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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 627/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12138/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002170551111708232 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20896/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 12138/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso intimazione di pagamento n. 20250002170551111708232, notificata in data 20/03/2025, intimante la somma di € 309,36, relativamente all'ingiunzione n.
534150857367, avente ad oggetto il mancato pagamento delle Tasse automobilistiche per l'anno 2015.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici sottesi, per intervenuta decadenza e prescrizione del tributo sotteso.
La Municipia spa, si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato ed allegando copia di notifica di una precedente ingiunzione notificata il 18/8/2023.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente l'infondatezza del ricorso, in quanto la Municipia spa ha correttamente dimostrato di aver regolarmente notificato in data 18/8/2023 una precedente ingiunzione di pagamento come da allegata copia di notifica interrompendo i termini prescrizionali previsti dalla legge.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene infondato il ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 200 oltre oneri accessori come per legge se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12138/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002170551111708232 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20896/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 12138/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso intimazione di pagamento n. 20250002170551111708232, notificata in data 20/03/2025, intimante la somma di € 309,36, relativamente all'ingiunzione n.
534150857367, avente ad oggetto il mancato pagamento delle Tasse automobilistiche per l'anno 2015.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici sottesi, per intervenuta decadenza e prescrizione del tributo sotteso.
La Municipia spa, si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni, eccependo la correttezza del proprio operato ed allegando copia di notifica di una precedente ingiunzione notificata il 18/8/2023.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente l'infondatezza del ricorso, in quanto la Municipia spa ha correttamente dimostrato di aver regolarmente notificato in data 18/8/2023 una precedente ingiunzione di pagamento come da allegata copia di notifica interrompendo i termini prescrizionali previsti dalla legge.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene infondato il ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 200 oltre oneri accessori come per legge se dovuti.