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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, terminata la discussione orale (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.),, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3098/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Cesare Tapparo contro
Controparte_1 con gli avv.ti Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti con la chiamata in causa di
Controparte_2 contumace
OGGETTO: contributi PAC – compensabilità con debiti per prelievo supplementare delle quote latte
MOTIVAZIONE
1. , titolare dell'omonima azienda agricola in San Martino Buon Parte_1
Albergo (Vr), ha chiesto la condanna dell Controparte_1
e/o dell' al pagamento della somma
[...] Controparte_2 di euro 17.835,96 a titolo di contributi PAC relativi all'annata 1998, precisando che tale somma non gli è stata ancora corrisposta in quanto pretende – illegittimamente, a suo avviso – CP_1 di compensarla con i debiti attorei derivanti dal prelievo supplementare delle quote latte: ciò che sarebbe vietato dal combinato disposto dell'art. 1246, primo comma, n. 3, c.c., e dell'art. 3, comma 5 duodecies, del decreto legge n. 182 del 2005, convertito dalla legge n. 231 del
2005, in base al quale le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organi pagatori riconosciuti tali da regolamento n. 1663/95 del 7.07.1995 della
Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, sesto comma, del regio decreto
18 novembre 1923 n. 2440. resiste, eccependo la prescrizione e contestando la non compensabilità. CP_1
L è rimasta contumace. Controparte_2
Concessi i termini previsti dall'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c.; precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. La controversia deve essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida, il quale, come noto, imponendo un approccio interpretativo mediante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass.
9.01.2019, n. 363; Cass. 11.05.2018, n. 11.458; e Cass., sez. un., 8.05.2014, n. 9936).
3. Questo tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale (v.
Cass., sez. I, 10.05.2023, n. 12.721; Cass, sez. I, 23.05.2022, n. 16.530; e Cass., sez. I,
27.12.2021, n. 41.593), secondo cui “in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali. Con la citata sentenza n. 41593/2021 è stato, altresì, puntualizzato che “L'esito (o il verso) dell'applicazione in concreto di tale principio dipende dalle peculiarità della fattispecie, da valutare alla luce delle seguenti coordinate di fondo: a) il principio sopra enunciato è coerente con i principi di cui all'art. 1241 ss. c.c., giacché la cd. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario,
è un effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa europea, e insito nel modo stesso Part con il quale è strutturata ed opera la implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede a meccanismo delle cd. quote latte;
l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari “autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro” (cfr. Cass. SU n. 25261 del 2009; il meccanismo della compensazione, per la sua efficacia nel recupero del prelievo supplementare, è stato previsto dall'art.
5-ter reg. CE n. 885 del 2006, introdotto dal reg. n. 1034 del 2008; l'art.
8-ter, comma
5, della legge n. 33 del 2009, di conversione del d.l. n. 5 del 2009, dispone che “in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti comunitari... nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori... verificano l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito”); b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass.
SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.; c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene “L'iscrizione
[...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga]all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (art.
8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009), iscrizione che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore;
d) al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un CP_2 accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; e) la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale “per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze” (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l.
182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020); f)
l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, è superabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg.
CE n. 1663 del 1995 (in allegato, art. 11) e che la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore - è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare “tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento” (art. 17 reg. CE n. 595 del 2004); inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara”.
In sintesi, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione
Europea.
4. Applicando tali principi alla fattispecie concreta, va osservato che, come emerge dl ricorso introduttivo del giudizio, non solo ha mosso una contestazione Parte_1 meramente generica del proprio debito per prelievo supplementare delle quote latte (“presunti debiti per quote latte che qui sin d'ora si contestano in quanto non dovuti”, v. pag. 2 del ricorso), ma lo ha addirittura dato per presupposto, poiché si è limitato a sostenere che detto suo debito non potrebbe essere posto in compensazione con il proprio credito Pac, essendo ciò vietato dal combinato disposto dell'art. 1246, primo comma, n. 3, c.c., e dell'art. 3, comma 5 duodecies, del decreto legge n. 182 del 2005, convertito dalla legge n. 231 del 2005.
Data quindi per pacifica la certezza e la liquidità del debito del ricorrente, la compensazione - come visto - può quindi aver luogo, con conseguente rigetto della domanda attorea.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda.
