per “mancata applicazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP”.
Ha dedotto che 1) il 5.6.2019 gli era stato notificato il processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo con l'irrogazione della sanzione di € 2000,00; 2) il verbale trovava fondamento nei rilievi effettuati dal nucleo NAS il giorno 9 aprile 2019 e il giorno 13 aprile 2019 dagli operatori dell'
[...]
presso 3) avverso il suddetto verbale aveva proposto note difensive;
4) le Parte_2 Parte_1
descrizioni di non conformità contenute nel verbale n. D/155 e nella scheda n. D/156 erano infondate,
generiche e comunque illegittime siccome prive di riscontro e di prelievi di verifica;
5) invero, il 9.4.2019 il laboratorio aveva ricevuto un'ispezione dei NAS di a seguito del quale egli aveva “provveduto CP_2
ad effettuare una pulizia ed una manutenzione straordinaria del locale e delle attrezzature per garantire maggiormente l'alto standard qualitativo ed igienico del laboratorio ed evitare possibili rilievi da operatori o ispettori”; 6) la contestata “mancata applicazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP” era infondata in quanto “la contestazione relativa alla presunta parziale inadeguatezza del manuale di autocontrollo e delle procedure di autocontrollo (come per esempio l'elenco fornitori,
MOCA) e la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo come le verifiche di processo e le
2 fasi di abbattimento dei prodotti, erano inconsistenti, generiche e prive di validità giuridica”; 7) infatti, nel contestare la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo non erano state indicate in modo specifico quali fossero le procedure non applicate o quelle inadeguate nella descrizione;
neppure erano state indicate le eventuali procedure che si sarebbero dovute seguire e/o prevedere e che, invece, sarebbero state omesse;
8) analogamente, nel descrivere le non conformità relative alle condizioni strutturali e delle attrezzature, i verificatori segnalavano la pavimentazione in cattivo stato ed il rivestimento del pavimento
“rovinato in più punti” senza specificare cosa ciò volesse dire;
analogamente per il macchinario per la lavorazione della pasta dichiarato come “mal tenuto”; 9) del pari relativamente alle condizioni di pulizia e sanificazione i verificatori avevano affermato che i macchinari ed alcune attrezzature (senza indicare quali)
presentavano una trascurata pulizia ordinaria e straordinaria.
Previa istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, ha chiesto annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta;
in subordine, rideterminare nella misura minima l'entità della sanzione amministrativa per le violazioni accertate, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio l' – individuata Controparte_3
la disciplina (anche comunitaria) vigente in tema di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari e dei relativi controlli - ha replicato che A) le argomentazioni addotte a sostegno della opposizione trovavano facile smentita nella descrizione analitica dell'indagine ispettiva operata dall'organo accertatore le cui evidenze erano dettagliatamente elencate ai punti 2.3 e 4 del verbale di Controllo Ufficiale n. D/155 redatto in data
13 aprile 2019; 2) del resto, a fronte degli inconvenienti igienico sanitari rilevati dagli organi ispettivi
(l'attività di controllo del personale ispettivo del Servizio SIAN era scaturita da una segnalazione dei NAS di per la grave situazione igienico sanitaria rinvenuta presso la “ Bottega del Dolce”), il CP_2 CP_1
aveva manifestato la volontà di “chiudere ed interrompere la produzione sino al ripristino delle non conformità rilevate in sede di controllo ufficiale” e pertanto neppure aveva iniziato la produzione giornaliera impegnandosi a presentare la documentazione presso gli Uffici SIAN di 3) con nota n. CP_2
PG/2019/116776 del 13 aprile 2019 la preso atto della sospensione volontaria dell'attività da parte CP_2
dello stesso aveva tuttavia rimarcato che “la riapertura dell'attività rimaneva comunque CP_1
subordinata ad una verifica di conformità da parte del Servizio, previa formale comunicazione della Ditta interessata attestante la risoluzione delle non conformità rilevate”.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
3 Radicato il contraddittorio, con comparsa 18.5.2022 si è costituita in giudizio la
[...]
e ciò in ossequio ai dettami della L.R. n.24/2020 come modificata Parte_1
dalla L.R. n.17/2021 (art. 34 . Parte_1
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n.393/2023 il Tribunale di Sassari ha accolto l'opposizione e annullato l'ordinanza ingiunzione opposta.
