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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1445/2023
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1445/2023 promossa da: Parte_1
[...]
EI
-parte attrice- contro
, per essa, Controparte_1 Controparte_2
RICCHIO, IMONE, AVV. LUCA JEANTET
-parte convenuta- CONCLUSIONI:
-Per parte attrice: come in memoria ex art. 183 comma 6, n.1 c.p.c. (“Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria e diversa domanda disattesa e reietta,
- in via principale
➢ in accoglimento delle difese ed eccezioni svolte, accertare e dichiarare che parte opposta è priva di legittimazione attiva in quanto carente del diritto di credito vantato e per l'effetto revocare l'opposto Decreto INiuntivo;
- in via gradata
➢ accertare e dichiarare che la nullità dell'acquisizione del diritto vantato da parte opposta in ragione della violazione del disposto di cui all'art. 106 TUB e/o del disposto di cui alle norme comunitarie di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 e alla Direttiva (UE) 2018/843 in materia di antiriciclaggio e per l'effetto revocare l'opposto Decreto INiuntivo.
- in via di ulteriore subordine
➢ accertare e dichiarare che le garanzie fideiussorie sottoscritte dai Signori Parte_1
e sono riproduttive dello schema ABI, accertato da
[...] Parte_1 tali itativo della concorrenza con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 e, per l'effetto, accertarne e dichiararne la nullità totale e/o parziale con conseguente liberazione degli attori in opposizione da ogni correlativo obbligo verso la parte convenuta e consequenziale revoca dell'opposto Decreto INiuntivo. In via gradata, in ipotesi di accertata invalidità delle sole clausole di cui all'art. 2 - “clausola di reviviscenza” e/o all'art.
6 - clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e/o all'art. 8 - “clausola di sopravvivenza” delle garanzie per cui è causa, così come meglio dedotto ed eccepito in atti, accertare e dichiarare, in ossequio al disposto di cui all'art. 1957 c.c., l'intervenuta decadenza del diritto ex adverso azionato e/o l'intervenuta prescrizione dello stesso e per l'effetto revocare l'opposto Decreto INiuntivo.
➢ vinte le spese e le competenze di causa maggiorate di spese generali, CPA ed IVA come per legge” e insiste in particolare per la carenza di legittimazione attiva di , per l'accertamento e dichiarazione di invalidità e/o CP_2 ino delle clausole nn. 2,6 e 8 delle fideiussioni per cui è causa, per l'accertamento della natura consumeristica degli opponenti e conseguente applicazione degli artt. 33 e ss del codice del consumo con conseguente decadenza e prescrizione del diritto del creditore);
-Per parte convenuta: come in comparsa di costituzione e risposta (“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa ogni declaratoria del caso: In via preliminare e/o cautelare: Concedere con ordinanza la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. del Decreto INiuntivo Tribunale di Genova n. 3903/2022 IN.ne (R.G. n. 10027/2022), emesso in data 24/12/2022, pubblicato il 27/12/2022, per non essere l'opposizione avversaria fondata su prova scritta e/o per non essere la medesima di facile soluzione;
In via principale: Rigettare integralmente l'opposizione avversaria, in quanto infondata e carente di prova, per tutte le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto INiuntivo in oggi opposto, Tribunale di Genova n. 3903/2022 IN.ne (R.G. n. 10027/2022), emesso in data 24/12/2022, pubblicato il 27/12/2022; In via subordinata: Accertare e dichiarare che i Sigg. e , nella Parte_1 Parte_1 reciproca qualità di fideiussori della Parte_2
sono tenuti al paga
[...] Controparte_1 quale cessionaria del credito un tempo vantato da della Controparte_3 somma di Euro 195.000,14 (o la maggiore o min stizia all'esito del presente procedimento), oltre interessi come per contratto e per legge dal 05/03/2020, e, per l'effetto, condannare i medesimi al pagamento di quanto precede;
In ogni caso: Condannare gli attori in opposizione alla rifusione delle spese e dei compensi professionali, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali” e insiste per il rigetto di tutte le istanze e domande di controparte, non accettando il contraddittorio su azioni ed eccezioni nuove). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - premesso che il Tribunale di Genova emetteva in data 27.12.2022 il decreto ingiuntivo n. 3902, con il quale ingiungeva a e a , in solido tra Parte_1 Parte_1 ssor Parte_2
il pagamento,
[...] Controparte_1
95.000,14, quale debito pe fondiario del 20.04.2009 e del 16.02.2011; 2. - rilevato che e Parte_1 [...]
