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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 216/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1405/2018 del Tribunale di Torre Annunziata emessa e pubblicata in data
11/06/2018,
t r a
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Saverio C.F._2
Esposito (c.f. ); C.F._3
APPELLANTI
e
, (c.f. ), e CP_1 C.F._4 [...]
, (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. CP_2 C.F._5
Valerio Ricciardi, (c.f. ); C.F._6
APPELLATI
Oggetto: vendita di cose immobili.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 28 novembre
2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 03.12.2012, i coniugi Parte_1
e convenivano in giudizio e Parte_2 CP_1 CP_2 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo: “…accertare la
[...]
responsabilità per inadempimento contrattuale dei sigg. e Parte_3
e per l'effetto condannarli, in solido, al pagamento del Controparte_2
residuo importo di Euro 20.000,00 (ventimila) non più versato ad essi attori nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti, danni morali, danni patrimoniali e non, da determinarsi e quantificarsi in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo. Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore che se ne dichiara antistatario;
In via istruttoria chiedevano ammettersi prova per testi”.
A sostegno della domanda, deducevano:
- che erano proprietari di un appezzamento di terreno, in parte uliveto e in parte vigneto, sito nel Comune di Piano di Sorrento, alla traversa
Pontecorvo, riportato in catasto al foglio 11, p.lle 1106, uliveto di 2 classe, are 14, ca 40, R.D. euro 11,16, R.A. euro 6,69; e 796, vigneto di classe 2, ca 07, R.D. euro 0.12, R.A. 0,07;
- che trent'anni prima, il Comune di Piano di Sorrento aveva espropriato una parte del terreno suindicato per l'ampliamento della strada comunale, senza tuttavia provvedere all'adeguamento dei dati catastali;
- che in data 20 giugno 2011, per atto del notar. Dott. , Persona_1
essi attori trasferivano la proprietà di detto appezzamento ai convenuti;
- che , avendo visitato il terreno, più volte, insieme alla CP_1 moglie, prima dell'acquisto ed essendone già in possesso, ne conosceva pienamente l'estensione, lo stato e le caratteristiche, come da lui stesso, peraltro, dichiarato nell'atto notarile di compravendita;
- che la vendita del fondo era avvenuta a “corpo”, ai sensi dell'art. 1538
c.c., includendo accessori, pertinenze, oneri e servitù; in aggiunta, nell'atto
2 notarile erano state specificate le caratteristiche del terreno, i suoi accessi e confini, al fine di consentirne una precisa identificazione;
- che il prezzo di vendita era stato convenuto tra le parti in € 120.000,00, da erogarsi con precise modalità di pagamento;
in particolare: €
70.000,00, tramite tre assegni non trasferibili - due dei quali intestati a e di importo pari a € 20.000 ciascuno e un terzo intestato Parte_1 ad di importo pari a € 30.000 - tutti datati il 16 giugno 2011 Parte_2
e per i quali i convenuti rilasciavano idonea quietanza;
50.000,00 da versare in un'unica soluzione, senza maggiorazione di interessi, entro e non oltre il 30.06.2012.
- che, in relazione a tale ultima somma, i convenuti avevano versato solo l'importo di € 30.000,00, rimanendo debitori di € 20.000,00;
- che con lettera raccomandata del 15.06.2011, i convenuti avevano comunicavato al l'intenzione di non adempiere agli obblighi Pt_1
contrattuali, ritenendo l'acquisto non più utile ai loro scopi;
in particolare, esprimevano la volontà di esercitare il diritto alla riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1538 c.c., poiché la superficie effettiva del terreno risultava inferiore di ben tre volte 1/20 rispetto a quella indicata nel contratto;
- che, al momento della domanda di cui è causa, gli acquirenti non avevano ancora corrisposto il saldo di € 20.000,00.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data CP_1
13.02.2013, così instando all'adito giudice: “1) rigetti nel merito tutte le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto per i motivi meglio esposti in precedenza;
2) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale disponga la riduzione del prezzo dovuto agli attori per la compravendita del terreno sopra meglio specificato nella misura di €
25.000,00, di cui € 18.721,49 per il minor valore del medesimo (= €
120.000,00 : mq. 1447,00 x mq. 1221,25 - € 120.000,00) e la differenza in ragione della sua minore edificabilità, ovvero pari a quella diversa - anche maggiore - somma ritenuta di giustizia, condannando per lo effetto gli attori ed al rimborso, con interessi dalla Parte_1 Parte_2
costituzione in mora (fol. 4) al soddisfo, della differenza da essi-semmai
3 percetta in eccesso rispetto al prezzo sino ad oggi incassato (€
100.000,00); 3) condanni altresì i medesimi attori ed Parte_1 Pt_2
alla refusione di spese e compensi del presente giudizio,
[...] disponendone l'attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1405/2018, così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale nella parte in cui i convenuti hanno chiesto l'ulteriore decurtazione del prezzo della vendita de qua;
3) dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna per il residuo gli attori al pagamento in favore dei convenuti in solido di euro 3.200,00 per diritti ed onorari, oltre iva, cassa e spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, con attribuzione all'avv. Valerio
Ricciardi per dichiarato anticipo”.