Ha rilevato il Giudice di primo grado che la Autorità opposta non aveva depositato in causa tutti gli atti relativi all'accertamento non avendo prodotto né il verbale di Controllo Ufficiale n. D/155 del 13.4.2019 né la presa d'atto di sospensione volontaria PG/2019/116776 del 13.4.2019 dai quali era scaturita la sanzione: ed invero, risultava presente in atti (solo) una serie di foto effettuate dai NAS con ispezione del
9.4.2019, rilevante ai fini della ispezione ma non esaustiva ai fini della decisione”.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la integrale riforma, ha interposto appello la Gestione Regionale
Sanitaria Liquidatoria di con la quale ha lamentato: Parte_1
I) la erroneità della decisione in quanto basata su una omessa e/o errata valutazione dei fatti di causa e delle emergenze processuali non corrispondendo al vero che l'Amministrazione avesse mancato di provvedere a depositare i documenti previsti dalla normativa vigente in materia: infatti, “la dott.ssa , Persona_1
Responsabile dell'Ufficio , con nota Prot.PG/ Controparte_4
2020/313665 del 18 dicembre 2020, quasi un mese prima dell'udienza fissata per il giorno 14.1.2021,
tramite pec aveva inviato alla competente Cancelleria i documenti di cui in appresso a) Decreto fissazione
udienza; b) Ordinanza ingiunzione n. RO/2020/253 Prot. n. PG/2020/193859 del 26/08/2020; c) Verbale
di contestazione Prot. n. PG/167186 del 04/06/2019; d) Verbale di Controllo Ufficiale n. D/155 del
13/04/2019; e) Segnalazione NAS di inconvenienti igienico-sanitari Prot. 646/14-1 del 11/04/2019; CP_2
f) Nota di presa d'atto sospensione volontaria dell'attività Prot. PG/2019/116776 del 13/04/2019”.
Inoltre, il 3.2.2020 aveva depositato il fascicolo fotografico allegato al verbale di ispezione igienica sanitaria del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute Nucleo Antisofisticazione e Sanità: detta produzione conteneva, oltre al verbale dei NAS, i commenti di questi ultimi alle fotografie della Bottega
del Dolce.
Ha ribadito che “la situazione igienico sanitaria, emersa sia in seguito all'ispezione dei NAS che da quella successiva eseguita dal SIAN, era risultata tanto grave ed evidente che lo stesso presente Controparte_1
ad entrambe, aveva sottoscritto il verbale di controllo ufficiale n. D/135 del 13 aprile 2020 e la scheda n.D/156 di rilevazione non conformità e prescrizioni e aveva immediatamente sospeso volontariamente l'attività di pasticceria bloccando la produzione giornaliera”.
4 Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituito in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Si è sopra detto che l'appellante ha lamentato la erroneità della decisione in quanto basata su una errata valutazione delle emergenze processuali non corrispondendo al vero che ella avesse omesso di depositare i documenti di cui era stata richiesta con il decreto del Tribunale in data 23.10.2020.
Ha replicato che il “Responsabile dell'Ufficio Sanzioni del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord, con
nota Prot.PG/ 2020/313665 del 18 dicembre 2020 [..] tramite pec aveva inviato alla Cancelleria i
documenti di cui in appresso a) Decreto fissazione udienza;
b) Ordinanza ingiunzione n. RO/2020/253
Prot. n. PG/2020/193859 del 26/08/2020; c) Verbale di contestazione Prot. n. PG/167186 del 04/06/2019;
d) Verbale di Controllo Ufficiale n. D/155 del 13/04/2019; e) Segnalazione NAS di inconvenienti CP_2
igienico-sanitari Prot. 646/14-1 del 11/04/2019; f) Nota di presa d'atto sospensione volontaria dell'attività
Prot. PG/2019/116776 del 13/04/2019”.
Ha ulteriormente chiarito che il 3.2.2020 aveva depositato il fascicolo fotografico allegato al verbale di ispezione igienica sanitaria del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute – NAS, evidenziando che detta produzione conteneva, oltre al verbale dei NAS, i commenti di questi ultimi alle fotografie della
Bottega del Dolce.
Gli assunti difensivi non meritano di essere condivisivi.
Parte In limine occorre evidenziare che correttamente il Giudice di primo grado ha rilevato che l' aveva prodotto (solo) una serie di foto effettuate dai NAS con ispezione del 9.4.2019: per contro, non risulta corrispondere al vero – come pure affermato dall'appellante – che unitamente a detto corredo fotografico la Amministrazione aveva prodotto anche il verbale dei N.A.S., questo non presente.
Né miglior sorte meritano le ulteriori difese.
Dispone l'art.6 del D.Lvo n.150/2011 che le controversie previste dall'artt. 22 della L.689/1981 sono regolate dal rito del lavoro “ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”: a norma del comma VIII dello stesso “con il decreto di cui all'art.415, II co, cpc, il giudice ordina all'autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza
fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
5 Fermo quanto precede, neppure sarà inutile osservare che a norma dell'art.2 del cit. D.Lvo nelle controversie disciplinate dal Capo II (tra cui sono ricomprese quelle di cui all'art.6) non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438,
secondo comma, e 439 del cpc.
Portato di quanto precede è che, per contro, al procedimento in disamina possa (e debba) trovare applicazione il disposto dell'art.416 cpc per il quale “il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima
della udienza. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito di una memoria difensiva, nella
quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Nella stessa memoria il convenuto deve
prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati
dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare
specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”.
Ora, nella specie, questa Corte non ignora il principio di diritto per cui nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore,
governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché la trasmissione degli atti da parte dell'Autorità che ha emesso il provvedimento opposto, in assenza di sua previa costituzione, non implica alcuna irregolarità né rende la relativa esibizione nulla (posto che il comma VIII dell'art.6 del
D.Lvo 150 cit. prevede il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento da parte dell'Autorità emittente a prescindere dalla costituzione in giudizio di questa).
Pur tuttavia, nella specie (e in disparte ogni giudizio e valutazione sull'utilizzo del sistema pec per l'inoltro dei documenti oggetto della richiesta del Tribunale di Sassari 23.10.2020 e di cui è stata denunziata la irritualità da parte dell'appellato), all'atto della sua costituzione in giudizio (e, in verità, neppure nell'ulteriore corso del procedimento) il Procuratore dell'A.T.S. – che aveva, come dallo stesso affermato nell'atto di appello, notizia certa della avvenuta trasmissione alla Cancelleria, a mezzo posta elettronica certificata, del rapporto con gli atti relativi all'accertamento - non ha fatto menzione alcuna dell'avvenuto deposito della documentazione citata.
6 Del pari, la medesima difesa – che ben avrebbe dovuto avvedersi della mancata allegazione di quegli stessi atti al fascicolo d'ufficio - ben avrebbe dovuto sollecitarne al Tribunale la materiale acquisizione in causa e ciò al fine di dimostrare la fondatezza degli addebiti ascritti al trasgressore.
È infatti appena il caso di osservare che il giudizio di opposizione in disamina configura un giudizio ordinario di cognizione nel quale la veste di attore spetta alla Pubblica Amministrazione che vuol far valere la sua pretesa creditoria, con la conseguenza che è la detta Amministrazione ad avere l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della sua pretesa.
Nulla di tutto ciò è avvenuto in causa.
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale di Sassari, la mancata acquisizione degli atti relativi all'accertamento, ha precluso ogni utile valutazione sulla fondatezza dell'addebito ascritto al CP_1
(nessun elemento sufficiente allo scopo potendo neppure essere dedotto dalla riferita – e non contestata - volontaria sospensione dell'attività da parte del preteso trasgressore dovendo replicarsi che ciò che rileva non è il fatto che il soggetto abbia commesso una infrazione ma che la violazione riscontrata corrisponda esattamente a quella oggetto di puntuale contestazione: situazione della cui dimostrazione non vi è prova atteso l'insufficiente corredo probatorio acquisito in causa).
All'esito, essendo rimaste disattese le ragioni di gravame dell'appellante, deve concludersi che la sentenza impugnata è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in € 1458,00
per compensi professionali, oltre accessori di legge;
7 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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