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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1848/2024, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 aprile 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Federica Pedrini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a AV (TN) in data 24 maggio 2014, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AV, Parte
II, N. 1, Serie A, Anno 2014, e dalla loro unione sono nati a Rovereto (TN) i figli in data 8 marzo 2015, e in data 29 maggio 2017. Per_1 Per_2
1 Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“piano genitoriale e contributo al mantenimento dei figli
1. e rimarranno affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, i Per_3 Per_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. i figli resteranno prevalentemente collocati preso la madre nell'appartamento dalla stessa condotto in locazione e sito in 38046 AV (TN) Via Thiene n. 1 int. 9 con facoltà e diritto del padre di vederli e tenerli con sé:
- a fine settimana alternati: dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alle ore 18:30 della domenica (ovvero, in caso di chiusura degli istituti scolastici, dalle ore 16:00 del venerdì e sino alle ore 18:30 della domenica), avendo cura di prelevare e riaccompagnare i bambini a scuola o presso l'abitazione materna;
- per due giornate infrasettimanali da concordarsi di settimana in settimana tra i genitori e, solo in caso di disaccordo, il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita da scuola
e sino alle ore 20:30 (ovvero, in caso di chiusura degli istituti scolastici, dalle ore
16:00 alle ore 20:30), cena compresa, avendo cura di prelevare e riaccompagnare
i bambini a scuola o presso l'abitazione paterna. Qualora il padre sia di riposto dal lavoro il martedì e/o il giovedì mattina, il lunedì e il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e sino alle ore 08:00 del giorno successivo (ovvero, in caso di chiusura degli istituti scolastici, dalle ore 16:00 alle ore 08:00 del giorno successivo), dunque con pernottamento, avendo cura di prelevare e riaccompagnare i bambini a scuola o presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze estive (da intendersi quelle fissate da calendario scolastico): per due settimane, anche non consecutive, da concordare con Parte_1
entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con sospensione del regime di incontri
2 ordinario per due ulteriori settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il medesimo termine e ciò al fine di consentire anche a quest'ultima di trascorrere un periodo di vacanza continuativo con i figli. Solo in caso di disaccordo avrà diritto di tenere con sé i figli, in via esclusiva e Parte_2 continuativa, l'ultima settimana di giugno e la prima di luglio di ogni anno mentre
avrà diritto di tenerli con sé, in via esclusiva e continuativa, Parte_1
l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre di ogni anno. Per il restante periodo verrà applicato il piano di frequentazione settimanale sopra indicato;
- durante le vacanze natalizie: gli anni dispari, dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno di lezioni e sino alla mattina del 31.12 e gli anni pari dalla mattina del 31.12
e sino al termine delle vacanze scolastiche. Il genitore che trascorrerà con i minori il giorno di Natale garantirà all'altro genitore la facoltà di vedere e tenere con sé i figli nella giornata della Vigilia;
- durante le vacanze pasquali: gli anni pari, dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno di lezioni e sino alle ore 20.00 della domenica di Pasqua e gli anni dispari dalle ore
20.00 della domenica di Pasqua e sino al termine delle vacanze scolastiche;
- ad anni alterni ogni altra festività e quindi, negli anni dispari, la festa dell'Immacolata Concezione e la festa del Lavoro e, negli anni pari, la festa di tutti
i Santi e la festa della Liberazione.
3. ciascun genitore potrà viaggiare durante il periodo in cui avrà con sé i figli, senza interferire con il calendario scolastico dei minori, previa comunicazione all'altro genitore di tutte le informazioni a riguardo (itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo
e numero di telefono dei luoghi di alloggio).
4. verserà a , a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario di e in via anticipata ed entro il giorno 5 Per_3 Per_2
di ogni mese, la somma di €. 500,00 mensili (€. 250,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOI;
5. comparteciperà altresì, nella misura del 60%, alle spese Parte_2 straordinarie sostenute da nell'interesse dei figli tra le quali Parte_1
si indicano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non mutuabili, odontoiatriche, scolastiche, sportive e ludiche. Per l'individuazione delle spese di carattere ordinario e straordinario e le modalità di accordo sulle stesse si
3 fa espresso richiamo alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare” approvato dal C.N.F. in data 29.11.2017 allegato al presente atto (doc. 33 – protocollo CNF), da intendersi qui integralmente ritrascritto;
6. sarà legittimata a richiedere e percepire, nella misura del Parte_1
100%, l'assegno unico e universale, l'assegno provinciale ed ogni altra agevolazione e/o detrazione e/o rimborso e/o sussidio riconosciuto dalla legge per
i figli a carico.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. ulteriori disposizioni patrimoniali
8. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto e previo regolare adempimento di tutto quanto previsto in sentenza di separazione, dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto patrimoniale tra loro esistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altra.
