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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 19027 nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall' Parte_1
Avv. Paola Mazza ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Torre del
Greco via Circumvallazione n.20,
- ricorrente
TRA in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
- resistente contumace
Oggetto: Assegno Sociale a titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6 settembre 2024 e ritualmente notificato a controparte la ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 01.04.2022, presso l' domanda per la percezione di CP_1 assegno sociale per titolari di carta di soggiorno;
- di aver lavorato in Italia regolarmente dal 09.06.2002 come da Estratto conto previdenziale, di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Napoli in data 18.09.2013, con scadenza illimitata;
- di essere regolarmente residente in Italia e titolare di pensione straniera;
- di aver ricevuto dall' comunicazione di reiezione del 28.06.2022, in quanto CP_1
l'Ente ha ritenuto: “non risulta dal passaporto l'ingresso in Italia e certificato di redditi diversi dalla pensione estero”
- di aver inoltrato, invano, in data 30.09.2022 e 24.11.22, apposita istanza allegando idonea giustificazione atta ad integrare ogni documentazione richiesta;
- di possedere tutti i requisiti necessari ex lege per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Dopo aver argomentato ampiamente in fatto e in diritto della sussistenza dei presupposti di legge, ha concluso chiedendo di: “Accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione dell'assegno sociale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o dalla data successiva che dovesse risultare in corso di causa per la maturazione del diritto sino al soddisfo, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- Per l'effetto condannare,
l' in persona del suo legale Controparte_1
1 rappresentante” pro tempore”, al pagamento in favore dell'istante dell'assegno sociale in misura intera con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno sociale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.” Con vittoria di spese. Nella contumacia dell' , disposta la trattazione scritta, dopo il deposito CP_1 telematico delle note sintetiche, la causa è stata decisa mediante separata sentenza.
La domanda va accolta .
L'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 contempla l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, come una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini che:
abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era
65 anni),
risiedano effettivamente e abitualmente in Italia,
possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Possono richiederlo anche i:
a) cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo, che siano anche residenti continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2 Il D.L. n. 112/2008, all'art. 20, comma 10, dispone che "A decorrere dal 1° gennaio
2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale".
In merito al contenuto del requisito previsto dall'art. 20 cit., poi, la giurisprudenza ha statuito che la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia (valido per tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza, come da sentenza della Corte Costituzionale 197/2013, ha natura fattuale, distinto dalla mera residenza legale, e che, in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, la continuità va intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (ex multis, Cassazione n. 16865/2020; Cassazione n.
16989/2019 e Cassazione n. 16867/2019).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, "ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia
e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma
1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo" (vedasi, Cassazione n.
17397/2016). Il soggiorno legale, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, infatti, anche secondo quanto statuito nella ulteriore sentenza della Corte di
Cassazione n. 16989 del 2019 "si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale".
Come ben chiarito anche dalla giurisprudenza di merito, poi, "il requisito del soggiorno legale, continuativo e decennale richiesto dalla norma sopra riportata sussiste tutte le volte in cui il soggetto straniero interessato alla prestazione abbia un titolo legale per permanere sul territorio nazionale per la durata di dieci anni, rilasciato in un'unica soluzione oppure prorogato per tale periodo senza soluzione di continuità. Ne discende che detto requisito non viene meno, come invece ritenuto dall' in caso di allontanamenti più o meno lunghi, sempre che permanga il CP_1 titolo legale che permetta il rientro" (Tribunale di Pesaro n. 113/2017).
Non solo, sul punto anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 15170/2019, ancora ribadisce l'irrilevanza dell'allontanamento temporaneo dal territorio italiano asserendo "Ne consegue che non essendo in discussione la residenza, ma venendo in rilievo solo un mero allontanamento temporaneo, sussiste il diritto della assistita alla prestazione anche per il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale. Occorre, infatti, ricordare che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della
3 stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero
791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali" (vedasi, Cassazione n. 18189/2019).
