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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1310/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11211/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023011DI000015903 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 610/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha opposto l'avviso di liquidazione 2023/011/DI/000015903/0/001 dell'imposta quantificata in euro 400,00 per la registrazione relativa al decreto ingiuntivo n.000015903/2023 del 12/12/23 emesso dal giudice di pace di Roma.
Come da motivazione contenuta nell'atto opposto l'imposta sarebbe dovuta ai sensi dell'art. 37 e richiesta ai sensi del successivo articolo 54, comma 5, del d.p.r. 131/86 contenendo il provvedimento giudiziario la condanna al pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo per cessioni e prestazioni soggette ad iva.
L'imposta pertanto era stata determinata, ai sensi degli artt. 40 d.p.r. 131/1986 e 22 del d.p.r.131/86, in misura fissa sulla condanna e sull'enunciazione del sottostante negozio soggetto ad iva non registrato.
La società ricorrente - nel riferire che la somma di € 200,00 relativa alla registrazione del provvedimento giudiziario è stata oggetto di pagamento in epoca successiva alla notifica dell'atto impugnato - ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento con riferimento all'imposta addebitata di € 200,00 applicata sulla enunciazione del sottostante negozio soggetto ad iva e non registrato.
Ha in particolare eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato non essendo stato specificato il presupposto d'imposta in base al quale viene richiesta tale ulteriore imposta e in particolare il sottostante negozio soggetto ad iva non registrato.
L'Amministrazione finanziaria non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' da ricordare che l'articolo. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegato A, del D.P.R. n. 131 del 1986 (T.U. sul
Registro) sottopone a tassazione gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, distinguendo i provvedimenti indicati alla lettera b), recanti "condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura", da quelli di cui alla lett. c) "contenenti accertamento di diritti a contenuto patrimoniale". Inoltre, la nota 2 apposta in calce all'art. 8, in esame, prevede che gli atti di cui al comma 1, lett. b), "non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico".
E' anche da rilevare che l'art. 22 T.U. prevede che l'imposta di registro si applica oltre che all'atto che si presenta alla registrazione anche alle disposizioni in esso enunciate contenute in atti scritti.
Ciò premesso, è da considerare che nulla emerge in merito alla natura degli importi ingiunti, tantomeno se gli stessi siano riferibili a somme dovute a titolo di corrispettivo per cessioni e prestazioni soggette ad IVA avendo la parte che ne aveva interesse omesso la produzione degli atti concernenti la procedura monitoria definita con l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ne deriva che risulta dovuto il solo importo di € 200,00 relativo alla registrazione del provvedimento giudiziario.
Le spese restano a carico dell'unica parte costituita in ragione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso dei limiti di cui alla motivazione.
Le spese restano a carico dell'unica parte costituita.
Il Giudice
(RE NT)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11211/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023011DI000015903 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 610/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha opposto l'avviso di liquidazione 2023/011/DI/000015903/0/001 dell'imposta quantificata in euro 400,00 per la registrazione relativa al decreto ingiuntivo n.000015903/2023 del 12/12/23 emesso dal giudice di pace di Roma.
Come da motivazione contenuta nell'atto opposto l'imposta sarebbe dovuta ai sensi dell'art. 37 e richiesta ai sensi del successivo articolo 54, comma 5, del d.p.r. 131/86 contenendo il provvedimento giudiziario la condanna al pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo per cessioni e prestazioni soggette ad iva.
L'imposta pertanto era stata determinata, ai sensi degli artt. 40 d.p.r. 131/1986 e 22 del d.p.r.131/86, in misura fissa sulla condanna e sull'enunciazione del sottostante negozio soggetto ad iva non registrato.
La società ricorrente - nel riferire che la somma di € 200,00 relativa alla registrazione del provvedimento giudiziario è stata oggetto di pagamento in epoca successiva alla notifica dell'atto impugnato - ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento con riferimento all'imposta addebitata di € 200,00 applicata sulla enunciazione del sottostante negozio soggetto ad iva e non registrato.
Ha in particolare eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato non essendo stato specificato il presupposto d'imposta in base al quale viene richiesta tale ulteriore imposta e in particolare il sottostante negozio soggetto ad iva non registrato.
L'Amministrazione finanziaria non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' da ricordare che l'articolo. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegato A, del D.P.R. n. 131 del 1986 (T.U. sul
Registro) sottopone a tassazione gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, distinguendo i provvedimenti indicati alla lettera b), recanti "condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura", da quelli di cui alla lett. c) "contenenti accertamento di diritti a contenuto patrimoniale". Inoltre, la nota 2 apposta in calce all'art. 8, in esame, prevede che gli atti di cui al comma 1, lett. b), "non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico".
E' anche da rilevare che l'art. 22 T.U. prevede che l'imposta di registro si applica oltre che all'atto che si presenta alla registrazione anche alle disposizioni in esso enunciate contenute in atti scritti.
Ciò premesso, è da considerare che nulla emerge in merito alla natura degli importi ingiunti, tantomeno se gli stessi siano riferibili a somme dovute a titolo di corrispettivo per cessioni e prestazioni soggette ad IVA avendo la parte che ne aveva interesse omesso la produzione degli atti concernenti la procedura monitoria definita con l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ne deriva che risulta dovuto il solo importo di € 200,00 relativo alla registrazione del provvedimento giudiziario.
Le spese restano a carico dell'unica parte costituita in ragione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso dei limiti di cui alla motivazione.
Le spese restano a carico dell'unica parte costituita.
Il Giudice
(RE NT)