Il giudizio di appello
e , con atto di appello notificato in data Parte_1 Parte_2
08/01/2018 ad e hanno impugnato la CP_1 Controparte_2
predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Tenuto conto delle considerazioni e delle richieste avanzate in via rescissoria in calce a tutti i motivi di appello formulati -, in riforma dell'impugnata sentenza accogliersi la domanda proposta dagli appellati e, comunque, rigettarsi integralmente la domanda riconvenzionale proposta da essi appellati con loro condanna di essi appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. In particolare e sempre in riforma della sentenza impugnata accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale di essi e e Parte_3 Controparte_2
per l'effetto condannarsi i medesimi, in solido, al pagamento del residuo importo di Euro 20.000,00 (ventimila) non ancora versato agli appellanti nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti, danni morali, danni patrimoniali e non, da determinarsi e quantificarsi in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo. Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese,
4 diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo: CP_1 Controparte_2
“1) dichiarare inammissibile il gravame, ovvero rigettarlo nel merito, per i motivi meglio esposti in precedenza;
2) con vittoria, in ogni caso, di spese
e compensi del presente grado di giudizio, disponendone l'attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
All'udienza del 28 novembre 2024, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
5 Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione va esaminata nel merito.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 1538 c.c., in quanto la superficie reale del terreno, pari a 1.221,25 mq, risultava inferiore di oltre un ventesimo rispetto a quella contrattualmente dichiarata (1.447 mq). Tale scostamento, oggettivamente accertato e pacifico tra le parti, è stato posto, altresì, dal Tribunale a fondamento della decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo.
In particolare, il giudice di primo grado così motiva la propria decisione:
“La domanda proposta dagli attori è infondata e va rigettata. Emerge dalla lettura del rogito notarile del 20.6.2011 che le parti abbiano fatto esplicito riferimento ad un "terreno di mq. 1.447" e, dunque, anche ad una misura dell'immobile in compravendita. Nella vendita immobiliare "a corpo" allora la menzione nel contratto della misura dell'immobile costituisce, nella previsione dell'art. 1538 cc, un elemento cui la norma stessa attribuisce importanza al fine della possibilità di chiedere la rettifica del prezzo, ricorrendo tuttavia determinati presupposti di carattere oggettivo, quali la misura reale del bene inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata dal contratto (Cass. II^ nr. 11793/06). Ora, nel caso di specie, è documentato, ancorché pacificamente riconosciuto dagli stessi attori, che, a seguito della misurazione del terreno da parte del tecnico incaricato dai convenuti, geometra , (v. perizia giurata versata in Per_2
atti) il terreno venduto è risultato avere una superficie reale di mq.
1.221,25 e, dunque, di mq. 225,75 inferiore rispetto a quella indicata nell'atto notarile. Va quindi a questo punto evidenziato come le azioni previste dagli artt. 1537 e 1538 cc, di natura per così dire 'speciale', non escludano l'esperibilità della generale azione di risoluzione contrattuale, come pure quella di risarcimento per dolo o colpa del contraente inadempiente, e mentre esclusivamente queste ultime presuppongono il
6 dolo o la colpa della parte inadempiente, le prime presuppongono il solo fatto obiettivo che sia stata consegnata una quantità maggiore o minore della cosa rispetto a quella pattuita (Cass. II^ nr. 25250/07 e 19600/04).
Condizione sufficiente per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in questa sede dai convenuti è pertanto solo il "fatto obiettivo" della sproporzione in quella determinata percentuale, mentre resta del tutto irrilevante l'eventuale colpa o dolo della parte inadempiente. Quella condizione è tuttavia anche necessaria, oltre ad essere sufficiente, in quanto pur in presenza di dolo o di colpa, che, ancora una volta restano del tutto irrilevanti anche a sfavore della parte adempiente, la riduzione del prezzo è possibile solo laddove si sia appunto verificata quella ben determinata sproporzione. Dunque, alcuna valenza assumono in questa sede non solo le reali intenzioni dei soggetti, ma anche le volontà degli stessi connesse alla conoscenza o meno della effettiva estensione del terreno. L'unico elemento che conta in questa sede è solo il "dato obiettivo" costituito dal rapporto tra il dato risultante dal contratto e quello inerente all'immobile reale. Nient'altro. Non assume allora alcuna valenza che i compratori fossero o meno a conoscenza della effettiva estensione dell'immobile loro venduto. In questa sede, astraendosi da qualsiasi altra considerazione meramente soggettiva, intimistica e motivazionale, non occorre fare altro che valutare oggettivamente ed asetticamente quel rapporto tra il dato risultante dal contratto ed il dato reale. Può allora in tale prospettiva senz'altro trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e volta ad ottenere l'accertamento del loro diritto alla riduzione del prezzo della vendita nella misura di €.
18.721,49, pari al minor valore del terreno, essendo incontestato che la dimensione del terreno venduto è pari a 1.221,25 mq e, dunque, il rapporto con la misura risultante dal contratto (1.447,00 mq) è superiore a
1/20. Non può essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale nella parte in cui i convenuti hanno chiesto l'ulteriore decurtazione del prezzo della vendita de qua in ragione della minore edificabilità del suddetto terreno, non essendo tale domanda supportata da idonea prova. Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale e ritenuta prevalente la soccombenza degli attori, vanno compensate nella
7 misura del 30%, mentre per la restante parte vanno poste a carico degli attori e liquidate come da dispositivo”.
Gli appellanti censurano tale decisione, lamentano l'erronea applicazione dell'art. 1538 c.c., nonché la mancata valutazione delle prove documentali e testimoniali da parte del giudice di prime cure.
In particolare, gli impugnanti sostengono che il Tribunale abbia adottato un approccio meccanico e automatico nella riduzione del prezzo in relazione alla minore superficie del terreno di oltre 1/20 rispetto a quanto dichiarato nell'atto, senza considerare adeguatamente il comportamento delle parti e la loro reale intenzione, come espressamente previsto dagli articoli 1362 e
1366 c.c.
Il contratto, secondo la ricostruzione degli appellanti, avrebbe dovuto invece essere interpretato proprio tenendo conto della comune volontà delle parti, la quale non sarebbe stata affatto influenzata dalla difformità catastale della superficie, risultando comunque il terreno idoneo agli scopi per i quali era destinato, come attestato dalle testimonianze rese.
Inoltre, la misura catastale riportata nell'atto costitutivo non avrebbe costituito un elemento vincolante ai fini determinativi del prezzo, ma semplicemente un dato identificativo del terreno (come confermato dai testi) e la divergenza della superficie del fondo (dovuta a una modifica urbanistica non ancora aggiornata nel catasto) sarebbe una circostanza ininfluente.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale e accogliere la domanda principale.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, lamentando che il giudice di prime cure abbia riconosciuto ai convenuti una riduzione del prezzo superiore rispetto a quella da questi ultimi espressamente richiesta.
In particolare, mentre nella domanda riconvenzionale, la riduzione del prezzo era stata quantificata in euro 18.721,49, quale conseguenza della minore estensione del fondo, il Tribunale, non solo aveva erroneamente
8 adottato un criterio proporzionale "secco" per determinare l'importo della riduzione, ma aveva altresì accolto la domanda riconvenzionale per l'intero importo di euro 20.000,00, così pronunciando, oltre che erroneamente, anche ultrapetita. Tale decisione sarebbe del tutto incongruente, atteso che, secondo gli impugnanti, il Tribunale, quantomeno, avrebbe dovuto dunque condannare i convenuti al pagamento della differenza di euro
1.300,00, con gli interessi e la rivalutazione.
Con il terzo motivo di appello, gli istanti censurano il mancato esame delle risultanze probatorie e l'insufficienza della motivazione della sentenza.
In particolare, pur avendo il primo giudice ammesso la prova testimoniale per accertare la reale volontà delle parti, avrebbe poi basato la propria decisione esclusivamente su un "dato oggettivo" relativo alla riduzione della superficie del fondo.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi, al contrario, confermerebbero come gli acquirenti fossero pienamente consapevoli dei confini del terreno in quanto lo avevano visionato più volte, ritenendolo adatto ai loro scopi, senza che la discrepanza catastale o la reale superficie del fondo avesse influenzato la loro valutazione.
L'appello può essere solo parzialmente accolto.
La fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1538
c.c., che regola gli effetti derivanti dalla non coincidenza tra l'estensione reale e quella dichiarata nel contratto, nel contesto di una compravendita immobiliare "a corpo", comprensiva anche dell'indicazione della misura del bene.
Tale disposizione prevede che, qualora la superficie effettivamente consegnata risulti inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto, l'acquirente ha diritto ad ottenere una riduzione del prezzo.
Nel caso di specie, risulta incontestata una superficie effettiva del fondo di
1.221,25 mq, con una differenza di 225,75 mq rispetto ai 1.447 mq indicati nel contratto.
9 Tale difformità ha indubbiamente comunque superato il limite del ventesimo previsto dall'art. 1538 c.c., giustificando, pertanto, una riduzione del prezzo.
Invero, come precisato dalla Suprema Corte (cfr., fra le altre, Cass.
27408/2018, Cass. 11796/2006) ove la misura reale del bene venduto o promesso in vendita risulti inferiore di 1/20 rispetto a quella concordata, è
“sempre applicabile” il “rimedio riequilibrativo di cui all'art. 1538 c.c.”, “fatta salva la comprovata ricorrenza di una volontà derogatoria delle parti rispetto al detto rimedio”. Ai fini dell'applicazione del rimedio in parola, risulta, in pratica, ininfluente che i contraenti avessero o meno inteso riconoscere importanza decisiva all'indicazione dell'estensione dell'immobile ai fini della determinazione del prezzo, dovendo l'unica indagine sulla volontà delle parti riguardare, all'esito della pacifica risultanza dello scarto di 1/20, l'eventuale deroga all'art. 1538 c.c., nel caso di specie non ravvisabile (peraltro l'espressa menzione nel contratto dell'estensione in mq 1.447 del fondo compravenduto costituisce già in sé un fatto oggettivo non deponente per la ricorrenza di una deroga rispetto alla norma di cui all'articolo 1538 c.c. e, quindi, alla facoltà di rettifica).
Ciò posto, tuttavia, la riduzione richiesta non può essere, tuttavia, determinata secondo mero criterio proporzionale, ma deve essere valutata in base alle circostanze specifiche del caso, tenendo conto dell'autonomia negoziale delle parti e dell'equilibrio contrattuale originario. Coglie nel segno, dunque, la relativa censura dell'impugnante laddove lamenta che il
Tribunale abbia riconosciuto in favore della parte acquirente una riduzione del prezzo in misura strettamente proporzionale alla minore estensione del fondo oggetto di compravendita. È pacifico, infatti, in giurisprudenza che, nelle vendite "a corpo", la riduzione del prezzo non debba seguire un automatismo proporzionale, ma debba essere determinata in base a un'equilibrata valutazione equitativa, che consideri non solo l'entità della differenza quantitativa, ma anche l'effetto che tale differenza ha sulla funzionalità e sull'utilità del bene acquistato (Cass. 2 settembre 2019, n.
21946). Da ultimo, la Corte di Cassazione ha chiarito altresì che, in materia di vendita "a corpo", l'art. 1538, comma 1, c.c., mira a ripristinare
10 l'equilibrio delle prestazioni contrattuali quale in concreto fissato dalle parti, quando tale equilibrio sia stato alterato dopo la stipula del contratto.
Pertanto, la revisione del prezzo non deve seguire il criterio del valore di mercato (che pregiudicherebbe l'equilibrio originario), né un criterio proporzionale "secco" (che vanificherebbe la volontà di vendere "a corpo" anziché "a misura"). È, piuttosto, necessario applicare un criterio proporzionale "corretto", che non dipenda dall'esatta misurazione del bene, all'interno dei limiti stabiliti dall'art. 1538 c.c. (Cass. Sez. II,
Sentenza n. 19890 del 29/08/2013, Rv. 627569). Qualora il giudice di merito segua un criterio meccanico di revisione, basato sul valore di mercato o sul valore proporzionale, finirebbe con il sovrapporsi alla volontà delle parti, trasformando la vendita "a corpo" in una vendita "a misura. L'approccio interpretativo del giudice di merito deve articolarsi in quattro fasi successive:
1. Verifica dell'esistenza di una compravendita "a corpo" con l'indicazione della misura del bene nel contratto;
2.
Accertamento del superamento del limite quantitativo previsto dall'art.
1538, comma 1, c.c. (un ventesimo della misura pattuita);
3. Verifica della presenza o meno di una clausola negoziale che escluda il rimedio previsto dalla norma;
4. Determinazione della riduzione del corrispettivo, al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale, senza alterare la natura del contratto, evitando così di trasformare la vendita "a corpo" in una vendita
"a misura" (Cass. civ., Sez. II, Sent. 10/10/2022, n. 29363).
Alla luce di tali principi, il criterio adottato dal primo giudice, fondato su una mera proporzionalità aritmetica secca tra la superficie mancante e il prezzo pattuito, non può essere dunque condiviso, in quanto privo di una compiuta valutazione del contenuto sostanziale dell'accordo contrattuale e della volontà negoziale espressamente manifestata dalle parti, che avevano convenuto una vendita a corpo e non a misura. Il Tribunale, infatti, nel procedere alla revisione del corrispettivo, ha acriticamente recepito il calcolo operato dai convenuti, fondato unicamente sulla rilevata discrasia di natura metrico-quantitativa, in violazione dei principi giurisprudenziali sin qui espressi e non considerando che l'applicazione meccanica di tale criterio trasforma indebitamente la vendita "a corpo" in una vendita "a misura", alterando la volontà negoziale delle parti e
11 l'equilibrio contrattuale che esse avevano liberamente raggiunto (Cass. civ., Sez. II, n. 19890/2013).
Per quanto sin qui esposto, il criterio proporzionale "secco" (che comporterebbe una riduzione di prezzo pari ad € 18.721,49) deve essere adeguato alla programmazione contrattuale voluta dalle parti ed alla effettiva consistenza del bene, con conseguente determinazione della riduzione del prezzo in concreto spettante alla venditrice di € 9.360,50, misura corrispondente al 50% della riduzione di prezzo dovuta nel caso in cui l'immobile fosse stato venduto a misura e non a corpo.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali maturati a far data dalla domanda (03.12.2012) al soddisfo.
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Ritiene il
Collegio che, atteso l'esito complessivo della lite ed il parziale accoglimento di entrambe le domande proposte, sussistano i presupposti per la compensazione, per la metà delle spese di lite, che, per la residua parte devono essere poste a carico degli odierni appellati e si liquidano in dispositivo, con applicazione, per ciascun grado, di valori tra i minimi ed i medi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia – individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n.
22742/2019 e n. 27274/2017) –, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed Parte_1 Parte_2
con atto di appello notificato in data 08/01/2018, avverso la sentenza n.
1405/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, emessa e pubblicata in data
11/06/2018, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
12 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: accoglie parzialmente la domanda principale proposta da e e la domanda riconvenzionale Parte_1 Parte_2 proposta da ed e condanna questi ultimi CP_1 Controparte_2 al pagamento in favore dei predetti e della Parte_1 Parte_2 somma di euro € 9.360,50, oltre interessi legali dal 03.12.2012 al soddisfo;
2) compensa per la metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna ed a rifondere a e CP_1 Controparte_2 Parte_1 Pt_2
la restante quota delle dette spese, che in tale già ridotta misura
[...] liquida:
- quanto al primo grado, in complessivi euro 2.107,00 (di cui 107,00 euro per esborsi e il resto per compensi), oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge;
- quanto al giudizio d'appello, in complessivi euro 1.691,00 (di cui 191,00 euro per esborsi e il resto per compensi), oltre rimborso forfettario, CPA e
IVA, come per legge;
Napoli nella Camera di Consiglio del 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia
D'Ambrosio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 216/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1405/2018 del Tribunale di Torre Annunziata emessa e pubblicata in data
11/06/2018,
t r a
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Saverio C.F._2
Esposito (c.f. ); C.F._3
APPELLANTI
e
, (c.f. ), e CP_1 C.F._4 [...]