Con particolare riguardo al requisito del soggiorno legale e continuo per 10 anni nel territorio dello stato, la Suprema Corte ha chiarito che esso si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2019 ha delineato il beneficio dell'assegno sociale non già come componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma, Cost. riserva al «cittadino») ma come necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.) e ha, ancora una volta, ricordato che per «la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile appena indicato, rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l'erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo;
in tal modo, le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la
Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo. Ha poi chiarito che «la titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, diversamente dalla mera residenza legale in Italia, è subordinata a requisiti (la produzione di un reddito;
la disponibilità di un alloggio;
la conoscenza della lingua italiana: art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998) che sono in sé indici non irragionevoli di una simile partecipazione;
essa perciò rappresenta l'attribuzione di un peculiare status che comporta diritti aggiuntivi rispetto al solo permesso di soggiorno;
infatti, consente (art. 9, comma 12, del d.lgs. n. 286 del 1998) di entrare in Italia senza visto, di svolgervi qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata, di accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale, e di partecipare alla vita pubblica locale. Il permesso di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che ha durata indeterminata, consente l'inclusione dello straniero nella comunità nazionale ben distinguendo il relativo status dalla provvisorietà in cui resta confinato il titolare di permesso di soggiorno di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998».
Con tale decisione la Consulta ha pertanto ritenuto non discriminatorio, né manifestamente irragionevole, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l'assegno sociale, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età (che dal 10
4 gennaio 2019 spetta a coloro che abbiano raggiunto l'età di 67 anni), trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.). È risultata così confermata “la discrezionalità del legislatore nel riconoscere una prestazione economica al solo straniero, indigente e privo di pensione, il cui stabile inserimento nella comunità lo ha reso meritevole dello stesso sussidio concesso al cittadino italiano. Pertanto, sotto nessun profilo può ritenersi violato l'art. 3 Cost. con riferimento a quegli stranieri che invece tale status non hanno.” In definitiva, il Giudice delle leggi ha ribadito che il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché tali condizioni non siano manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie, com'è appunto nella specie la considerazione dell'inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, come certificata dal permesso di soggiorno
UE di lungo periodo, al quale l'ordinamento fa conseguire il riconoscimento di peculiari situazioni giuridiche che equiparano il cittadino extracomunitario - a determinati fini - ai cittadini italiani e comunitari.
Nella fattispecie in esame devono ritenersi soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge, dal momento che dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente è in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di
Napoli in data 18.09.2013, con scadenza illimitata;
inoltre, ha depositato certificato di residenza ove risulta regolarmente residente in Italia, copia estratto contributivo da cui è possibile evincere un impegno lavorativo, con mansioni di collaboratrice familiare fin dall'anno 2002, nonché copia del passaporto (cfr. allegati in atti).E' pure provato che l'stante sia vedova, titolare di pensione estera e che non abbia conseguito redditi all'estero(v. certificazione in atti). Conclusivamente la domanda va accolta con il riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno sociale, nella misura che compete per legge in base alla posizione reddituale e familiare (la ricorrente è vedova dall'11/11/2018, come si evince dal certificato di morte versato in atti) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione dell'istanza (01.04.2022). Su tali somme spettano gli interessi legali dal 120^ giorno successivo alla insorgenza del diritto e per i ratei successivi dalla data di maturazione dei medesimi.
Non può riconoscersi la rivalutazione ai sensi dell'art 429 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, applicabile ai crediti maturati dal primo gennaio 1992, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito da computarsi dal termine di 120 giorni di cui all'art. 7 L. 533/73.