proponevan n Pt_1 ssioni prestate poichè riproduttive dello schema ABI, con conseguente decadenza dell'istituto bancario per non aver rispettato il termine ex art. 1957 c.c., nonchè, in subordine, la prescrizione del credito;
3. - rilevato che si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando l'opposizione;
4. - rilevato che, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, gli opponenti sostenevano che la convenuta opposta non avesse sufficientemente provato la titolarità del credito, che nè nè CP_1
risultassero iscritte nello specifico albo ex art. 106 TUB;
CP_2 ano, inoltre, di essere consumatori, sicchè la clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. è nulla ex artt. 33 e 36 Codice Consumo;
5. - rilevato che gli opponenti con la seconda memoria istruttoria, formulavano capitoli di prova orale;
6. - rilevato che con la seconda memoria, contestava le CP_1 deduzioni degli oppone e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc;
7. - rilevato che con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc le parti ribadivano le proprie difese;
8. - rilevato che, rigettata la istanza di prova orale, le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava loro i termini ex art. 190 cpc, rimettendo la causa in decisione;
***** 9. - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione per la quale CP_1 ed non risulterebbero iscritte nello specifico albo ex a CP_2
TUB: basti ivi mettere in luce, in via assorbente di ogni altro rilievo, che ciò sarebbe comunque irrilevante sotto il profilo civilistico, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte a mente del quale “le norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata” (Cass. Civ. ord. 7243/2024, nonchè sentenza del Tribunale di Genova resa nella causa avente rg 1180/2023); 10. - ritenuta l'infondatezza della contestazione della legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta. La fusione di NC SA IO PA (contraente) in Banca Regionale Europea PA è provata dal doc. 9 monitorio, la successiva fusione di questa in dal doc. 10, quella di in Controparte_4
Intesa SA Paolo PA dal doc. 11. Relativamente alla cessione del credito da a occorre CP_3 CP_1 svolgere argomenti più diffusi. In diritto, si richiama il principio in base al quale “ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 cc", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4). Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione (costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati. Come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004); a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). In altre parole, quindi, come è stato anche precisato da Cass. 22268 /2018, in giudizio peraltro avente oggetto analogo e vedente tra le stesse parti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione-, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto"; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza quest'ultima; in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionari fornire la prova dell'essere stato il credito di cui sì controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (conf. Cass. 4116/2016). Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere correttamente evidenziato che pacificamente non era stato prodotto il contratto di cessione e che sul cessionario incombeva l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa contro il debitore ceduto (cioè di essere divenuto creditore per essergli stato trasferito il credito), si è attenuta ai criteri di cui sopra, accertando in fatto, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, che siffatto onere non era stato soddisfatto, atteso che l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non recava l'indicazione del credito in questione ma solo "tipologie di crediti", e che le coordinate, cioè le caratteristiche dei crediti ceduti contenute nel Foglio Inserzioni n. 300 della G.U. 27-12-2005, non erano sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione era stato oggetto della cessione;
né a tale conclusione poteva giungersi attraverso altri documenti (in particolare la menzionata dichiarazione dì [...] o attraverso l'applicazione della prova presuntiva” (Cass. civile sez. III, CP_3
019 n.22151). In fatto, si osserva come la convenuta opposta, a seguito della eccezione nella prima memoria da parte dell'opponente, abbia ricostruito e provato in maniera dettagliata tutta la vicenda successoria nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc che di seguito si riporta:
“I.
4.1. Con riferimento al primo contratto di mutuo fondiario, si è rappresentato sin dal ricorso monitorio che lo stesso è stato concesso in data 20/04/2009, ai sensi dell'art. 38 e ss. D.lgs. n. 385/1993, dal NC di SA IO S.p.a. alla predetta ciò facendo con atto a rogito Dott.ssa notaio in Pt_2 Persona_1 ep. n. 5182, Racc. n. 94295, ritualmente secutiva in data 04/05/2009, a mezzo del quale la Banca mutuava la complessiva somma di Euro 140.000,00 (cfr. mutuo, sub doc. n. 3 cit.). Come riferito, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal predetto contratto, i Sigg. (odierna opponente) e (esterno al presente Parte_1 Parte_3 giudizio) concedevano fideiussione specifica fino a concorrenza dell'importo di Euro 140.000 (cfr. doc. n. 4 fasc. monitorio). Veniva inoltre concessa fideiussione generica dal di loro figlio, Sig. (sub doc. n. 5 e 6 fasc. monitorio). Il predetto Parte_1 mutuo veniva registr SA IO S.p.a. con il seguente codice identificativo di rapporto: 004 00387591, come si evince dal documento di sintesi allegato al mutuo predetto (cfr. pag. 16 sub doc. n. 3 cit.), che si riporta per estratto di seguito nel testo: [...] I.
4.2. La Banca Regionale Europea S.p.a., giusto atto di fusione del 15/10/2012, rogato dal Notaio Dott. n. 23771 Rep., n. 8563 Racc., ha incorporato Per_2 il NC di SA IO umendone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c., i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche di natura processuale, anteriori alla fusione (sub doc. n. 9 fasc. monitorio). Successivamente, (in forma abbreviata “ ), giusto atto di Controparte_4 CP_6
o dal Notaio Dott. rescia, Rep. n. Per_3
102.826, Racc. n. 35.573, ha incorporato la Banca ale Europea S.p.a., assumendone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c., i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche di natura processuale, anteriori alla fusione (sub doc. n. 10 fasc. monitorio). I.
4.3. Sino a che il rapporto è stato mantenuto nella incorporante ad individuazione del contratto di mutuo fondiario del CP_6
2009 è stat il codice attribuito nel 2009 dall'allora NC di SA IO, preceduto dalla sola anteposizione del numero “2”. Presso infatti CP_6 il rapporto era identificato con il numero: “2-4-387591”, così m esso la Filiale n. 5464. Tanto può evincersi dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (sub doc. n. 18 fasc. monitorio) che si riporta di seguito con evidenziazione del codice: [...] I.
4.4. giusto atto di fusione del 26/03/2021, con efficacia Controparte_3 giuridi /2021, a rogito del Notaio Dott. di Persona_4
Milano, Rep. n. 16.080, Racc. n. 8.638, ha incorporato e, CP_6 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c., i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche di natura processuale, anteriori alla fusione (sub doc. n. 11 fasc. monitorio). I.
4.5. ha registrato il rapporto di mutuo Controparte_3 fondiario che precede dentificativo: “ , P.IVA_1 rapporto intrattenuto presso la Filiale 78048. Nessun dubbio che i nuovi codici identificativi siano riconducibili al contratto di mutuo fondiario del 2009, sub doc. n. 3 cit., come può agevolmente desumersi dalla circostanza che, nell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. di la detta incorporante abbia indicato sia i nuovi Controparte_3 codici, sia i precedenti codici (cfr. estratto 50 sub doc. lett. F). Controparte_3
Nell'estratto conto 50 T.U.B. della Banca (i) il nuovo codice rapporto: 9523/00000096 e la Filiale n. 78048; (ii) il precedente codice rapporto: 4387591 e la precedente Filiale n. 5464; (iii) la denominazione della debitrice originare: . Sul punto, si riporta di seguito, per Pt_2 Parte_2 stralcio, l' prodotto sub doc. lett. CP_7 Controparte_3
F, con evidenziazione dei co ifi I.
4.6. In data 10/12/2021, in virtù di un contratto di cessione di crediti in blocco, la predetta ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto alla opposta Controparte_3 di crediti, ivi compreso quello rinveniente dai due Controparte_1 ondiario predetti. Della cessione è stato dato avviso, ai sensi degli artt. 4 e 7.1., comma 6, della Legge n. 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione), sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 148 del 14 dicembre 2021 (sub doc. n. 12 fasc. monitorio). Nella Gazzetta Ufficiale veniva fornito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7.1, comma 6, Legge n. 130/1999, il collegamento al sito internet
“https://www.securitisation-services.com” ove veniva pubblicato il complessivo elenco dei crediti ceduti, ciascuno dei quali riconoscibile tramite il proprio codice identificativo. Ebbene, al rigo 31, pag. 148/804, dell'elenco dei crediti ceduti (che si produce, come documento sub doc. lett. G), viene specificamente indicato il rapporto oggetto di causa mediante i propri codici identificativi. Vengono infatti indicati codice Filiale 78048 e il codice identificativo del mutuo fondiario del 2009: 952300000096. Vedasi l'estratto dell'elenco crediti ceduti da a , Controparte_3 CP_1 riportato di seguito nel testo: [...] Non v'è dunque alcun dubbio che sia succeduta nel credito Controparte_1
(insieme con tutte le garanzie, reali e personali) che un tempo era vantato da
[...] in relazione al contratto di mutuo fondiario del 2009, sub do Controparte_3 ghe considerazioni possono svolgersi anche con riferimento al secondo contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 16/02/2011tra l'allora NC di SA IO e la predetta con atto a rogito Dott.ssa Pt_2 Persona_1 notaio in Genova, Rep. n. 5.563, Racc. n. 95.531, per la somma di Euro 160.000,00, ritualmente munito di formula esecutiva in data 04/03/2011 (sub doc. n. 7 fasc. monitorio). Come visto, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal predetto contratto, la Sig.ra Parte_1 concedeva fideiussione specifica fino a concorrenza dell'importo di doc. n. 8 fasc. monitorio). I.
5.2. Il predetto secondo contratto di mutuo fondiario veniva registrato dal NC di SA IO con il codice identificativo 004/397301, tanto può evincersi dal documento di sintesi allegato al mutuo (cfr. documenti di sintesi sub pag. 9, doc. n. 7 cit.), che si riporta per estratto di seguito nel testo: [...] I.
5.3. Il codice rapporto predetto veniva mantenuto inalterato sino alla incorporazione di in ove il mutuo veniva rubricato con il codice CP_6 Controparte_3 identificativo nr. 954500000084, intrattenuto presso la Filiale 78048. Anche di tale circostanza ci si avvede attraverso l'estratto conto certificato, ai sensi dell'art. 50 T.U.B., di relativo al secondo contratto di mutuo Controparte_3 fondiario, prodotto in q . H) e qui trasposto per estratto con evidenziazioni: [...] Sono indicati nell'estratto conto di (i) il nuovo codice rapporto: Controparte_3
9545/00000084 e la Filiale n. 78 nte codice rapporto:
4-397301 e la precedente Filiale n. 5464; (iii) la denominazione della debitrice originare:
. I.
5.4. Anche in questo caso, è possibile Parte_2 esente sul sito internet indicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148/2021 (“https://www. ”) che il credito Controparte_8 sia stato ceduto da da infatti al rigo Controparte_3 Controparte_1
n. 32, pag. 148/804 dell'elenco crediti ceduti (sub doc. lett. G cit.), che sono stati specificamente indicati i codici identificativi del rapporto (954500000084) e della Filiale (78048), a piena riprova dell'avvenuta cessione: [...] Non v'è dunque alcun dubbio che sia succeduta anche nel Controparte_1 credito (insieme con tutte le garanzie, reali e personali) che un tempo era vantato da in relazione al secondo contratto di mutuo fondiario del 2011, Controparte_3
In particolare, si mette in luce come i crediti ceduti –con i codici identificativi come ricostruiti- siano riportati – nel punto indicato dalla convenuta opposta- nell'elenco dei crediti oggetto di cessione che si rinviene sul sito cui si accede cliccando dalla G.U. E' dunque dimostrato che i crediti oggetto di causa siano ricompresi in quelli oggetto di cessione, come comunicata nell'avviso; 11. - ritenuto, circa l'eccezione di nullità delle fideiussioni poichè riproduttive dello schema ABI, che occorre dapprima dare atto delle singole fideiussioni sottoscritte. Quanto al mutuo fondiario del 20.04.2009, ha Parte_1 prestato una fideiussione specifica in data 18. una generica del 24.03.2010, estensiva di una precedente dell'11.11.1991 (doc. 5), una fideiussione generica del 24.03.2010, estensiva Parte_4 del 2.10.1998 (doc. 6). Quanto al mutuo fondiario del 16.02.2011, ha Parte_1 concluso una fideiussione specifica in data 10.02 Considerata l'epoca in cui le fideiussioni sono state prestate, non ricadenti nel periodo oggetto di accertamento della Banca di Italia n. 55/2005, parte attrice opponente avrebbe dovuto provare –ed invero ancor prima allegare- che anche per il periodo anteriore e per quello successivo sussistesse un illecito anticoncorrenziale tra le banche;
poichè i fideiussori non hanno assolto a tale onere, l'eccezione va disattesa;
12. - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di nullità dei contratti poichè lesivi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo:
- la doglianza è stata proposta solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.;
- essa è stata sollevata in via generica, ossia mediante un mero richiamo alle due norme pocanzi menzionate;
- non appare sufficientemente provata la qualità di consumatori in capo agli opponenti. Invero, deve osservarsi: che la è socia della Parte_1 società debitrice;
che non si conosce la quota azione sociale della medesima all'interno della sas (ciò è un elemento rilevante, perchè, secondo l'orientamento della Sezione, anche la mera partecipazione societaria, non accompagnata da ruoli gestionali all'interno della società, esclude, se non esigua, la qualità di consumatore); che la prova orale dedotta nella seconda memoria istruttoria degli opponenti, volta a dimostrare (seppur a contrario) l'assenza di funzioni gestionali di questi nell'ambito dell'ente, è inammissibile (cfr. ordinanza del 10.10.2024);
- quanto a la normativa invocata (Codice Consumo) non era in Pt_1 vigore allo egli prestò la fideiussione (senza che sia contenuto negli atti alcun riferimento alla disciplina precedente); 13. - ritenuto che, essendo valide le clausole derogative all'art. 1957 c.c. in forza degli argomenti svolti nei due punti che precedono, non si è verificata nessuna decadenza, la cui eccezione risulta quindi non meritevole di accoglimento;
14. - ritenuto che è parimenti destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione, essendo l'obbligazione unica (Cass. 4232/2023) ed iniziando a decorrere il termine dalla scadenza dell'ultima rata, o dalla decadenza del beneficio del termine, in questo caso avvenuta in data 04.02.2019 (doc. 13 monitorio);
15. - ritenuta l'infondatezza delle eccezioni di carenza interesse agire, di abuso del processo, di violazione dei canoni di correttezza e buona fede legate alla sussistenza di una garanzia ipotecaria ed al valore stimato dell'immobile oggetto di procedura esecutiva, che sarebbe superiore al credito ivi azionato (pagg. 9 e ss. comparsa conclusionale) per l'assorbente ragione per cui la procedura non è conclusa, sicchè i creditori non sono ancora soddisfatti;
16. - ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 3902 emesso Parte_1
d n data 27.12.2022, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; b) condanna e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in Pt_1
che liquida in euro 14.103,00 per Controparte_1 compenso, e cpa come per legge. Genova, 4.12.2025
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1445/2023 promossa da: Parte_1
[...]
EI
-parte attrice- contro
, per essa, Controparte_1 Controparte_2
RICCHIO, IMONE, AVV. LUCA JEANTET
-parte convenuta- CONCLUSIONI:
-Per parte attrice: come in memoria ex art. 183 comma 6, n.1 c.p.c. (“Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria e diversa domanda disattesa e reietta,
- in via principale
➢ in accoglimento delle difese ed eccezioni svolte, accertare e dichiarare che parte opposta è priva di legittimazione attiva in quanto carente del diritto di credito vantato e per l'effetto revocare l'opposto Decreto INiuntivo;
- in via gradata
➢ accertare e dichiarare che la nullità dell'acquisizione del diritto vantato da parte opposta in ragione della violazione del disposto di cui all'art. 106 TUB e/o del disposto di cui alle norme comunitarie di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 e alla Direttiva (UE) 2018/843 in materia di antiriciclaggio e per l'effetto revocare l'opposto Decreto INiuntivo.
- in via di ulteriore subordine
➢ accertare e dichiarare che le garanzie fideiussorie sottoscritte dai Signori Parte_1
e sono riproduttive dello schema ABI, accertato da
[...] Parte_1 tali itativo della concorrenza con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 e, per l'effetto, accertarne e dichiararne la nullità totale e/o parziale con conseguente liberazione degli attori in opposizione da ogni correlativo obbligo verso la parte convenuta e consequenziale revoca dell'opposto Decreto INiuntivo. In via gradata, in ipotesi di accertata invalidità delle sole clausole di cui all'art. 2 - “clausola di reviviscenza” e/o all'art.
6 - clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e/o all'art. 8 - “clausola di sopravvivenza” delle garanzie per cui è causa, così come meglio dedotto ed eccepito in atti, accertare e dichiarare, in ossequio al disposto di cui all'art. 1957 c.c., l'intervenuta decadenza del diritto ex adverso azionato e/o l'intervenuta prescrizione dello stesso e per l'effetto revocare l'opposto Decreto INiuntivo.
➢ vinte le spese e le competenze di causa maggiorate di spese generali, CPA ed IVA come per legge” e insiste in particolare per la carenza di legittimazione attiva di , per l'accertamento e dichiarazione di invalidità e/o CP_2 ino delle clausole nn. 2,6 e 8 delle fideiussioni per cui è causa, per l'accertamento della natura consumeristica degli opponenti e conseguente applicazione degli artt. 33 e ss del codice del consumo con conseguente decadenza e prescrizione del diritto del creditore);
-Per parte convenuta: come in comparsa di costituzione e risposta (“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa ogni declaratoria del caso: In via preliminare e/o cautelare: Concedere con ordinanza la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. del Decreto INiuntivo Tribunale di Genova n. 3903/2022 IN.ne (R.G. n. 10027/2022), emesso in data 24/12/2022, pubblicato il 27/12/2022, per non essere l'opposizione avversaria fondata su prova scritta e/o per non essere la medesima di facile soluzione;
In via principale: Rigettare integralmente l'opposizione avversaria, in quanto infondata e carente di prova, per tutte le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto INiuntivo in oggi opposto, Tribunale di Genova n. 3903/2022 IN.ne (R.G. n. 10027/2022), emesso in data 24/12/2022, pubblicato il 27/12/2022; In via subordinata: Accertare e dichiarare che i Sigg. e , nella Parte_1 Parte_1 reciproca qualità di fideiussori della Parte_2
sono tenuti al paga
[...] Controparte_1 quale cessionaria del credito un tempo vantato da della Controparte_3 somma di Euro 195.000,14 (o la maggiore o min stizia all'esito del presente procedimento), oltre interessi come per contratto e per legge dal 05/03/2020, e, per l'effetto, condannare i medesimi al pagamento di quanto precede;
In ogni caso: Condannare gli attori in opposizione alla rifusione delle spese e dei compensi professionali, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali” e insiste per il rigetto di tutte le istanze e domande di controparte, non accettando il contraddittorio su azioni ed eccezioni nuove). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. - premesso che il Tribunale di Genova emetteva in data 27.12.2022 il decreto ingiuntivo n. 3902, con il quale ingiungeva a e a , in solido tra Parte_1 Parte_1 ssor Parte_2
il pagamento,
[...] Controparte_1
95.000,14, quale debito pe fondiario del 20.04.2009 e del 16.02.2011; 2. - rilevato che e Parte_1 [...]
proponevan n Pt_1 ssioni prestate poichè riproduttive dello schema ABI, con conseguente decadenza dell'istituto bancario per non aver rispettato il termine ex art. 1957 c.c., nonchè, in subordine, la prescrizione del credito;
3. - rilevato che si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando l'opposizione;
4. - rilevato che, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, gli opponenti sostenevano che la convenuta opposta non avesse sufficientemente provato la titolarità del credito, che nè nè CP_1
risultassero iscritte nello specifico albo ex art. 106 TUB;
CP_2 ano, inoltre, di essere consumatori, sicchè la clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. è nulla ex artt. 33 e 36 Codice Consumo;
5. - rilevato che gli opponenti con la seconda memoria istruttoria, formulavano capitoli di prova orale;
6. - rilevato che con la seconda memoria, contestava le CP_1 deduzioni degli oppone e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc;
7. - rilevato che con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc le parti ribadivano le proprie difese;
8. - rilevato che, rigettata la istanza di prova orale, le parti precisavano le conclusioni e la Giudice assegnava loro i termini ex art. 190 cpc, rimettendo la causa in decisione;
***** 9. - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione per la quale CP_1 ed non risulterebbero iscritte nello specifico albo ex a CP_2
TUB: basti ivi mettere in luce, in via assorbente di ogni altro rilievo, che ciò sarebbe comunque irrilevante sotto il profilo civilistico, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte a mente del quale “le norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata” (Cass. Civ. ord. 7243/2024, nonchè sentenza del Tribunale di Genova resa nella causa avente rg 1180/2023); 10. - ritenuta l'infondatezza della contestazione della legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta. La fusione di NC SA IO PA (contraente) in Banca Regionale Europea PA è provata dal doc. 9 monitorio, la successiva fusione di questa in dal doc. 10, quella di in Controparte_4
Intesa SA Paolo PA dal doc. 11. Relativamente alla cessione del credito da a occorre CP_3 CP_1 svolgere argomenti più diffusi. In diritto, si richiama il principio in base al quale “ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 cc", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4). Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione (costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati. Come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004); a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). In altre parole, quindi, come è stato anche precisato da Cass. 22268 /2018, in giudizio peraltro avente oggetto analogo e vedente tra le stesse parti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione-, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto"; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza quest'ultima; in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionari fornire la prova dell'essere stato il credito di cui sì controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (conf. Cass. 4116/2016). Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere correttamente evidenziato che pacificamente non era stato prodotto il contratto di cessione e che sul cessionario incombeva l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa contro il debitore ceduto (cioè di essere divenuto creditore per essergli stato trasferito il credito), si è attenuta ai criteri di cui sopra, accertando in fatto, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, che siffatto onere non era stato soddisfatto, atteso che l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non recava l'indicazione del credito in questione ma solo "tipologie di crediti", e che le coordinate, cioè le caratteristiche dei crediti ceduti contenute nel Foglio Inserzioni n. 300 della G.U. 27-12-2005, non erano sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione era stato oggetto della cessione;
né a tale conclusione poteva giungersi attraverso altri documenti (in particolare la menzionata dichiarazione dì [...] o attraverso l'applicazione della prova presuntiva” (Cass. civile sez. III, CP_3
019 n.22151). In fatto, si osserva come la convenuta opposta, a seguito della eccezione nella prima memoria da parte dell'opponente, abbia ricostruito e provato in maniera dettagliata tutta la vicenda successoria nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc che di seguito si riporta:
“I.
4.1. Con riferimento al primo contratto di mutuo fondiario, si è rappresentato sin dal ricorso monitorio che lo stesso è stato concesso in data 20/04/2009, ai sensi dell'art. 38 e ss. D.lgs. n. 385/1993, dal NC di SA IO S.p.a. alla predetta ciò facendo con atto a rogito Dott.ssa notaio in Pt_2 Persona_1 ep. n. 5182, Racc. n. 94295, ritualmente secutiva in data 04/05/2009, a mezzo del quale la Banca mutuava la complessiva somma di Euro 140.000,00 (cfr. mutuo, sub doc. n. 3 cit.). Come riferito, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal predetto contratto, i Sigg. (odierna opponente) e (esterno al presente Parte_1 Parte_3 giudizio) concedevano fideiussione specifica fino a concorrenza dell'importo di Euro 140.000 (cfr. doc. n. 4 fasc. monitorio). Veniva inoltre concessa fideiussione generica dal di loro figlio, Sig. (sub doc. n. 5 e 6 fasc. monitorio). Il predetto Parte_1 mutuo veniva registr SA IO S.p.a. con il seguente codice identificativo di rapporto: 004 00387591, come si evince dal documento di sintesi allegato al mutuo predetto (cfr. pag. 16 sub doc. n. 3 cit.), che si riporta per estratto di seguito nel testo: [...] I.
4.2. La Banca Regionale Europea S.p.a., giusto atto di fusione del 15/10/2012, rogato dal Notaio Dott. n. 23771 Rep., n. 8563 Racc., ha incorporato Per_2 il NC di SA IO umendone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c., i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche di natura processuale, anteriori alla fusione (sub doc. n. 9 fasc. monitorio). Successivamente, (in forma abbreviata “ ), giusto atto di Controparte_4 CP_6
o dal Notaio Dott. rescia, Rep. n. Per_3
102.826, Racc. n. 35.573, ha incorporato la Banca ale Europea S.p.a., assumendone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c., i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche di natura processuale, anteriori alla fusione (sub doc. n. 10 fasc. monitorio). I.
