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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1658/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. TRIPALDI Parte_1
ORNELLA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SPALLUTI MARIA Controparte_1
ANTONIETTA, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato i data 11/04/2024, ha adito Parte_1
questo Tribunale per sentir regolamentare il regime di affidamento, collocazione,
frequentazione con il genitore non collocatario e stabilire il contributo al mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla Persona_1
relazione sentimentale intrattenuta con - riconosciuto Controparte_1
da entrambi i genitori -, deducendo che dopo aver interrotto il rapporto di convivenza more uxorio con il resistente, questi non ha provveduto ai bisogni del minore;
la ricorrente ha chiesto, quindi, l'affidamento esclusivo del minore, di stabilire che gli eventuali incontri tra il padre e il figlio siano rimessi alla volontà
di quest'ultimo e la determinazione di un assegno di mantenimento per il figlio non inferiore ad €400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e la rifusione del 50%
delle spese straordinarie, come da protocollo sulle spese straordinarie attualmente in vigore presso il Tribunale di Taranto.
Il padre , costituitosi in giudizio, si opponeva alla Controparte_1
richiesta di affido esclusivo del minore e alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento di € 400,00, mensili.
All'udienza di prima comparizione del 11/09/2024, le parti comparivano personalmente e il Giudice Delegato formulava a verbale la seguente proposta conciliativa della controversia: “- il figlio minore viene affidato ad entrambi i
genitori con dimora presso la madre nel domicilio coniugale - diritto dell'altro
genitore di vederlo e intrattenerlo con sé a fine settimana alternati dalle ore
16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva;
inoltre il minore
trascorrerà con il genitore collocatario i seguenti periodi: dal 23 dicembre (ore -
10,00---) al 30 dicembre (ore 20,00 ) negli anni pari, dal 30 dicembre (ore 10,00-
--) al 6 gennaio (ore 20,00) negli anni dispari;
dalle ore -10,00-- del giovedì
santo alle ore –20,00-- del martedì successivo negli anni dispari;
durante il
periodo estivo, 20 giorni consecutivi secondo gli accordi che i coniugi
prenderanno anno per anno, entro il mese di__giugno; - 'obbligo di
corrispondere a , a titolo di mantenimento del figlio Parte_1
, la somma mensile di €__300,00 oltre al 50% delle Persona_1
spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso questo tribunale. - Assegno Unico al 100% alla Parte_1
”
[...]
I procuratori delle parti formulavano istanza di rinvio della causa onde poter valutare la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
All'udienza del 11/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i procuratori delle parti dichiaravano di aver accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice a verbale all'udienza del 11/09/2024 e chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme alla proposta medesima.
Sulla scorta di tali premesse, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
a) dichiara disciplinate le condizioni di affidamento, collocazione,
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
04/10/2009, in conformità alle condizioni di cui al verbale di udienza del
11/09/2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1658/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. TRIPALDI Parte_1
ORNELLA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SPALLUTI MARIA Controparte_1
ANTONIETTA, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato i data 11/04/2024, ha adito Parte_1
questo Tribunale per sentir regolamentare il regime di affidamento, collocazione,
frequentazione con il genitore non collocatario e stabilire il contributo al mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla Persona_1
relazione sentimentale intrattenuta con - riconosciuto Controparte_1
da entrambi i genitori -, deducendo che dopo aver interrotto il rapporto di convivenza more uxorio con il resistente, questi non ha provveduto ai bisogni del minore;
la ricorrente ha chiesto, quindi, l'affidamento esclusivo del minore, di stabilire che gli eventuali incontri tra il padre e il figlio siano rimessi alla volontà
di quest'ultimo e la determinazione di un assegno di mantenimento per il figlio non inferiore ad €400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e la rifusione del 50%
delle spese straordinarie, come da protocollo sulle spese straordinarie attualmente in vigore presso il Tribunale di Taranto.
Il padre , costituitosi in giudizio, si opponeva alla Controparte_1
richiesta di affido esclusivo del minore e alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento di € 400,00, mensili.
All'udienza di prima comparizione del 11/09/2024, le parti comparivano personalmente e il Giudice Delegato formulava a verbale la seguente proposta conciliativa della controversia: “- il figlio minore viene affidato ad entrambi i
genitori con dimora presso la madre nel domicilio coniugale - diritto dell'altro
genitore di vederlo e intrattenerlo con sé a fine settimana alternati dalle ore
16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva;
inoltre il minore
trascorrerà con il genitore collocatario i seguenti periodi: dal 23 dicembre (ore -
10,00---) al 30 dicembre (ore 20,00 ) negli anni pari, dal 30 dicembre (ore 10,00-
--) al 6 gennaio (ore 20,00) negli anni dispari;
dalle ore -10,00-- del giovedì
santo alle ore –20,00-- del martedì successivo negli anni dispari;
durante il
periodo estivo, 20 giorni consecutivi secondo gli accordi che i coniugi
prenderanno anno per anno, entro il mese di__giugno; - 'obbligo di
corrispondere a , a titolo di mantenimento del figlio Parte_1
, la somma mensile di €__300,00 oltre al 50% delle Persona_1
spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso questo tribunale. - Assegno Unico al 100% alla Parte_1
”
[...]
I procuratori delle parti formulavano istanza di rinvio della causa onde poter valutare la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
All'udienza del 11/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i procuratori delle parti dichiaravano di aver accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice a verbale all'udienza del 11/09/2024 e chiedevano definirsi il procedimento mediante l'emanazione di un provvedimento conforme alla proposta medesima.
Sulla scorta di tali premesse, la domanda è fondata e merita accoglimento, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
a) dichiara disciplinate le condizioni di affidamento, collocazione,
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
04/10/2009, in conformità alle condizioni di cui al verbale di udienza del
11/09/2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara