Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/01/2026, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00991/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06615/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6615 del 2025, proposto da IP RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Antonio Cosenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formato sulla sentenza TAR Lazio, III-bis, n. 2913/2024 pubblicata il 13/02/2024 con la quale è stato definito il giudizio R.G. 14565/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. CI LE IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio si richiede l’ottemperanza della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale adito ha accolto il ricorso avverso il silenzio formatosi sull’istanza di riconoscimento del titolo estero presentata dal ricorrente in data 06.03.2023 nr domanda 27597.
La sentenza, pubblicata il 13.2. 2024, è passata in giudicato, come da certificazione depositata in atti.
Parte ricorrente evidenzia che l’Amministrazione, nonostante il decorso del termine assegnato, non ha dato esecuzione alla sentenza e ne chiede pertanto l’esatta ottemperanza.
L’Amministrazione si è costituita con atto formale, senza svolgere difese.
2. Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di quanto nel seguito precisato.
3.1. Rileva, in via preliminare, il Collegio che secondo consolidata affermazione della giurisprudenza non è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a. e seguenti per dare esecuzione ad una sentenza amministrativa in tema di silenzio ex art. 117 c.p.a., atteso che detto rito speciale già ammette (al comma 3 dell’art. 117) la possibilità di richiedere al giudice la nomina – nella stessa sentenza o a seguito di successiva istanza dell’interessato – di un commissario ad acta che dia compiuta attuazione, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, al decisum contenuto in sentenza, configurando la stessa alla stregua di una fase esecutiva collegata, senza soluzione di continuità, al giudizio che definisce il ricorso avverso il silenzio-rifiuto (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 22 ottobre 2015, n. 4844; T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 28 marzo 2023, n. 5339; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 12 luglio 2022, n. 1024; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 25 novembre 2019, n. 5558).
Ipotizzando una diversa soluzione processuale (cioè che il giudizio di ottemperanza possa avere applicazione anche per l’esecuzione delle sentenze in materia di silenzio) si verrebbe, infatti, a determinare un inutile aggravamento dei rimedi processuali, dal momento che la legge prevede, appunto, uno strumento diretto per dare piena e satisfattiva esecuzione alle sentenze che hanno accertato un’inerzia amministrativa, consentendo l’immediata nomina del commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione inadempiente per l’adozione dell’atto mancato.
3.2. Conseguentemente, il Collegio procede a convertire la domanda di ottemperanza, come consentito dall’art. 32, comma 2, c.p.a., qualificandola come istanza di nomina di commissario ad acta formulata ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., nell’ambito del proposto giudizio contro il silenzio dell’Amministrazione (v. TAR Lazio, Sez. II-quater, n. 20773/2024 e Sez. III, n. 13325/2023).
3.3. Ciò posto, nel merito, la domanda proposta da parte ricorrente, come sopra qualificata, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, non avendo l’Amministrazione convenuta – la quale ha serbato una condotta del tutto inerte anche nel presente giudizio – provato, adempiendo ad un onere sulla stessa incombente, di essersi espressamente pronunciata sull’istanza proposta dal ricorrente, e ciò nonostante il decorso di quasi un anno dalla pubblicazione della sentenza con la quale questa Sezione ha ordinato alla stessa di procedere in tal senso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
3.4. In accoglimento della domanda all’esame ritiene, pertanto, il Collegio di procedere alla nomina, quale Commissario ad acta, del Dirigente generale del Ministero preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale senza facoltà di delega provveda secondo quanto disposto nella sentenza indicata in epigrafe, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
4. Data la peculiarità della presente controversia e la novità delle questioni sollevate, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, salva la refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione.
Per l’effetto nomina quale Commissario ad acta il Dirigente generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere alla esecuzione della sentenza indicata in epigrafe.
Compensa le spese di lite salva la refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS TI, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
CI LE IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI LE IR | SS TI |
IL SEGRETARIO