(C)
Le spese del presente giudizio rimarranno a carico di nella misura Parte_2 del 75% e di nella misura del 25%”. Parte_1
Le parti hanno dato atto che la residenza coniugale, sita a AV in via Vicenza
n. 70 lett. 1, è stata costruita su un terreno donato al sig. dai genitori prima Pt_2
del matrimonio e che dal mese di novembre 2022 la sig.ra vive Parte_1
stabilmente con i figli in un appartamento sito a AV in via Thiene n. 1, condotto in locazione al canone di € 350,00 mensili oltre ad € 150,00 mensili di spese condominiali.
I ricorrenti hanno rappresentato che la sig.ra lavora come segretaria a Parte_1
tempo indeterminato presso uno studio di amministrazioni condominiali con uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili, mentre il sig. lavora come operaio Pt_2
specializzato a tempo indeterminato presso Ecoopera Società Cooperativa con uno stipendio di circa € 2.100,00 mensili.
Le parti hanno allegato che la sig.ra è proprietaria di un'autovettura ed è Parte_1
intestataria dei terreni e immobili indicati in ricorso (v. docc. 9-15), mentre il sig.
è proprietario di un'autovettura e di un camper autocaravan oltre ad essere Pt_2
4 intestatario dei terreni e immobili indicati in ricorso (v. docc. 12-15 e 21-24); il sig. percepisce mensilmente e per intero i canoni di locazione di alcuni degli Pt_2
immobili di cui è intestatario (v. docc. 25-28), per il cui acquisto ha acceso tre mutui ipotecari con rate mensili che ammontano complessivamente a € 1.137,17 (v. docc.
29-31).
Con sentenza di questo Tribunale n. 178/2024 di data 26 giugno 2024, pubblicata il
29 giugno 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa
è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 24 gennaio 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (avvenuta in data 28 maggio 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 178/2024 di data 26 giugno 2024, pubblicata il 29 giugno 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2
in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la
5 regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Nulla sulle spese di lite atteso che, su accordo delle parti, le spese del presente giudizio rimarranno a carico di nella misura del 75% e di Parte_2 Parte_1
nella misura del 25%.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) a AV (TN) in data 24 maggio 2014, con atto C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AV, Parte II,
N. 1, Serie A, Anno 2014, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1848/2024, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 aprile 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Federica Pedrini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a AV (TN) in data 24 maggio 2014, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AV, Parte
II, N. 1, Serie A, Anno 2014, e dalla loro unione sono nati a Rovereto (TN) i figli in data 8 marzo 2015, e in data 29 maggio 2017. Per_1 Per_2
1 Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“piano genitoriale e contributo al mantenimento dei figli
1. e rimarranno affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, i Per_3 Per_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. i figli resteranno prevalentemente collocati preso la madre nell'appartamento dalla stessa condotto in locazione e sito in 38046 AV (TN) Via Thiene n. 1 int. 9 con facoltà e diritto del padre di vederli e tenerli con sé:
- a fine settimana alternati: dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alle ore 18:30 della domenica (ovvero, in caso di chiusura degli istituti scolastici, dalle ore 16:00 del venerdì e sino alle ore 18:30 della domenica), avendo cura di prelevare e riaccompagnare i bambini a scuola o presso l'abitazione materna;
- per due giornate infrasettimanali da concordarsi di settimana in settimana tra i genitori e, solo in caso di disaccordo, il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita da scuola
e sino alle ore 20:30 (ovvero, in caso di chiusura degli istituti scolastici, dalle ore
16:00 alle ore 20:30), cena compresa, avendo cura di prelevare e riaccompagnare
i bambini a scuola o presso l'abitazione paterna. Qualora il padre sia di riposto dal lavoro il martedì e/o il giovedì mattina, il lunedì e il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e sino alle ore 08:00 del giorno successivo (ovvero, in caso di chiusura degli istituti scolastici, dalle ore 16:00 alle ore 08:00 del giorno successivo), dunque con pernottamento, avendo cura di prelevare e riaccompagnare i bambini a scuola o presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze estive (da intendersi quelle fissate da calendario scolastico): per due settimane, anche non consecutive, da concordare con Parte_1
entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con sospensione del regime di incontri
2 ordinario per due ulteriori settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il medesimo termine e ciò al fine di consentire anche a quest'ultima di trascorrere un periodo di vacanza continuativo con i figli. Solo in caso di disaccordo avrà diritto di tenere con sé i figli, in via esclusiva e Parte_2 continuativa, l'ultima settimana di giugno e la prima di luglio di ogni anno mentre
avrà diritto di tenerli con sé, in via esclusiva e continuativa, Parte_1
l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre di ogni anno. Per il restante periodo verrà applicato il piano di frequentazione settimanale sopra indicato;
- durante le vacanze natalizie: gli anni dispari, dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno di lezioni e sino alla mattina del 31.12 e gli anni pari dalla mattina del 31.12
e sino al termine delle vacanze scolastiche. Il genitore che trascorrerà con i minori il giorno di Natale garantirà all'altro genitore la facoltà di vedere e tenere con sé i figli nella giornata della Vigilia;
- durante le vacanze pasquali: gli anni pari, dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno di lezioni e sino alle ore 20.00 della domenica di Pasqua e gli anni dispari dalle ore
20.00 della domenica di Pasqua e sino al termine delle vacanze scolastiche;
- ad anni alterni ogni altra festività e quindi, negli anni dispari, la festa dell'Immacolata Concezione e la festa del Lavoro e, negli anni pari, la festa di tutti
i Santi e la festa della Liberazione.
3. ciascun genitore potrà viaggiare durante il periodo in cui avrà con sé i figli, senza interferire con il calendario scolastico dei minori, previa comunicazione all'altro genitore di tutte le informazioni a riguardo (itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo
e numero di telefono dei luoghi di alloggio).
4. verserà a , a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario di e in via anticipata ed entro il giorno 5 Per_3 Per_2
di ogni mese, la somma di €. 500,00 mensili (€. 250,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT-FOI;
5. comparteciperà altresì, nella misura del 60%, alle spese Parte_2 straordinarie sostenute da nell'interesse dei figli tra le quali Parte_1
si indicano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non mutuabili, odontoiatriche, scolastiche, sportive e ludiche. Per l'individuazione delle spese di carattere ordinario e straordinario e le modalità di accordo sulle stesse si
3 fa espresso richiamo alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare” approvato dal C.N.F. in data 29.11.2017 allegato al presente atto (doc. 33 – protocollo CNF), da intendersi qui integralmente ritrascritto;
6. sarà legittimata a richiedere e percepire, nella misura del Parte_1
100%, l'assegno unico e universale, l'assegno provinciale ed ogni altra agevolazione e/o detrazione e/o rimborso e/o sussidio riconosciuto dalla legge per
i figli a carico.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. ulteriori disposizioni patrimoniali
8. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto e previo regolare adempimento di tutto quanto previsto in sentenza di separazione, dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto patrimoniale tra loro esistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altra.
(C)
Le spese del presente giudizio rimarranno a carico di nella misura Parte_2 del 75% e di nella misura del 25%”. Parte_1
Le parti hanno dato atto che la residenza coniugale, sita a AV in via Vicenza
n. 70 lett. 1, è stata costruita su un terreno donato al sig. dai genitori prima Pt_2
del matrimonio e che dal mese di novembre 2022 la sig.ra vive Parte_1
stabilmente con i figli in un appartamento sito a AV in via Thiene n. 1, condotto in locazione al canone di € 350,00 mensili oltre ad € 150,00 mensili di spese condominiali.
I ricorrenti hanno rappresentato che la sig.ra lavora come segretaria a Parte_1
tempo indeterminato presso uno studio di amministrazioni condominiali con uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili, mentre il sig. lavora come operaio Pt_2
specializzato a tempo indeterminato presso Ecoopera Società Cooperativa con uno stipendio di circa € 2.100,00 mensili.
Le parti hanno allegato che la sig.ra è proprietaria di un'autovettura ed è Parte_1
intestataria dei terreni e immobili indicati in ricorso (v. docc. 9-15), mentre il sig.
è proprietario di un'autovettura e di un camper autocaravan oltre ad essere Pt_2
4 intestatario dei terreni e immobili indicati in ricorso (v. docc. 12-15 e 21-24); il sig. percepisce mensilmente e per intero i canoni di locazione di alcuni degli Pt_2
immobili di cui è intestatario (v. docc. 25-28), per il cui acquisto ha acceso tre mutui ipotecari con rate mensili che ammontano complessivamente a € 1.137,17 (v. docc.
29-31).
Con sentenza di questo Tribunale n. 178/2024 di data 26 giugno 2024, pubblicata il
29 giugno 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa
è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 24 gennaio 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (avvenuta in data 28 maggio 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 178/2024 di data 26 giugno 2024, pubblicata il 29 giugno 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2
in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la
5 regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Nulla sulle spese di lite atteso che, su accordo delle parti, le spese del presente giudizio rimarranno a carico di nella misura del 75% e di Parte_2 Parte_1
nella misura del 25%.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) a AV (TN) in data 24 maggio 2014, con atto C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AV, Parte II,
N. 1, Serie A, Anno 2014, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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