, (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. CP_2 C.F._5
Valerio Ricciardi, (c.f. ); C.F._6
APPELLATI
Oggetto: vendita di cose immobili.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 28 novembre
2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 03.12.2012, i coniugi Parte_1
e convenivano in giudizio e Parte_2 CP_1 CP_2 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo: “…accertare la
[...]
responsabilità per inadempimento contrattuale dei sigg. e Parte_3
e per l'effetto condannarli, in solido, al pagamento del Controparte_2
residuo importo di Euro 20.000,00 (ventimila) non più versato ad essi attori nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti, danni morali, danni patrimoniali e non, da determinarsi e quantificarsi in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo. Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore che se ne dichiara antistatario;
In via istruttoria chiedevano ammettersi prova per testi”.
A sostegno della domanda, deducevano:
- che erano proprietari di un appezzamento di terreno, in parte uliveto e in parte vigneto, sito nel Comune di Piano di Sorrento, alla traversa
Pontecorvo, riportato in catasto al foglio 11, p.lle 1106, uliveto di 2 classe, are 14, ca 40, R.D. euro 11,16, R.A. euro 6,69; e 796, vigneto di classe 2, ca 07, R.D. euro 0.12, R.A. 0,07;
- che trent'anni prima, il Comune di Piano di Sorrento aveva espropriato una parte del terreno suindicato per l'ampliamento della strada comunale, senza tuttavia provvedere all'adeguamento dei dati catastali;
- che in data 20 giugno 2011, per atto del notar. Dott. , Persona_1
essi attori trasferivano la proprietà di detto appezzamento ai convenuti;
- che , avendo visitato il terreno, più volte, insieme alla CP_1 moglie, prima dell'acquisto ed essendone già in possesso, ne conosceva pienamente l'estensione, lo stato e le caratteristiche, come da lui stesso, peraltro, dichiarato nell'atto notarile di compravendita;
- che la vendita del fondo era avvenuta a “corpo”, ai sensi dell'art. 1538
c.c., includendo accessori, pertinenze, oneri e servitù; in aggiunta, nell'atto
2 notarile erano state specificate le caratteristiche del terreno, i suoi accessi e confini, al fine di consentirne una precisa identificazione;
- che il prezzo di vendita era stato convenuto tra le parti in € 120.000,00, da erogarsi con precise modalità di pagamento;
in particolare: €
70.000,00, tramite tre assegni non trasferibili - due dei quali intestati a e di importo pari a € 20.000 ciascuno e un terzo intestato Parte_1 ad di importo pari a € 30.000 - tutti datati il 16 giugno 2011 Parte_2
e per i quali i convenuti rilasciavano idonea quietanza;
50.000,00 da versare in un'unica soluzione, senza maggiorazione di interessi, entro e non oltre il 30.06.2012.
- che, in relazione a tale ultima somma, i convenuti avevano versato solo l'importo di € 30.000,00, rimanendo debitori di € 20.000,00;
- che con lettera raccomandata del 15.06.2011, i convenuti avevano comunicavato al l'intenzione di non adempiere agli obblighi Pt_1
contrattuali, ritenendo l'acquisto non più utile ai loro scopi;
in particolare, esprimevano la volontà di esercitare il diritto alla riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1538 c.c., poiché la superficie effettiva del terreno risultava inferiore di ben tre volte 1/20 rispetto a quella indicata nel contratto;
- che, al momento della domanda di cui è causa, gli acquirenti non avevano ancora corrisposto il saldo di € 20.000,00.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data CP_1
13.02.2013, così instando all'adito giudice: “1) rigetti nel merito tutte le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto per i motivi meglio esposti in precedenza;
2) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale disponga la riduzione del prezzo dovuto agli attori per la compravendita del terreno sopra meglio specificato nella misura di €
25.000,00, di cui € 18.721,49 per il minor valore del medesimo (= €
120.000,00 : mq. 1447,00 x mq. 1221,25 - € 120.000,00) e la differenza in ragione della sua minore edificabilità, ovvero pari a quella diversa - anche maggiore - somma ritenuta di giustizia, condannando per lo effetto gli attori ed al rimborso, con interessi dalla Parte_1 Parte_2
costituzione in mora (fol. 4) al soddisfo, della differenza da essi-semmai
3 percetta in eccesso rispetto al prezzo sino ad oggi incassato (€
100.000,00); 3) condanni altresì i medesimi attori ed Parte_1 Pt_2
alla refusione di spese e compensi del presente giudizio,
[...] disponendone l'attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1405/2018, così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale nella parte in cui i convenuti hanno chiesto l'ulteriore decurtazione del prezzo della vendita de qua;
3) dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna per il residuo gli attori al pagamento in favore dei convenuti in solido di euro 3.200,00 per diritti ed onorari, oltre iva, cassa e spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, con attribuzione all'avv. Valerio
Ricciardi per dichiarato anticipo”.
