Sentenza 24 ottobre 2018
Massime • 1
La richiesta difensiva dei "benefici di legge" vale univocamente ad indicare la domanda della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, comportando l'obbligo di motivazione da parte del giudice che abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamemte, il potere discrezionale conferitogli dalla legge (Conf. n. 1663/75, dep. 1976, Rv. 089016).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 48376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48376 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
4 8376-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2656 sez. Sent. n.. Piero Savani - Presidente - UP 13/07/2018 Vito Di Nicola Relatore - R.G.N. 6985/2018 Luca Semeraro Emanuela Gai Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON ST, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 17-06-2015 del tribunale di Avellino;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Vito Di Nicola;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paolo Canevelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. ST ON ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Avellino lo ha condannato alla pena di 600 euro di ammenda per il reato previsto dagli articoli 272, comma 1, 279, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 perché, nella qualità di titolare della omonima ditta esercente attività di elettrauto, iniziava ad esercitare la detta attività, con impianti ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (v. comma 4 lett. K della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006, richiamata dall'articolo 272, comma 1, citato), senza averne dato preventiva comunicazione alla Giunta della regione Campania. In Avellino, reato permanente sino alla comunicazione dell'8 ottobre 2011. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, articola tre motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene che il Giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha omesso, nell'impugnata sentenza, di motivare in ordine alla richiesta, invocata in sede di conclusioni del 17 giugno 2015 e trascritta nel verbale di udienza, della mancata concessione benefici di legge. Il Giudice monocratico non ha indicato alcun elemento che si limitasse a rigettare oppure ad accogliere la richiesta invocata dalla difesa incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge di motivazione denunciati.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, sul rilievo che il Giudice monocratico, pur dando atto che l'imputato aveva provveduto ad inoltrare la richiesta comunicazione di esercizio dell'attività (cfr. nota del 8 ottobre 2011, in atti), non ha espressamente qualificato se il reato accertato a carico dell'imputato potesse essere considerato rientrante, ai fini della non punibilità, fra le ipotesi di particolare tenuità.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione con riferimento agli articoli 132, 133 e 62-bis del codice penale e 546, lettera e), del codice di 2 procedura penale (articolo 606, comma 1, lettera b) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che il Giudice monocratico del tribunale di Avellino, pur riconoscendo che l'imputato avesse adempiuto all'obbligo della comunicazione di cui al capo di imputazione, non ha compiuto una doverosa comparazione tra questo positivo elemento e quello negativo, individuato e desunto nella personalità dell'imputato, esente da precedenti penali specifici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo, che assorbe gli altri.
2. Il ricorrente, nelle conclusioni prese a seguito della chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ha chiesto l'assoluzione "o, in subordine il minimo della pena ed i benefici di legge". Secondo un remoto orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e che il Collegio condivide, la richiesta dei "benefici di legge" vale, van nella prassi, ad indicare univocamente la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (Sez. 4, n. 1663 del 07/10/1975, dep. 1976, Sequeo, Rv. 089016). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo della motivazione posto dall'art. 125 comma terzo cod. proc. pen. è circoscritto alle questioni che, anche per effetto di istanza di parte, devono essere decise o che lo siano effettivamente state. Ne consegue che, in relazione ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, l'obbligo di motivare sussiste nel caso in cui il giudice abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge;
esso non ricorre nel caso in cui, in assenza di istanza di parte, il giudice non abbia invece affrontato la questione (Sez. 1, n. 6251 del 03/05/1994, Artom, Rv. 198876).
3. Nel caso in esame, il giudice, nonostante l'espressa istanza di parte, non ha affrontato la questione, incorrendo nel vizio di motivazione denunciato. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, essendo nel frattempo ampiamente decorso il termine di prescrizione del reato e non essendo riscontrabili ictu oculi cause di proscioglimento nel merito. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/07/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente SavanPiero Savani Vito Di Nicola hiod(ware سلاسلام DEPOSEY 74 GTT 2013 IL CANCANTIERE Luana Mamani +