Condanna a rifondere ad le spese di giudizio, liquidate in euro Parte_1 CP_1
3.397,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 28 gennaio 2025 Il giudice dott. Roberto Beghini
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, terminata la discussione orale (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.),, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3098/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Cesare Tapparo contro
Controparte_1 con gli avv.ti Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti con la chiamata in causa di
Controparte_2 contumace
OGGETTO: contributi PAC – compensabilità con debiti per prelievo supplementare delle quote latte
MOTIVAZIONE
1. , titolare dell'omonima azienda agricola in San Martino Buon Parte_1
Albergo (Vr), ha chiesto la condanna dell Controparte_1
e/o dell' al pagamento della somma
[...] Controparte_2 di euro 17.835,96 a titolo di contributi PAC relativi all'annata 1998, precisando che tale somma non gli è stata ancora corrisposta in quanto pretende – illegittimamente, a suo avviso – CP_1 di compensarla con i debiti attorei derivanti dal prelievo supplementare delle quote latte: ciò che sarebbe vietato dal combinato disposto dell'art. 1246, primo comma, n. 3, c.c., e dell'art. 3, comma 5 duodecies, del decreto legge n. 182 del 2005, convertito dalla legge n. 231 del
2005, in base al quale le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organi pagatori riconosciuti tali da regolamento n. 1663/95 del 7.07.1995 della
Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, sesto comma, del regio decreto
18 novembre 1923 n. 2440. resiste, eccependo la prescrizione e contestando la non compensabilità. CP_1
L è rimasta contumace. Controparte_2
Concessi i termini previsti dall'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c.; precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. La controversia deve essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida, il quale, come noto, imponendo un approccio interpretativo mediante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass.
9.01.2019, n. 363; Cass. 11.05.2018, n. 11.458; e Cass., sez. un., 8.05.2014, n. 9936).
3. Questo tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale (v.
Cass., sez. I, 10.05.2023, n. 12.721; Cass, sez. I, 23.05.2022, n. 16.530; e Cass., sez. I,
27.12.2021, n. 41.593), secondo cui “in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali. Con la citata sentenza n. 41593/2021 è stato, altresì, puntualizzato che “L'esito (o il verso) dell'applicazione in concreto di tale principio dipende dalle peculiarità della fattispecie, da valutare alla luce delle seguenti coordinate di fondo: a) il principio sopra enunciato è coerente con i principi di cui all'art. 1241 ss. c.c., giacché la cd. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario,
è un effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa europea, e insito nel modo stesso Part con il quale è strutturata ed opera la implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede a meccanismo delle cd. quote latte;
l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari “autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro” (cfr. Cass. SU n. 25261 del 2009; il meccanismo della compensazione, per la sua efficacia nel recupero del prelievo supplementare, è stato previsto dall'art.
5-ter reg. CE n. 885 del 2006, introdotto dal reg. n. 1034 del 2008; l'art.
8-ter, comma
5, della legge n. 33 del 2009, di conversione del d.l. n. 5 del 2009, dispone che “in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti comunitari... nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori... verificano l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito”); b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass.
SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.; c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene “L'iscrizione
[...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga]all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (art.
8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009), iscrizione che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore;
d) al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un CP_2 accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; e) la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale “per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze” (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l.
182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020); f)
l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, è superabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg.
CE n. 1663 del 1995 (in allegato, art. 11) e che la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore - è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare “tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento” (art. 17 reg. CE n. 595 del 2004); inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara”.
In sintesi, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione
Europea.
4. Applicando tali principi alla fattispecie concreta, va osservato che, come emerge dl ricorso introduttivo del giudizio, non solo ha mosso una contestazione Parte_1 meramente generica del proprio debito per prelievo supplementare delle quote latte (“presunti debiti per quote latte che qui sin d'ora si contestano in quanto non dovuti”, v. pag. 2 del ricorso), ma lo ha addirittura dato per presupposto, poiché si è limitato a sostenere che detto suo debito non potrebbe essere posto in compensazione con il proprio credito Pac, essendo ciò vietato dal combinato disposto dell'art. 1246, primo comma, n. 3, c.c., e dell'art. 3, comma 5 duodecies, del decreto legge n. 182 del 2005, convertito dalla legge n. 231 del 2005.
Data quindi per pacifica la certezza e la liquidità del debito del ricorrente, la compensazione - come visto - può quindi aver luogo, con conseguente rigetto della domanda attorea.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, rigetta la domanda.
Condanna a rifondere ad le spese di giudizio, liquidate in euro Parte_1 CP_1
3.397,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 28 gennaio 2025 Il giudice dott. Roberto Beghini