4.3. Sino a che il rapporto è stato mantenuto nella incorporante ad individuazione del contratto di mutuo fondiario del CP_6
2009 è stat il codice attribuito nel 2009 dall'allora NC di SA IO, preceduto dalla sola anteposizione del numero “2”. Presso infatti CP_6 il rapporto era identificato con il numero: “2-4-387591”, così m esso la Filiale n. 5464. Tanto può evincersi dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (sub doc. n. 18 fasc. monitorio) che si riporta di seguito con evidenziazione del codice: [...] I.
4.4. giusto atto di fusione del 26/03/2021, con efficacia Controparte_3 giuridi /2021, a rogito del Notaio Dott. di Persona_4
Milano, Rep. n. 16.080, Racc. n. 8.638, ha incorporato e, CP_6 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c., i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche di natura processuale, anteriori alla fusione (sub doc. n. 11 fasc. monitorio). I.
4.5. ha registrato il rapporto di mutuo Controparte_3 fondiario che precede dentificativo: “ , P.IVA_1 rapporto intrattenuto presso la Filiale 78048. Nessun dubbio che i nuovi codici identificativi siano riconducibili al contratto di mutuo fondiario del 2009, sub doc. n. 3 cit., come può agevolmente desumersi dalla circostanza che, nell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. di la detta incorporante abbia indicato sia i nuovi Controparte_3 codici, sia i precedenti codici (cfr. estratto 50 sub doc. lett. F). Controparte_3
Nell'estratto conto 50 T.U.B. della Banca (i) il nuovo codice rapporto: 9523/00000096 e la Filiale n. 78048; (ii) il precedente codice rapporto: 4387591 e la precedente Filiale n. 5464; (iii) la denominazione della debitrice originare: . Sul punto, si riporta di seguito, per Pt_2 Parte_2 stralcio, l' prodotto sub doc. lett. CP_7 Controparte_3
F, con evidenziazione dei co ifi I.
4.6. In data 10/12/2021, in virtù di un contratto di cessione di crediti in blocco, la predetta ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto alla opposta Controparte_3 di crediti, ivi compreso quello rinveniente dai due Controparte_1 ondiario predetti. Della cessione è stato dato avviso, ai sensi degli artt. 4 e 7.1., comma 6, della Legge n. 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione), sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 148 del 14 dicembre 2021 (sub doc. n. 12 fasc. monitorio). Nella Gazzetta Ufficiale veniva fornito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7.1, comma 6, Legge n. 130/1999, il collegamento al sito internet
“https://www.securitisation-services.com” ove veniva pubblicato il complessivo elenco dei crediti ceduti, ciascuno dei quali riconoscibile tramite il proprio codice identificativo. Ebbene, al rigo 31, pag. 148/804, dell'elenco dei crediti ceduti (che si produce, come documento sub doc. lett. G), viene specificamente indicato il rapporto oggetto di causa mediante i propri codici identificativi. Vengono infatti indicati codice Filiale 78048 e il codice identificativo del mutuo fondiario del 2009: 952300000096. Vedasi l'estratto dell'elenco crediti ceduti da a , Controparte_3 CP_1 riportato di seguito nel testo: [...] Non v'è dunque alcun dubbio che sia succeduta nel credito Controparte_1
(insieme con tutte le garanzie, reali e personali) che un tempo era vantato da
[...] in relazione al contratto di mutuo fondiario del 2009, sub do Controparte_3 ghe considerazioni possono svolgersi anche con riferimento al secondo contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 16/02/2011tra l'allora NC di SA IO e la predetta con atto a rogito Dott.ssa Pt_2 Persona_1 notaio in Genova, Rep. n. 5.563, Racc. n. 95.531, per la somma di Euro 160.000,00, ritualmente munito di formula esecutiva in data 04/03/2011 (sub doc. n. 7 fasc. monitorio). Come visto, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal predetto contratto, la Sig.ra Parte_1 concedeva fideiussione specifica fino a concorrenza dell'importo di doc. n. 8 fasc. monitorio). I.
5.2. Il predetto secondo contratto di mutuo fondiario veniva registrato dal NC di SA IO con il codice identificativo 004/397301, tanto può evincersi dal documento di sintesi allegato al mutuo (cfr. documenti di sintesi sub pag. 9, doc. n. 7 cit.), che si riporta per estratto di seguito nel testo: [...] I.
5.3. Il codice rapporto predetto veniva mantenuto inalterato sino alla incorporazione di in ove il mutuo veniva rubricato con il codice CP_6 Controparte_3 identificativo nr. 954500000084, intrattenuto presso la Filiale 78048. Anche di tale circostanza ci si avvede attraverso l'estratto conto certificato, ai sensi dell'art. 50 T.U.B., di relativo al secondo contratto di mutuo Controparte_3 fondiario, prodotto in q . H) e qui trasposto per estratto con evidenziazioni: [...] Sono indicati nell'estratto conto di (i) il nuovo codice rapporto: Controparte_3
9545/00000084 e la Filiale n. 78 nte codice rapporto:
4-397301 e la precedente Filiale n. 5464; (iii) la denominazione della debitrice originare:
. I.