5 Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo tenendo conto della natura seriale della causa della esclusione della fase decisionale stante la modalità della trattazione cartolare.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dal 1° maggio 2022, nella misura di legge oltre interessi legali dal 120^ giorno successivo all'insorgenza del diritto;
CP_ b) condanna l' al pagamento della prestazione sub a) con la decorrenza indicata;
b) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi CP_1
€ 1.400,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli il 22maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 19027 nell'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall' Parte_1
Avv. Paola Mazza ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Torre del
Greco via Circumvallazione n.20,
- ricorrente
TRA in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
- resistente contumace
Oggetto: Assegno Sociale a titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6 settembre 2024 e ritualmente notificato a controparte la ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 01.04.2022, presso l' domanda per la percezione di CP_1 assegno sociale per titolari di carta di soggiorno;
- di aver lavorato in Italia regolarmente dal 09.06.2002 come da Estratto conto previdenziale, di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Napoli in data 18.09.2013, con scadenza illimitata;
- di essere regolarmente residente in Italia e titolare di pensione straniera;
- di aver ricevuto dall' comunicazione di reiezione del 28.06.2022, in quanto CP_1
l'Ente ha ritenuto: “non risulta dal passaporto l'ingresso in Italia e certificato di redditi diversi dalla pensione estero”
- di aver inoltrato, invano, in data 30.09.2022 e 24.11.22, apposita istanza allegando idonea giustificazione atta ad integrare ogni documentazione richiesta;
- di possedere tutti i requisiti necessari ex lege per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Dopo aver argomentato ampiamente in fatto e in diritto della sussistenza dei presupposti di legge, ha concluso chiedendo di: “Accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione dell'assegno sociale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o dalla data successiva che dovesse risultare in corso di causa per la maturazione del diritto sino al soddisfo, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- Per l'effetto condannare,
l' in persona del suo legale Controparte_1
1 rappresentante” pro tempore”, al pagamento in favore dell'istante dell'assegno sociale in misura intera con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno sociale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.” Con vittoria di spese. Nella contumacia dell' , disposta la trattazione scritta, dopo il deposito CP_1 telematico delle note sintetiche, la causa è stata decisa mediante separata sentenza.
La domanda va accolta .
L'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'art. 3, comma 6, l. 335/1995 contempla l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, come una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini che:
abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era
65 anni),
risiedano effettivamente e abitualmente in Italia,
possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Possono richiederlo anche i:
a) cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo, che siano anche residenti continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2 Il D.L. n. 112/2008, all'art. 20, comma 10, dispone che "A decorrere dal 1° gennaio
2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale".
In merito al contenuto del requisito previsto dall'art. 20 cit., poi, la giurisprudenza ha statuito che la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia (valido per tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza, come da sentenza della Corte Costituzionale 197/2013, ha natura fattuale, distinto dalla mera residenza legale, e che, in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, la continuità va intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (ex multis, Cassazione n. 16865/2020; Cassazione n.
16989/2019 e Cassazione n. 16867/2019).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, "ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia
e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma
1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo" (vedasi, Cassazione n.
17397/2016). Il soggiorno legale, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, infatti, anche secondo quanto statuito nella ulteriore sentenza della Corte di
Cassazione n. 16989 del 2019 "si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale".
Come ben chiarito anche dalla giurisprudenza di merito, poi, "il requisito del soggiorno legale, continuativo e decennale richiesto dalla norma sopra riportata sussiste tutte le volte in cui il soggetto straniero interessato alla prestazione abbia un titolo legale per permanere sul territorio nazionale per la durata di dieci anni, rilasciato in un'unica soluzione oppure prorogato per tale periodo senza soluzione di continuità. Ne discende che detto requisito non viene meno, come invece ritenuto dall' in caso di allontanamenti più o meno lunghi, sempre che permanga il CP_1 titolo legale che permetta il rientro" (Tribunale di Pesaro n. 113/2017).
Non solo, sul punto anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 15170/2019, ancora ribadisce l'irrilevanza dell'allontanamento temporaneo dal territorio italiano asserendo "Ne consegue che non essendo in discussione la residenza, ma venendo in rilievo solo un mero allontanamento temporaneo, sussiste il diritto della assistita alla prestazione anche per il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale. Occorre, infatti, ricordare che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della
3 stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero
791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali" (vedasi, Cassazione n. 18189/2019).
Con particolare riguardo al requisito del soggiorno legale e continuo per 10 anni nel territorio dello stato, la Suprema Corte ha chiarito che esso si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2019 ha delineato il beneficio dell'assegno sociale non già come componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma, Cost. riserva al «cittadino») ma come necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.) e ha, ancora una volta, ricordato che per «la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile appena indicato, rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l'erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo;
in tal modo, le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la
Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo. Ha poi chiarito che «la titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, diversamente dalla mera residenza legale in Italia, è subordinata a requisiti (la produzione di un reddito;
la disponibilità di un alloggio;
la conoscenza della lingua italiana: art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998) che sono in sé indici non irragionevoli di una simile partecipazione;
essa perciò rappresenta l'attribuzione di un peculiare status che comporta diritti aggiuntivi rispetto al solo permesso di soggiorno;
infatti, consente (art. 9, comma 12, del d.lgs. n. 286 del 1998) di entrare in Italia senza visto, di svolgervi qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata, di accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale, e di partecipare alla vita pubblica locale. Il permesso di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che ha durata indeterminata, consente l'inclusione dello straniero nella comunità nazionale ben distinguendo il relativo status dalla provvisorietà in cui resta confinato il titolare di permesso di soggiorno di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998».
Con tale decisione la Consulta ha pertanto ritenuto non discriminatorio, né manifestamente irragionevole, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l'assegno sociale, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età (che dal 10
4 gennaio 2019 spetta a coloro che abbiano raggiunto l'età di 67 anni), trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.). È risultata così confermata “la discrezionalità del legislatore nel riconoscere una prestazione economica al solo straniero, indigente e privo di pensione, il cui stabile inserimento nella comunità lo ha reso meritevole dello stesso sussidio concesso al cittadino italiano. Pertanto, sotto nessun profilo può ritenersi violato l'art. 3 Cost. con riferimento a quegli stranieri che invece tale status non hanno.” In definitiva, il Giudice delle leggi ha ribadito che il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché tali condizioni non siano manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie, com'è appunto nella specie la considerazione dell'inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, come certificata dal permesso di soggiorno
UE di lungo periodo, al quale l'ordinamento fa conseguire il riconoscimento di peculiari situazioni giuridiche che equiparano il cittadino extracomunitario - a determinati fini - ai cittadini italiani e comunitari.
Nella fattispecie in esame devono ritenersi soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge, dal momento che dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente è in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di
Napoli in data 18.09.2013, con scadenza illimitata;
inoltre, ha depositato certificato di residenza ove risulta regolarmente residente in Italia, copia estratto contributivo da cui è possibile evincere un impegno lavorativo, con mansioni di collaboratrice familiare fin dall'anno 2002, nonché copia del passaporto (cfr. allegati in atti).E' pure provato che l'stante sia vedova, titolare di pensione estera e che non abbia conseguito redditi all'estero(v. certificazione in atti). Conclusivamente la domanda va accolta con il riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno sociale, nella misura che compete per legge in base alla posizione reddituale e familiare (la ricorrente è vedova dall'11/11/2018, come si evince dal certificato di morte versato in atti) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione dell'istanza (01.04.2022). Su tali somme spettano gli interessi legali dal 120^ giorno successivo alla insorgenza del diritto e per i ratei successivi dalla data di maturazione dei medesimi.
Non può riconoscersi la rivalutazione ai sensi dell'art 429 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, applicabile ai crediti maturati dal primo gennaio 1992, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito da computarsi dal termine di 120 giorni di cui all'art. 7 L. 533/73.
5 Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo tenendo conto della natura seriale della causa della esclusione della fase decisionale stante la modalità della trattazione cartolare.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dal 1° maggio 2022, nella misura di legge oltre interessi legali dal 120^ giorno successivo all'insorgenza del diritto;
CP_ b) condanna l' al pagamento della prestazione sub a) con la decorrenza indicata;
b) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi CP_1
€ 1.400,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli il 22maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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