Il giudizio di appello
e , con atto di appello notificato in data Parte_1 Parte_2
08/01/2018 ad e hanno impugnato la CP_1 Controparte_2
predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Tenuto conto delle considerazioni e delle richieste avanzate in via rescissoria in calce a tutti i motivi di appello formulati -, in riforma dell'impugnata sentenza accogliersi la domanda proposta dagli appellati e, comunque, rigettarsi integralmente la domanda riconvenzionale proposta da essi appellati con loro condanna di essi appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. In particolare e sempre in riforma della sentenza impugnata accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale di essi e e Parte_3 Controparte_2
per l'effetto condannarsi i medesimi, in solido, al pagamento del residuo importo di Euro 20.000,00 (ventimila) non ancora versato agli appellanti nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dagli istanti, danni morali, danni patrimoniali e non, da determinarsi e quantificarsi in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo. Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese,
4 diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo: CP_1 Controparte_2
“1) dichiarare inammissibile il gravame, ovvero rigettarlo nel merito, per i motivi meglio esposti in precedenza;
2) con vittoria, in ogni caso, di spese
e compensi del presente grado di giudizio, disponendone l'attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
All'udienza del 28 novembre 2024, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
5 Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione va esaminata nel merito.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 1538 c.c., in quanto la superficie reale del terreno, pari a 1.221,25 mq, risultava inferiore di oltre un ventesimo rispetto a quella contrattualmente dichiarata (1.447 mq). Tale scostamento, oggettivamente accertato e pacifico tra le parti, è stato posto, altresì, dal Tribunale a fondamento della decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo.
In particolare, il giudice di primo grado così motiva la propria decisione:
“La domanda proposta dagli attori è infondata e va rigettata. Emerge dalla lettura del rogito notarile del 20.6.2011 che le parti abbiano fatto esplicito riferimento ad un "terreno di mq. 1.447" e, dunque, anche ad una misura dell'immobile in compravendita. Nella vendita immobiliare "a corpo" allora la menzione nel contratto della misura dell'immobile costituisce, nella previsione dell'art. 1538 cc, un elemento cui la norma stessa attribuisce importanza al fine della possibilità di chiedere la rettifica del prezzo, ricorrendo tuttavia determinati presupposti di carattere oggettivo, quali la misura reale del bene inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata dal contratto (Cass. II^ nr. 11793/06). Ora, nel caso di specie, è documentato, ancorché pacificamente riconosciuto dagli stessi attori, che, a seguito della misurazione del terreno da parte del tecnico incaricato dai convenuti, geometra , (v. perizia giurata versata in Per_2
atti) il terreno venduto è risultato avere una superficie reale di mq.
1.221,25 e, dunque, di mq. 225,75 inferiore rispetto a quella indicata nell'atto notarile. Va quindi a questo punto evidenziato come le azioni previste dagli artt. 1537 e 1538 cc, di natura per così dire 'speciale', non escludano l'esperibilità della generale azione di risoluzione contrattuale, come pure quella di risarcimento per dolo o colpa del contraente inadempiente, e mentre esclusivamente queste ultime presuppongono il
6 dolo o la colpa della parte inadempiente, le prime presuppongono il solo fatto obiettivo che sia stata consegnata una quantità maggiore o minore della cosa rispetto a quella pattuita (Cass. II^ nr. 25250/07 e 19600/04).
Condizione sufficiente per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in questa sede dai convenuti è pertanto solo il "fatto obiettivo" della sproporzione in quella determinata percentuale, mentre resta del tutto irrilevante l'eventuale colpa o dolo della parte inadempiente. Quella condizione è tuttavia anche necessaria, oltre ad essere sufficiente, in quanto pur in presenza di dolo o di colpa, che, ancora una volta restano del tutto irrilevanti anche a sfavore della parte adempiente, la riduzione del prezzo è possibile solo laddove si sia appunto verificata quella ben determinata sproporzione. Dunque, alcuna valenza assumono in questa sede non solo le reali intenzioni dei soggetti, ma anche le volontà degli stessi connesse alla conoscenza o meno della effettiva estensione del terreno. L'unico elemento che conta in questa sede è solo il "dato obiettivo" costituito dal rapporto tra il dato risultante dal contratto e quello inerente all'immobile reale. Nient'altro. Non assume allora alcuna valenza che i compratori fossero o meno a conoscenza della effettiva estensione dell'immobile loro venduto. In questa sede, astraendosi da qualsiasi altra considerazione meramente soggettiva, intimistica e motivazionale, non occorre fare altro che valutare oggettivamente ed asetticamente quel rapporto tra il dato risultante dal contratto ed il dato reale. Può allora in tale prospettiva senz'altro trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e volta ad ottenere l'accertamento del loro diritto alla riduzione del prezzo della vendita nella misura di €.
18.721,49, pari al minor valore del terreno, essendo incontestato che la dimensione del terreno venduto è pari a 1.221,25 mq e, dunque, il rapporto con la misura risultante dal contratto (1.447,00 mq) è superiore a
1/20. Non può essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale nella parte in cui i convenuti hanno chiesto l'ulteriore decurtazione del prezzo della vendita de qua in ragione della minore edificabilità del suddetto terreno, non essendo tale domanda supportata da idonea prova. Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale e ritenuta prevalente la soccombenza degli attori, vanno compensate nella
7 misura del 30%, mentre per la restante parte vanno poste a carico degli attori e liquidate come da dispositivo”.
Gli appellanti censurano tale decisione, lamentano l'erronea applicazione dell'art. 1538 c.c., nonché la mancata valutazione delle prove documentali e testimoniali da parte del giudice di prime cure.
In particolare, gli impugnanti sostengono che il Tribunale abbia adottato un approccio meccanico e automatico nella riduzione del prezzo in relazione alla minore superficie del terreno di oltre 1/20 rispetto a quanto dichiarato nell'atto, senza considerare adeguatamente il comportamento delle parti e la loro reale intenzione, come espressamente previsto dagli articoli 1362 e
1366 c.c.
Il contratto, secondo la ricostruzione degli appellanti, avrebbe dovuto invece essere interpretato proprio tenendo conto della comune volontà delle parti, la quale non sarebbe stata affatto influenzata dalla difformità catastale della superficie, risultando comunque il terreno idoneo agli scopi per i quali era destinato, come attestato dalle testimonianze rese.
Inoltre, la misura catastale riportata nell'atto costitutivo non avrebbe costituito un elemento vincolante ai fini determinativi del prezzo, ma semplicemente un dato identificativo del terreno (come confermato dai testi) e la divergenza della superficie del fondo (dovuta a una modifica urbanistica non ancora aggiornata nel catasto) sarebbe una circostanza ininfluente.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale e accogliere la domanda principale.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, lamentando che il giudice di prime cure abbia riconosciuto ai convenuti una riduzione del prezzo superiore rispetto a quella da questi ultimi espressamente richiesta.
In particolare, mentre nella domanda riconvenzionale, la riduzione del prezzo era stata quantificata in euro 18.721,49, quale conseguenza della minore estensione del fondo, il Tribunale, non solo aveva erroneamente
8 adottato un criterio proporzionale "secco" per determinare l'importo della riduzione, ma aveva altresì accolto la domanda riconvenzionale per l'intero importo di euro 20.000,00, così pronunciando, oltre che erroneamente, anche ultrapetita. Tale decisione sarebbe del tutto incongruente, atteso che, secondo gli impugnanti, il Tribunale, quantomeno, avrebbe dovuto dunque condannare i convenuti al pagamento della differenza di euro
1.300,00, con gli interessi e la rivalutazione.
Con il terzo motivo di appello, gli istanti censurano il mancato esame delle risultanze probatorie e l'insufficienza della motivazione della sentenza.
In particolare, pur avendo il primo giudice ammesso la prova testimoniale per accertare la reale volontà delle parti, avrebbe poi basato la propria decisione esclusivamente su un "dato oggettivo" relativo alla riduzione della superficie del fondo.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi, al contrario, confermerebbero come gli acquirenti fossero pienamente consapevoli dei confini del terreno in quanto lo avevano visionato più volte, ritenendolo adatto ai loro scopi, senza che la discrepanza catastale o la reale superficie del fondo avesse influenzato la loro valutazione.
L'appello può essere solo parzialmente accolto.
La fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1538
c.c., che regola gli effetti derivanti dalla non coincidenza tra l'estensione reale e quella dichiarata nel contratto, nel contesto di una compravendita immobiliare "a corpo", comprensiva anche dell'indicazione della misura del bene.
Tale disposizione prevede che, qualora la superficie effettivamente consegnata risulti inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto, l'acquirente ha diritto ad ottenere una riduzione del prezzo.
Nel caso di specie, risulta incontestata una superficie effettiva del fondo di
1.221,25 mq, con una differenza di 225,75 mq rispetto ai 1.447 mq indicati nel contratto.
9 Tale difformità ha indubbiamente comunque superato il limite del ventesimo previsto dall'art. 1538 c.c., giustificando, pertanto, una riduzione del prezzo.
Invero, come precisato dalla Suprema Corte (cfr., fra le altre, Cass.
27408/2018, Cass. 11796/2006) ove la misura reale del bene venduto o promesso in vendita risulti inferiore di 1/20 rispetto a quella concordata, è
“sempre applicabile” il “rimedio riequilibrativo di cui all'art. 1538 c.c.”, “fatta salva la comprovata ricorrenza di una volontà derogatoria delle parti rispetto al detto rimedio”. Ai fini dell'applicazione del rimedio in parola, risulta, in pratica, ininfluente che i contraenti avessero o meno inteso riconoscere importanza decisiva all'indicazione dell'estensione dell'immobile ai fini della determinazione del prezzo, dovendo l'unica indagine sulla volontà delle parti riguardare, all'esito della pacifica risultanza dello scarto di 1/20, l'eventuale deroga all'art. 1538 c.c., nel caso di specie non ravvisabile (peraltro l'espressa menzione nel contratto dell'estensione in mq 1.447 del fondo compravenduto costituisce già in sé un fatto oggettivo non deponente per la ricorrenza di una deroga rispetto alla norma di cui all'articolo 1538 c.c. e, quindi, alla facoltà di rettifica).
Ciò posto, tuttavia, la riduzione richiesta non può essere, tuttavia, determinata secondo mero criterio proporzionale, ma deve essere valutata in base alle circostanze specifiche del caso, tenendo conto dell'autonomia negoziale delle parti e dell'equilibrio contrattuale originario. Coglie nel segno, dunque, la relativa censura dell'impugnante laddove lamenta che il
Tribunale abbia riconosciuto in favore della parte acquirente una riduzione del prezzo in misura strettamente proporzionale alla minore estensione del fondo oggetto di compravendita. È pacifico, infatti, in giurisprudenza che, nelle vendite "a corpo", la riduzione del prezzo non debba seguire un automatismo proporzionale, ma debba essere determinata in base a un'equilibrata valutazione equitativa, che consideri non solo l'entità della differenza quantitativa, ma anche l'effetto che tale differenza ha sulla funzionalità e sull'utilità del bene acquistato (Cass. 2 settembre 2019, n.
21946). Da ultimo, la Corte di Cassazione ha chiarito altresì che, in materia di vendita "a corpo", l'art. 1538, comma 1, c.c., mira a ripristinare
10 l'equilibrio delle prestazioni contrattuali quale in concreto fissato dalle parti, quando tale equilibrio sia stato alterato dopo la stipula del contratto.
Pertanto, la revisione del prezzo non deve seguire il criterio del valore di mercato (che pregiudicherebbe l'equilibrio originario), né un criterio proporzionale "secco" (che vanificherebbe la volontà di vendere "a corpo" anziché "a misura"). È, piuttosto, necessario applicare un criterio proporzionale "corretto", che non dipenda dall'esatta misurazione del bene, all'interno dei limiti stabiliti dall'art. 1538 c.c. (Cass. Sez. II,
Sentenza n. 19890 del 29/08/2013, Rv. 627569). Qualora il giudice di merito segua un criterio meccanico di revisione, basato sul valore di mercato o sul valore proporzionale, finirebbe con il sovrapporsi alla volontà delle parti, trasformando la vendita "a corpo" in una vendita "a misura. L'approccio interpretativo del giudice di merito deve articolarsi in quattro fasi successive:
1. Verifica dell'esistenza di una compravendita "a corpo" con l'indicazione della misura del bene nel contratto;
2.
Accertamento del superamento del limite quantitativo previsto dall'art.
1538, comma 1, c.c. (un ventesimo della misura pattuita);
3. Verifica della presenza o meno di una clausola negoziale che escluda il rimedio previsto dalla norma;
4. Determinazione della riduzione del corrispettivo, al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale, senza alterare la natura del contratto, evitando così di trasformare la vendita "a corpo" in una vendita
"a misura" (Cass. civ., Sez. II, Sent. 10/10/2022, n. 29363).
Alla luce di tali principi, il criterio adottato dal primo giudice, fondato su una mera proporzionalità aritmetica secca tra la superficie mancante e il prezzo pattuito, non può essere dunque condiviso, in quanto privo di una compiuta valutazione del contenuto sostanziale dell'accordo contrattuale e della volontà negoziale espressamente manifestata dalle parti, che avevano convenuto una vendita a corpo e non a misura. Il Tribunale, infatti, nel procedere alla revisione del corrispettivo, ha acriticamente recepito il calcolo operato dai convenuti, fondato unicamente sulla rilevata discrasia di natura metrico-quantitativa, in violazione dei principi giurisprudenziali sin qui espressi e non considerando che l'applicazione meccanica di tale criterio trasforma indebitamente la vendita "a corpo" in una vendita "a misura", alterando la volontà negoziale delle parti e
11 l'equilibrio contrattuale che esse avevano liberamente raggiunto (Cass. civ., Sez. II, n. 19890/2013).
Per quanto sin qui esposto, il criterio proporzionale "secco" (che comporterebbe una riduzione di prezzo pari ad € 18.721,49) deve essere adeguato alla programmazione contrattuale voluta dalle parti ed alla effettiva consistenza del bene, con conseguente determinazione della riduzione del prezzo in concreto spettante alla venditrice di € 9.360,50, misura corrispondente al 50% della riduzione di prezzo dovuta nel caso in cui l'immobile fosse stato venduto a misura e non a corpo.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali maturati a far data dalla domanda (03.12.2012) al soddisfo.
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Ritiene il
Collegio che, atteso l'esito complessivo della lite ed il parziale accoglimento di entrambe le domande proposte, sussistano i presupposti per la compensazione, per la metà delle spese di lite, che, per la residua parte devono essere poste a carico degli odierni appellati e si liquidano in dispositivo, con applicazione, per ciascun grado, di valori tra i minimi ed i medi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia – individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n.
22742/2019 e n. 27274/2017) –, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed Parte_1 Parte_2
con atto di appello notificato in data 08/01/2018, avverso la sentenza n.
1405/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, emessa e pubblicata in data
11/06/2018, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
12 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: accoglie parzialmente la domanda principale proposta da e e la domanda riconvenzionale Parte_1 Parte_2 proposta da ed e condanna questi ultimi CP_1 Controparte_2 al pagamento in favore dei predetti e della Parte_1 Parte_2 somma di euro € 9.360,50, oltre interessi legali dal 03.12.2012 al soddisfo;
2) compensa per la metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna ed a rifondere a e CP_1 Controparte_2 Parte_1 Pt_2
la restante quota delle dette spese, che in tale già ridotta misura
[...] liquida:
- quanto al primo grado, in complessivi euro 2.107,00 (di cui 107,00 euro per esborsi e il resto per compensi), oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, come per legge;
- quanto al giudizio d'appello, in complessivi euro 1.691,00 (di cui 191,00 euro per esborsi e il resto per compensi), oltre rimborso forfettario, CPA e
IVA, come per legge;
Napoli nella Camera di Consiglio del 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia
D'Ambrosio
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