5.4. Anche in questo caso, è possibile Parte_2 esente sul sito internet indicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148/2021 (“https://www. ”) che il credito Controparte_8 sia stato ceduto da da infatti al rigo Controparte_3 Controparte_1
n. 32, pag. 148/804 dell'elenco crediti ceduti (sub doc. lett. G cit.), che sono stati specificamente indicati i codici identificativi del rapporto (954500000084) e della Filiale (78048), a piena riprova dell'avvenuta cessione: [...] Non v'è dunque alcun dubbio che sia succeduta anche nel Controparte_1 credito (insieme con tutte le garanzie, reali e personali) che un tempo era vantato da in relazione al secondo contratto di mutuo fondiario del 2011, Controparte_3
In particolare, si mette in luce come i crediti ceduti –con i codici identificativi come ricostruiti- siano riportati – nel punto indicato dalla convenuta opposta- nell'elenco dei crediti oggetto di cessione che si rinviene sul sito cui si accede cliccando dalla G.U. E' dunque dimostrato che i crediti oggetto di causa siano ricompresi in quelli oggetto di cessione, come comunicata nell'avviso; 11. - ritenuto, circa l'eccezione di nullità delle fideiussioni poichè riproduttive dello schema ABI, che occorre dapprima dare atto delle singole fideiussioni sottoscritte. Quanto al mutuo fondiario del 20.04.2009, ha Parte_1 prestato una fideiussione specifica in data 18. una generica del 24.03.2010, estensiva di una precedente dell'11.11.1991 (doc. 5), una fideiussione generica del 24.03.2010, estensiva Parte_4 del 2.10.1998 (doc. 6). Quanto al mutuo fondiario del 16.02.2011, ha Parte_1 concluso una fideiussione specifica in data 10.02 Considerata l'epoca in cui le fideiussioni sono state prestate, non ricadenti nel periodo oggetto di accertamento della Banca di Italia n. 55/2005, parte attrice opponente avrebbe dovuto provare –ed invero ancor prima allegare- che anche per il periodo anteriore e per quello successivo sussistesse un illecito anticoncorrenziale tra le banche;
poichè i fideiussori non hanno assolto a tale onere, l'eccezione va disattesa;
12. - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di nullità dei contratti poichè lesivi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo:
- la doglianza è stata proposta solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.;
- essa è stata sollevata in via generica, ossia mediante un mero richiamo alle due norme pocanzi menzionate;
- non appare sufficientemente provata la qualità di consumatori in capo agli opponenti. Invero, deve osservarsi: che la è socia della Parte_1 società debitrice;
che non si conosce la quota azione sociale della medesima all'interno della sas (ciò è un elemento rilevante, perchè, secondo l'orientamento della Sezione, anche la mera partecipazione societaria, non accompagnata da ruoli gestionali all'interno della società, esclude, se non esigua, la qualità di consumatore); che la prova orale dedotta nella seconda memoria istruttoria degli opponenti, volta a dimostrare (seppur a contrario) l'assenza di funzioni gestionali di questi nell'ambito dell'ente, è inammissibile (cfr. ordinanza del 10.10.2024);
- quanto a la normativa invocata (Codice Consumo) non era in Pt_1 vigore allo egli prestò la fideiussione (senza che sia contenuto negli atti alcun riferimento alla disciplina precedente); 13. - ritenuto che, essendo valide le clausole derogative all'art. 1957 c.c. in forza degli argomenti svolti nei due punti che precedono, non si è verificata nessuna decadenza, la cui eccezione risulta quindi non meritevole di accoglimento;
14. - ritenuto che è parimenti destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione, essendo l'obbligazione unica (Cass. 4232/2023) ed iniziando a decorrere il termine dalla scadenza dell'ultima rata, o dalla decadenza del beneficio del termine, in questo caso avvenuta in data 04.02.2019 (doc. 13 monitorio);
15. - ritenuta l'infondatezza delle eccezioni di carenza interesse agire, di abuso del processo, di violazione dei canoni di correttezza e buona fede legate alla sussistenza di una garanzia ipotecaria ed al valore stimato dell'immobile oggetto di procedura esecutiva, che sarebbe superiore al credito ivi azionato (pagg. 9 e ss. comparsa conclusionale) per l'assorbente ragione per cui la procedura non è conclusa, sicchè i creditori non sono ancora soddisfatti;
16. - ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00;
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 3902 emesso Parte_1
d n data 27.12.2022, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; b) condanna e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in Pt_1
che liquida in euro 14.103,00 per Controparte_1 compenso, e cpa come per legge. Genova, 4.12.2025
La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel